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Con la riforma della filiazione è stata superata la differenza tra figli

nati nel matrimonio o al di fuori di esso. Ad entrambi i genitori viene

applicata la responsabilità genitoriale, entrambi i genitori si devono

occupare del mantenimento del figlio, attribuiscono al giudice il

potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della

responsabilità genitoriale. l’unione civile

Nel 2016 è stata introdotta tra persone dello stesso

sesso, la cui disciplina è in larga parte mutuata da quella del

matrimonio, il quale però rimane istituto riservato alle coppie

eterosessuali. Lo scioglimento dell’unione rimane applicabile al

divorzio.

L’adozione è regolata dal diritto nazionale dell’adottato o degli

adottanti se comune o, in mancanza, del diritto dello stato nel quale

gli adottanti sono entrambi residenti al momento dell’adozione.

mortis causa

La successione è regolata dalla legge nazionale del

soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte. Per i

beni immobili immateriali si applica la legge dello Stato di

utilizzazione.

Per le obbligazioni contrattuali è invece importante la Convenzione

di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19

giugno del 1980; tale convenzione fonda un diritto internazionale

privato uniforme; in tal modo tutti gli Stati aderenti utilizzeranno

criteri identici per individuare la legge regolatrice di un rapporto

contrattuale.

La responsabilità per il fatto illecito è regolata dalla legge dello

Stato in cui si è verificato l’evento.

30. Il rinvio ad altra legge. Il limite dell’ordine pubblico. Le

norme di applicazione necessaria.

La funzione del diritto internazionale privato sostanziale e quella di

individuare l'ordinamento applicabile per regolare una certa

fattispecie; ordinamento che viene individuato sulla base degli

elementi di collegamento, ossia aspetti qualificanti della fattispecie

che rivelano una relazione stringente tra il caso da regolare e

l'ordinamento che lo deve disciplinare.

L'eventuale rinvio operato dal nostro diritto internazionale privato

ad un ordinamento straniero pone problemi: es. l'art. 13, comma 1,

della L. n. 218 stabilisce che "si tiene conto del rinvio operato dal

diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro stato:

a) se il diritto di tale stato accetta il rinvio;

b) se si tratta di rinvio alla legge italiana".

I commi successivi dello stesso articolo restringono in modo

rilevante i casi in cui è ammesso il rinvio successivo.

rinvio

Il " " alle norme di un altro ordinamento, quale fonte

regolatrice di un rapporto sottoposto ad un giudice italiano pone

l'ulteriore problema della compatibilità delle disposizioni sostanziali

di un ordinamento estraneo, reso applicabile per effetto della norma

di conflitto, con i principi fondamentali del nostro ordinamento.

comma 1

L'art. 16, della L. n. 218/1995 ribadisce che la legge

se i suoi effetti sono

straniera non può essere applicata "

contrari all'ordine pubblico ". Tale formulazione è attenta ai

risultati concreti cui potrebbe condurre l'applicazione delle norme

nel caso di specie. L'ordine pubblico in questione è quello

internazionale che abbraccia (solo) i fondamentali principi cui

l'ordinamento giuridico italiano è ispirato.

secondo comma

Il del medesimo art. 16 opportunamente aggiunge

che - nel caso operi il ricordato limite della contrarietà all'ordine

pubblico - si deve tentare ugualmente di applicare la legge

richiamata "mediante altri criteri di collegamento eventualmente

previsti per la medesima ipotesi normativa". Solo ove manchi tale

possibilità "si applica la legge italiana".

Il richiamo all'ordine pubblico opera con funzione esclusivamente

negativa: esso preclude l'applicazione di norme ritenute

incompatibili con il nostro ordinamento. Ma non offre risposta ad un

altro problema: quello di assicurare in ogni caso l'applicazione,

anche ai rapporti regolati dalla legge straniera di regole che

esprimano principi fondamentali e non derogabili dell'ordinamento

italiano. A questo provvede l'art. 17 della L. n. 218/1995, che ha

introdotto una regola non presente nelle preleggi, in forza della

quale è sempre fatta salva la prevalenza delle norme italiane "che,

in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere

applicate nonostante il richiamo alla legge straniera”. Il principio di

status

unità dello di figlio, o quello per cui entrambi i genitori

condividono la responsabilità genitoriale e l’obbligo di

mantenimento, si impongono anche nel caso in cui la legge

straniera regolatrice del rapporto disponga diversamente.

31. La conoscenza della legge straniera.

La disciplina delle “preleggi” non prevedeva regole specifiche sulle

modalità di accertamento della legge straniera; la giurisprudenza

pertanto tendeva, in prevalenza, a ritenere che fosse onere della

parte, che pretendeva di far valere un qualche diritto fondato su

norme dell’ordinamento straniero richiamato, provare al giudice

l’esistenza di norme invocate a proprio favore, e un tale onere della

prova poteva essere non agevole da assolvere, quando si trattasse

di ordinamenti il cui contenuto fosse difficilmente conoscibile.

La nuova disciplina (art. 14) stabilisce invece che spetti al giudice

accertare il contenuto della legge straniera applicabile, anche

interpellando il Ministro della Giustizia o istituzioni specializzate ed

eventualmente con la collaborazione delle parti. Nel caso in cui

comunque non risulti possibile accertare le disposizioni della legge

straniera richiamata, il giudice deciderà in base alla legge italiana.

32. La condizione dello straniero.

Quanto al trattamento giuridico degli stranieri occorre distinguere

tra cittadini “comunitari” e “extracomunitari”.

Per i cittadini comunitari si applica l’art. 17 del “Trattato istitutivo

della Comunità europea”: ai cittadini comunitari va riconosciuto

pieno diritto di circolazione e soggiorno in tutti gli Stati membri, il

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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