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Note
(1) Nel diritto civile e in quello fallimentare, l'espressione latina par condicio
creditorum esprime un principio giuridico fondamentale in virtù del quale i creditori
hanno uguale diritto di ottenere soddisfazione delle proprie pretese sui beni del
debitore, salve le cause legittime di prelazione: essa vale, infatti, soltanto per i
creditori non assistiti da particolari garanzie, cosiddetti chirografari, mentre risultano
sottratti dal principio i creditori privilegiati.
La riforma del diritto fallimentare ha fortemente innovato il principio della par condicio
creditorum, prevalentemente tramite la possibilità di suddividere i creditori in classi
omogenee, all'interno delle quali applicare tale concetto. Tuttavia, i creditori di una
stessa classe possono comunque approvare anche un trattamento differente.
Nella procedura esecutiva singolare il principio della par condicio è considerato una
eventualità, in quanto è applicabile soltanto nel momento in cui si instauri un concorso
tra creditori, mentre all'interno della procedura esecutiva fallimentare è sempre
necessario e dovrà pertanto essere applicato da un curatore, nominato ad hoc per la
gestione di tutte le questioni relative alla soddisfazione dei creditori e al patrimonio
fallimentare.
I TITOLI DI CREDITO CAPITOLO XVII
Il Rapporto obbligatorio:
Con il termine obbligazione si intende il rapporto tra due soggetti:
Soggetto attivo (c.d. creditore);
Soggetto passivo (c.d. debitore).
Il soggetto passivo è tenuto nei confronti del soggetto attivo, a una determinata prestazione (ad es. il venditore è
tenuto , nei confronti dell’acquirente , alla consegna del bene; Tizio (debitore) chiede un prestito alla banca
(creditore) , Tizio dovrà restituire la somma di denaro alla Banca.
Il rapporto obbligatorio da, dunque luogo a due posizioni correlate: alla posizione passiva (di debito) e a quella
attiva (di credito). Tale concetto si esprime dicendo che al debitore fa capo una determinata obbligazione (ad
esempio, l’obbligazione di consegnare un bene) mentre nel creditore fa capo il correlativo diritto di credito (ad es. il
diritto di ricevere il bene da lui acquistato): in questo contesto, il termine obbligazione è sinonimo di debito.
Il creditore per conseguire l’utilità di cui ha diritto, ha bisogno dell’indispensabile cooperazione del debitore (ad es.
chi ha diritto alla consegna del bene non può prenderselo da sé ma deve poter contare sulla collaborazione del
debitore.)Il diritto del creditore è quindi un diritto nei confronti del debitore : per questo si dice relativo o
personale, in quanto può essere fatto valere solo nei confronti di quest’ultimo.
La nozione del diritto di credito viene spesso contrapposta a quella di diritto reale : mentre esso è un diritto sulla
cosa , caratterizzato dai connotati dell’immediatezza e dell’assolutezza , il primo è un diritto nei confronti di un
soggetto obbligato ad una determinata prestazione.
La distinzione si fa più sottile allorquando la prestazione dovuta dal debitore nel consentire al creditore di trarre da
un bene le utilità che lo stesso è in grado di offrire(es. al diritto che concedo ad un terzo di venire a pescare nel
laghetto sito sul mio fondo; al diritto che l’albergatore concede al cliente di fruire di una camera dell’hotel ); Il
potere del creditore sul bene mediato( in quanto il godimento del bene gli viene garantito attraverso di una diretta
potestà sul bene medesimo , come accade invece i ipotesi di diritto reale) e relativo (in quanto può esercitarsi nei
confronti del solo debitore, e non già erga omnes , come accade invece in ipotesi di diritto reale ). Si parla di diritti
personali di godimento per distinguerli dai diritti reali di godimento .
La giuridicità del vincolo del debitore è sanzionata soltanto con una responsabilità patrimoniale (art.2740 c.c): il
debitore risponde dell’inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Vale a dire che, se la
sua pretesa all’adempimento resta insoddisfatta, il creditore può invocare misure coercitive(solo) sul patrimonio
obbligato.
Il creditore, se ha diritto di ricevere una somma di denaro (che è il caso più frequente di obbligazione), potrà
conseguire tramite l’esecuzione forzata, sempre che il patrimonio del debitore sia capiente , proprio quanto aveva
diritto di conseguire con l’adempimento spontaneo : cioè , l’importo di cui era creditore.
La stessa coincidenza tra prestazione dovuta e risultato delle procedure esecutive può realizzarsi anche in tutti gli
altri casi in cui è possibile l’esecuzione forzata in forma specifica: obbligo di consegnare una cosa determinata,
obbligo di facere fungibile, obbligo di concludere un contratto , obbligo di non facere che si traduca nella
realizzazione di un opus.
Il creditore insoddisfatto può soltanto chiedere il risarcimento dei danni subiti, con la sostituzione, alla prestazione
originariamente stabilita e rimasta inadempiuta , di un credito pecuniario suscettibile di esecuzione coattiva.
Fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni possono sorgere da:
a) Contratto
b) Fatto illecito
c) Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: es. promesse
unilaterali, titoli di credito, gestione di affari, pagamento dell’indebito, arricchimento senza causa,
imposizione tributaria.
Queste fattispecie si dicono fonti delle obbligazioni.
Il legislatore del 1942 ha cosi ripudiato la quadripartizione che si ritrova nelle Istituzioni di Giustiniano
per la manifesta incongruenza delle figure del quasi contratto e del quasi delitto.
Rinunciando a ricondurre ad un’unica categoria le obbligazioni che non derivano né da contratto né da atto
illecito , il legislatore italiano ha riconosciuto che anche altri atti o fatto idonei a produrre rapporti
obbligatori nei casi in cui tale idoneità sia riconosciuta dall’ordinamento giuridico.
Fra le fonti di obbligazioni diverse dal contratto e dall’atto illecito ci sono anche quelle c. innominate: cioè
tutti quegli accadimenti , ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge , che sino ritenuti idonei alla
produzione di obbligazioni.
La giurisprudenza riconduce fra le fonti innominate:
Il testamento;
I c.d. fatti illeciti dannosi;
I rapporti nascenti da alcuni contratti nulli (es. contratto di società nullo);
I rapporti contrattuali di fatto o da contratto sociale qualificato.
Il codice prevede e disciplina autonomamente la figura generale delle obbligazioni, a prescindere
dalla fonte da cui l’obbligazione deriva; trattando poi delle singole fonti da cui la stessa può
derivare: il contratto , le promesse unilaterali, i titoli di credito , la gestione d’affari, il pagamento
dell’indebito, l’arricchimento senza causa e i fatti illeciti.
Questa imposizione si traduce in una visione parziale del fenomeno obbligatorio : cosi , ad es.
l’obbligazione a fonte contrattuale non costituisce altro che uno strumento attraverso cui si
realizza il programma contrattuale stesso.
Le obbligazioni Naturali
Le obbligazioni naturali si hanno nelle ipotesi in cui la prestazione è dovuta non in forza di un obbligo giuridico
(come per le obbligazioni civili), ma in forza di un dovere morale e sociale. Il codice disciplina questa fattispecie
solo per le conseguenze che potrebbe avere l'adempimento spontaneo: il debitore non è tenuto giuridicamente ad
eseguire la prestazione, ma se la esegue non potrà chiederne la restituzione (soluti retentito: il diritto del creditore
di trattenere la prestazione eseguita) ; laddove un inadempimento non ha alcuna conseguenza sul piano giuridico
ma potrebbero esserci conseguenze morali e sociali. La soluti retentito rappresenta l'unico effetto di
un'obbligazione naturale in caso di adempimento, che però presuppone il concorso dei seguenti presupposti:
a) Spontaneità dell'esecuzione ovvero la prestazione deve essere eseguita senza coazione (incoercibilità
dell'obbligazione naturale);
b) La capacità del soggetto che esegue la prestazione. Di fatti, a differenza di quanto avviene per le obbligazioni
civili che sostanzialmente sono atti dovuti e quindi si attengono al principio dell'art 1191 c.c., le obbligazioni
naturali sono dei negozi giuridici per i quali è richiesta espressamene la capacità di intendere e di volere del
soggetto che esegue la prestazione spontaneamente.
Un esempio tipico previsto dalla legge, di obbligazione naturale è il debito di gioco.
CAPITOLO 18
GLI ELEMENTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
I SOGETTI
I soggetti attivo e passivo del rapporto obbligatorio cioè il creditore e il debitore devono essere determinati o
quanto meno determinabili.
La titolarità passiva del rapporto obbligatorio si determina in base alla titolarità della proprietà o di altro diritto
reale su un determinato bene (es. le spese condominiali gravano sui proprietari di ogni singola unità immobiliare
sita nel condominio).
L’obbligazione a soggetto determinabile va distinta dall’obbligazione c.d. ambulatoria , in cui la trasferibilità de
credito senza onere di comunicazione al debitore comporta che quest’ultimo ignori a chi, alla scadenza dovrà
effettuare la prestazione(ad es. in ipotesi di pagherò cambiario , se il titolo è liberamente trasferibile , l’emittente
non sa a chi dovrà effettuare il pagamento sino al momento in cui il titolo stesso non venga presentato per
l’incasso.)
OBBILIGAZIONI PLURISOGGETTIVE
Le obbligazioni plurisoggettivo possiamo distinguerle in:
Obbligazioni solidali:
Ѐ l’ipotesi nella quale, più soggetti rappresentano le parti di un rapporto obbligatorio .
Se si avranno più soggetti debitori si parlerà di obbligazioni solidali passive; mentre se si avranno più
soggetti creditori si parlerà di obbligazioni solidali attive.
a) Obbligazioni solidali passive:
In questa ipotesi siamo difronte a più debitori obbligati ad effettuare una medesima prestazione a
favore di un solo creditore. Tutti i debitori sono obbligati in solido nel senso che il creditore può
esigere da ciascun debitore l’intera prestazione; una volta adempiuta anche da un solo debitore ,
l’obbligazione si estingue. Il condebitore può opporre le eccezioni comuni al creditore. Per esse si
intende dei mezzi di tutela del debitore in caso in cui l’obbligazione presenti vizi. Non potrà
invece opporre le eccezioni personali.
La conseguenza dell’adempimento dell’intera prestazione da parte di un solo condebitore è che
questi potrà agire in regresso cont