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Lezione 22 settembre

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Prof Carlotto → diritto pubblico (3 crediti)

Prof Orlandi → diritto privato (6 crediti)

Frequentanti:

Lezioni svolte in classe con materiali caricati (20 lezioni su 27) (eventualmente anche manuale)

Non frequentanti:

Manuale di diritto del turismo Franceschelli-Morandi ult. ed. 2022 eccetto cap vii, xiv, xviii, xix.

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IL DIRITTO - PUBBLICO E PRIVATO .

Il diritto del turismo si intreccia sia con il diritto pubblico che con quello privato.

Nasce con natura soprattutto pubblicistica, ma poi via via va anche in quella privatistica

(interdisciplinarità).

Qual è la differenza tra diritto pubblico e diritto privato?

Diritto pubblico → fa riferimento a quei rapporti giuridici che intercorrono tra l’autorità

pubblica e i soggetti privati → stato-cittadino.

Vediamo come i soggetti non si trovano in una situazione paritaria: l’interesse pubblico può

prevalere su quello privato.

ES: in pandemia ci hanno “obbligati” a mettere le mascherine → l’interesse pubblico prevale sul

privato.

Diritto privato → i soggetti sono in una situazione paritaria. Si occupa dei rapporti che

intercorrono tra soggetti privati o anche tra un pubblico e un privato ma che si trovino in una

situazione paritaria.

ES → il rapporto tra due albergatori o tra albergatore e cliente.

Il diritto del turismo è interdisciplinare, quindi ricade in entrambi i settori.

LA COSTITUZIONE .

La costituzione si colloca al vertice del sistema delle fonti ed è il testo normativo che

individua l’assetto fondamentale di un dato ordinamento.

Immaginando una piramide delle fonti del diritto, la costituzione si trova al vertice.

Mano a mano che si scende, il grado gerarchico è inferiore, e quella fonte deve rispettare

quella sopra.

Nessuna fonte deve essere in contrasto con la costituzione.

Mi indica:

-​ la forma di governo (rapporto tra Governanti e Governati),

-​ la forma di stato (rapporto tra organi di vertice di un dato ordinamento),

-​ il sistema delle fonti del diritto

Caratteristiche delle costituzioni

Possono essere:

1.​ Scritte o non scritte (consuetudinaria)

2.​ Flessibili o rigide

3.​ Concesse o votate

4.​ Brevi o lunghe

Scritte o non scritte

→ scritta: abbiamo un testo scritto da un’assemblea costituente.

→ non scritta: si basa su consuetudini, ovvero su comportamenti; nasce nel momento in cui

c’è un aspetto oggettivo, ovvero comportamento ripetuto nel tempo (ripetitività), e uno

soggettivo,, che è dato dalla convinzione che quel comportamento sia giuridicamente

obbligatorio/vincolante (si segue sempre quel comportamento anche se non è scritto perché

siamo convinti che sia giuridicamente obbligatorio → es. Gran Bretagna).

Flessibile o rigida

→ flessibile: se non è previsto un particolare procedimento attraverso il quale modificare la

costituzione stessa. Non c’è quindi un procedimento diverso per modificare la costituzione

rispetto al procedimento per modificare le altre leggi. Conseguenza → le leggi potrebbero

andare in contrasto con la costituzione, come successe durante il fascismo con lo statuto

albertino.

→ rigida → c’è un iter diverso da quello che si usa per approvare la legge. C’è solo una

procedura per modificare la costituzione, ed è diversa dalle procedure per le leggi.

Concessa o votata

→ concessa: il re concedeva ai sudditi dei testi per la costituzione.

→ votata: viene discussa/votata da un soggetto eletto dai cittadini.

Lunghe o brevi

→ lunghe: trattano con più ampiezza argomenti che in quelle brevi non vengono trattati in

modo specifico (es diritti)

→ brevi: trattano meno nello specifico determinati aspetti

Costituzione in senso formale Costituzione in senso materiale

→ è la costituzione scritta. E’ l‘insieme delle → insieme delle regole effettivamente vigenti

regole scritte. in un certo momento storico, in

quell’ordinamento.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Le due dovrebbero coincidere, ma non sempre è così. Non tutto quello che troviamo scritto è

effettivamente rispettato.

Per esempio, le regioni ordinarie sono una creazione dell’assemblea costituente del 1948.

Dal ‘48 al ‘70 la costituzione formale dice che esistono le regioni mentre quella materiale no.

Le regioni sono operative dal 1970.

Dallo statuto albertino alla costituzione della repubblica italiana

Lo statuto albertino è un testo che venne concesso da Carlo Alberto nel 1848.

C’era la classe borghese, che non aveva potere politico, quindi si mettono a chiedere il diritto

di voto e C. Alberto concede lo statuto albertino.

Era scritto, flessibile, concesso e breve.

Ci sono le guerre, e successivamente si decide se rimanere nella monarchia o passare alla

repubblica.

Durante la seconda guerra mondiale, le leggi vengono stravolte dalle regole del fascismo.

C’è una fase in cui si vuole mandare via C. A. dal trono perché si ritiene in parte responsabile

del fascismo.

Finché la guerra è ancora in corso, nel 1944 c’è la tregua istituzionale → Patto di Salerno, che

poi viene formalizzato nella prima costituzione provvisoria del 1944.

Non era il momento adatto per decidere tra repubblica o monarchia, quindi c’è questa tregua

(nessuno prende decisioni né in favore di una ne delll’altra).

C.A. viene mandato via e viene fatto salire suo figlio, ma non come re.

Nella prima costituzione provvisoria si prevedeva che: una volta terminata la guerra gli

elettori avrebbero votato un’assemblea costituente e che questa avrebbe poi scritto una

costituzione su monarchia o repubblica.

La seconda costituzione provvisoria prevedeva che: il cittadino avrebbe eletto l’assemblea

costituente e anche votato tra monarchia e repubblica.

Nella prima costituzione provvisoria il cittadino eleggeva l’assemblea e lei poi decideva.

Nella seconda invece il cittadino eleggeva l’assemblea costituente e votava anche tra

monarchia e repubblica.

Il 2 giugno 1946 c’è il referendum nel quale vince la repubblica, anche se di poco.

La costituzione entra in vigore il 1 gennaio 1948. E’

una costituzione scritta, votata, rigida, lunga,

programmata e aperta.

-​ Scritta e votata per i motivi detti prima.

-​ Rigida, perché l’art 138 mi dice come fare se

voglio cambiare qualcosa nella costituzione, quindi

non vanno bene le leggi ordinarie.

-​ Lunga, perché è piena di concetti e parla

molto di diritti, doveri, sicurezza, sanità ecc.

-​ Programmata, perché ha molte norme

programmatiche, ovvero ha degli

obiettivi/programmi (es piena istruzione, salute

garantita a tutti ecc)

-​ Aperta, perché è stata in grado di evolvere

ed essere comunque al passo con i tempi

nonostante tutti i cambiamenti che ci sono stati.

LE FONTI DEL DIRITTO .

Da dove nascono le regole che dobbiamo rispettare?

1.​ Fonti di produzione del diritto

2.​ Fonti sulla produzione del diritto (es. Art 70-72 Cost.)

3.​ Fonti di cognizione del diritto (GU - BUR)

1.​ Fonti di produzione del diritto

È lo stato che decide le regole che devono essere rispettate.

Ciascun atto o fatto che viene scelto dall’ordinamento e che possono innovare l’ordinamento

giuridico stesso.

Esiste quindi la fonte-atto e la fonte-fatto.

-​ Fonte-atto

Coincidono con le nostre fonti scritte poste in essere dai nostri soggetti all’interno

dell’ordinamento giuridico.

-​ Fonte-fatto (scritte o non scritte)

Non scritte → la fonte-fatto per eccellenza è la legge non scritta, la consuetudine. Sono dei

comportamenti soggettivi.

Scritte → fatti che vengono posti in essere da soggetti esterni all’ordinamento (es se in

Francia fanno una legge a noi non tocca, a meno che anche noi non decidiamo che valga

anche in Italia, come per esempio le fonti dell’Unione Europea, che non vengono approvate

dal nostro ordinamento ma nascono fuori, però lo stato italiano ha deciso di sottostare a

queste regole).

2.​ Fonti sulla produzione del diritto (es. Art 70-72 Cost.)

Fa riferimento alle fonti che ci dicono chi ha il potere di approvare le fonti e con quale procedura.

Sono quelle fonti che mi dicono come nascono tutte le altre.

Es, mi dicono che è il governo che approva il decreto legge per quello specifico provvedimento.

3.​ Fonti di cognizione del diritto (GU - BUR)

Ci danno conoscibilità della fonte. La fonte di cognizione del diritto a livello generale è la Gazzetta

Ufficiale: quando una legge viene pubblicata sulla Gazzetta c’è la vacatio legis (15 gg per farla

conoscere ai cittadini) e poi diventa ufficiale.

A livello regionale invece la fonte di cognizione del diritto sono i bollettini regionali.

Lezione 24 settembre

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Quando l’atto giuridico ha un contenuto normativo (che dobbiamo rispettare tutti)?

Se immaginiamo un contratto posto in Criteri sostanziali:

essere tra l’albergatore e il turista, è un 1.​ Generalità → si rivolge alla generalità dei

atto giuridico vincolante solo per le parti soggetti

che fanno il contratto. 2.​ Astrattezza → può essere applicato un

numero indefinito di volte. Non è un atto

Quali sono i criteri per individuare gli atti concreto, ma può essere applicato tutte le

giuridici normativi? volte che si ricade su quella determinata

1.​ Denominazione dell’atto situazione.

2.​ Individuazione dell’organo 3.​ Innovatività → è innovativo nella misura in

competente a porre in essere l’atto cui introducendo qualcosa innova con un

3.​ Procedimento da seguire qualcosa che prima non c’era.

→ non c’è solo il nome/denominazione

(legge, decreto ecc) ma anche un

soggetto che approva l’atto e il procedimento da seguire.

IL SISTEMA DELLE FONTI .

Fonte primaria → legge del parlamento, che sta sul primo gradino

Decreto legge e decreto legislativo → sono chiamati anche atti aventi forza di legge, perché si

pongono sullo stesso piano della legge. Fanno quindi parte delle fonti primarie.

Li approva il governo.

Fonte secondaria → regolamento del governo, che è subordinata alla primaria.

La costituzione si trova sopra la legge. È chiamata quindi sovraprimaria.

Ministeriali: approvate da un ministro

Interministeriali: da più ministri

Di fronte ad un pluralismo di fonti è naturale che ci sia un contrasto. L'ordinamento deve dare

strumenti per risolvere i contrasti.

I CRITERI PER LA RISOLUZIONE DEI CONTRASTI .

Ci sono 4 criteri per risolvere i contrasti:

1.​ Criterio gerarchico → lo applico quando il contrasto sorge tra fonti che si trovano in

posizioni diverse nella scala gerarchica. La fonte superiore gerarchicamente prevale su

quella inferiore. ES → se ad una legge del 2024 subentra un regolamento governativo

del 2025, questo regolamento non può andare in contrasto con la legge, quindi il

giudice lo annulla (erga omnes, ex tunc).

Non risolve ovviamente un problema che nasce tra due fonti sullo stesso piano.

2.​ Criterio cronologico → nel contrasto di due fonti sullo stesso piano vale sempre la legge

più recente. Questo processo viene chiamato abrogazione.

L’abrogazione può avvenire in 3 modi:

-​ Abrogazione espressa (erga omnes): quando il legislatore mi dice espressamente

cosa viene abrogato. Vale per tutti (omnes).

-​ Abrogazione tacita (inter partes): avviene per incompatibilità tra le nuove

disposizioni e le precedenti, ma senza che lo dica il legislatore esplicitamente

(tacita): viene soltanto abrogata la precedente, e quindi vale quella nuova.

-​ Abrogazione implicita (inter partes): una nuova legge regola l’intera materia.

Viene approvato un nuovo testo che regola l’intera materia, quindi ritengo

implicitamente che quella precedente sia stata superata.

3.​ Criterio di competenza → ci sono materie di competenza dello stato, e altre invece di

competenza delle regioni.

4.​ Criterio di specialità → non opera in molti casi. Ipotizziamo che ci sia una legge generale

(legge sul turismo) che si occupa di tutto e una speciale (legge sul turismo sostenibile,

che ha regole specifiche per questa categoria): la legge speciale deroga a quella

generale (deroga, ex nunc, erga omnes o inter partes).

Principio di irretroattività della legge

La legge non può essere mai retroattiva se io ho compiuto il fatto punito dalla legge prima

che questa entrasse in vigore.

Lezione 25 settembre

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LE FUNZIONI FONDAMENTALI DELLO STATO .

Il principio della separazione dei poteri

Ci sono diverse funzioni nel nostro ordinamento, ognuna delle quali è attribuita a soggetti

diversi:

-​ Funzione legislativa → potere di porre in essere le leggi. Spetta al legislatore e nel nostro

ordinamento il legislatore è il Parlamento, che è bicamerale (camera e senato).

-​ Funzione esecutivo-amministrativa → consiste nell’eseguire/applicare le leggi, e nel

nostro ordinamento spetta all’esecutivo, il Governo.

-​ Funzione giurisdizionale → risolvere le controversie che ci sono in Parlamento, e spetta

ai giudici.

Quale funzione deve essere garantita in misura maggiore?

Quella giurisdizionale. I giudici non devono essere influenzati dalla politica, devono essere

imparziali.

Le altre due funzioni sono collegate, soprattutto perché anche il governo adotta la funzione

legislativa, perché approva decreti legge ecc.

-​ Funzione di indirizzo politico → C’è anche una quarta funzione che va a influenzare la

funzione legislativa e quella esecutivo-amministrativa, che è quella di indirizzo politico →

attraverso l’indirizzo politico si stabiliscono delle scelte/si stabilisce cosa

prediligere/verso cosa indirizzarsi.

Es → un ordinamento può dedicare le sue risorse all’istruzione, alla salute, alla guerra

ecc…

Perché le influenza? Perché se io voglio investire in sanità verranno fatte leggi in linea

con quell’indirizzo politico.

LA FUNZIONE LEGISLATIVA (PARLAMENTO) .

La funzione legislativa spetta al Parlamento, che è diviso in camera e senato.

È un modello bicamerale egualitario, perché la legge prima deve essere approvato da una

camera e poi in maniera uguale dall’altra.

La seduta è valida solo se il 50% + 1 è presente in aula → quorum strutturale/numero legale.

Validità della delibera → metà più uno dei presenti (quorum funzionale)

Tipi di maggioranze:

-​ Maggioranza semplice → nella maggior parte dei casi. Il provvedimento passa se vota a

favore la metà + 1 dei presenti (se siamo in 100, vale se 51 votano a favore).

-​ Maggioranza assoluta → metà + 1 dei componenti, quindi è un numero fisso (51)

-​ Maggioranza qualificata → è una porzione più elevata, ad esempio dei componenti

-​ Astensioni → parlamentari computati per quorum strutturale (numero legale) ma non

per quorum funzionale.

1) FASE DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA → chi può presentare un disegno di legge

2) FASE COSTITUTIVA → come la legge viene concretamente approvata da parlamento

3) FASE PERFETTIVA–INTEGRATIVA D’EFFICACIA → fase conclusiva

1) FASE DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA

(Art. 71 Cost.

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai

quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori,

di un progetto redatto in articoli.

Art. 99 Cost.

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di

rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e

qualitativa.

[…]

Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale

secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge

Art. 121 Cost.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli

dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.)

Spiegazione:

Possono proporre leggi:

-​ Ciascun membro del parlamento

-​ Il governo

-​ 50.000 elettori

-​ CNEL, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

-​ Ciascun consiglio regionale

-​ Eventuali altri soggetti → con una legge costituzionale si potrebbero aggiungere altri

soggetti, quindi aggiungiamo alla lista “eventuali altri soggetti

2) FASE COSTITUTIVA (sub-procedimenti)

All’interno delle camere ci sono dei sottogruppi/delle commissioni, che hanno il compito di

preparare il lavoro.

Ci sono 3 (o 4) tipologie di procedimento:

1.​ Procedimento ordinario-normale → arriva il disegno di legge e viene assegnato alla

commissione numero 9, la quale studia questo testo in modo generale, poi articolo per

articolo e poi con una lettura finale. La commissione poi trasmetta il testo all’intera

assemblea, che farà le stesse 3 letture.

L’assemblea può anche modificare questo testo.

La commissione è in sede referente.

2.​ Procedi

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Irerossi1919_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione del turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Carlotto Ilaria.
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