3 capitolo l'efficacia temporale delle leggi
Entrata in vigore della legge
Per l'entrata in vigore di un provvedimento legislativo si richiede oltre all'approvazione di entrambe le camere del parlamento, anche la successiva promulgazione del presidente della repubblica (controllo preventivo sull'atto), e poi successivamente la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (fonte cognitiva). È noto anche il periodo intercorrente tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di un provvedimento legislativo, esso viene chiamato “vacatio legis”, di norma un periodo di 15 giorni (art 10 preleggi c.c), salvo diversa richiesta. Con la pubblicazione la legge si reputa conosciuta e diventa obbligatoria per tutti (erga omnes), e vale il principio secondo cui “ignorantia iuris non excusat”.
Abrogazione della legge
Una disposizione di legge può essere abrogata solo tramite legge posteriore di pari valore gerarchico (art 15 preleggi c.c). L'abrogazione può essere espressa o tacita, la prima si ha quando la legge posteriore dichiara abrogata la legge anteriore o alcuni dei suoi articoli; mentre si ha abrogazione tacita quando la legge non dichiara l'abrogazione di una legge anteriore, ma la legge anteriore viene comunque abrogata per problemi di incompatibilità o perché la nuova legge disciplina già gli aspetti della materia trattati dalla legge anteriore, ma addirittura li amplia.
Fenomeno diverso dall'abrogazione parziale di una norma è la deroga, che si ha quando una nuova norma disciplina in modo diverso alcuni specifici casi di una norma anteriore, la quale però può essere sempre applicata tranne che per quei specifici casi.
Un'altra figura di abrogazione espressa è il referendum popolare, che può essere richiesto con domanda di almeno 5 consigli regionali o 500.000 elettori.
Anche la dichiarazione di incostituzionalità di una legge ne fa cessare l'efficacia, ma mentre l'abrogazione ne fa cessare l'efficacia solo per l'avvenire, l'incostituzionalità ne dichiara l'annullabilità fin dal momento dell'adozione.
Irretroattività di una legge
Una norma giuridica (enunciato prescrittivo) è composta da un'ipotesi di fatto (fattispecie astratta) al cui verificarsi viene ricollegato un effetto giuridico. Quindi è logico pensare che l'effetto di una legge non può essere retroattivo, come affermato dall'art 11 preleggi c.c “la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo”. Tuttavia anche dopo questa affermazione, possiamo affermare che nel nostro ordinamen
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