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I conflitti di leggi nello spazio

Il diritto internazionale privato

Gli ordinamenti primitivi sono ancora caratterizzati da una rigorosa aderenza al principio di territorialità. Il diritto vigente in ciascun ordinamento si applica a tutti i cittadini, stranieri, a tutti coloro che si trovano nel territorio (stato). Questo principio vige ancora, in genere, per il diritto pubblico e in particolare per le norme di polizia e di diritto penale, ma non vige per il diritto privato.

Nell'ambito dei rapporti di diritto privato può accadere che la fattispecie concreta presenti qualche elemento di "estraneità" rispetto al sistema giuridico italiano (ad esempio un cittadino italiano sposa una francese, due inglesi stipulano un contratto a Roma), e in tal caso si pone il problema di quale debba essere l'ordinamento competente a regolarli.

Ciascuno stato ha un proprio diritto internazionale privato (interno), ed è arbitro del proprio diritto. Il diritto internazionale privato è costituito da regole strumentali che si limitano ad individuare rispetto a ciascun caso analizzato, a quale ordinamento debba farsi capo (legge italiana o francese) per giungere poi, applicando l'ordinamento individuato, a stabilire come quel rapporto vada disciplinato.

Il diritto internazionale privato quindi opera secondo una tecnica di rinvio, nel senso che individua la legge che il giudice deve applicare, che potrà essere la legge dello stato cui il giudice appartiene, o quella di un altro stato, quale fonte regolatrice del rapporto concreto. Il diritto internazionale privato italiano era regolato prevalentemente negli articoli 17/31 preleggi c.c del 1942, poi successivamente abrogati con la nuova legge sulla materia L. 218/1995.

Quindi, per stabilire quale sia l'ordinamento da applicare occorre in primo luogo procedere alla qualificazione del rapporto in questione, evidenziandone la natura (es. obbligazione, successione, coniugale) e poi successivamente individuare il momento di collegamento, ossia quell'elemento decisivo per decidere quale sia l'ordinamento competente al riguardo.

I vari momenti di collegamento

La già citata legge di riforma 218/1995 predispone i vari momenti di collegamento.

  • Capacità giuridica: Per la capacità giuridica delle persone fisiche, si applica la legge nazionale della persona. Se questa ha più cittadinanze, si applica quella in cui la persona ha il collegamento più stretto (es. abita).
  • Capacità di agire: Per la capacità di agire delle persone fisiche, si applica la legge nazionale della persona. Tuttavia, se per un dato atto si deve applicare un diverso ordinamento, il quale prescrive condizioni speciali di capacità di agire.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fabiolilla96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Passagnoli Giovanni.
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