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SEZIONE II PIANI E MUTAMENTI DELLE SITUAZIONI
LE VARIANTI: il piano territoriale di coordinamento ed il PRG hanno efficacia a tempo indeterminato. Per i
piani particolareggiati è previsto il termine massimo entro il quale devono essere attuati (non oltre 10 anni
dalla loro approvazione), scaduto il quale perdono la loro efficacia di strumenti preordinati all’esproprio ma
conservano efficacia a tempo indeterminato per quanto attiene agli allineamenti e alle prescrizioni degli
stessi previsti. L’efficacia a tempo indeterminato del PRG dipende dalla sua originaria funzione
programmatoria dello sviluppo del territorio in vista dell’organizzazione degli usi compatibili. Il piano
il cui realizzarsi nell’arco di tempo considerato dipende dalla
pertanto contiene previsioni probabilistiche
stabilità dei dati assunti a base delle previsioni stesse.
LE MISURE DI SALVAGUARDIA
all’adozione del piano consegue l’applicazione delle misure di salvaguardia. La misura di
In generale: ha lo scopo di proteggere il progetto di piano dall’eventualità che, diventato ufficiale e pubblico
salvaguardia
il contenuto specifico delle disposizioni che lo compongono, il rilascio di permessi di costruire fra l’adozione
e l’approvazione ne possa compromettere l’attuazione. Il contrasto con il progetto di piano può essere totale
o anche parziale ma deve esistere. Non è sufficiente cioè che il progetto edilizio si discosti dal progetto di
piano.
Durata delle misure di salvaguardia: le misure di salvaguardia hanno una durata (relativamente) limitata (3
o 5 anni a seconda dei casi specifici).
I RAPPORTI TRA PIANI
ogni piano ha rispetto agli altri piani la funzione che l’ordinamento gli assegna. Funzione
Regole formali:
che, nel caso dei piani territoriali, è quella desumibile dalla competenza amministrativa riconosciuta ai
singoli enti che ne sono gli autori. 55
–
SEZIONE III ACCORDI DI PIANIFICAZIONE
LE TIPOLOGIE l’espressione
Gli accordi fra pubbliche amministrazioni: accordi di pianificazione identifica almeno tre
oggetti fra loro distinti. In senso specifico con tale espressione si indica un istituto volto alla contestuale
approvazione da parte di più enti territoriali, di strumenti urbanistici, o loro varianti, di rispettiva
competenza. Fasi essenziali del procedimento, annoverato tra le forme di semplificazione amministrativa,
sono: convocazione da parte del soggetto portatore dell’interesse prevalente di una conferenza dei servizi
a. istituzionale fra le strutture tecniche degli enti territoriali interessati;
b. esame della proposta di strumento urbanistico per accertare se comporti o meno la necessità di
varianti ad altri strumenti urbanistici;
in caso affermativo verifica della possibilità di concludere l’accordo di pianificazione sulla scorta
c. di una previa conforme indicazione da parte dei rispettivi organi consiliari che autorizzano la
successiva intesa preliminare;
sottoscrizione dell’intesa preliminare da parte delle strutture tecniche;
d. ratifica dell’intesa da parte dei rispettivi organi consiliari, adozione
e. dello strumento urbanistico da
parte dell’ente promotore secondo le indicazioni e le prescrizioni ivi contenute; deposito dello
stesso presso l’ente promotore unitamente all’intesa siglata; per 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana del relativo avviso;
f. osservazioni degli interessati;
conclusione dell’accordo e ratifica delle amministrazioni partecipanti;
g. approvazione dello strumento urbanistico da parte dell’ente promotore conformemente all’accordo,
h. salvo modifiche attinenti a questioni di esclusiva competenza dello stesso ente promotore;
eventuale nuova convocazione della procedura di accordo da parte dell’ente promotore in caso di
i. modifiche apportate a seguito dell’accoglimento di osservazioni.
Gli accordi di cui alla L. n. 662/1996 e al t.u. n. 267/2000: con tale espressione si indicano le forme di
accordo fra enti pubblici ovvero fra enti pubblici e privati pe la realizzazione di un’opera, di un progetto o di
un intervento che richieda l’azione integrata dei soggetti che vi partecipano, da cui possono discendere sia la
pubblica utilità e l’indifferibilità e l’urgenza delle opere, sia le occorrenti variazioni degli strumenti
urbanistici.
Gli accordi perequativi: in senso ancor più generale con tale espressione si intendono tutte le altre forme di
accordo fra amministrazioni pubbliche e privati attraverso le quali si realizza l’urbanistica razionale oppure
si inseguono chimere, di segno apparentemente opposto, come ad esempio quella della perequazione
urbanistica. Con la perequazione urbanistica la legislazione regionale sembra voler individuare il modo per
porre l’onere delle urbanizzazioni a carico totale dei privati interessati all’edificazione, essenzialmente
attraverso due sistemi:
a. la perequazione a priori generalizzata, nella quale prima della formazione del piano si attribuiscono
ai terreni diritti edificatori corrispondenti alle loro caratteristiche intrinseche; in questo caso la
differenza fra l’insieme di questi diritti e i diritti edificatori effettivamente riconosciuti a seguito
della formazione dello strumento urbanistico va in mano pubblica, azzerando la rendita derivante
dalla pianificazione;
b. la perequazione a posteriori, che si propone, nella fase attuativa della pianificazione, la
distribuzione dei diritti edificatori fra tutte le proprietà immobiliari soggette a trasformazione
comprese all’interno di ambiti territoriali determinati.
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–
SEZIONE IV LE VALUTAZIONI AMBIENTALI
IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
per tutti i procedimenti relativi all’approvazione di piani e programmi incidenti sul
Funzioni e connessioni:
territorio si innesta la valutazione ambientale strategica (VAS) che si affianca alla VIA e che costituisce con
le sole eccezioni previste dalla legge parte integrante del procedimento ordinario di approvazione dei piani
stessi e strumento di verifica ex ante, in itinere ed ex post degli effetti che conseguono all’ambiente dalla loro
realizzazione. L’obiettivo della VIA (riguarda progetti di opere), è quello di far emergere tutte le
implicazioni ambientali relative a quell’opera, non tanto per minimizzarne o mitigarne le prevedibili
dannosità, quanto per evitare il danno, rinunciando alla stessa realizzazione dell’opera. L’insufficienza della
VIA a perseguire l’obiettivo di qualità ambientale di singoli progetti deriva in parte da carenze proprie
dell’istituto e in parte più determinate dalla prevalenza della decisione politica rispetto alle valutazioni
tecniche. Per cercare di colmare il vuoto tra pianificazione ambientale a livello di politiche e VIA a livello di
progetti, la direttiva 2001/42/CE ha introdotto nel quadro legislativo comunitario la valutazione di
determinati piani e programmi sull’ambiente, la quale, in sintesi, prevede che piani e programmi che possono
avere impatti significativi sull’ambiente devono essere sottoposti ad una valutazione ambientale prima della
loro adozione. Dunque la VAS si affianca alla VIA e con essa costituisce un sistema di valutazione
ambientale a più livelli, in cui la VAS si applica al livello di pianificazione e programmazione e la VIA si
applica al livello di decisione in ordine alla realizzazione dei singoli progetti pubblici, privati o pubblico-
privati.
La funzione unificante della valutazione ambientale strategica: la procedura di VAS si colloca tra la fase di
proposta e la fase di approvazione del piano, cioè in un segmento del provvedimento di pianificazione
urbanistica nel quale trova spazio la fase delle osservazioni. Tale procedura ha perciò insita in se stessa una
funzione unificante dei procedimenti di pianificazione anche di settore sul modello procedimentale della
pianificazione urbanistica. Da un lato il modello urbanistico diventa il modello generale di riferimento per
ogni tipo di procedura pianificatoria e programmatoria con migliore possibilità di confronto e coordinamento
fra piani; dall’altro, che risultano almeno in parte neutralizzate quelle procedure urbanistiche che pretendono
di anticipare la decisione “principale” sulle scelte di utilizzazione del territorio addirittura rispetto all’inizio
del procedimento amministrativo di formazione delle scelte medesime.
10. I PIANI ATTUATIVI
con l’espressione
PREMESSA: piani attuativi si fa comunemente riferimento a quegli strumenti che
necessitano per dare attuazione alle previsioni del PRG. Quanto più il PRG è aperto e flessibile, tanto più vi è
bisogno di un piano attuativo per la realizzazione dei singoli interventi costruttivi; se ne può prescindere solo
di fronte a prescrizioni di dettaglio che consentono di passare direttamente alla richiesta del permesso di
costruire. Il piano attuativo per antonomasia è il piano particolareggiato (PP) di iniziativa pubblica. È intorno
a tale piano che si è andata poi aggregando la “categoria” dei piani attuativi. La lottizzazione, invece, che
nella previsione originaria doveva essere semplicemente un progetto di utilizzazione di aree da parte dei
privati concordato con il sindaco dopo l’approvazione del PP, nella prassi è diventato o strumento di
addirittura l’unico strumento di assetto del territorio. A partire dagli anni
attuazione diretta del PRG o
Sessanta si sono affiancati al PP strumenti che rispondono a interessi specifici. Il principio della gerarchia dei
piani è stato così sostituito da quello della specificità degli interessi. Ai piani urbanistici generali, il cui fine è
semplicemente l’ordinato assetto del territorio, si sono aggiunti i piani di settore più marcatamente funzionali
l’obbligo di rispettare
ad un particolare interesse pubblico; da un diverso punto di vista si può dire che, fermo
le direttive contenute nel piano generale, i piani attuativi di settore sono espressione di una sorta di
adeguamento del piano generale alle nuove esigenze manifestatesi nel tempo. Rimane in ogni caso fermo che
con i piani attuativi si è manifestato un nuovo modello di pianificazione comunale. La sua caratteristica è che
57
le prescrizioni urbanistiche rispondono non più al principio gerarchico, ma al principio cronologico secondo
Questo principio, in un’ottica diversa, è
cui la prescrizione successiva prevale su quella precedente.
l’applicazione del principio di specialità, il quale significa che la norma a contenuto speciale prevale su
quella a contenuto generale. Per tutti i piani attuativi, stante la ricaduta della disciplina urbanistica in essi
contenuta su interessi e risorse che attengono ad altra disciplina, il legislato