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Gli strumenti rappresentativi del capitale, comunemente indicati come

partecipazioni, non generano flussi finanziari costituiti esclusivamente da

pagamenti di capitale e interessi.

Per tale ragione, essi non superano il test SPPI previsto dall’IFRS 9 e, come regola

generale, sono valutati al fair value con imputazione a Conto Economico (FVTPL).

Tuttavia, per le partecipazioni non detenute per la negoziazione, l’IFRS 9 consente

all’impresa di esercitare, strumento per strumento e al momento della rilevazione

iniziale, una scelta irrevocabile di valutarle al fair value con imputazione delle

variazioni nel conto economico complessivo (FVTOCI).

In tale ipotesi, le variazioni di fair value non incidono sull’utile o sulla perdita di

esercizio, ma sono rilevate in una specifica riserva di patrimonio netto.

A differenza di quanto avviene per gli strumenti di debito, al momento della

vendita le componenti di OCI non vengono mai riclassificate nel Conto

Economico, ma sono trasferite ad altre riserve del patrimonio netto.

Queste regole si applicano esclusivamente alle partecipazioni diverse da quelle in

società controllate, collegate e sottoposte a controllo congiunto (joint venture).

Qualora tali partecipazioni cambino destinazione e siano classificate come attività

destinate alla vendita, trova applicazione l’IFRS 5, che impone la valutazione al

minore tra il valore contabile e il fair value al netto dei costi di vendita.

Le partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture seguono invece

una disciplina specifica, regolata principalmente dallo IAS 28, nonché dagli IFRS 10

e 11, e il loro trattamento contabile varia in funzione del tipo di bilancio in cui

sono rilevate: bilancio consolidato, bilancio separato e bilancio individuale.

Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture

Il concetto di controllo, fondamentale per l’individuazione delle società

controllate, è disciplinato dall’IFRS 10.

Secondo tale principio, il controllo sussiste quando l’investitore:

• Detiene potere sulla partecipata;

• È esposto a ritorni variabili derivanti dal rapporto con la partecipata;

• È in grado di utilizzare il proprio potere per influenzare tali ritorni.

Il potere consiste nella capacità di influenzare le attività rilevanti, ossia quelle che

incidono in modo significativo sui risultati economici della partecipata.

Esso può derivare, tra l’altro, dal possesso della maggioranza dei diritti di voto, da

diritti di voto potenziali (ad esempio collegati a strumenti convertibili), dal diritto

di nominare o revocare dirigenti con responsabilità strategiche o da specifici

accordi contrattuali.

I ritorni variabili possono assumere forma positiva o negativa e includono

dividendi, economie di scala, risparmi di costo, benefici fiscali e vantaggi

tecnologici.

Affinché il controllo sia effettivo, deve esistere una connessione sostanziale tra

potere e ritorni.

Qualora un soggetto eserciti poteri decisionali per conto di terzi, esso assume la

qualifica di agente e non di principale, e non può essere considerato controllante.

Ai sensi dello IAS 28, una società collegata è quella sulla quale l’investitore

esercita una influenza notevole, ossia il potere di partecipare alla determinazione

delle politiche finanziarie e gestionali senza esercitare il controllo.

Tale influenza si presume quando l’investitore detiene, direttamente o

indirettamente, almeno il 20% dei diritti di voto.

Ulteriori indicatori dell’influenza notevole sono la presenza di rappresentanti negli

organi di amministrazione, la partecipazione alla definizione delle politiche

aziendali, l’esistenza di operazioni significative tra le parti, l’interscambio di

personale dirigente o la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

Il controllo congiunto, disciplinato dall’IFRS 11, si realizza nelle joint venture,

quando il controllo su un’attività economica è condiviso contrattualmente e le

decisioni strategiche richiedono il consenso unanime di tutte le parti che

partecipano all’accordo.

LA VALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, COLLEGATE E JOINT

VENTURE

La valutazione delle partecipazioni varia in funzione del tipo di bilancio in cui esse

sono rilevate, secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali.

In particolare, le partecipazioni in società controllate, collegate e sottoposte a

controllo congiunto (joint venture) sono assoggettate a criteri differenti a seconda

che si tratti di bilancio consolidato, separato o individuale.

Nel bilancio consolidato, che rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria

ed economica di un gruppo di imprese soggette a comune controllo, le

partecipazioni in società controllate non figurano come tali.

Esse sono infatti eliminate mediante il consolidamento integrale, un procedimento

che sostituisce il valore contabile della partecipazione con l’inclusione analitica

delle attività e delle passività della controllata, consentendo di rappresentare il

gruppo come un’unica entità economica.

Le partecipazioni in società collegate e in joint venture, invece, permangono nel

bilancio consolidato e sono valutate con il metodo del patrimonio netto, che

riflette la quota di patrimonio netto della partecipata di competenza del gruppo,

tenendo conto anche di eventuali perdite di valore.

Il bilancio separato è il bilancio della singola entità che redige anche il bilancio

consolidato, oppure di un’impresa che fa parte di un gruppo tenuto alla redazione

del consolidato.

In tale bilancio, le partecipazioni in società controllate, collegate e sottoposte a

controllo congiunto possono essere valutate secondo criteri alternativi.

In particolare, esse possono essere iscritte al costo, rettificato per eventuali

perdite di valore, oppure al fair value in applicazione dell’IFRS 9, con imputazione

delle variazioni al Conto Economico (FVTPL) o al Conto Economico Complessivo

(FVTOCI), in base alla classificazione effettuata al momento della rilevazione

iniziale.

In alternativa, è ammessa la valutazione mediante il metodo del patrimonio netto,

anch’essa soggetta a verifica di eventuali perdite di valore.

Il bilancio individuale è il bilancio di un’impresa che non è tenuta alla redazione

del bilancio consolidato e che non riveste il ruolo di controllante.

In questo caso non sono presenti partecipazioni in società controllate, poiché

l’esistenza di controllate comporterebbe l’obbligo di redazione del bilancio

consolidato.

Possono invece essere presenti partecipazioni in società collegate e in joint

venture, le quali sono valutate con il metodo del patrimonio netto, tenendo conto

di eventuali perdite di valore.

Nel complesso, il metodo del patrimonio netto assume un ruolo centrale nella

valutazione delle partecipazioni che non danno luogo a consolidamento integrale,

assicurando una rappresentazione coerente del legame economico e patrimoniale

tra investitore e partecipata nei diversi contesti di bilancio.

Il metodo del patrimonio netto

Il metodo del patrimonio netto, disciplinato dallo IAS 28, prevede la rilevazione

iniziale della partecipazione al costo di acquisto e la successiva valutazione in

base alla quota di patrimonio netto della partecipata, determinato a valori

correnti.

Le variazioni del patrimonio netto della partecipata, derivanti da utili o perdite di

esercizio e da altre componenti di Conto Economico Complessivo (OCI),

comportano variazioni corrispondenti nel valore della partecipazione.

Tale metodo produce effetti sul patrimonio netto e sul risultato economico

analoghi a quelli del consolidamento integrale e si configura pertanto come una

forma di consolidamento sintetico.

La valutazione deve basarsi su bilanci redatti alla stessa data; qualora ciò non sia

possibile, è ammessa una differenza massima di tre mesi, con adeguate rettifiche

per operazioni significative intervenute nel periodo.

Inoltre, i bilanci della partecipata devono essere redatti applicando principi

contabili uniformi a quelli della partecipante.

Infine, al momento dell’acquisizione, è necessario confrontare il costo della

partecipazione con la corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata

a valori correnti, determinata sulla base dei fair value delle attività e delle

passività.

Se il prezzo pagato risulta superiore, la differenza positiva rappresenta

avviamento, che non viene scorporato dal valore della partecipazione e non è

soggetto ad ammortamento.

L’eventuale impairment test deve essere effettuato sull’intero valore della

partecipazione, comprensivo dell’avviamento incorporato. 17/12/2025

La differenza positiva e negativa iniziale

La valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto richiede

un’analisi articolata che prende avvio dalla determinazione della differenza

iniziale tra il costo di acquisto della partecipazione e la frazione di patrimonio

netto della partecipata, espressa a valori correnti, di competenza della

partecipante.

Tale confronto è analogo a quello effettuato nel bilancio consolidato, ma si

inserisce in una logica diversa, poiché il metodo del patrimonio netto rappresenta

una forma di consolidamento sintetico, che non comporta la sostituzione della

partecipazione con le singole attività e passività della partecipata, bensì la

modifica del valore della partecipazione stessa.

Nel caso di differenza iniziale positiva, il prezzo pagato per l’acquisizione risulta

superiore alla quota di patrimonio netto della partecipata determinata a fair

value.

Questa differenza può dipendere dalla presenza di plusvalori latenti su specifiche

attività della partecipata, ossia valori correnti superiori ai valori contabili.

In tal caso, occorre individuare tali plusvalori, determinarne l’effetto fiscale

latente e calcolare il plusvalore netto, che rappresenta l’effettivo incremento del

patrimonio netto a valori correnti.

Il plusvalore netto, riferibile a singole attività, deve essere ammortizzato lungo la

vita utile residua dei cespiti cui si riferisce, incidendo negli esercizi successivi sul

risultato economico della partecipata e, di riflesso, sul valore della partecipazione.

La parte residua della differenza positiva non attribuibile a specifici plusvalori

rappresenta avviamento, che, secondo lo IAS 28, rimane inglobato nel valore

della partecipazione e non viene scorporato né ammortizzato.

L’avviamento non è oggetto di impairment test autonomo, ma è incluso nel valore

complessivo della partecipazione, sul quale viene effettuata l’eventuale verifica di

perdita di valore.

Qualora, invece, il prezzo pagato sia inferiore alla fraz

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mario_Vargiu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Contabilità e bilancio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Gianluigi Roberto.
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