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CAPITOLO III

L’EFFICACIA TEMPORALE DELLE LEGGI

19. Entrata in vigore della legge.

Per l’entrata in vigore della legge, oltre all’approvazione da parte

delle due Camere, occorre:

promulgazione

a) la della legge da parte del Presidente della

Repubblica (art. 73 Cost.);

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

b) la della Repubblica

(art. 73 Cost.); vacatio legis

c) il decorso di un periodo di tempo, detto , che va

dalla pubblicazione all’entrata in vigore della legge, e che di

regola è di 15 giorni (art. 73 Cost.), salvo che la legge stessa

stabilisca un termine diverso.

Con la pubblicazione la legge si reputa conosciuta e diventa

obbligatoria per tutti, anche per chi non ne è a conoscenza

ignorantia iuris non excusat

( ); la Corte costituzionale ha tuttavia

stabilito che l’ignoranza della legge è scusabile quando l’errore di

un soggetto in ordine all’esistenza o al significato di una legge

inevitabile

penale sia stato .

20. Abrogazione della legge. abrogata

Una disposizione di legge viene quando un nuovo atto

dispone che ne cessi l’efficacia (anche se una norma, pur dopo

abrogata può continuare ad essere applicata ai fatti verificatisi

anteriormente). Per abrogare una disposizione occorre sempre

l’intervento di una disposizione nuova di pari valore gerarchico: e

così una legge non può essere abrogata che da una legge

posteriore . Espressa

L’abrogazione può essere espressa o tacita. quando la

legge posteriore dichiara esplicitamente abrogata una legge

anteriore. Tacita se manca, nella legge successiva, una tale

dichiarazione formale, ma le disposizioni posteriori:

incompatibili

a) sono con una o più disposizioni antecedenti;

b) o costituiscono una regolamentazione dell’intera materia già

regolata dalla legge precedente, la quale, pertanto, deve

ritenersi assorbita e sostituita integralmente dalle disposizioni

più recenti anche in assenza di una vera e propria

incompatibilità tra la vecchia e la nuova disciplina.

deroga

La si ha quando una nuova norma sostituisce, ma solo per

specifici casi, la disciplina prevista dalla norma precedente, che

continua però ad essere applicabile a tutti gli altri casi. Un’altra

figura di abrogazione espressa può essere realizzata mediante un

referendum popolare, quando ne facciano richiesta almeno

500.000 elettori o 5 Consigli regionali, e la proposta di abrogazione

si considera approvata se alla votazione partecipi la maggioranza

degli aventi diritto purché la proposta di abrogazione consegua la

maggioranza dei voti espressi (Art.75 Cost.). Anche la dichiarazione

di incostituzionalità di una legge ne fa cessare l’efficacia. Ma mentre

l’abrogazione ha effetto solo per l’avvenire (la legge, benché

abrogata, può e deve essere ancora applicata ai fatti verificatisi

quando era in vigore), la dichiarazione di incostituzionalità, invece,

annulla ex tunc

la disposizione illegittima , come se non fosse mai

stata emanata, cosicché non può più essere applicata neppure nei

giudizi ancora in corso e neppure ai fatti già verificatisi in

precedenza. L’abrogazione di una norma che, a sua volta, aveva

abrogato una norma precedente non fa rivivere quest’ultima, salvo

che sia espressamente disposto: in tal caso la norma si chiama

ripristinatoria.

21. Irretroattività della legge.

Una norma si dice retroattiva quando attribuisce conseguenze

giuridiche a fattispecie verificatesi anteriormente alla sua entrata in

vigore. L’art. 11 delle preleggi stabilisce che “la legge non dispone

che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

Tuttavia, nel nostro ordinamento solo la norma penale non può

essere retroattiva. Ogni altra norma può essere anche retroattiva,

ma, in linea di principio non lo è, a meno che il legislatore non la

qualifichi tale con formulazione non equivoca. Se la norma ha

efficacia retroattiva essa si applica anche alla risoluzione di

controversie che siano ancora pendenti al momento della sua

entrata in vigore.

22. Successione di leggi.

L’applicazione del principio dell’irretroattività non è sempre

agevole, quando si tratta di fattispecie verificatesi anteriormente

all’entrata in vigore della nuova legge, ma i cui effetti perdurano nel

tempo.

In alcuni casi interviene il legislatore a regolare il passaggio tra la

legge vecchia e la nuova con specifiche norme che si chiamano

disposizioni transitorie ; ma può avvenire che il legislatore non

abbia previsto alcuni casi, ed allora sorgono delicate questioni che

diritto transitorio

vengono designate come questioni di .

A questo proposito sono state sostenute due teorie:

a) la legge nuova non può colpire i diritti quesiti, che cioè sono

teoria del diritto

già entrati nel patrimonio di un soggetto (

quesito);

b) la legge nuova non estende la sua efficacia ai fatti

definitivamente perfezionati sotto il vigore della legge

precedente a meno che siano pendenti gli effetti dei fatti stessi

(teoria del fatto compiuto).

Quest’ultima teoria è maggiormente seguita.

ultrattività

Si parla, invece, di quando una disposizione di legge,

tempus regit actum

derogando al principio , stabilisce che atti o

rapporti, compiuti o svolgentisi nel vigore di una nuova normativa,

continuano ad essere regolati dalla legge anteriore.

CAPITOLO IV

L’APPLICAZIONE E L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

23. L’applicazione della legge.

Per applicazione della legge si intende la concreta realizzazione di

quanto è ordinato dalle regole che compongono l’ordinamento

giuridico. Pertanto, se si tratta di norme di organizzazione o di

struttura, la loro applicazione consiste nella effettiva creazione degli

organi previsti e nel loro funzionamento. Se si tratta di norme di

condotta, la loro applicazione consiste nel non fare ciò che è

proibito e nel fare ciò che è doveroso. In particolare, il diritto privato

regola l’agire degli individui nei rapporti tra loro.

Tenere un comportamento coerente con le regole poste

 dall’ordinamento è il primo modo di dare ad esso attuazione.

Qualora la tutela del diritto individuale, di fronte alla sua

 lesione da parte di un altro soggetto, renda indispensabile il

ricorso all’Autorità giurisdizionale, è il giudice ad applicare la

legge, pronunciando i provvedimenti previsti dal diritto

processuale al fine di dare tutela al diritto sostanziale della

parte istante.

24. L’interpretazione della legge. Il precedente

giurisprudenziale.

Interpretare un testo normativo non vuol dire solo conoscere quanto

il testo in sé già esprimerebbe, bensì decidere che cosa si ritiene

che il testo effettivamente possa significare e, conseguentemente,

come vadano risolti i conflitti che insorgono nelle sua applicazione.

L’attività di interpretazione non può mai esaurirsi nel solo esame

dei dati testuali.

In primo luogo, infatti, non tutti i vocaboli contenuti nelle leggi

possono essere definiti nelle leggi stesse: pertanto il significato che

viene loro attribuito in ciascun contesto va ricavato da elementi

extra-testuali.

In secondo luogo, le leggi, nel disciplinare rapporti sociali, si

riferiscono, in generale a classi di rapporti: spetterà all’interprete, di

fronte a rapporti concreti, decidere se considerarli inclusi nella

disciplina della singola norma, oppure no, ed a tal fine l’interprete

dovrà impiegare particolari tecniche di “estensione” o di

“integrazione” delle disposizioni della legge, attingendo a criteri di

decisione extra-legislativi.

In terzo luogo le formulazioni delle leggi sono spesso in conflitto tra

loro: conflitti che si superano ricorrendo a criteri di gerarchia tra le

fonti, a criteri cronologici, a criteri di specialità.

In quarto luogo, di fronte a ciascun caso singolo difficilmente si può

applicare un’unica norma, ma occorre utilizzare un’ampia

combinazione di disposizioni, ritagliate e ricomposte per adattarle al

sistematiche

caso: operazione complessa che si avvale di nozioni

a carattere dottrinario ed extra-testuali.

L’attribuzione da parte dell’interprete a un documento legislativo

viene detta interpretazione “dichiarativa”. Quando invece il

processo interpretativo attribuisce ad una disposizione un

significato diverso da quello che apparirebbe, a prima vista, esserle

“proprio”, si parla di interpretazione “correttiva”. Dal punto di vista

dei soggetti che svolgono l’attività interpretativa si distingue tra

interpretazione giudiziale, dottrinale e autentica.

L’attività interpretativa assume valore vincolante solo quando è

compiuta dai giudici dello Stato nell’esercizio della funzione

giudiziale

giurisdizionale (c.d. interpretazione ).

dottrinale

L’interpretazione è costituita dagli apporti di studio dei

cultori delle materie giuridiche, i quali si preoccupano di raccogliere

il materiale utile alla interpretazione delle varie disposizioni, di

illustrarne i possibili significati, di sottolineare le conseguenze delle

varie soluzioni interpretative. Non costituisce, infine, vera attività

autentica

interpretativa la c.d. interpretazione , ossia quella che

proviene dallo stesso legislatore, che emana apposite norme per

chiarire il significato di norme preesistenti. Questa ha efficacia

retroattiva: infatti essa chiarisce anche per il passato il valore da

attribuire alla legge precedente, troncando i dubbi che erano sorti

sulla sua interpretazione.

25. Le regole e gli strumenti dell’interpretazione.

L’obiettivo dell’interprete (giudice) è di individuare non tanto

“l’intenzione” di un inesistente (concreto) legislatore, ma lo scopo

ratio

( ) che la disposizione persegue: criterio di interpretazione

teleologico . Senonché l’individuazione della ratio, che rappresenta

già un risultato rischia di costituire un elemento arbitrariamente

attribuito alla disposizione dall’interprete. Appaiono perciò più

persuasivi altri criteri:

criterio logico l’argumentum a contrario

a) , attraverso (volto ad

escludere dalla norma quanto non vi appare espressamente

l’argumentum a simili

compreso), (volto a d estendere la

norma per comprendervi anche fenomeni simili a quelli

risultanti dal contenuto letterale della disposizione),

l’argumentum a fortori (volto ad estendere la norma in modo

da includervi fenomen

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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