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3 Capitolo L'efficacia temporale delle leggi
Entrata in vigore della legge
Per l'entrata in vigore di un provvedimento legislativo si richiede oltre all'approvazione di entrambe
le camere del parlamento, anche la successiva promulgazione del presidente della repubblica
(controllo preventivo sull'atto), e poi successivamente la sua pubblicazione sulla gazzetta
ufficiale(fonte cognitiva). È noto anche il periodo intercorrente tra la pubblicazione e l'entrata in
vigore di un provvedimento legislativo, esso viene chiamato “vacatio legis”, di norma un periodo di
15 giorni(art 10 preleggi c.c), salvo diversa richiesta.
Con la pubblicazione la legge si reputa conosciuta e diventa obbligatoria per tutti(erga omnes), e
vale il principio secondo cui “ignorantia iuris non excusat”.
Abrogazione della legge
Una disposizione di legge può essere abrogata solo tramite legge posteriore di pari valore
gerarchico(art 15 preleggi c.c).
L'abrogazione può essere espressa o tacita, la prima si ha quando la legge posteriore dichiara
abrogata la legge anteriore o alcuni dei suoi articoli; mentre si ha abrogazione tacita quando la legge
non dichiara l'abrogazione di una legge anteriore , ma la legge anteriore viene comunque abrogata
per problemi di incompatibilità o perchè la nuova legge disciplina già gli aspetti della materia
trattati dalla legge anteriore, ma addirittura li amplia.
Deroga: fenomeno diverso dall'abrogazione parziale di una norma è la deroga, che si ha quando
una nuova norma disciplina in modo diverso alcuni specifichi casi, di una norma anteriore, la quale
però può essere sempre applicata tranne che per quei specifici casi.
Referendum: un'altra figura di abrogazione espressa è il referendum popolare , che può essere
richiesto con domanda di almeno 5 consigli regionali o 500.000 elettori.
Illegittimità costituzionale: anche la dichiarazione di incostituzionalità di una legge ne fa cessare
l'efficacia, ma mentre l'abrogazione ne fa cessare l'efficacia solo per l'avvenire, l'incostituzionalità
ne dichiara l'annullabilità fin dal momento dell'adozione.
Irretroattività di una legge
Una norma giuridica(enunciato prescrittivo) è composta da un ipotesi di fatto(fattispecie astratta) al
cui verificarsi , viene ricollegato un effetto giuridico.
Quindi è logico pensare che l'effetto di una legge non può essere retroattivo, come affermato
dall'art 11 preleggi c.c “la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo”.
Tuttavia anche dopo questa affermazione, possiamo affermare che nel nostro ordinamento c'è
soltanto una norma che non può essere in nessun caso retroattiva ed è la norma incriminatrice
penale. Ogni altra norma può essere anche retroattiva, anche se in linea di principio non lo è, salvo
che il legislatore non la qualifichi tale.
In ambito privatistico la corte costituzionale, ha affermato che le norme possono essere retroattive,
solo se motivate dall'esigenza di tutelare i diritti e i beni di rilievo costituzionale e purchè non
produca ingiustificate disparità di trattamento o lesioni di legittimi affidamenti.
Efficacia retroattiva hanno poi le cosiddette leggi interpretative, ossia leggi emanate per chiarire il
significato di norme precedenti, e quindi appunto devono avere effetto retroattivo. Mentre le leggi
novative hanno effetto irretroattivo. Le leggi con efficacia retroattiva si applicano anche a quelle
controversie che siano ancora pendenti(in corso di giudizio) nel momento della sua entrata in
vigore.
Successioni di leggi