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Estratto del documento

Gli effetti della pronuncia di morte presunta sono quelli che la legge normalmente

ricollega alla morte, quindi, a coloro che sarebbero stati i suoi eredi testamentari o

legittimi conseguono la piena titolarità e disponibilità di beni e diritti, e il coniuge può

passare a nuove nozze, ma qualora la persona dovesse ritornare, il nuovo matrimonio

sarebbe nullo.

Gli atti dello stato civile

Le vicende più importanti delle persone fisiche sono documentate negli archivi dello

stato civile, tenuti presso il comune. Sono conservati gli atti riguardanti: la

cittadinanza, la nascita, i matrimoni, la morte.

Negli archivi dello stato civile si trascrivono poi i provvedimenti di autorità

amministrative e giudiziarie.

Gli atti dello stato civile sono pubblici: ognuno può chiederne estratti e certificati.

I diritti della personalità

Nozioni e caratteri

Articolo 2 Costituzione: la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili

dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua

personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,

economica e sociale.

L’ordinamento quindi, sottolinea il fatto che i diritti “innati” non vengano attribuiti, ma

riconosciuti.

Tradizionalmente di afferma che i diritti della personalità sono qualificati dai caratteri

di: necessità (in quanto competono a tutte le perone fisiche, che li acquistano con la

nascita e li perdono con la morte), della imprescrittibilità (in quanto il non uso

prolungato non ne determina l’estinzione), dell’assolutezza (in quanto tutti devono

astenersi dal lederli) della non patrimonialità (tutelano valori non suscettibili di

valutazione economica) e della indisponibilità (non sono rinunziabili).

Diritto alla vita

Questo diritto impone a tutti l’obbligo di astenersi dall’attentare alla vita altrui.

Il diritto a nascere trova tutela piena ed immediata nei confronti dei soggetti diversi

dalla madre: è sanzionata la condotta di chiunque cagioni l’interruzione della

gravidanza senza il consenso della donna.

Interruzione volontaria della gravidanza:

- Entro i primi 90 giorni: è rimessa alla libera determinazione. Nel caso di

urgenza può essere eseguito immediatamente in una delle sedi autorizzate a

praticare l’interruzione della gravidanza. Nel caso di non urgenza il medico

rilascia una copia di un documento attestante lo stato di gravidanza e la

richiesta di aborto. Dopo sette giorni la donna può richiedere l’interruzione

della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole, quindi anche per

motivi “futili o capricciosi”.

- Dopo i primi 90 giorni: la gravidanza può essere interrotta unicamente

quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della

donna.

Il suicidio: il diritto alla vita è tutelato nei confronti di terzi ma non nei confronti del

diretto interessato. Al suicidio infatti non consegue nessuna sanzione. Costituiscono

reato le condotte di chi determini il suicidio di altri, ovvero ne rafforzi i propositi suicidi

o agevoli l’esecuzione di questi propositi.

L’omicidio del consenziente: è considerato reato e illecito civile la condotta di chi

cagioni ad altri la morte, anche con il consenso del diretto interessato. Di conseguenza

è illecita anche la condotta di chi, per motivi di pietà e con il suo consenso, provochi la

morte di un infermo, di una persona affetta da malattia incurabile, attraverso un

intervento acceleratore (eutanasia).

Caso diverso è quello in cui l’interessato rifiuti il trattamento terapeutico necessario a

salvargli la vita o decida di interromperlo.

Il medico e il tutore devono prendere in considerazione le direttive di fine di vira del

paziente, ma non in modo vincolante ed esclusivo.

Il malato ha il diritto di accedere alle cure palliative, ovvero l’insieme delle terapie

che si occupano di un paziente colpito da una malattia che non risponde più ai

trattamenti specifici e la cui conseguenza è la morte, e alla terapia del dolore, cioè

l’insieme degli interventi per sopprimere e controllare il dolore del paziente.

Diritto alla salute

Tale diritto implica l’obbligo di astensione da condotte che possano cagionare ad altri

malattie, infermità o menomazioni.

Il diritto alla salute compete anche al nascituro.

L’ordinamento nega il diritto di non nascere se non sano. La scelta abortiva è infatti di

esclusiva della madre.

Il diritto alla salute e all’integrità psico-fisica è invece rimesso, in linea di principio,

all0autodeterminazione del suo titolare.

La legge può prevedere l’obbligo di un determinato trattamento solo se è giustificato

dalla necessità di tutelare l’interesse della protezione sanitaria pubblica. È poi previsto

da parte dello stato un indennizzo a chi, a causa di vaccinazioni obbligatorie, abbia

riportato lezioni o infermità.

Al di fuori dei casi eccezionali, quindi, i trattamenti sanitari sono volontari e è quindi

necessario il consenso dell’avente diritto. Nell’ipotesi in cui il paziente è un incapace

legale, il consenso deve essere dato dal suo rappresentante legale.

Ci sono però dei limiti al principio di autodeterminazione. Gli atti dispositivi del

proprio corpo sono consentiti a due condizioni: che non siano contrari alla legge,

all’ordine pubblico, al buon costume e che non cagionino una diminuzione permanente

dell’integrità fisica del soggetto (ad esempio è vietato l’espianto di organi come la

cornea). La legge, comunque, permette l’espianto del rene e di parti del fegato e gli

interventi di modifica dei caratteri sessuali.

Le parti legittimamente staccate dal corpo (ad esempio i capelli) sono di proprietà del

soggetto al quale appartenevano, e possono essere oggetto di atti di disposizione (i

capelli possono essere venduti per la creazione di extensions).

Per il momento successivo alla morte, la persona può disporre la collocazione della

propria salma oppure la cremazione del proprio corpo e la successiva dispersione delle

ceneri. Può anche disporre il prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto. La

mancata dichiarazione di volontà è considerata assenso alla donazione.

Diritto al nome

Il mone, costituito da prenome (cioè il nome di battesimo) e dal cognome, svolge

funzione di identificazione sociale della persona.

Il figlio legittimo assume il cognome del padre e il prenome attribuitogli all’atto di

dichiarazione di nascita. Qualora questo non fosse dato al bambino, provvederà

l’ufficiale di stato civile.

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto,

se esso è avvenuto contemporaneamente assume il cognome del padre.

I bambini non riconosciuti da alcuno dei genitori, assumono il cognome ed il

prenome imposto dall’ufficiale di stato civile.

Il figlio adottivo assume il cognome degli adottanti.

A seguito del matrimonio, la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e

lo conserva anche durante la vedovanza, fino a che non passi a nuove nozze, così

come anche la separazione personale.

Con lo scioglimento del matrimonio la donna divorziata perde il cognome del marito

ma per motivi di interesse può chiedere di mantenerlo in aggiunta al suo.

Il nome è tendenzialmente immodificabile.

Il nome viene tutelato contro: la contestazione, l’usurpazione, l’utilizzazione abusiva.

Tutela analoga a quella prevista per il nome assiste lo pseudonimo, ovvero il nome

diverso da quello attribuito per legge, con il quale il soggetto è conosciuto in

determinati ambienti.

L’avente diritto può concedere a terzi, anche a titolo oneroso, il diritto di utilizzare il

proprio nome a fini commerciali.

Diritto all’integrità morale

La legge tutela l’interesse di ciascuno all’onore (valore sociale di un soggetto dato

dall’insieme delle sue doti morali), al decoro (valore sociale di un soggetto dato

dall’insieme delle sue doti intellettuali, fisiche e altre qualità di pregio) alla

reputazione (opinione che altri hanno dell’onore e del decoro di un determinato

soggetto).

Risulta essere illegittima qualsiasi espressione di mancato rispetto dell’integrità morale

della persona, manifestata attraverso parole, scritti, disegni… direttamente

all’interessato o a terzi. L’illeceità non viene meno se il fatto attribuito alla persona o il

giudizio espresso sul suo conto rispondono a verità o sono di pubblico dominio.

Il diritto all’integrità morale del singolo cede al diritto all’informazione anche quando la

notizia è lesiva dell’altrui reputazione se: la notizia è vera, è socialmente utile, c’è una

continenza esplosiva (le modalità espressive non eccedono rispetto allo scopo

informativo da conseguire).

Diritto all’immagine

È il divieto a carico di terzi di esporre, pubblicare, mettere il commercio il ritratto altrui

senza il consenso, anche implicito dell’interessato. L’ambito di applicabilità è anche

esteso alla maschera scenica rappresentazione attraverso un attore), alla figura del

sosia, alla rappresentazione di oggetti notoriamente usati da un personaggio per

caratterizzarne la personalità.

Il consenso dell’effigiato vale solo a favore di colui cui è stato prestato per il tempo

stabilito (è vietato, ad esempio, pubblicare su una rivista immagini di un’attrice tratte

dalle foto di scena di un suo film).

È in ogni caso consentita la diffusione dell’altrui immagine senza il consenso

dell’interessato quando questo è giustificato da: notorietà della persona ritratta,

necessità di giustizia o di polizia, scopi scientifici, didattici o culturali, collegamento a

fatto, avvenimenti, o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il titolare può consentire l’uso della propria immagine a titolo gratuito ma anche a

titolo oneroso.

Diritto alla riservatezza e protezione dei dati personali

Il diritto alla riservatezza è il potere dell’interessato di evitare comportamenti di terzi

volti a conoscere o a far conoscere situazioni o vicende della propria vita personale

anche se svoltesi fuori dal precinto domestico che non abbiano un interesse

socialmente apprezzabile.

Il codice attribuisce all’interessato, relativamente ai dati che lo riguardano, il diritto di

vietare il loro trattamento e quello di vigilare sul loro utilizzo.

Diritto all’identità personale

Il diritto all’identità personale è il diritto a veder

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
54 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cipiale di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Stefini Umberto.