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27/11/2025
IAS 2
Il principio contabile internazionale IAS 2 disciplina la rilevazione e la valutazione
delle rimanenze di magazzino, definite come beni posseduti dall’impresa per la
vendita nell’ambito dell’attività ordinaria o destinati a essere impiegati nei
processi produttivi finalizzati alla vendita di beni o servizi.
In particolare, rientrano nelle rimanenze anche i beni destinati ad essere impiegati
nei processi produttivi, come materie prime, materie sussidiarie e materiali di
consumo, ossia quei beni che, pur non essendo direttamente venduti, vengono
incorporati nella produzione di prodotti o servizi.
Le rimanenze comprendono altresì i costi sostenuti per la produzione di servizi
non ancora rilevati a titolo di ricavo.
Ai fini dell’iscrizione in bilancio, assume rilevanza il sostanziale trasferimento dei
rischi e dei benefici connessi alla proprietà dei beni, a prescindere dal formale
trasferimento della titolarità giuridica.
Il principio IAS 2 non trova applicazione in specifici contesti: le rimanenze di lavori
in corso su ordinazione, regolate dall’IFRS 15; le rimanenze di attività finanziarie,
disciplinate dagli standard IAS 32, IAS 39, IFRS 7 e IFRS 9; e le rimanenze di attività
biologiche, oggetto dell’IAS 41.
Tali beni, pur essendo posseduti per la vendita o per l’impiego produttivo,
presentano caratteristiche particolari che richiedono regole contabili specifiche.
Le classi di rimanenze
Le rimanenze possono essere classificate in diverse categorie principali: merci,
ossia beni destinati alla vendita acquistati da fornitori senza trasformazioni fisicotecniche; materie prime, utilizzate nei processi produttivi e incorporate nei
prodotti; materie sussidiarie, elementi secondari come vernici, viti e chiodi,
necessari alla produzione ma di rilevanza inferiore; materie di consumo, materiali
utilizzati indirettamente, come lubrificanti e combustibili; prodotti in corso di
lavorazione, che non hanno completato il ciclo produttivo alla chiusura
dell’esercizio; e prodotti finiti, pronti per la vendita.
La variazione delle rimanenze
La valutazione delle rimanenze avviene secondo la regola del minore tra costo e
valore netto di realizzo, principio che consente di rispettare il criterio di
prudenza, evitando di sovrastimare le attività e anticipare utili non realizzati.
Il costo può riferirsi a costo di acquisto, comprendente il prezzo del bene più i
costi direttamente attribuibili (dazi, trasporto, assicurazioni) al netto di sconti e
resi, oppure a costo di produzione o trasformazione, che include costi diretti
(materie prime, manodopera diretta) e spese generali di produzione, sia fisse sia
variabili.
Le spese generali fisse, quali ammortamenti di impianti e manutenzioni ordinarie,
vengono ripartite sulla base della capacità produttiva normale dell’impresa,
definita come la quantità che l’azienda può produrre in condizioni di efficienza
standard.
Questo criterio evita che inefficienze dell’esercizio veng
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Scienze economiche e statistiche
SECS-P/07 Economia aziendale
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