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L’ATTIVITÀ GIURIDICA E LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
CAPITOLO VI – LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
33. Il rapporto giuridico.
Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti regolata dall’ordinamento
giuridico: soggetto attivo è colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce
un potere (o diritto soggettivo), soggetto passivo è colui a carico del quale
sussiste un dovere.
Quando si vuole alludere alle perone tra le quali intercorre un rapporto giuridico
si usa l’espressione << parti >>. Contrapposto al concetto di parte vi è quello
di terzo. Tuttavia, anche gli interessi degli estranei possono essere
indirettamente toccati dalle vicende del rapporto stesso.
Il rapporto giuridico è una figura di una categoria più ampia: la situazione
giuridica.
La norma giuridica prevede fattispecie alle quali annette determinate
conseguenze giuridiche, quando la fattispecie si è realizzata, un mutamento si
è prodotto nel mondo dei fenomeni giuridici (situazione giuridica nuova che
può consistere in un rapporto giuridico o nella qualificazione di cose o persone).
34. Situazioni soggettive attive (diritto soggettivo, potestà, facoltà,
aspettativa, status).
La norma è un precetto (per esempio divieto di arrecare danni ad altri: diritto
oggettivo); se taluno mi arreca un danno l’ordinamento mi dà la possibilità di
chiederne il risarcimento (diritto soggettivo); l’ordinamento tutela il mio
interesse lasciandomi tuttavia libero.
Il diritto soggettivo è la signoria del volere, il potere di agire per il
soddisfacimento di un proprio interesse individuale, protetto dall’ordinamento
giuridico.
In alcuni casi il potere di agire per l’ottenimento di un certo risultato pratico
non è attribuito al singolo nell’interesse proprio, ma per realizzare un interesse
altrui: queste figure di poteri, che al tempo stesso sono doveri, si chiamano
potestà o uffici (per esempio è ufficio quello del tutore di una persona
incapace). Mentre l’esercizio del diritto soggettivo è libero, in quanto il titolare
può perseguire i fini che ritiene più opportuni, l’esercizio della potestà deve
sempre ispirarsi al fine della cura dell’interesse altrui.
Le facoltà (o diritti facoltativi) sono, invece, manifestazioni del diritto
soggettivo che non hanno carattere autonomo, ma sono in esso comprese.
Esse non si estinguono se non si estingue il diritto di cui fanno parte: cioè, non
è ammessa la prescrizione estintiva delle sole facoltà.
Può avvenire che l’acquisto di un diritto derivi dal concorso di più elementi
successivi. Se di questi alcuni si siano verificati ed altri no, si ha la figura
dell’aspettativa. Essa è perciò un interesse preliminare del soggetto, tutelato
in via provvisoria e strumentale, ossia quale mezzo al fine di assicurare la
possibilità del sorgere dei diritti. Si parla infatti di fattispecie a formazione
progressiva, per dire che il risultato si realizza per gradi, progressivamente
(prima l’aspet
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Scienze giuridiche
IUS/01 Diritto privato
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fra.005.net di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Carrabba Achille.