ARTICOLO 28: L’ESCLUSIONE DELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO
È opportuno distinguere in modo netto tra l’esonero dall’obbligo di redazione del
bilancio consolidato e l’esclusione di determinate società dall’area di
consolidamento, poiché si tratta di istituti giuridico-contabili differenti, sebbene
spesso confusi nella prassi applicativa.
L’esonero, disciplinato dall’articolo 27 del D.Lgs. 127/1991, rappresenta una
deroga all’obbligo generale di redigere il bilancio consolidato da parte della
società capogruppo.
Tale facoltà è prevista al fine di alleggerire gli oneri amministrativi a carico dei
gruppi di dimensioni ridotte, in un’ottica di proporzionalità e semplificazione
burocratica.
Le soglie dimensionali fissate dal legislatore garantiscono che l’esonero si applichi
esclusivamente ai gruppi di modesta entità, così da non compromettere la
trasparenza informativa e la corretta rappresentazione della situazione
economico-finanziaria complessiva del gruppo.
Diversa è la nozione di esclusione dall’area di consolidamento, disciplinata
dall’articolo 28 del D.Lgs. 127/1991.
In questo caso, la società capogruppo è comunque tenuta alla redazione del
bilancio consolidato, ma può decidere di non includere specifiche società
controllate qualora ricorrano determinate condizioni previste dalla normativa.
Si tratta, dunque, di esclusioni facoltative, poiché la scelta di omettere una
controllata dal perimetro di consolidamento deve essere giustificata e coerente
con il principio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo nel suo complesso.
In passato, la disciplina contemplava anche ipotesi di esclusione obbligatoria, ma
tali disposizioni sono state abrogate: attualmente, tutte le esclusioni sono rimesse
alla valutazione discrezionale della capogruppo, la quale deve esercitare tale
facoltà con prudenza e in coerenza con i principi contabili internazionali e
nazionali.
L’articolo 28 individua quattro principali fattispecie di esclusione: la prima
riguarda l’irrilevanza ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, ossia la
possibilità di escludere una società controllata se la sua incidenza sul bilancio
consolidato è marginale e la sua inclusione non apporterebbe informazioni
significative per la comprensione della situazione del gruppo.
È fondamentale distinguere tale ipotesi dall’esonero previsto dall’articolo 27,
poiché l’esclusione per irrilevanza riguarda singole controllate, mentre l’esonero
interessa l’intero gruppo quando l’insieme delle controllate risulta globalmente
irrilevante.
La seconda ipotesi concerne la sussistenza di gravi e durature restrizioni al
controllo, che rendono di fatto inattuabile il potere di direzione e coordinamento
della capogruppo, come nel caso di società assoggettate a procedure concorsuali
o a vincoli normativi che ne impediscono la gestione effettiva.
In tali situazioni, pur sussistendo formalmente il controllo, esso non è
concretamente esercitabile.
La terza fattispecie riguarda l’impossibilità di ottenere informazioni tempestive o
non eccessivamente onerose.
Poiché il consolidamento presuppone la disponibilità di dati contabili aggiornati e
attendibili, l’esclusione è legittima quando l’acquisizione delle informazioni
necessarie risulti impedita o comporti costi sproporzionati, ad esempio nel caso
di controllate operanti in contesti geopolitici instabili o soggetti a sanzioni
internazionali.
Infine, la quarta ipotesi attiene alle controllate detenute esclusivamente per la
vendita, ossia quelle partecipazioni che la capogruppo intende dismettere nel
breve termine.
Tali società non vengono incluse nel bilancio consolidato poiché non
rappresentano un investimento strategico né esprimono un effettivo potere di
direzione e coordinamento; la loro esclusione tutela la coerenza informativa del
bilancio consolidato, che deve riflettere la realtà economica del gruppo nel
medio-lungo periodo.
L’OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
Il bilancio consolidato, disciplinato dai principi contabili nazionali e in particolare
dall’OIC 17, rappresenta uno strumento essenziale per fornire una visione
unitaria e complessiva della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di
un gruppo di imprese.
Esso consente di considerare il gruppo non come una semplice somma di entità
giuridiche distinte, ma come una “impresa gruppo”, ossia un’unica realtà
economica composta da più società interconnesse.
In questa prospettiva, le singole imprese appartenenti al gruppo vengono
assimilate a reparti interni di un’unica organizzazione economica, e di
conseguenza, le operazioni che avvengono tra esse non hanno rilevanza
autonoma ai fini del bilancio consolidato.
Tali operazioni interne devono essere eliminate per garantire che il bilancio
rappresenti esclusivamente i rapporti economici e finanziari con soggetti terzi
esterni al gruppo.
La logica che ispira la redazione del bilancio consolidato si fonda, dunque, sull’idea
che le poste contabili della società capogruppo debbano essere sommate a
quelle delle società controllate, ma non si tratta di una mera somma aritmetica.
Il processo richiede l’applicazione di rettifiche e correttivi volti a eliminare tutte le
voci che riflettono rapporti interni infragruppo, poiché tali relazioni, pur esistendo
a livello giuridico, non producono effetti economici reali dal punto di vista
dell’unità economica complessiva.
Ad esempio, qualora la società A vanti un credito nei confronti della società
controllata B, quest’ultima iscriverà nel proprio bilancio un debito verso A; nel
bilancio consolidato, tuttavia, tali valori vengono reciprocamente compensati ed
eliminati, poiché rappresentano un rapporto interno privo di significato
economico per l’insieme del gruppo.
Questo principio di eliminazione reciproca si applica a tutte le poste infragruppo,
incluse operazioni commerciali, finanziarie e partecipative.
Un ulteriore aspetto di rilievo concerne la presenza di partecipazioni non
totalitarie, ossia i casi in cui la capogruppo detiene una partecipazione inferiore
al 100% in una società controllata.
In tali circostanze, la quota di capitale e di risultato economico attribuibile ai soci
esterni al gruppo deve essere evidenziata separatamente nel bilancio
consolidato.
Queste componenti vengono indicate rispettivamente come “patrimonio netto di
pertinenza di terzi” e “utile o perdita di pertinenza di terzi”, elementi che non
trovano invece rappresentazione nei bilanci individuali delle singole società.
Il bilancio consolidato deve essere redatto nel rispetto della clausola generale
della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta, principi cardine della
disciplina contabile, nonché del principio di rilevanza, che impone di includere
solo le informazioni effettivamente significative per la comprensione della
situazione del gruppo.
Dal punto di vista strutturale, il consolidato si compone di quattro documenti
principali: lo Stato Patrimoniale consolidato, il Conto Economico consolidato, il
Rendiconto Finanziario consolidato e la Nota Integrativa consolidata.
Tali documenti seguono gli schemi previsti dal Codice civile, opportunamente
adattati alle esigenze di rappresentazione del gruppo.
In aggiunta, l’OIC 17 prevede la predisposizione di due documenti di supporto
fondamentali, come: il prospetto di raccordo tra il bilancio della capogruppo e
quello consolidato, che illustra nel dettaglio le rettifiche e le variazioni derivanti
dal processo di aggregazione, e il prospetto dei movimenti del capitale netto
consolidato, che consente di comprendere le variazioni del patrimonio netto di
gruppo intervenute nel corso dell’esercizio.
Infine, il bilancio consolidato deve essere corredato dalla Relazione sulla Gestione
consolidata, documento che offre una visione interpretativa dell’andamento
complessivo del gruppo, e dalla Relazione degli Organi di Controllo, la quale
attesta la regolarità formale e sostanziale del processo di redazione
LA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO SECONDO L’OIC 17
Il bilancio consolidato, come già accennato, rappresenta la situazione economico-
finanziaria di un gruppo di imprese considerato come un’unica entità
economica, comprendente sia la capogruppo sia le società controllate.
Per garantire la significatività e la coerenza economica del documento, è
essenziale che i dati aggregati siano omogenei sotto diversi profili: temporale,
sostanziale e formale.
Dal punto di vista temporale, tutti i bilanci delle società incluse nel consolidato
devono riferirsi allo stesso periodo di riferimento, poiché aggregare valori relativi
a esercizi differenti comprometterebbe la correttezza della rappresentazione.
Ad esempio, non sarebbe coerente combinare il bilancio di una capogruppo con
chiusura al 31 dicembre con quello di una controllata che chiude al 30 giugno, in
quanto i dati farebbero riferimento a periodi differenti.
L’uniformità sostanziale concerne invece i criteri di valutazione adottati dalle
società del gruppo: le poste contabili devono derivare da processi valutativi
coerenti, così da evitare disomogeneità nei valori consolidati.
L’uniformità formale attiene alla coerenza degli schemi di bilancio, richiedendo
che le voci analoghe siano rappresentate nelle stesse categorie e secondo i
medesimi schemi di classificazione, al fine di evitare discrepanze tra capogruppo e
controllate.
In questo contesto, il Decreto Legislativo n. 127/1991 stabilisce che, di norma, la
data di riferimento del bilancio consolidato coincida con la chiusura del bilancio
della capogruppo, ossia della società obbligata alla redazione del consolidato.
Tale scelta garantisce coerenza e uniformità temporale nell’aggregazione dei dati
contabili delle diverse imprese del gruppo.
In alternativa, è consentito adottare come data di riferimento quella della chiusura
dell’esercizio della maggior parte delle società incluse nel consolidamento, a
condizione che la decisione sia adeguatamente motivata e illustrata nella Nota
Integrativa del bilancio consolidato.
Questa flessibilità permette di gestire situazioni in cui alcune controllate
presentano esercizi finanziari con chiusure differenziate rispetto alla capogruppo.
Quando una società inclusa nel consolidamento chiude l’esercizio in una data
diversa da quella del bilancio consolidato, &eg
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