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Gli effetti della pronuncia di morte presunta sono quelli che la legge normalmente
ricollega alla morte, quindi, a coloro che sarebbero stati i suoi eredi testamentari o
legittimi conseguono la piena titolarità e disponibilità di beni e diritti, e il coniuge può
passare a nuove nozze, ma qualora la persona dovesse ritornare, il nuovo matrimonio
sarebbe nullo.
Gli atti dello stato civile
Le vicende più importanti delle persone fisiche sono documentate negli archivi dello
stato civile, tenuti presso il comune. Sono conservati gli atti riguardanti: la
cittadinanza, la nascita, i matrimoni, la morte.
Negli archivi dello stato civile si trascrivono poi i provvedimenti di autorità
amministrative e giudiziarie.
Gli atti dello stato civile sono pubblici: ognuno può chiederne estratti e certificati.
I diritti della personalità
Nozioni e caratteri
Articolo 2 Costituzione: la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
L’ordinamento quindi, sottolinea il fatto che i diritti “innati” non vengano attribuiti, ma
riconosciuti.
Tradizionalmente di afferma che i diritti della personalità sono qualificati dai caratteri
di: necessità (in quanto competono a tutte le perone fisiche, che li acquistano con la
nascita e li perdono con la morte), della imprescrittibilità (in quanto il non uso
prolungato non ne determina l’estinzione), dell’assolutezza (in quanto tutti devono
astenersi dal lederli) della non patrimonialità (tutelano valori non suscettibili di
valutazione economica) e della indisponibilità (non sono rinunziabili).
Diritto alla vita
Questo diritto impone a tutti l’obbligo di astenersi dall’attentare alla vita altrui.
Il diritto a nascere trova tutela piena ed immediata nei confronti dei soggetti diversi
dalla madre: è sanzionata la condotta di chiunque cagioni l’interruzione della
gravidanza senza il consenso della donna.
Interruzione volontaria della gravidanza:
- Entro i primi 90 giorni: è rimessa alla libera determinazione. Nel caso di
urgenza può essere eseguito immediatamente in una delle sedi autorizzate a
praticare l’interruzione della gravidanza. Nel caso di non urgenza il medico
rilascia una copia di un documento attestante lo stato di gravidanza e la
richiesta di aborto. Dopo sette giorni la donna può richiedere l’interruzione
della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole, quindi anche per
motivi “futili o capricciosi”.
- Dopo i primi 90 giorni: la gravidanza può essere interrotta unicamente
quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della
donna.
Il suicidio: il diritto alla vita è tutelato nei confronti di terzi ma non nei confronti del
diretto interessato. Al suicidio infatti non consegue nessuna sanzione. Costituiscono
reato le condotte di chi determini il suicidio di altri, ovvero ne rafforzi i propositi suicidi
o agevoli l’esecuzione di questi propositi.
L’omicidio del consenziente: è considerato reato e illecito civile la condotta di chi
cagioni ad altri la morte, anche con il consenso del diretto interessato. Di conseguenza
è illecita anche la condotta di chi, per motivi di pietà e con il suo consenso, provochi la
morte di un infermo, di una persona affetta da malattia incurabile, attraverso un
intervento acceleratore (eutanasia).
Caso diverso è quello in cui l’interessato rifiuti il trattamento terapeutico necessario a
salvargli la vita o decida di interromperlo.
Il medico e il tutore devono prendere in considerazione le direttive di fine di vira del
paziente, ma non in modo vincolante ed esclusivo.
Il malato ha il diritto di accedere alle cure palliative, ovvero l’insieme delle terapie
che si occupano di un paziente colpito da una malattia che non risponde più ai
trattamenti specifici e la cui conseguenza è la morte, e alla terapia del dolore, cioè
l’insieme degli interventi per sopprimere e controllare il dolore del paziente.
Diritto alla salute
Tale diritto implica l’obbligo di astensione da condotte che possano cagionare ad altri
malattie, infermità o menomazioni.
Il diritto alla salute compete anche al nascituro.
L’ordinamento nega il diritto di non nascere se non sano. La scelta abortiva è infatti di
esclusiva della madre.
Il diritto alla salute e all’integrità psico-fisica è invece rimesso, in linea di principio,
all0autodeterminazione del suo titolare.
La legge può prevedere l’obbligo di un determinato trattamento solo se è giustificato
dalla necessità di tutelare l’interesse della protezione sanitaria pubblica. È poi previsto
da parte dello stato un indennizzo a chi, a causa di vaccinazioni obbligatorie, abbia
riportato lezioni o infermità.
Al di fuori dei casi eccezionali, quindi, i trattamenti sanitari sono volontari e è quindi
necessario il consenso dell’avente diritto. Nell’ipotesi in cui il paziente è un incapace
legale, il consenso deve essere dato dal suo rappresentante legale.
Ci sono però dei limiti al principio di autodeterminazione. Gli atti dispositivi del
proprio corpo sono consentiti a due condizioni: che non siano contrari alla legge,
all’ordine pubblico, al buon costume e che non cagionino una diminuzione permanente
dell’integrità fisica del soggetto (ad esempio è vietato l’espianto di organi come la
cornea). La legge, comunque, permette l’espianto del rene e di parti del fegato e gli
interventi di modifica dei caratteri sessuali.
Le parti legittimamente staccate dal corpo (ad esempio i capelli) sono di proprietà del
soggetto al quale appartenevano, e possono essere oggetto di atti di disposizione (i
capelli possono essere venduti per la creazione di extensions).
Per il momento successivo alla morte, la persona può disporre la collocazione della
propria salma oppure la cremazione del proprio corpo e la successiva dispersione delle
ceneri. Può anche disporre il prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto. La
mancata dichiarazione di volontà è considerata assenso alla donazione.
Diritto al nome
Il mone, costituito da prenome (cioè il nome di battesimo) e dal cognome, svolge
funzione di identificazione sociale della persona.
Il figlio legittimo assume il cognome del padre e il prenome attribuitogli all’atto di
dichiarazione di nascita. Qualora questo non fosse dato al bambino, provvederà
l’ufficiale di stato civile.
Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto,
se esso è avvenuto contemporaneamente assume il cognome del padre.
I bambini non riconosciuti da alcuno dei genitori, assumono il cognome ed il
prenome imposto dall’ufficiale di stato civile.
Il figlio adottivo assume il cognome degli adottanti.
A seguito del matrimonio, la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e
lo conserva anche durante la vedovanza, fino a che non passi a nuove nozze, così
come anche la separazione personale.
Con lo scioglimento del matrimonio la donna divorziata perde il cognome del marito
ma per motivi di interesse può chiedere di mantenerlo in aggiunta al suo.
Il nome è tendenzialmente immodificabile.
Il nome viene tutelato contro: la contestazione, l’usurpazione, l’utilizzazione abusiva.
Tutela analoga a quella prevista per il nome assiste lo pseudonimo, ovvero il nome
diverso da quello attribuito per legge, con il quale il soggetto è conosciuto in
determinati ambienti.
L’avente diritto può concedere a terzi, anche a titolo oneroso, il diritto di utilizzare il
proprio nome a fini commerciali.
Diritto all’integrità morale
La legge tutela l’interesse di ciascuno all’onore (valore sociale di un soggetto dato
dall’insieme delle sue doti morali), al decoro (valore sociale di un soggetto dato
dall’insieme delle sue doti intellettuali, fisiche e altre qualità di pregio) alla
reputazione (opinione che altri hanno dell’onore e del decoro di un determinato
soggetto).
Risulta essere illegittima qualsiasi espressione di mancato rispetto dell’integrità morale
della persona, manifestata attraverso parole, scritti, disegni… direttamente
all’interessato o a terzi. L’illeceità non viene meno se il fatto attribuito alla persona o il
giudizio espresso sul suo conto rispondono a verità o sono di pubblico dominio.
Il diritto all’integrità morale del singolo cede al diritto all’informazione anche quando la
notizia è lesiva dell’altrui reputazione se: la notizia è vera, è socialmente utile, c’è una
continenza esplosiva (le modalità espressive non eccedono rispetto allo scopo
informativo da conseguire).
Diritto all’immagine
È il divieto a carico di terzi di esporre, pubblicare, mettere il commercio il ritratto altrui
senza il consenso, anche implicito dell’interessato. L’ambito di applicabilità è anche
esteso alla maschera scenica rappresentazione attraverso un attore), alla figura del
sosia, alla rappresentazione di oggetti notoriamente usati da un personaggio per
caratterizzarne la personalità.
Il consenso dell’effigiato vale solo a favore di colui cui è stato prestato per il tempo
stabilito (è vietato, ad esempio, pubblicare su una rivista immagini di un’attrice tratte
dalle foto di scena di un suo film).
È in ogni caso consentita la diffusione dell’altrui immagine senza il consenso
dell’interessato quando questo è giustificato da: notorietà della persona ritratta,
necessità di giustizia o di polizia, scopi scientifici, didattici o culturali, collegamento a
fatto, avvenimenti, o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il titolare può consentire l’uso della propria immagine a titolo gratuito ma anche a
titolo oneroso.
Diritto alla riservatezza e protezione dei dati personali
Il diritto alla riservatezza è il potere dell’interessato di evitare comportamenti di terzi
volti a conoscere o a far conoscere situazioni o vicende della propria vita personale
anche se svoltesi fuori dal precinto domestico che non abbiano un interesse
socialmente apprezzabile.
Il codice attribuisce all’interessato, relativamente ai dati che lo riguardano, il diritto di
vietare il loro trattamento e quello di vigilare sul loro utilizzo.
Diritto all’identità personale
Il diritto all’identità personale è il diritto a veder