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Classificazione dei conti
C) TFR D) Debiti E) Ratei e risconti passivi Vi è poi un secondo livello di classificazione, comune ad attività e passività: criterio finanziario; indica la durata dell'investimento (se entro o oltre i 12 mesi).Conto Economico
Il conto economico è una tavola del bilancio relativa al profilo reddituale dell'impresa e la quale si riferisce a un specifico periodo di tempo (12 mesi) in cui rileva valori flusso (che si formano giorno per giorno) classificati per natura, con l'obiettivo di determinare il reddito d'esercizio. Ha forma scalare e il suo contenuto è dato da: A) Valori della produzione B) Costi della produzione 1° risultato intermedio (gestione caratteristica e patrimoniale) C) Proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore delle attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinari 2° risultato intermedio o risultato ante imposte (gestione patrimoniale, finanziaria + area straordinaria) Imposte (gestioneRISULTATO D'ESERCIZIO
A3 RENDICONTO FINANZIARIO (art 2425 ter cc) è un documento che esprime le cause generatrici della variazione di una determinata risorsa monetaria-finanziaria in un dato periodo di tempo, rilevando valori flusso raggruppati per gestioni parziali (strutturato quindi in: Gestione Operativa, Attività di Investimento e Attività di Finanziamento). È regolato dall'articolo 2425 ter cc e dall'OIC 10 che ne sancisce la forma scalare.
B1 NOTA INTEGRATIVA (art 2427-2427 bis cc) è un documento descrittivo e interpretativo che fornisce informazioni quali/quantitative aggiuntive rispetto a quelle contenute nelle tavole. Ha ruolo attivo nel perseguire la clausola generale. Il contenuto è stabilito dalla legge; le informazioni fondamentali sono elencate nei 22 punti dell'articolo 2427 cc e tra esse troviamo: criteri di conversione e valutazione, approfondimenti richiesti per specifiche voci, movimenti delle immobilizzazioni.
informazioni su oneri pluriennali. Vi sono poi informazioni subordinate previste solo per determinate situazioni.- 5B2 RELAZIONE SULLA GESTIONE (art 2428 cc)
È un documento che correda il bilancio, obbligatorio solo se il bilancio è redatto in forma ordinaria. Contiene informazioni di ordine generale (andamento economico complessivo dei singoli settori, con attenzione a ricavi, costi e investimenti e descrizione dei principali rischi, informazioni su complessità dell'impresa, ambiente e personale) e informazioni specifiche (su attività di ricerca e sviluppo, rapporto con le imprese del gruppo, evoluzione prevedibile della gestione e informazioni sugli strumenti finanziari).
PARTE 2: regolamentazione contabile del bilancio d'esercizio
I principi contabili sono emanati dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità). La regolamentazione italiana prevede 3 modelli per il bilancio individuale: ordinario (2423 cc), abbreviato (art 2435 bis cc), per...
le micro imprese (art 24235 ter) e uno per il Bilancio Consolidato (D Lgs 127/1991, poi modificato da D Lgs 139/2015; OIC 17).
I principi contabili internazionali sono dati dal D Lgs 38/2005 e successive modifiche: vigel’obbligo di applicare i principi contabili internazionali (IAS/IFRS FULL) per società quotate in borsa, mentre è facoltativo per le altre imprese. Le imprese medio/piccole non quotate possono usare solo i principi IAS/IFRS SME. Una volta ratificati dall’UE i principi contabili internazionali hanno forza di legge.
I principi contabili nazionali sono regole operative (tecniche) a supporto di: contabilizzazione, valutazione e rappresentazione. Hanno struttura gerarchica, troviamo al primo posto la clausola generale, quindi abbiamo i principi generali di redazione del bilancio, a seguire i criteri di rappresentazione e valutazione. La finalità del legislatore è quella di tutelare i soggetti terzi con interessi verso l’impresa, in quanto
Il bilancio è lo strumento informativo sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa. Le regole giuridiche fondamentali per la formazione del bilancio riguardano quindi la tutela di terzi.
Art 2423 cc: CLAUSOLA GENERALE
comma I: il bilancio viene predisposto dagli amministratori; il bil in senso stretto si compone di SP, CE, Ren Fin e NI, a cui si aggiungono per il bil in senso ampio: Rel sulla Gestione e Relazione degli organi di controllo.
comma II: rappresentazione veritiera, essendo il bilancio non "vero" poiché sono presenti valori stimati e congetturati. Serve discrezionalità tecnica sulle valutazioni (non arbitrarietà) e competenze tecniche in fase valutativa. I valori devono essere coerenti con la dinamica economica e la situazione aziendale presente e futura: vi deve essere congruenza con la realtà.
Rappresentazione corretta per quanto riguarda: il rispetto di normativa e principi
contabili; comunicazione non deviante, comportamento in buona fede e chiarezza espositiva; correttezza in senso economico. Rappresentazione chiara per far comprendere dal pdv formale e sostanziale la modalità di formazione del reddito e del capitale di funzionamento: SP, CE e Ren Fin sono di contenuto rigido, imposto dal legislatore; distinzione obbligatoria tra valori ordinari e straordinari; valutazione anteriore degli elementi eterogenei, divieto di compensazione di partite; inserimento di informazioni aggiuntive anche sulle tavole di sintesi.
comma III: completezza informativa, obbligo di fornire informazioni aggiuntive relative alle singole problematiche di ciascuna impresa.
comma IV: rilevanza, introdotta dal D Lgs 139/2015. E’ una limitazione per la rappresentazione veritiera e corretta, attiene a tutti gli aspetti propri della contabilità (rilevazione, valutazione, disclosure), i quali secondo questo principio possono non essere applicati, permane
però il rispetto degli obblighi di corretta tenuta delle scritture contabili. In nota integrativa si devono specificare i criteri usati per la rilevanza. Tutti i provvedimenti della PA vanno registrati in Co.Ge. comma V: obbligo di non applicazione della disposizione di legge per garantire la clausola generale, è una deroga per casi eccezionali non definiti (no inflazione/perdita), secondo la quale non si deve applicare l'art 2426 cc relativo ai criteri di valutazione. Se avviene la deroga, sono necessarie informazioni aggiuntive sulla deroga in NI e si ha un vincolo sulla destinazione degli utili derivanti dalla deroga.
Art 2423-bis cc: PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO comma I, II, IV, V: PRUDENZA, è il principio di redazione del bilancio più importante in Italia (subordinato alla clausola generale). Vi è asimmetria di comportamento nella rilevazione di componenti di positivi e negativi di reddito, si ha: divieto di contabilizzazione
di un determinato periodo di tempo. I costi devono essere rilevati nel periodo in cui sono sostenuti, indipendentemente dalla loro effettiva realizzazione, mentre i ricavi devono essere rilevati nel periodo in cui sono guadagnati, indipendentemente dalla loro effettiva incassabilità. La competenza implica anche la valutazione dei costi e dei ricavi in modo accurato e coerente, utilizzando criteri oggettivi e verificabili. Inoltre, la competenza richiede la registrazione di tutti gli elementi negativi di competenza, anche se non sono stati effettivamente realizzati, e l'obbligo di contabilizzare i componenti negativi di reddito, anche se sono stati identificati dopo la chiusura dell'esercizio. Infine, è vietata la compensazione tra partite, ossia la compensazione di crediti e debiti tra le diverse voci di bilancio.Relativi a fatti di gestione. Sottolinea l'indipendenza tra dimensione economica e monetaria. Si ha un ricavo di competenza quando è avvenuto uno scambio esterno (trasferimento di proprietà) e si ha un costo di competenza quando si è sostenuto un costo per il consumo di risorse necessarie per conseguire il reddito. La correlazione può essere diretta o indiretta.
Prevalenza della sostanza sulla forma, le operazioni devono essere rilevate considerando la realtà economica sottostante gli accadimenti (e non gli aspetti formali).
Individualità valutativa, vieta la compensazione tra elementi attivi e passivi o costi e ricavi o utili e perdite. Bisogna valutare in modo separato (autonomo) gli elementi eterogenei.
Comparabilità o continuità valutativa, obbligo di applicare i medesimi criteri di valutazione nel tempo per garantire la comparabilità. È una deroga per motivi eccezionali, motivata.
in NI, indicando effetti e motivazioni.
Art 2424 cc: STATO PATRIMONIALE
Art 2425-2425 bis cc: CONTO ECONOMICO
Art 2425-ter cc: RENDICONTO FINANZIARIO
Art 2426 cc: CRITERI VALUTATIVI (*)
Art 2427-2427 bis cc: NOTA INTEGRATIVA
Art 2428 cc: RELAZIONE SULLA GESTIONE
PARTE 3: criteri di valutazione (*)
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
fattori produttivi a utilizzo durevole, beni tangibili, strumentali all'attività tipica dell'impresa.
Tipologie: terreni e fabbricati, impianti e macchine, beni industriali e commerciali, altri beni, immobilizzazioni in corso e acconti.
Valore originario:
- acquisto esterno: costo acquisto + oneri accessori
- produzione interna: costi diretti + quote di costi indiretti (no costi commerciali e amministrativi) + oneri fiscali
- conferimento da socio: valore peritale
Modificazione valore originario:
- ammortamento: ripartizione del valore di un bene sulla sua durata economica
- svalutazione: perdita durevole di valore netto contabile