Attività giuridica e tutela giurisdizionale dei diritti
Conflitti di leggi nello spazio
Il rapporto giuridico
Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti regolata dall’ordinamento giuridico.
Soggetto attivo: colui al quale l’ordinamento giuridico riconosce un potere (o diritto soggettivo), come ad esempio quello di pretendere un pagamento.
Soggetto passivo: colui al carico del quale sussiste un dovere, come ad esempio quello di pagare il debito.
Generalmente le persone tra le quali intercorre un rapporto giuridico sono chiamate “parti”. Al concetto di parte è contrapposto quello di “terzi”, ovvero coloro i quali siano estranei ad un determinato rapporto giuridico intercorrente tra altri soggetti.
Il rapporto giuridico, salvo eccezioni, non produce effetti né a favore né a danno del terzo.
Situazioni soggettive attive
Il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale protetto dall’ordinamento giuridico. Le figure di poteri che al tempo stesso sono anche dei doveri si dicono “potestà” (o “uffici”).
Mentre l’esercizio di un diritto soggettivo è libero, quello della potestà deve sempre ispirarsi al fine della cura dell’interesse altrui. Un esempio di ufficio è quello del tutore di una persona incapace.
Le facoltà (o diritti facoltativi) sono invece manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno carattere autonomo ma che sono in esso comprese.
Si ha poi l’aspettativa se nel corso dell’acquisizione di un diritto, alcuni elementi si sono verificati ed altri non ancora. Un esempio è un’eredità lasciata subordinatamente alla condizione che l’erede consegua la laurea.
Lo status è invece una qualità giuridica che si ricollega alla posizione dell’individuo in una collettività. Può essere di diritto pubblico (esempio stato di cittadino) o di diritto privato (esempio stato di coniuge).
Esercizio del diritto soggettivo
Colui al quale l’ordinamento attribuisce il diritto soggettivo si chiama titolare del diritto. L’esercizio del diritto soggettivo consiste nell’esplicazione dei poteri di cui il diritto soggettivo consiste. Ad esempio, il proprietario esercita il proprio diritto soggettivo utilizzando la cosa.
L’esercizio del diritto soggettivo deve essere distinto dalla sua realizzazione. Essa consiste nell’attuazione, sebbene spesso i due fenomeni coincidano. La realizzazione dell’interesse può essere spontanea o coattiva; quest’ultima si verifica quando occorre far ricorso ai mezzi che l’ordinamento predispone per la tutela del diritto soggettivo.
L’abuso del diritto soggettivo si ha invece quando il titolare del diritto soggettivo si avvale delle facoltà e dei poteri che gli sono concessi per realizzare finalità eccedenti l’ambito di interesse che la legge ha inteso tutelare. Ad esempio, il proprietario di un terreno non può fare atti i quali abbiano come unico scopo quello di danneggiare il proprio vicino (atti di emulazione).
Categorie di diritti soggettivi
I diritti assoluti sono quelle situazioni giuridiche soggettive di vantaggio che danno al titolare una pretesa esercitabile nei confronti di tutti gli altri soggetti.
- Tipici diritti assoluti sono i diritti reali, ovvero i diritti sulle cose. Il principale diritto reale è il diritto di proprietà (articolo 832 Codice Civile: il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.) ci sono poi anche i diritti reali su cose altrui.
- Ci sono poi anche i diritti della personalità (esempi: diritto all’integrità fisica, al nome, all’immagine…).
I diritti relativi sono quelle situazioni giuridiche soggettive di vantaggio che però attribuiscono al titolare del diritto una pretesa nei confronti di uno o più soggetti individuati. Essi comprendono:
- I diritti di credito che sono i più diffusi e principali dei diritti relativi. Il diritto di credito è quel diritto che ha il creditore nel pretendere l’esecuzione di una certa prestazione nei confronti del debitore (ramo patrimoniale).
- Diritti nascenti dai rapporti di famiglia: come ad esempio il diritto del coniuge alla fedeltà, alla coabitazione… (ramo non patrimoniale).
Il dovere è invece nel caso del diritto reale il dovere di astensione dal compiere qualsiasi atto volto ad impedire o limitare il godimento del bene da parte del proprietario, mentre nel caso del diritto di credito è l’obbligo di eseguire una determinata prestazione o di tenere un certo comportamento.
I diritti potestativi consistono nel potere di operare il mutamento di una situazione giuridica di un altro soggetto, senza che questo possa fare qualcosa per impedirlo. Sul lato passivo si trova una situazione di soggezione.
I diritti personali di godimento consistono invece nella situazione in cui un soggetto si è obbligato a far godere sul proprio bene un altro soggetto, come ad esempio la locazione.
Gli interessi legittimi
Per interesse si intende qualsiasi vantaggio o utilità che costituisce l’obiettivo o il movente dell’agire di un altro soggetto. L’interesse si dice pubblico o privato, a seconda di chi sia il portatore.
Un interesse privato si dice poi “semplice” o “di fatto” quando non fruisce di alcuna particolare attenzione giuridica, ad esempio l’interesse nell’esistenza di ospedali pubblici nelle vicinanze di casa mia. Quando invece l’interesse riceve tutela giuridica, la persona che ne è in possesso ha un “diritto soggettivo”.
Si parla poi di interesse legittimo nell’ambito dei rapporti tra privato e pubblici poteri. L’interesse legittimo si traduce in una tutela soltanto mediata (o strumentale), cioè nel controllo del corretto svolgimento delle funzioni pubbliche. Ad esempio, il candidato ad un concorso non ha diritto di vincerlo ma ha un interesse legittimo al regolare svolgimento della procedura.
Lo strumento di tutela dell’interesse legittimo consiste nell’impugnazione dell’atto amministrativo illegittimo, al fine di ottenerne l’annullamento. Il privato deve rivolgersi agli organi giudiziari competenti (i Tribunali Amministrativi Regionali – T.A.R.) e deducendo il relativo vizio che può essere di competenza, di legge, o di eccesso del potere.
Le “norme di azione” regolano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
Situazioni di fatto
L’ordinamento protegge provvisoriamente contro la violenza e il dolo altrui anche la situazione di fatto in cui il soggetto può trovarsi. Si hanno allora la figura del possesso e quella della detenzione.
Situazioni soggettive passive
Il dovere generico di astensione è il dovere di astenersi dal ledere il diritto assoluto di un’altra persona. Quella dell’obbligo è quella di eseguire una specifica prestazione. Quella della soggezione corrisponde poi al diritto potestativo.
Si deve poi distinguere la figura dell’onere. Essa ricorre quando ad un soggetto è attribuito un potere ma l’esercizio di tale potere è condizionato ad un adempimento. È quindi una posizione giuridica di doverosità imposta nell’interesse dello stesso obbligato. Egli deve fare qualcosa per ottenere qualcos’altro.
Non costituisce poi un vero e proprio onere l’onere della prova. Esso rappresenta un rischio per il soggetto che ne è gravato. Articolo 2697 Codice Civile: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.
Vicende del rapporto giuridico
Il rapporto giuridico si costituisce (nasce) quando il soggetto attivo acquista il diritto soggettivo.
- Acquisto a titolo originario: quando il diritto soggettivo sorge a favore di una persona senza esserle trasmesso da nessuno.
- Acquisto a titolo derivativo: quando il diritto si trasmette da una persona ad un’altra. Il precedente titolare si chiama dante causa, mentre quello attuale si dice avente causa. Il passaggio che avviene nell’acquisizione a titolo derivativo è detta successione. Essa è di due specie: a titolo universale, quando una persona subentra sia nella posizione attiva che in quella passiva, oppure a titolo particolare, quando la persona subentra solo in un particolare diritto.
L’acquisto a titolo derivativo può essere di due specie:
- Acquisto derivativo-traslativo: si può trasmettere proprio lo stesso diritto che aveva il precedente titolare.
- Acquisto a titolo derivativo-costitutivo (o successione): può attribuirsi al nuovo titolare un diritto differente che scaturisce dal diritto del precedente titolare (esempio usufrutto su un bene di un proprietario).
Il titolo d’acquisto è l’atto giuridico che giustifica l’acquisto. La vicenda finale di un rapporto è la sua estinzione. Il rapporto si estingue quando il titolare perde il diritto senza che questo sia trasmesso ad altri.
Il soggetto del rapporto giuridico
Soggetti e persone
La capacità giuridica è l’idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, ovvero l’idoneità ad essere “soggetti”.
Esse non solo compete alle persone fisiche ma anche agli enti. All’interno degli enti occorre però distinguere tra persone giuridiche, ovvero quelle che hanno autonomia patrimoniale perfetta, ed enti non dotati di personalità. Avere autonomia patrimoniale perfetta significa che l’ente risponde sono con il proprio patrimonio per le obbligazioni.
Possiamo quindi notare come i concetti di “persona” e di “soggetto” non coincidano. Le persone sia fisiche che giuridiche fanno parte della categoria dei “soggetti”, ma questa comprende anche gli enti non dotati di personalità e gli altri venti autonomi di imputazione giuridica.
La persona fisica
Capacità giuridica della persona fisica
L’uomo per il solo fatto della nascita acquista la capacità giuridica e diviene quindi soggetto del diritto. Essa quindi compete indifferentemente a tutti gli esseri umani.
Articolo 3 Costituzione: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economia e sociale del Paese.
La capacità giuridica di diritto privato compete non solo al cittadino, ma anche allo straniero. Allo straniero presente alla frontiera o nel territorio dello stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana.
La nascita e la morte
La persona fisica, come già detto, acquista la capacità giuridica con la nascita. Questa viene poi persa con la morte. Si ha la nascita con l’acquisizione della piena indipendenza dal corpo materno che si realizza con l’inizio della respirazione polmonare. Se il neonato quindi è morto subito dopo la nascita ha acquisito per qualche momento la capacità giuridica.
Entro 10 giorni dalla nascita deve essere dichiarato all’ufficiale dello stato civile per la formazione dell’atto di nascita. Si ha la morte con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. Entro le 24 ore dal decesso, la morte deve essere dichiarata all’ufficiale di stato civile per la formazione dell’atto di morte.
Quando si presenta l’incertezza in ordine di sopravvivenza di una persona rispetto ad un’altra (ad esempio nel caso di un incidente, di un crollo di una casa, …) si presume che le due persone diano morte contestualmente, ovvero che nessuna di esse sia sopravvissuta all’altra. Con la morte, alcuni rapporti facenti capo al defunto si estinguono (ad esempio il matrimonio), altri possono essere sciolti ad iniziativa degli eredi. I diritti patrimoniali vengono trasmessi al coniuge ed ai prossimi congiunti.
Le incapacità speciali
L’accesso ad alcuni rapporti non è però acquistabile alla nascita, ma sono richiesti altri presupposti. Le incapacità si distinguono in:
- Incapacità assolute: se al soggetto è precluso un dato tipo di rapporto o di atto (esempio: il lavoro subordinato è precluso a chi non abbia compiuto il sedicesimo anno di età).
- Incapacità relative: se al soggetto è precluso quel dato tipo di rapporto o di atto ma sono con determinate persone, o solo in determinate circostanze. In questi casi vi è una limitazione della capacità giuridica (incapacità speciali).
Il concepito
Ci sono disposizioni giuridiche tutelate anche a favore di chi non è ancora nato ma è stato concepito. Il concepito ha:
- La capacità di succedere per causa di morte, sia per legge che per testamento;
- La capacità di ricevere per donazione;
- Il diritto al risarcimento del danno alla salute ed all’integrità fisica eventualmente cagionatogli prima o durante il parto e del danno sofferto a seguito dell’uccisione del padre ad opera di terzo quando ancora la gestazione era in corso.
Questi diritti sono comunque subordinati all’evento della nascita ovvero potranno valere solo se e quando essa avvenga. La capacità di succedere per testamento e di ricevere per donazione è riconosciuta anche a chi non sia nato né concepito, ma sia figlio di una determinata persona fisica vivente al momento dell’apertura della successione o al momento della donazione.
La capacità di agire
La capacità giuridica da immediatamente diritto ai diritti della personalità. Non sempre però la persona fisica è in grado di gestire in prima persona le situazioni giuridiche che alla stessa fanno capo.
La legge richiede quindi che, per poter compiere personalmente ed autonomamente gli atti di amministrazione dei propri interessi, il soggetto avvia oltre alla capacità giuridica anche la capacità di agire. Essa è l’idoneità a porre in essere in proprio atti negoziali destinati a produrre effetti nella sua sfera giuridica. La capacità giuridica si acquista al raggiungimento della maggiore età.
Può però accadere che nonostante la maggiore età, la persona fisica si ritrovi, per ragioni diverse, a non avere la capacità di discernimento. A protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, il codice civile prevede gli istituti: della minore età, dell’interdizione giudiziale, dell’inabilitazione, dell’emancipazione, dell’amministrazione di sostegno, dell’incapacità di intendere e volere. Ad una logica sanzionatoria risponde l’istituto dell’interdizione legale.
La capacità negoziale è l’idoneità del soggetto a compiere personalmente e autonomamente atti di autonomia legale. La capacità extranegoziale è l’idoneità di un soggetto a rispondere delle conseguenze dannose degli atti dallo stesso posti in essere.
Incapacità negoziali
La minore età
La legge fissa con criterio generale un’età uguale per tutti, al raggiungimento della quale reputa che la persona fisica abbia raggiunto l’esperienza necessaria per assumere validamente ogni decisione che la riguarda: il compimento del diciottesimo anno d’età.
Prima di quel momento il soggetto è legalmente incapace. Dopo quel momento è invece legalmente capace. Con la maggiore età la persona acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia richiesta un’età diversa.
Di regola, il minore non può stipulare direttamente gli atti negoziali destinati ad incidere sulla propria sfera giuridica e neppure decidere il loro compimento. Gli atti eventualmente posti in essere dal minore sono annullabili, tranne nel caso in cui egli abbia ingannato il terzo con raggiri (ad esempio occultando la propria carta d’identità).
L’atto posto in essere può essere impugnato entro 5 anni dal raggiungimento della maggiore età solo dal rappresentante legale del minore o direttamente da quest’ultimo una volta divenuto maggiorenne.
In realtà sono però accessibili al minore tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (esempio l’acquisto di giornali, biglietti dell’autobus…).
La gestione del patrimonio del minore (potere di amministrazione) ed il compimento di ogni atto relativo (potere di rappresentanza) competono in via esclusiva ai genitori disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione (ad esempio la riscossione del canone di locazione dell’appartamento del quale il minore è proprietario), congiuntamente per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione (cioè quelli che possono incidere in termini significativi sulla struttura o sulla consistenza del patrimonio, ad esempio la vendita dell’appartamento di cui il minore è proprietario).
Al fine di controllare che gli atti maggiormente rischiosi per il patrimonio del minore siano funzionali ai suoi interessi, i genitori necessitano della preventiva autorizzazione del giudice tutelare. Se uno dei genitori è mor...
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Diritto privato
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Diritto privato - nozioni generali
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L’attività giuridica e la tutela giurisdizionale dei diritti
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Diritto Privato