Con la riforma della filiazione è stata superata la differenza tra figli
nati nel matrimonio o al di fuori di esso. Ad entrambi i genitori viene
applicata la responsabilità genitoriale, entrambi i genitori si devono
occupare del mantenimento del figlio, attribuiscono al giudice il
potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della
responsabilità genitoriale. l’unione civile
Nel 2016 è stata introdotta tra persone dello stesso
sesso, la cui disciplina è in larga parte mutuata da quella del
matrimonio, il quale però rimane istituto riservato alle coppie
eterosessuali. Lo scioglimento dell’unione rimane applicabile al
divorzio.
L’adozione è regolata dal diritto nazionale dell’adottato o degli
adottanti se comune o, in mancanza, del diritto dello stato nel quale
gli adottanti sono entrambi residenti al momento dell’adozione.
mortis causa
La successione è regolata dalla legge nazionale del
soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte. Per i
beni immobili immateriali si applica la legge dello Stato di
utilizzazione.
Per le obbligazioni contrattuali è invece importante la Convenzione
di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19
giugno del 1980; tale convenzione fonda un diritto internazionale
privato uniforme; in tal modo tutti gli Stati aderenti utilizzeranno
criteri identici per individuare la legge regolatrice di un rapporto
contrattuale.
La responsabilità per il fatto illecito è regolata dalla legge dello
Stato in cui si è verificato l’evento.
30. Il rinvio ad altra legge. Il limite dell’ordine pubblico. Le
norme di applicazione necessaria.
La funzione del diritto internazionale privato sostanziale e quella di
individuare l'ordinamento applicabile per regolare una certa
fattispecie; ordinamento che viene individuato sulla base degli
elementi di collegamento, ossia aspetti qualificanti della fattispecie
che rivelano una relazione stringente tra il caso da regolare e
l'ordinamento che lo deve disciplinare.
L'eventuale rinvio operato dal nostro diritto internazionale privato
ad un ordinamento straniero pone problemi: es. l'art. 13, comma 1,
della L. n. 218 stabilisce che "si tiene conto del rinvio operato dal
diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro stato:
a) se il diritto di tale stato accetta il rinvio;
b) se si tratta di rinvio alla legge italiana".
I commi successivi dello stesso articolo restringono in modo
rilevante i casi in cui è ammesso il rinvio successivo.
rinvio
Il " " alle norme di un altro ordinamento, quale fonte
regolatrice di un rapporto sottoposto ad un giudice italiano pone
l'ulteriore problema della compatibilità delle disposizioni sostanziali
di un ordinamento estraneo, reso applicabile per effetto della norma
di conflitto, con i principi fondamentali del nostro ordinamento.
comma 1
L'art. 16, della L. n. 218/1995 ribadisce che la legge
se i suoi effetti sono
straniera non può essere applicata "
contrari all'ordine pubblico ". Tale formulazione è attenta ai
risultati concreti cui potrebbe condurre l'applicazione delle norme
nel caso di specie. L'ordine pubblico in questione è quello
internazionale che abbraccia (solo) i fondamentali principi cui
l'ordinamento giuridico italiano è ispirato.
secondo comma
Il del medesimo art. 16 opportunamente aggiunge
che - nel caso operi il ricordato limite della contrarietà all'ordine
pubblico - si deve tentare ugualmente di applicare la legge
richiamata "mediante altri criteri di collegamento eventualmente
previsti per la medesima ipotesi normativa". Solo ove manchi tale
possibilità "si applica la legge italiana".
Il richiamo all'ordine pubblico opera con funzione esclusivamente
negativa: esso preclude l'applicazione di norme ritenute
incompatibili con il nostro ordinamento. Ma non offre risposta ad un
altro problema: quello di assicurare in ogni caso l'applicazione,
anche ai rapporti regolati dalla legge straniera di regole che
esprimano principi fondamentali e non derogabili dell'ordinamento
italiano. A questo provvede l'art. 17 della L. n. 218/1995, che ha
introdotto una regola non presente nelle preleggi, in forza della
quale è sempre fatta salva la prevalenza delle norme italiane "che,
in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere
applicate nonostante il richiamo alla legge straniera”. Il principio di
status
unità dello di figlio, o quello per cui entrambi i genitori
condividono la responsabilità genitoriale e l’obbligo di
mantenimento, si impongono anche nel caso in cui la legge
straniera regolatrice del rapporto disponga diversamente.
31. La conoscenza della legge straniera.
La disciplina delle “preleggi” non prevedeva regole specifiche sulle
modalità di accertamento della legge straniera; la giurisprudenza
pertanto tendeva, in prevalenza, a ritenere che fosse onere della
parte, che pretendeva di far valere un qualche diritto fondato su
norme dell’ordinamento straniero richiamato, provare al giudice
l’esistenza di norme invocate a proprio favore, e un tale onere della
prova poteva essere non agevole da assolvere, quando si trattasse
di ordinamenti il cui contenuto fosse difficilmente conoscibile.
La nuova disciplina (art. 14) stabilisce invece che spetti al giudice
accertare il contenuto della legge straniera applicabile, anche
interpellando il Ministro della Giustizia o istituzioni specializzate ed
eventualmente con la collaborazione delle parti. Nel caso in cui
comunque non risulti possibile accertare le disposizioni della legge
straniera richiamata, il giudice deciderà in base alla legge italiana.
32. La condizione dello straniero.
Quanto al trattamento giuridico degli stranieri occorre distinguere
tra cittadini “comunitari” e “extracomunitari”.
Per i cittadini comunitari si applica l’art. 17 del “Trattato istitutivo
della Comunità europea”: ai cittadini comunitari va riconosciuto
pieno diritto di circolazione e soggiorno in tutti gli Stati membri, il
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