Lezione 22 settembre
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Prof Carlotto → diritto pubblico (3 crediti)
Prof Orlandi → diritto privato (6 crediti)
Frequentanti:
Lezioni svolte in classe con materiali caricati (20 lezioni su 27) (eventualmente anche manuale)
Non frequentanti:
Manuale di diritto del turismo Franceschelli-Morandi ult. ed. 2022 eccetto cap vii, xiv, xviii, xix.
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IL DIRITTO - PUBBLICO E PRIVATO .
Il diritto del turismo si intreccia sia con il diritto pubblico che con quello privato.
Nasce con natura soprattutto pubblicistica, ma poi via via va anche in quella privatistica
(interdisciplinarità).
Qual è la differenza tra diritto pubblico e diritto privato?
Diritto pubblico → fa riferimento a quei rapporti giuridici che intercorrono tra l’autorità
pubblica e i soggetti privati → stato-cittadino.
Vediamo come i soggetti non si trovano in una situazione paritaria: l’interesse pubblico può
prevalere su quello privato.
ES: in pandemia ci hanno “obbligati” a mettere le mascherine → l’interesse pubblico prevale sul
privato.
Diritto privato → i soggetti sono in una situazione paritaria. Si occupa dei rapporti che
intercorrono tra soggetti privati o anche tra un pubblico e un privato ma che si trovino in una
situazione paritaria.
ES → il rapporto tra due albergatori o tra albergatore e cliente.
Il diritto del turismo è interdisciplinare, quindi ricade in entrambi i settori.
LA COSTITUZIONE .
La costituzione si colloca al vertice del sistema delle fonti ed è il testo normativo che
individua l’assetto fondamentale di un dato ordinamento.
Immaginando una piramide delle fonti del diritto, la costituzione si trova al vertice.
Mano a mano che si scende, il grado gerarchico è inferiore, e quella fonte deve rispettare
quella sopra.
Nessuna fonte deve essere in contrasto con la costituzione.
Mi indica:
- la forma di governo (rapporto tra Governanti e Governati),
- la forma di stato (rapporto tra organi di vertice di un dato ordinamento),
- il sistema delle fonti del diritto
Caratteristiche delle costituzioni
Possono essere:
1. Scritte o non scritte (consuetudinaria)
2. Flessibili o rigide
3. Concesse o votate
4. Brevi o lunghe
Scritte o non scritte
→ scritta: abbiamo un testo scritto da un’assemblea costituente.
→ non scritta: si basa su consuetudini, ovvero su comportamenti; nasce nel momento in cui
c’è un aspetto oggettivo, ovvero comportamento ripetuto nel tempo (ripetitività), e uno
soggettivo,, che è dato dalla convinzione che quel comportamento sia giuridicamente
obbligatorio/vincolante (si segue sempre quel comportamento anche se non è scritto perché
siamo convinti che sia giuridicamente obbligatorio → es. Gran Bretagna).
Flessibile o rigida
→ flessibile: se non è previsto un particolare procedimento attraverso il quale modificare la
costituzione stessa. Non c’è quindi un procedimento diverso per modificare la costituzione
rispetto al procedimento per modificare le altre leggi. Conseguenza → le leggi potrebbero
andare in contrasto con la costituzione, come successe durante il fascismo con lo statuto
albertino.
→ rigida → c’è un iter diverso da quello che si usa per approvare la legge. C’è solo una
procedura per modificare la costituzione, ed è diversa dalle procedure per le leggi.
Concessa o votata
→ concessa: il re concedeva ai sudditi dei testi per la costituzione.
→ votata: viene discussa/votata da un soggetto eletto dai cittadini.
Lunghe o brevi
→ lunghe: trattano con più ampiezza argomenti che in quelle brevi non vengono trattati in
modo specifico (es diritti)
→ brevi: trattano meno nello specifico determinati aspetti
Costituzione in senso formale Costituzione in senso materiale
→ è la costituzione scritta. E’ l‘insieme delle → insieme delle regole effettivamente vigenti
regole scritte. in un certo momento storico, in
quell’ordinamento.
↓
Le due dovrebbero coincidere, ma non sempre è così. Non tutto quello che troviamo scritto è
effettivamente rispettato.
Per esempio, le regioni ordinarie sono una creazione dell’assemblea costituente del 1948.
Dal ‘48 al ‘70 la costituzione formale dice che esistono le regioni mentre quella materiale no.
Le regioni sono operative dal 1970.
Dallo statuto albertino alla costituzione della repubblica italiana
Lo statuto albertino è un testo che venne concesso da Carlo Alberto nel 1848.
C’era la classe borghese, che non aveva potere politico, quindi si mettono a chiedere il diritto
di voto e C. Alberto concede lo statuto albertino.
Era scritto, flessibile, concesso e breve.
Ci sono le guerre, e successivamente si decide se rimanere nella monarchia o passare alla
repubblica.
Durante la seconda guerra mondiale, le leggi vengono stravolte dalle regole del fascismo.
C’è una fase in cui si vuole mandare via C. A. dal trono perché si ritiene in parte responsabile
del fascismo.
Finché la guerra è ancora in corso, nel 1944 c’è la tregua istituzionale → Patto di Salerno, che
poi viene formalizzato nella prima costituzione provvisoria del 1944.
Non era il momento adatto per decidere tra repubblica o monarchia, quindi c’è questa tregua
(nessuno prende decisioni né in favore di una ne delll’altra).
C.A. viene mandato via e viene fatto salire suo figlio, ma non come re.
Nella prima costituzione provvisoria si prevedeva che: una volta terminata la guerra gli
elettori avrebbero votato un’assemblea costituente e che questa avrebbe poi scritto una
costituzione su monarchia o repubblica.
La seconda costituzione provvisoria prevedeva che: il cittadino avrebbe eletto l’assemblea
costituente e anche votato tra monarchia e repubblica.
Nella prima costituzione provvisoria il cittadino eleggeva l’assemblea e lei poi decideva.
Nella seconda invece il cittadino eleggeva l’assemblea costituente e votava anche tra
monarchia e repubblica.
Il 2 giugno 1946 c’è il referendum nel quale vince la repubblica, anche se di poco.
La costituzione entra in vigore il 1 gennaio 1948. E’
una costituzione scritta, votata, rigida, lunga,
programmata e aperta.
- Scritta e votata per i motivi detti prima.
- Rigida, perché l’art 138 mi dice come fare se
voglio cambiare qualcosa nella costituzione, quindi
non vanno bene le leggi ordinarie.
- Lunga, perché è piena di concetti e parla
molto di diritti, doveri, sicurezza, sanità ecc.
- Programmata, perché ha molte norme
programmatiche, ovvero ha degli
obiettivi/programmi (es piena istruzione, salute
garantita a tutti ecc)
- Aperta, perché è stata in grado di evolvere
ed essere comunque al passo con i tempi
nonostante tutti i cambiamenti che ci sono stati.
LE FONTI DEL DIRITTO .
Da dove nascono le regole che dobbiamo rispettare?
1. Fonti di produzione del diritto
2. Fonti sulla produzione del diritto (es. Art 70-72 Cost.)
3. Fonti di cognizione del diritto (GU - BUR)
1. Fonti di produzione del diritto
È lo stato che decide le regole che devono essere rispettate.
Ciascun atto o fatto che viene scelto dall’ordinamento e che possono innovare l’ordinamento
giuridico stesso.
Esiste quindi la fonte-atto e la fonte-fatto.
- Fonte-atto
Coincidono con le nostre fonti scritte poste in essere dai nostri soggetti all’interno
dell’ordinamento giuridico.
- Fonte-fatto (scritte o non scritte)
Non scritte → la fonte-fatto per eccellenza è la legge non scritta, la consuetudine. Sono dei
comportamenti soggettivi.
Scritte → fatti che vengono posti in essere da soggetti esterni all’ordinamento (es se in
Francia fanno una legge a noi non tocca, a meno che anche noi non decidiamo che valga
anche in Italia, come per esempio le fonti dell’Unione Europea, che non vengono approvate
dal nostro ordinamento ma nascono fuori, però lo stato italiano ha deciso di sottostare a
queste regole).
2. Fonti sulla produzione del diritto (es. Art 70-72 Cost.)
Fa riferimento alle fonti che ci dicono chi ha il potere di approvare le fonti e con quale procedura.
Sono quelle fonti che mi dicono come nascono tutte le altre.
Es, mi dicono che è il governo che approva il decreto legge per quello specifico provvedimento.
3. Fonti di cognizione del diritto (GU - BUR)
Ci danno conoscibilità della fonte. La fonte di cognizione del diritto a livello generale è la Gazzetta
Ufficiale: quando una legge viene pubblicata sulla Gazzetta c’è la vacatio legis (15 gg per farla
conoscere ai cittadini) e poi diventa ufficiale.
A livello regionale invece la fonte di cognizione del diritto sono i bollettini regionali.
Lezione 24 settembre
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Quando l’atto giuridico ha un contenuto normativo (che dobbiamo rispettare tutti)?
Se immaginiamo un contratto posto in Criteri sostanziali:
essere tra l’albergatore e il turista, è un 1. Generalità → si rivolge alla generalità dei
atto giuridico vincolante solo per le parti soggetti
che fanno il contratto. 2. Astrattezza → può essere applicato un
numero indefinito di volte. Non è un atto
Quali sono i criteri per individuare gli atti concreto, ma può essere applicato tutte le
giuridici normativi? volte che si ricade su quella determinata
1. Denominazione dell’atto situazione.
2. Individuazione dell’organo 3. Innovatività → è innovativo nella misura in
competente a porre in essere l’atto cui introducendo qualcosa innova con un
3. Procedimento da seguire qualcosa che prima non c’era.
→ non c’è solo il nome/denominazione
(legge, decreto ecc) ma anche un
soggetto che approva l’atto e il procedimento da seguire.
IL SISTEMA DELLE FONTI .
Fonte primaria → legge del parlamento, che sta sul primo gradino
Decreto legge e decreto legislativo → sono chiamati anche atti aventi forza di legge, perché si
pongono sullo stesso piano della legge. Fanno quindi parte delle fonti primarie.
Li approva il governo.
Fonte secondaria → regolamento del governo, che è subordinata alla primaria.
La costituzione si trova sopra la legge. È chiamata quindi sovraprimaria.
Ministeriali: approvate da un ministro
Interministeriali: da più ministri
Di fronte ad un pluralismo di fonti è naturale che ci sia un contrasto. L'ordinamento deve dare
strumenti per risolvere i contrasti.
I CRITERI PER LA RISOLUZIONE DEI CONTRASTI .
Ci sono 4 criteri per risolvere i contrasti:
1. Criterio gerarchico → lo applico quando il contrasto sorge tra fonti che si trovano in
posizioni diverse nella scala gerarchica. La fonte superiore gerarchicamente prevale su
quella inferiore. ES → se ad una legge del 2024 subentra un regolamento governativo
del 2025, questo regolamento non può andare in contrasto con la legge, quindi il
giudice lo annulla (erga omnes, ex tunc).
Non risolve ovviamente un problema che nasce tra due fonti sullo stesso piano.
2. Criterio cronologico → nel contrasto di due fonti sullo stesso piano vale sempre la legge
più recente. Questo processo viene chiamato abrogazione.
L’abrogazione può avvenire in 3 modi:
- Abrogazione espressa (erga omnes): quando il legislatore mi dice espressamente
cosa viene abrogato. Vale per tutti (omnes).
- Abrogazione tacita (inter partes): avviene per incompatibilità tra le nuove
disposizioni e le precedenti, ma senza che lo dica il legislatore esplicitamente
(tacita): viene soltanto abrogata la precedente, e quindi vale quella nuova.
- Abrogazione implicita (inter partes): una nuova legge regola l’intera materia.
Viene approvato un nuovo testo che regola l’intera materia, quindi ritengo
implicitamente che quella precedente sia stata superata.
3. Criterio di competenza → ci sono materie di competenza dello stato, e altre invece di
competenza delle regioni.
4. Criterio di specialità → non opera in molti casi. Ipotizziamo che ci sia una legge generale
(legge sul turismo) che si occupa di tutto e una speciale (legge sul turismo sostenibile,
che ha regole specifiche per questa categoria): la legge speciale deroga a quella
generale (deroga, ex nunc, erga omnes o inter partes).
Principio di irretroattività della legge
La legge non può essere mai retroattiva se io ho compiuto il fatto punito dalla legge prima
che questa entrasse in vigore.
Lezione 25 settembre
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LE FUNZIONI FONDAMENTALI DELLO STATO .
Il principio della separazione dei poteri
Ci sono diverse funzioni nel nostro ordinamento, ognuna delle quali è attribuita a soggetti
diversi:
- Funzione legislativa → potere di porre in essere le leggi. Spetta al legislatore e nel nostro
ordinamento il legislatore è il Parlamento, che è bicamerale (camera e senato).
- Funzione esecutivo-amministrativa → consiste nell’eseguire/applicare le leggi, e nel
nostro ordinamento spetta all’esecutivo, il Governo.
- Funzione giurisdizionale → risolvere le controversie che ci sono in Parlamento, e spetta
ai giudici.
Quale funzione deve essere garantita in misura maggiore?
Quella giurisdizionale. I giudici non devono essere influenzati dalla politica, devono essere
imparziali.
Le altre due funzioni sono collegate, soprattutto perché anche il governo adotta la funzione
legislativa, perché approva decreti legge ecc.
- Funzione di indirizzo politico → C’è anche una quarta funzione che va a influenzare la
funzione legislativa e quella esecutivo-amministrativa, che è quella di indirizzo politico →
attraverso l’indirizzo politico si stabiliscono delle scelte/si stabilisce cosa
prediligere/verso cosa indirizzarsi.
Es → un ordinamento può dedicare le sue risorse all’istruzione, alla salute, alla guerra
ecc…
Perché le influenza? Perché se io voglio investire in sanità verranno fatte leggi in linea
con quell’indirizzo politico.
LA FUNZIONE LEGISLATIVA (PARLAMENTO) .
La funzione legislativa spetta al Parlamento, che è diviso in camera e senato.
È un modello bicamerale egualitario, perché la legge prima deve essere approvato da una
camera e poi in maniera uguale dall’altra.
La seduta è valida solo se il 50% + 1 è presente in aula → quorum strutturale/numero legale.
Validità della delibera → metà più uno dei presenti (quorum funzionale)
Tipi di maggioranze:
- Maggioranza semplice → nella maggior parte dei casi. Il provvedimento passa se vota a
favore la metà + 1 dei presenti (se siamo in 100, vale se 51 votano a favore).
- Maggioranza assoluta → metà + 1 dei componenti, quindi è un numero fisso (51)
- Maggioranza qualificata → è una porzione più elevata, ad esempio dei componenti
⅔
- Astensioni → parlamentari computati per quorum strutturale (numero legale) ma non
per quorum funzionale.
1) FASE DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA → chi può presentare un disegno di legge
2) FASE COSTITUTIVA → come la legge viene concretamente approvata da parlamento
3) FASE PERFETTIVA–INTEGRATIVA D’EFFICACIA → fase conclusiva
1) FASE DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA
(Art. 71 Cost.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai
quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori,
di un progetto redatto in articoli.
Art. 99 Cost.
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
[…]
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale
secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge
Art. 121 Cost.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.)
Spiegazione:
Possono proporre leggi:
- Ciascun membro del parlamento
- Il governo
- 50.000 elettori
- CNEL, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
- Ciascun consiglio regionale
- Eventuali altri soggetti → con una legge costituzionale si potrebbero aggiungere altri
soggetti, quindi aggiungiamo alla lista “eventuali altri soggetti
2) FASE COSTITUTIVA (sub-procedimenti)
All’interno delle camere ci sono dei sottogruppi/delle commissioni, che hanno il compito di
preparare il lavoro.
Ci sono 3 (o 4) tipologie di procedimento:
1. Procedimento ordinario-normale → arriva il disegno di legge e viene assegnato alla
commissione numero 9, la quale studia questo testo in modo generale, poi articolo per
articolo e poi con una lettura finale. La commissione poi trasmetta il testo all’intera
assemblea, che farà le stesse 3 letture.
L’assemblea può anche modificare questo testo.
La commissione è in sede referente.
2. Procedi
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