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MINORE ETA':

Ogni ipotesi di incapacità di agire è disciplinata da una specifica disciplina, principalmente finalizzata alla tutela del soggetto incapace;

l'incapace di agire non può compiere negozi giuridici;

l'ordinamento quindi attribuisce a qualcun altro il potere di compiere negozi giuridici in nome e per conto del soggetto incapace;

con riferimento ai minori, l'ordinamento riconosce in capo ai genitori la c.d. responsabilità genitoriale, da esercitarsi tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;

la responsabilità genitoriale comporta l'assunzione di una serie di doveri-poteri consistenti nell'educazione, istruzione, custodia, correzione, obbligo di mantenimento, sostituzione nelle attività di natura patrimoniale e nella tutela degli interessi non patrimoniali;

il minore, tuttavia, viene riconosciuto come persona, e non più come oggetto.

dellapotestà genitoriale; pertanto:
  • deve essergli riconosciuta una certa autonomia, specie con riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali e inviolabili (per. libertà di religione, politica, associazionistica);
  • deve essere ascoltato ogni qualvolta si debbono assumere decisioni che incidono sulla sua persona;
  • con riferimento agli interessi patrimoniali del minore, all'esclusione della capacità di agire consegue il c.d. potere di rappresentanza legale dei genitori: i genitori si sostituiscono al figlio nella gestione e amministrazione dei diritti facenti capo al minore (v. artt. 320 e 324 c.c.);

TUTELA E CURATELA DEI MINORI:

  • TUTELA:

art. 343 c.c.: ha carattere surrogatorio rispetto alla responsabilità genitoriale;

la tutela è ufficio di diritto privato (il tutore ha il potere-dovere di compiere atti nell'interesse del minore);

nomina del tutore: art. 348 c.c.;

funzioni del tutore: amministrazione, rappresentanza e cura degli interessi

delminore (art. 357 c.c.); - funzioni del protutore: sostituisce il tutore in caso di conflitto di interessi, agisceper la nomina di un nuovo tutore al venire meno del primo (art. 360 c.c.); - amministrazione dei beni del minore da parte del tutore: fino a qualche settimanafa si distingueva in base alla tipologia degli atti, la competenza ad autorizzare daparte del giudice tutelare oppure da parte del tribunale (artt. 374 e 375 c.c.); con ilD.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 è stato abrogato l'art. 375 c.c. ed è stato rimodulatol'art. 374 c.c. con la conseguenza che unico giudice competente ad autorizzare ilcompimento di atti dispositivi del patrimonio del defunto è il giudice tutelare,unitamente al notaio chiamato a ricevere l'atto da autorizzare; - il minore soggetto alla responsabilità genitoriale oppure alla tutela non è capacedi agire, ciò tuttavia non gli impedisce di compiere atti giuridici propri dellaquotidianità, tali

da consentire anche la sua formazione come persona e come cittadino (per es. concludere acquisti al bar o in edicola);

EMANCIPAZIONE:

ipotesi di anticipazione parziale della capacità di agire: il minore che contrae matrimonio (previa autorizzazione del giudice) è di diritto emancipato;

conseguenza: nomina di un curatore v. art. 392 C.C.

il minore emancipato acquista una limitata capacità di agire: 1) può compiere da solo atti di ordinaria amministrazione - relativi al suo patrimonio; 2) per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario la partecipazione volitiva del curatore e l'autorizzazione del giudice tutelare (anche in tal caso il d.lgs. 149/2022 ha soppresso la competenza del tribunale);

gli atti compiuti dall'emancipato senza il consenso del curatore e/o senza l'autorizzazione del giudice sono annullabili (art. 396 C.C.);

emancipazione cessa in caso di: (i) raggiungimento della maggiore età; (ii) annullamento del

  1. matrimonio;
  2. separazione personale dei coniugi;
  3. scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  4. EMANCIPATO AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO DI UNA IMPRESA COMMERCIALE: ha piena capacità di agire.

PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA:

INTERDIZIONE GIUDIZIALE:

presupposti: art. 414 c.c.; occorre una infermità di mente abituale e tanto grave da rendere il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi;

interdizione giudiziale è pronunciata con sentenza e produce effetto dalla sua pubblicazione (ovvero dal compimento della maggiore età);

è una causa estintiva della capacità di agire, qualora intervenga dopo il compimento della maggiore età; è una causa impeditiva dell'acquisto della capacità di agire, qualora intervenga nell'ultimo anno di minore età (art. 416 c.C.);

comporta la nomina di un tutore, il quale si sostituisce all'interdetto nel compimento di tutti gli atti.

nell'esercizio di tutti i diritti, in qualità di sovra rappresentante legale; - si applicano le norme in tema di tutela dei minori (per es. autorizzazione del giudice tutela per gli atti di straordinaria amministrazione); - nella sentenza di interdizione può essere previsto che determinati atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti autonomamente dal soggetto interdetto; - è una misura molto stringente, della cui legittimità costituzionale si dubita stante le stringenti limitazioni che subisce l'interdetto (egli non può compiere tutti questi atti personalissimi, che non ammettono rappresentanza, quali per es. matrimonio, testamento, riconoscimento del figlio); - INTERDIZIONE LEGALE: - da non confondere con l'interdizione giudiziale; - è una pena accessoria disposta dall'art. 32 c.p., che si aggiunge all'ergastolo o alla reclusione per un periodo non inferiore a 5 anni; - comporta la nomina di un tutore che siamministrazione devono essere autorizzati dal curatore;- l’inabilitazione può essere revocata se scompaiono i presupposti che l’hanno determinata;- INTERDIZIONE:- funzione: evitare gli effetti pregiudizievoli dell'attività negoziale;- presupposti: art. 416 c.c.; 1) infermità mentale grave;- 2) pericolo di pregiudizio (soprattutto economico);- l’interdetto non può compiere autonomamente alcun atto giuridico;- nella sentenza di interdizione viene nominato un tutore chiamato ad amministrare ilpatrimonio dell’interdetto;- l’interdizione può essere revocata se scompaiono i presupposti che l’hanno determinata.amministrazione che vengono indicati nella sentenza di inabilitazione; - si applicano le norme relative all'emancipazione (art. 424 c.C.); - AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: - è una misura flessibile, introdotta dal legislatore nel 2004 proprio per sopperire alle lacune degli altri due istituti di protezione, troppo stringenti e troppo poco duttili rispetto alle specifiche esigenze del soggetto da tutelare; - presupposti: art. 404 c.c.; infermità oppure menomazione psichica o fisica che impedisce al soggetto di provvedere, anche parzialmente o temporaneamente, ai propri interessi; - conseguenze: nomina dell'amministratore di sostegno; - misura flessibile: il giudice tutelare calibra il rimedio sulla persona, prevedendo nel decreto di nomina gli atti che devono essere compiuti dall'amministratore in rappresentanza (in sostituzione) del beneficiario e gli atti che può compiere il beneficiario con l'assistenza dell'amministratore; - il beneficiario di

amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire con riferimento agli atti non espressamente contemplati nel decreto (art. 409 c.c.);

RIFLESSIONI COMUNI IN TEMA DI MISURE DI PROTEZIONE:

nella fase istruttoria di tutte e tre le fattispecie assume valore preminente l'esame diretto del soggetto della cui capacità si tratta;

gli atti compiuti dall'incapace in violazione della disciplina disposta per ciascuna forma di incapacità sono annullabili;

la relativa azione si prescrive al decorso di cinque anni dal giorno in cui è cessato lo stato di interdizione, di inabilitazione o di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

INCAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE:

c.d. incapacità naturale: è la effettiva e concreta inidoneità ad intendere e/o volere l'atto negoziale da compiere;

art. 428 c.C.- presupposto: perturbazione tale da rendere il soggetto non cosciente del negozio giuridico da compiere;

conseguenze:

annullabilità del negozio giuridico compiuto dal soggetto incapace di intendere e di volere; tuttavia l’annullabilità può essere pronunciata soltanto in caso di grave pregiudizio per l'incapace (in caso di atto unilaterale) oppure al ricorrere della prova della mala fede della controparte (in caso di contratto);- con riferimento agli atti giuridici: art. 1191 c.c.- con riferimento ai fatti illeciti: artt. 2046 e 2047 comma 2 c.c.

Pagamento dell'indebitoDeve essere distinto all'ingiustificato arricchimento e può essere eccepito nel momento in cui ciò non è possibile. Principio della necessaria: nel momento in cui si verifical’inadempienza di una sfera giuridica el'arricchimento su un'altra sfera giuridica con una giusta causa.Il presupposto fondamentale è l'erronea supposizione dell'esistenza di un vincolo preesistente. La finalità è il riequilibrio dei patrimoni coinvolti dallo

spostamento patrimoniale ingiustificato. I due soggetti coinvolti sono solvens, colui che esegue la prestazione, la causa solutoria, e accipiens è colui che riceve la prestazione. Il pagamento dell'indebito ha 3 variabili, si verifica in 3 casi:

  1. Oggettivo: chi non è debitore adempie verso chi non è creditore, non c'è un vincolo che giustifica lo spostamento patrimoniale, si può verificare in caso di inesistente originaria o i suoi effetti sono venuti meno in un secondo momento in caso dell'annullità del contratto e comporta che non produce i suoi effetti. Se il contratto di compravendita è nullo il venditore ha il diritto della restituzione come anche l'acquirente. Il contratto annullabile inizia a produrre i suoi effetti affinché il giudice lo annulli. La prestazione di un contratto annullato deve essere restituita. Nel momento in cui si conclude il contratto si producono
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