Gli strumenti rappresentativi del capitale, comunemente indicati come
partecipazioni, non generano flussi finanziari costituiti esclusivamente da
pagamenti di capitale e interessi.
Per tale ragione, essi non superano il test SPPI previsto dall’IFRS 9 e, come regola
generale, sono valutati al fair value con imputazione a Conto Economico (FVTPL).
Tuttavia, per le partecipazioni non detenute per la negoziazione, l’IFRS 9 consente
all’impresa di esercitare, strumento per strumento e al momento della rilevazione
iniziale, una scelta irrevocabile di valutarle al fair value con imputazione delle
variazioni nel conto economico complessivo (FVTOCI).
In tale ipotesi, le variazioni di fair value non incidono sull’utile o sulla perdita di
esercizio, ma sono rilevate in una specifica riserva di patrimonio netto.
A differenza di quanto avviene per gli strumenti di debito, al momento della
vendita le componenti di OCI non vengono mai riclassificate nel Conto
Economico, ma sono trasferite ad altre riserve del patrimonio netto.
Queste regole si applicano esclusivamente alle partecipazioni diverse da quelle in
società controllate, collegate e sottoposte a controllo congiunto (joint venture).
Qualora tali partecipazioni cambino destinazione e siano classificate come attività
destinate alla vendita, trova applicazione l’IFRS 5, che impone la valutazione al
minore tra il valore contabile e il fair value al netto dei costi di vendita.
Le partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture seguono invece
una disciplina specifica, regolata principalmente dallo IAS 28, nonché dagli IFRS 10
e 11, e il loro trattamento contabile varia in funzione del tipo di bilancio in cui
sono rilevate: bilancio consolidato, bilancio separato e bilancio individuale.
Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture
Il concetto di controllo, fondamentale per l’individuazione delle società
controllate, è disciplinato dall’IFRS 10.
Secondo tale principio, il controllo sussiste quando l’investitore:
• Detiene potere sulla partecipata;
• È esposto a ritorni variabili derivanti dal rapporto con la partecipata;
• È in grado di utilizzare il proprio potere per influenzare tali ritorni.
Il potere consiste nella capacità di influenzare le attività rilevanti, ossia quelle che
incidono in modo significativo sui risultati economici della partecipata.
Esso può derivare, tra l’altro, dal possesso della maggioranza dei diritti di voto, da
diritti di voto potenziali (ad esempio collegati a strumenti convertibili), dal diritto
di nominare o revocare dirigenti con responsabilità strategiche o da specifici
accordi contrattuali.
I ritorni variabili possono assumere forma positiva o negativa e includono
dividendi, economie di scala, risparmi di costo, benefici fiscali e vantaggi
tecnologici.
Affinché il controllo sia effettivo, deve esistere una connessione sostanziale tra
potere e ritorni.
Qualora un soggetto eserciti poteri decisionali per conto di terzi, esso assume la
qualifica di agente e non di principale, e non può essere considerato controllante.
Ai sensi dello IAS 28, una società collegata è quella sulla quale l’investitore
esercita una influenza notevole, ossia il potere di partecipare alla determinazione
delle politiche finanziarie e gestionali senza esercitare il controllo.
Tale influenza si presume quando l’investitore detiene, direttamente o
indirettamente, almeno il 20% dei diritti di voto.
Ulteriori indicatori dell’influenza notevole sono la presenza di rappresentanti negli
organi di amministrazione, la partecipazione alla definizione delle politiche
aziendali, l’esistenza di operazioni significative tra le parti, l’interscambio di
personale dirigente o la fornitura di informazioni tecniche essenziali.
Il controllo congiunto, disciplinato dall’IFRS 11, si realizza nelle joint venture,
quando il controllo su un’attività economica è condiviso contrattualmente e le
decisioni strategiche richiedono il consenso unanime di tutte le parti che
partecipano all’accordo.
LA VALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, COLLEGATE E JOINT
VENTURE
La valutazione delle partecipazioni varia in funzione del tipo di bilancio in cui esse
sono rilevate, secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali.
In particolare, le partecipazioni in società controllate, collegate e sottoposte a
controllo congiunto (joint venture) sono assoggettate a criteri differenti a seconda
che si tratti di bilancio consolidato, separato o individuale.
Nel bilancio consolidato, che rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica di un gruppo di imprese soggette a comune controllo, le
partecipazioni in società controllate non figurano come tali.
Esse sono infatti eliminate mediante il consolidamento integrale, un procedimento
che sostituisce il valore contabile della partecipazione con l’inclusione analitica
delle attività e delle passività della controllata, consentendo di rappresentare il
gruppo come un’unica entità economica.
Le partecipazioni in società collegate e in joint venture, invece, permangono nel
bilancio consolidato e sono valutate con il metodo del patrimonio netto, che
riflette la quota di patrimonio netto della partecipata di competenza del gruppo,
tenendo conto anche di eventuali perdite di valore.
Il bilancio separato è il bilancio della singola entità che redige anche il bilancio
consolidato, oppure di un’impresa che fa parte di un gruppo tenuto alla redazione
del consolidato.
In tale bilancio, le partecipazioni in società controllate, collegate e sottoposte a
controllo congiunto possono essere valutate secondo criteri alternativi.
In particolare, esse possono essere iscritte al costo, rettificato per eventuali
perdite di valore, oppure al fair value in applicazione dell’IFRS 9, con imputazione
delle variazioni al Conto Economico (FVTPL) o al Conto Economico Complessivo
(FVTOCI), in base alla classificazione effettuata al momento della rilevazione
iniziale.
In alternativa, è ammessa la valutazione mediante il metodo del patrimonio netto,
anch’essa soggetta a verifica di eventuali perdite di valore.
Il bilancio individuale è il bilancio di un’impresa che non è tenuta alla redazione
del bilancio consolidato e che non riveste il ruolo di controllante.
In questo caso non sono presenti partecipazioni in società controllate, poiché
l’esistenza di controllate comporterebbe l’obbligo di redazione del bilancio
consolidato.
Possono invece essere presenti partecipazioni in società collegate e in joint
venture, le quali sono valutate con il metodo del patrimonio netto, tenendo conto
di eventuali perdite di valore.
Nel complesso, il metodo del patrimonio netto assume un ruolo centrale nella
valutazione delle partecipazioni che non danno luogo a consolidamento integrale,
assicurando una rappresentazione coerente del legame economico e patrimoniale
tra investitore e partecipata nei diversi contesti di bilancio.
Il metodo del patrimonio netto
Il metodo del patrimonio netto, disciplinato dallo IAS 28, prevede la rilevazione
iniziale della partecipazione al costo di acquisto e la successiva valutazione in
base alla quota di patrimonio netto della partecipata, determinato a valori
correnti.
Le variazioni del patrimonio netto della partecipata, derivanti da utili o perdite di
esercizio e da altre componenti di Conto Economico Complessivo (OCI),
comportano variazioni corrispondenti nel valore della partecipazione.
Tale metodo produce effetti sul patrimonio netto e sul risultato economico
analoghi a quelli del consolidamento integrale e si configura pertanto come una
forma di consolidamento sintetico.
La valutazione deve basarsi su bilanci redatti alla stessa data; qualora ciò non sia
possibile, è ammessa una differenza massima di tre mesi, con adeguate rettifiche
per operazioni significative intervenute nel periodo.
Inoltre, i bilanci della partecipata devono essere redatti applicando principi
contabili uniformi a quelli della partecipante.
Infine, al momento dell’acquisizione, è necessario confrontare il costo della
partecipazione con la corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata
a valori correnti, determinata sulla base dei fair value delle attività e delle
passività.
Se il prezzo pagato risulta superiore, la differenza positiva rappresenta
avviamento, che non viene scorporato dal valore della partecipazione e non è
soggetto ad ammortamento.
L’eventuale impairment test deve essere effettuato sull’intero valore della
partecipazione, comprensivo dell’avviamento incorporato. 17/12/2025
La differenza positiva e negativa iniziale
La valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto richiede
un’analisi articolata che prende avvio dalla determinazione della differenza
iniziale tra il costo di acquisto della partecipazione e la frazione di patrimonio
netto della partecipata, espressa a valori correnti, di competenza della
partecipante.
Tale confronto è analogo a quello effettuato nel bilancio consolidato, ma si
inserisce in una logica diversa, poiché il metodo del patrimonio netto rappresenta
una forma di consolidamento sintetico, che non comporta la sostituzione della
partecipazione con le singole attività e passività della partecipata, bensì la
modifica del valore della partecipazione stessa.
Nel caso di differenza iniziale positiva, il prezzo pagato per l’acquisizione risulta
superiore alla quota di patrimonio netto della partecipata determinata a fair
value.
Questa differenza può dipendere dalla presenza di plusvalori latenti su specifiche
attività della partecipata, ossia valori correnti superiori ai valori contabili.
In tal caso, occorre individuare tali plusvalori, determinarne l’effetto fiscale
latente e calcolare il plusvalore netto, che rappresenta l’effettivo incremento del
patrimonio netto a valori correnti.
Il plusvalore netto, riferibile a singole attività, deve essere ammortizzato lungo la
vita utile residua dei cespiti cui si riferisce, incidendo negli esercizi successivi sul
risultato economico della partecipata e, di riflesso, sul valore della partecipazione.
La parte residua della differenza positiva non attribuibile a specifici plusvalori
rappresenta avviamento, che, secondo lo IAS 28, rimane inglobato nel valore
della partecipazione e non viene scorporato né ammortizzato.
L’avviamento non è oggetto di impairment test autonomo, ma è incluso nel valore
complessivo della partecipazione, sul quale viene effettuata l’eventuale verifica di
perdita di valore.
Qualora, invece, il prezzo pagato sia inferiore alla fraz