L’APPLICAZIONE RETROATTIVA
La regola generale dello IAS 8 è chiara: i cambiamenti di principio contabile
vanno applicati retroattivamente, salvo che il principio stesso preveda
disposizioni transitorie diverse.
L’applicazione retroattiva consiste nel “tornare indietro nel tempo” e rideterminare
i valori come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato sin dall'origine.
Questo comporta:
La ricostruzione dei valori degli esercizi precedenti;
• La rideterminazione delle informazioni comparative;
• Il calcolo degli effetti cumulativi pregressi, cioè la differenza tra quanto
• rilevato secondo il vecchio principio e quanto sarebbe emerso con il nuovo.
Gli effetti cumulativi non transitano dal Conto Economico, ma vengono
contabilizzati nel patrimonio netto, di solito negli utili portati a nuovo (o altre
riserve, se più appropriate).
L’APPLICAZIONE PROSPETTICA DEI CAMBIAMENTI DI PRINCIPIO CONTABILE E
OBBLIGHI DI INFORMATIVA
L’applicazione prospettica di un cambiamento di principio contabile è prevista
nei casi in cui risulti impossibile determinare in modo attendibile gli effetti
cumulativi degli esercizi precedenti, ad esempio per la mancanza di
documentazione o perché le operazioni interessate sono troppo risalenti nel
tempo.
È ammessa anche quando, pur potendo teoricamente calcolare tali effetti, ciò
comporterebbe costi sproporzionati rispetto al beneficio informativo ottenibile.
In queste circostanze, il nuovo principio viene applicato solo per l’esercizio
corrente e per quelli futuri, senza procedere alla rideterminazione dei valori dei
bilanci pregressi.
Ogni cambiamento di principio contabile richiede un’adeguata informativa.
L’impresa deve specificare quale principio è stato modificato, se sono presenti
disposizioni transitorie e quali effetti la variazione ha prodotto sui valori di
bilancio.
È inoltre necessario indicare le motivazioni che hanno portato al cambiamento e,
qualora l’applicazione retroattiva non sia stata possibile, spiegare chiaramente le
ragioni tecniche che ne hanno impedito l’adozione.
Nel caso di cambiamenti volontari, la Nota Integrativa deve anche illustrare perché
il nuovo criterio è in grado di fornire informazioni più attendibili, più rilevanti e
complessivamente più utili per la rappresentazione della situazione economico-
finanziaria dell’impresa.
Facciamo un esempio che illustra con particolare chiarezza gli effetti derivanti da
un cambiamento volontario di principio contabile nella valutazione delle
rimanenze, passando dal criterio del costo medio ponderato (CMP) al metodo
FIFO.
Un’impresa può decidere di modificare il criterio di valutazione per diverse
ragioni: nel caso analizzato, la scelta è motivata dall’ingresso in un gruppo che
adotta il FIFO come metodo di riferimento.
Per garantire omogeneità nelle politiche contabili e una corretta rappresentazione
nel bilancio consolidato, l’impresa deve dunque adeguarsi, pur trattandosi di un
cambiamento non imposto da una modifica normativa ma pienamente legittimo e
finalizzato a migliorare la comparabilità dei dati.
Dal punto di vista quantitativo, la transizione dal CMP al FIFO determina differenze
significative nei valori delle rimanenze.
Le rimanenze iniziali, valutate secondo il criterio storicamente adottato (CMP),
ammontano a 800, mentre la loro rideterminazione secondo il FIFO porta a un
valore pari a 1.100.
Analogo scostamento si osserva nelle rimanenze finali: 1.000 con il CMP e 1.400
applicando il FIFO.
Queste differenze riflettono il diverso modo in cui i due criteri attribuiscono il
costo alle rimanenze e generano effetti sia sul patrimonio netto sia sul risultato
economico.
La prima componente da considerare è l’effetto cumulativo pregresso, pari a 300,
derivante dalla rivalutazione delle rimanenze iniziali.
Tale differenza rappresenta l’impatto che il nuovo principio avrebbe prodotto sugli
esercizi precedenti se fosse stato applicato sin dall’origine.
In conformità a quanto previsto dallo IAS 8, questo effetto deve essere imputato
direttamente al patrimonio netto iniziale, tipicamente attraverso la voce “Utili
portati a nuovo”.
L’operazione contabile consiste nel riallineare il valore delle rimanenze iniziali al
nuovo criterio, incrementando il conto “Variazione rimanenze” e rettificando il
patrimonio netto.
Il cambiamento del principio contabile incide poi sul risultato economico
dell’esercizio corrente.
Con il CMP, la variazione delle rimanenze — data dalla differenza tra rimanenze
finali e iniziali — sarebbe pari a +200 (1.000 – 800).
Con il nuovo criterio FIFO, invece, tale variazione ammonta a +300 (1.400 – 1.100).
La differenza di +100 rappresenta il maggior utile dell’esercizio derivante
dall’adozione del FIFO, poiché il nuovo metodo attribuisce un valore più elevato
alle rimanenze finali.
Combinando questi due effetti, si ottiene l’impatto complessivo sul patrimonio
netto, che risulta pari a 400.
Tale valore coincide esattamente con la differenza tra le rimanenze finali valutate
secondo il FIFO (1.400) e quelle determinate con il CMP (1.000).
Si tratta della somma dell’effetto cumulativo pregresso (300) e dell’incremento
dell’utile dell’esercizio (100). 03/12/2025
Il cambiamento di stime contabili
Il principio contabile internazionale IAS 8 disciplina, oltre ai cambiamenti di
principi contabili, anche i cambiamenti di stime contabili e la correzione degli
errori.
Il cambiamento di stima contabile rappresenta una rettifica del valore contabile
di un’attività o di una passività derivante da nuove informazioni acquisite o da
nuovi sviluppi intervenuti nel tempo.
Esso non deve essere confuso con la correzione di errori, poiché non nasce da
valutazioni errate precedenti, bensì dall’aggiornamento delle condizioni
informative su cui si basavano le stime originarie.
Si tratta, quindi, di un adeguamento necessario per rendere il valore di bilancio
più aderente alla reale situazione economico-patrimoniale dell’impresa.
Le stime contabili si fondano su procedimenti, valutazioni e giudizi che consentono
di determinare valori approssimati, ma il più possibile attendibili, in condizioni di
incertezza.
Proprio per questo, lo IAS 8 definisce la stima come un valore monetario
approssimato, determinato sulla base delle migliori informazioni disponibili in un
determinato momento.
I criteri di valutazione adottati in bilancio presuppongono frequentemente il
ricorso a stime: rientrano, ad esempio, tra queste la percentuale di incasso dei
crediti, il valore di realizzo dei prodotti, la vita utile dei cespiti, nonché il fair value
delle attività e passività finanziarie.
In particolare, la valutazione dei crediti implica una stima del loro valore di
presunto realizzo, basata su informazioni macroeconomiche, settoriali e specifiche
del singolo debitore.
È fondamentale distinguere il cambiamento di stima dal cambiamento di principio
contabile.
Quest’ultimo si verifica quando viene modificata la base di misurazione adottata,
ad esempio nel passaggio dal criterio LIFO al FIFO per la valutazione delle
rimanenze o nel cambiamento delle modalità di rilevazione dei ricavi.
In tali casi si parla di vera e propria modifica di principio e non di semplice
revisione di stima.
Qualora non sia oggettivamente possibile distinguere se una variazione derivi da
un cambiamento di principio contabile o da una revisione di stima, ovvero nei casi
in cui entrambe le fattispecie si presentino congiuntamente rendendo non
separabili i relativi effetti economico-patrimoniali, lo IAS 8 prescrive che il
cambiamento sia contabilizzato secondo le disposizioni previste per i
cambiamenti di stima.
Un caso emblematico è rappresentato dall’introduzione dell’IFRS 9, che ha
sostituito lo IAS 39 nella disciplina degli strumenti finanziari.
L’adozione del nuovo principio ha comportato un cambiamento obbligatorio nella
base di misurazione delle perdite attese sui crediti.
Qualora, contestualmente, l’impresa abbia anche acquisito nuove informazioni
sulla solvibilità dei debitori, si è verificata una sovrapposizione tra cambiamento di
principio e cambiamento di stima.
In tali situazioni, non essendo possibile distinguere con precisione gli effetti delle
due componenti, la normativa impone di applicare le regole del cambiamento di
stima.
Dal punto di vista della rilevazione contabile, i cambiamenti di stima devono
essere rilevati esclusivamente in via prospettica.
Ciò significa che non si procede alla revisione dei valori degli esercizi precedenti, in
quanto tali valori erano stati determinati sulla base delle migliori informazioni
disponibili al momento.
La rettifica incide dunque sul Conto Economico dell’esercizio in cui il cambiamento
si manifesta e, se necessario, anche sugli esercizi futuri.
Si distinguono infatti revisioni di stime che producono effetti limitati al solo
esercizio in corso, come nel caso dell’aggiornamento della svalutazione dei crediti,
e revisioni che incidono anche sugli esercizi successivi, come avviene quando
viene modificata la vita utile di un cespite.
Un esempio significativo riguarda un impianto con costo storico pari a 1.000 euro
e vita utile inizialmente stimata in 10 anni.
Supponendo che l’ammortamento avvenga a quote costanti, dopo quattro anni il
fondo ammortamento sarà pari a 400 euro e il valore contabile netto del bene
sarà di 600 euro.
Nel corso del quinto anno, a seguito di nuove informazioni, la vita utile residua
viene rideterminata in 3 anni.
Il valore residuo del cespite, pari a 600 euro, dovrà quindi essere ripartito nei tre
esercizi successivi con una quota annua di ammortamento di 200 euro.
Ne consegue che il cambiamento di stima incide non solo sul risultato economico
del quinto esercizio, ma anche su quello del sesto e settimo, senza modificare
retroattivamente le quote già contabilizzate negli esercizi precedenti.
Infine, lo IAS 8 richiede un’adeguata informativa integrativa da riportare in Nota
Integrativa: l’impresa deve indicare la natura e l’importo dei cambiamenti di
stima contabile che producono effetti sull’esercizio corrente e su quelli futuri.
Qualora non sia possibile determinare in modo attendibile l’impatto sugli esercizi
successivi, tale circostanza deve essere esplicitamente dichiarata, al fine di
garantire trasparenza e completezza dell’informazione di bilancio.
Correzione di errori
Le correzioni di errori, disciplinate dallo IAS 8, riguardano rettifiche relative a
errori commessi in esercizi precedent