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legge dello stato nel quale il loro rapporto è maggiormente localizzato.

-i rapporti patrimoniali tra coniugi: si applica la legge applicata ai rapporti personali.

-la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio: il regolamento 1259/2010 UE,

stabilisce che siano i coniugi a poter stabilire(designare) di comune accordo, per iscritto, la legge

applicabile al divorzio, e per evitare scelte di comodo questa deve essere o la legge di stato di

residenza dei coniugi, o la legge nazionale di uno dei coniugi.

Materia di Filiazione(rapporto di parentela, dipendenza o appartenenza tra figlio e genitori):

-lo stato di figlio(status): è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o

se è più favorevole dalla legge dello stato in cui uno dei due coniugi o entrambi sono residenti.

Il nostro ordinamento comunque prevede che il giudice può adottare le regole fondamentali del

nostro ordinamento(principi inderogabili) qualunque sia la legge regolatrice del rapporto di

filiazione.

-Adozione: essa è regolata dalla legge nazionale dell'adottato o degli adottanti se comune, o in

mancanza dalla legge dello stato in cui la vita matrimoniale dei due adottanti è maggiormente

localizzata. Tuttavia precisa la norma, che quando viene richiesta al giudice italiano l'adozione di un

minor, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio, si applica la legge italiana.

Materia di successione(eredità dopo la morte):

-successione mortis causa: regolata dalla legge nazionale del soggetto delle cui eredità si tratta, al

momento della morte(testamento).

Di recente è intervenuto il regolamento 650/2012 UE il quale ha previsto che la legge regolatrice

della successione è quella dello stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al

momento del decesso, e soprattutto ha introdotto un elemento volontaristico.

Una persona può scegliere come legge regolatrice della propria successione o quella dello stato in

cui è cittadino al momento della scelta, o quella al momento della morte.

Materia di beni:

-beni immobili: si applica la legge in cui il bene si trova

-beni immateriali: si applica la legge dello stato di utilizzazione

Materia di obbligazioni:

-obbligazioni contrattuali: si fa riferimento alla convenzione di Roma, poi sostituita con il

regolamento 593/2008 CE. Il regolamento è di applicazione universale, e oltre a porre una serie di

regole di dettaglio per specifici contratti , conferma le scelte operate dalla convenzione di Roma.

Infatti attribuisce prioritaria valenza alla scelta delle parti in ordine alla legge applicabile al

contratto da loro stipulato, quindi si applica o se non si trova un accordo tra le parti , la legge dello

stato con il quale il contratto presenta un collegamento più ristretto.

-obbligazioni extra contrattuali: si fa riferimento al regolamento 864/2007 CE, il quale fissa

regole di applicazione universali per i seguenti casi:

1-obbligazioni da fatto illecito: sono regolate dalla legge dello stato nel quale il danno si è

verificato.

2-obbligazioni nascenti da arricchimento senza causa: sono regolate o dalla legge in cui è

avvenuto il fatto, o dalla legge che disciplina quel rapporto(una preesistente relazione tra le parti).

Il rinvio ad altra legge. Il limite dell'ordine pubblico. Le norme di applicazione necessaria.

L'eventuale rinvio operato dal nostro diritto internazionale privato ad un ordinamento straniero pone

problemi delicati. In precedenza l'art 30 delle preleggi per evitare il rischio di una serie successiva

di rinvii, stabiliva che quando si doveva applicare una legge straniera, non si tenesse conto del

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Publisher
A.A. 2016-2017
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fabiolilla96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Passagnoli Giovanni.