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3 Capitolo L'efficacia temporale delle leggi

Entrata in vigore della legge

Per l'entrata in vigore di un provvedimento legislativo si richiede oltre all'approvazione di entrambe

le camere del parlamento, anche la successiva promulgazione del presidente della repubblica

(controllo preventivo sull'atto), e poi successivamente la sua pubblicazione sulla gazzetta

ufficiale(fonte cognitiva). È noto anche il periodo intercorrente tra la pubblicazione e l'entrata in

vigore di un provvedimento legislativo, esso viene chiamato “vacatio legis”, di norma un periodo di

15 giorni(art 10 preleggi c.c), salvo diversa richiesta.

Con la pubblicazione la legge si reputa conosciuta e diventa obbligatoria per tutti(erga omnes), e

vale il principio secondo cui “ignorantia iuris non excusat”.

Abrogazione della legge

Una disposizione di legge può essere abrogata solo tramite legge posteriore di pari valore

gerarchico(art 15 preleggi c.c).

L'abrogazione può essere espressa o tacita, la prima si ha quando la legge posteriore dichiara

abrogata la legge anteriore o alcuni dei suoi articoli; mentre si ha abrogazione tacita quando la legge

non dichiara l'abrogazione di una legge anteriore , ma la legge anteriore viene comunque abrogata

per problemi di incompatibilità o perchè la nuova legge disciplina già gli aspetti della materia

trattati dalla legge anteriore, ma addirittura li amplia.

Deroga: fenomeno diverso dall'abrogazione parziale di una norma è la deroga, che si ha quando

una nuova norma disciplina in modo diverso alcuni specifichi casi, di una norma anteriore, la quale

però può essere sempre applicata tranne che per quei specifici casi.

Referendum: un'altra figura di abrogazione espressa è il referendum popolare , che può essere

richiesto con domanda di almeno 5 consigli regionali o 500.000 elettori.

Illegittimità costituzionale: anche la dichiarazione di incostituzionalità di una legge ne fa cessare

l'efficacia, ma mentre l'abrogazione ne fa cessare l'efficacia solo per l'avvenire, l'incostituzionalità

ne dichiara l'annullabilità fin dal momento dell'adozione.

Irretroattività di una legge

Una norma giuridica(enunciato prescrittivo) è composta da un ipotesi di fatto(fattispecie astratta) al

cui verificarsi , viene ricollegato un effetto giuridico.

Quindi è logico pensare che l'effetto di una legge non può essere retroattivo, come affermato

dall'art 11 preleggi c.c “la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo”.

Tuttavia anche dopo questa affermazione, possiamo affermare che nel nostro ordinamento c'è

soltanto una norma che non può essere in nessun caso retroattiva ed è la norma incriminatrice

penale. Ogni altra norma può essere anche retroattiva, anche se in linea di principio non lo è, salvo

che il legislatore non la qualifichi tale.

In ambito privatistico la corte costituzionale, ha affermato che le norme possono essere retroattive,

solo se motivate dall'esigenza di tutelare i diritti e i beni di rilievo costituzionale e purchè non

produca ingiustificate disparità di trattamento o lesioni di legittimi affidamenti.

Efficacia retroattiva hanno poi le cosiddette leggi interpretative, ossia leggi emanate per chiarire il

significato di norme precedenti, e quindi appunto devono avere effetto retroattivo. Mentre le leggi

novative hanno effetto irretroattivo. Le leggi con efficacia retroattiva si applicano anche a quelle

controversie che siano ancora pendenti(in corso di giudizio) nel momento della sua entrata in

vigore.

Successioni di leggi

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fabiolilla96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Passagnoli Giovanni.