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APPROFONDIMENTO DI SITUAZIONI GIURIDICHE OGGETTIVE DIRITTI REALI E OBBLIGAZIONI.

Gaio approfondisce i

DIRITTI REALI (In Rem): Pretesa di un Diritto sulla Cosa (usufrutto, servitù).

OBBLIGAZIONI (In Personam): Agisce nei confronti di un Soggetto che è obbligato nei nostri confronti.

Distingue: Obbligazioni Contrattuali, Delittuali o altre.

La Tripartizione verrà recuperata dal Codice Civile Italiano 1942 che stabilisce “Le Obbligazioni derivano da Contratto, Fatto

Illecito, o ogni altro Atto o Fatto idoneo a produrle in conformità con l’ordinamento giuridico”.

LA CONDIZIONE →

È un ELEMENTO ACCIDENTALE del Negozio Giuridico Elementi che le Parti sono libere di apporre e hanno lo scopo di rendere

rilevanti i Motivi x cui un Negozio viene realizzato.

Paralizza gli Effetti del Negozio Giuridico sia x gli Atti Inter Vivos, sia x gli Atti Mortis Causa.

CONDIZIONE = Avvenimento Futuro e Incerto, da cui le Parti fanno discendere il prodursi o il risolversi degli Effetti del Negozio in

cui è apposta.

Condizione Sospensiva- Il suo Avverarsi permette la Produzione di effetti giuridici.

Condizione Risolutiva- Il suo Avverarsi produce il Cessare degli effetti giuridici.

Impossibile- Condizione NON può MAI avversarsi.

Impossibile Sospensiva- Il Negozio è Nullo, xke gli effetti NON si produrranno mai perché la condizione NON si avvererà

Impossibile Risolutiva- Gli Effetti si producono immediatamente e non cesseranno mai, xcio la Condizione è inutile.

Condizione Sospensiva Negativa- L’Avverarsi è collegato al non avversarsi di una fattispecie.

CONTRATTO DI LOCAZIONE E REMISSIO MERCEDIS

REMISSIO MERCEDIS = Possibilità del Conduttore di un Immobile o di un Fondo Rustico di NON pagare il Canone dovuto, in

presenza di particolari circostanze che hanno impedito il normale utilizzo o sfruttamento del bene.

Locatio Operis (moderno Contratto d’Opera) Locatio Operarum (moderno Contratto di Lavoro Subordinato)

Locatio Rei (moderno Contratto di Locazione = Soggetto permette a un Altro di godere di un proprio bene, dietro un corrispettivo).

La Remissio Mercedis si pone con riferimento alla Locatio Rei.

Il Rischio di NON poter utilizzare il Bene:

 NON doveva ricadere interamente sul Proprietario, altrimenti non sarebbe interessato a dare il Bene in Locazione

 NON doveva ricadere interamente sul Conduttore.

->Il Giurista Romano elabora la Remissio Pro Rata = Proporzionalità tra il Danno e la Diminuzione del Corrispettivo dovuto.

PROPRIETA’ ED ECONOMIA IN ROMA ANTICA

I Giuristi Romani separano la: PROPRIETA’= Diritto POSSESSO = Stato di Fatto.

Il Proprietario, e Possessore, può limitarsi a dire “Possideo quia Possideo” (possiedo xke ho il Possesso).

La Tutela della Proprietà è funzionale alla Circolazione di Beni.

Il PECULIO = Somma di Denaro che il Paterfamilias dava ai figli, servi o schiavi. Vi ci potevano compiere Atti (contrarre obbligazioni).

Si configura come un Precursore delle moderne Imprese a Responsabilità Limitata.

STRUTTURA DELL’IMPRESA L’Impresa è strutturata a 2 piani:

1.Dominus = al piano superiore. Ha la Potestà sullo schiavo, è Proprietario del Peculio, responsabile di tutti gli acquisti e verso Terzi

x le obblighi contratti dallo Schiavo, entro i limiti del patrimonio peculiare.

2.Schiavo Negotiator = al piano inferiore. Conduce l’Impresa a svolgere l’attività negoziale.

Actio de Peculio = Azione con la quale si chiedeva al Dominus di intervenire, ed adempiere le obbligazioni contratte dallo Schiavo

nei limiti del peculio, e in caso di controversie.

IL CORPUS IURIS DI GIUSTINIANO

GOVERNO DI GIUSTINIANO (482-565) Durante il suo Governo, a Costantinopoli viene compiuta la + ampia compilazione del

Diritto Romano Classico, con 4 Opere.

Le 4 OPERE sono:

1. DIGESTO: Raccolta di Frammenti di scritti giuristi tra il 1° e il 3° sec a.C.

2. CODICE: Raccolta delle Costituzioni degli Imperatori precedenti a Giustiniano, e quelle emanate da lui stesso.

3. ISTITUZIONI: Trattato Didattico di bravi tratti da Giuristi classici, soprattutto Gaio.

4. NOVELLE: Raccolta di Costituzioni Imperiali emanate dal 535 d.C.

Istituzioni = consistevano in un’Esposizione Razionale e Semplice della materia giuridica.

Digesto (conosciuto come Pandette) = raccoglie l’Attività dei Giuristi nella Soluzione delle Controversie.

Con queste opere si manifesta il Metodo del Sistema Aperto in grado di supplire al limitato ruolo che aveva la Legge.

NASCITA DEL CORPUS IURIS = Raccolta Organica di Leggi che resterà nella storia del Diritto con il Nome “CODICE”.

Sostituisce il rotolo di papiro mediante fogli rilegati sul dorso, offrendo +facilità di lettura e scrittura.

È la 1° Raccolta Ordinata di Fonti che, pur nella loro disomogeneità, sono interpretate in modo armonioso.

L’ORDINE GIURIDICO DEL MEDIOEVO

IL MEDIOEVO = Ordine Giuridico che si sviluppa x circa 1000 anni.

È un Sistema Originale, NON da considerarsi solo come un’età intermedia tra classicità e modernità.

È il fondamento essenziale x le future declinazioni dello Spirito e della Civiltà Europea.

Si realizza attraverso 2 ASPETTI GIURIDICI:

CONSUETUDINE = Espressione delle Esigenze dei Singoli Territori. Diventano Leggi grazie all’intervento del Notaio che

concilia esigenze diverse, basandosi sugli usi del luogo.

PARTICOLARISMO = Le Consuetudini, anche se frammentate, diventeranno un Insieme di Principi, estendendo la loro

funzione concreta al di là dei singoli territori e singole situazioni.

RUOLO DELLA CHIESA DI ROMA Rivendica un Diritto che NON gli è concesso da alcun Potere Politico.

I Soggetti sono i Cittadini e Credenti. Il Diritto è considerato necessario x strutturare la Chiesa in una comunità ordinata.

POPOLI VENUTI DAL NORD E LE LEGGI ROMANO – BARBARICHE

Con la Caduta dell’Impero Romano ci fu una fusione delle Legislazioni tra i Popoli Nordici (invasori) e il Diritto Romano.

Con i Longobardi ci fu l’Incontro tra il Diritto Germanico e il Diritto Latino = La Tradizione Scritta Romanistica si confonde con

quella orale dei Barbari, e il Pensiero Cristiano mitiga alcune asperità dell’Ordinamento Longobardo.

Vigeva Principio di Personalità del Diritto= La Legge Longobarda si applicava ai Conquistatori (Nuovi Governanti o Dominatori),

MA i Vinti (Popoli Sottomessi) conservavano il Proprio Diritto.

I Franchi, che avevano conquistato la Penisola Italiana (774), mantennero la Duplicità di Diritti = Le Leggi Franche (chiamate

Capitularia xke suddivise in Capitula) erano adottate dai Territori Longobardi e da tutto l’Impero.

L’Insieme delle Disposizioni raccolte nel CAPITALURE ITALICUM.

Le Leggi Romano – Barbariche dimostrano la Possibilità di unire Esperienze Giuridiche diverse, combinano i Principi della Civiltà

Romana con gli Strumenti + semplici dei Popoli Invasori.

FEUDO FRANCO E FEUDO MERIDIONALE ITALIANO

FEUDO come Espressione della Nuova Realtà Medievale.

FEUDO = Strumento attraverso cui la Monarchia garantisce l’obbedienza, fedeltà, risorse finanziarie e umane dei Vassalli;

in cambio il Re concede loro un Territorio x il loro sostentamento.

Il FEUDO nasce dall’Unione di:

Vassaticum = Negozio di natura personale, con cui il Signore riceveva l’Obbedienza del Vassallo; e il Vassallo riceveva Protezione.

Beneficium = Assegnazione di un Territorio, x coprire le spese del servizio e a permettere la vita al Vassallo, sua famiglia e la Corte.

→ Il Feudo si pone come Giustificazione del Potere Politico e Economico, che il Feudatario esercita come Proprietario delle terre,

loro frutti e abitanti.

Xcio NON c’è Distinzione tra Diritto Pubblico e Privato, e il Feudo diventa una fonte di legittimazione x entrambi.

Il Feudo Franco è il modello classico.

Il Feudo Meridionale Italiano ha contenuto patrimoniale e fiscale.

La Società Feudale influenza il Diritto Privato: la Proprietà circola attraverso un Sistema Successorio che privilegia l’Unità del

Patrimonio (NO tramite Contratti).

Maggiorato e Sostituzione FedeCommissaria = Istituti che favoriscono il Figlio Primogenito e mantengono unito il Patrimonio della

famiglia, ma impongono scelte obbligate ai figli minori e femmine (servizio militare, convento).

IL DOMINIO DIVISO

Nel Medioevo (Crisi Impero Romano), la Concezione Romanistica della Proprietà (Diritto in capo al Dominus) si frantuma.

Si parla di DOMINIO DIVISO = La Proprietà è caratterizzata da una Molteplicità di Poteri e Diritti Autonomi, ognuno dei quali è un

aspetto dalla Proprietà stessa. NON è considerata un concetto unitario e semplice.

Scomparsa dell’Astrattezza del Dominio Nella Concezione Romana il Dominium derivava dal Dominus, e si basava su un Titolo

riconosciuto dall’Ordinamento Astratto.

Il Diritto ora si concentra sul Bene Stesso e sull’Effettività del Rapporto con la cosa (NON più sul Soggetto Titolare del Diritto).

Dominio Diretto = mantiene un Minimo di Astrattezza, e fa riferimento a situazioni di appartenenza lontane

Dominio Utile = fa riferimento al Rapporto Concreto tra contadino e terra, enfatizzando il Godimento e la Proprietà.

DIRITTO CONSUETUDINARIO

La CONSUETUDINE Diventa la Legge Fondamentale e Sovraordinata rispetto alle altre Fonti di Prod del Diritto nel Medioevo.

Gradualmente sostituisce una Legge + formale, astratta e meno rispettata.

Dopo la Caduta dell’Impero Romano, si affermano Diverse Culture Giuridiche in Italia, portando alla coesistenza di Diritti Diversi x

Cittadini Diversi.

Paolo Grossi sottolinea il Rapporto tra Diritto Consuetudinario e Natura delle Cose, definendolo come Costituzione dell’intero

Diritto Medievale.

L’Uomo Medievale riscopre la propria Umanità e comprende che il Diritto NON è solo potere.

IMPORTANZA DELLA CONSUETUDINE SULLA PROPRIETA’

Il Dominio e le Situazioni Reali di Appartenenza hanno reso la Consuetudine una Fonte di Produzione Normativa.

La Consuetudine consolidata nel tempo ha supremazia sulla Legge.

Tutti gli Ordinamenti Successivi hanno dovuto riconoscere alla Consuetudine il Ruolo di Fonte Normativa.

Questa concezione ha mantenuto rilevanza in tutte le moderne concezioni giuridiche.

DIRITTO CANONICO E INFLUENZA DELLA CHIESA

Nel Medioevo, il Potere Politico era influenzato dai Principi e Valori del Cristianesimo, MA trascurava: la Morale e la Coscienza.

Con il Papa Gregorio 7, si compie la Razionalizzazione del Diritto Canonico separa il Diritto Divino dal Diritto Umano.

Li pone su 2 LIVELLI:

Livello + Alto: Necessario e Rigido xke discendente direttamente da Dio.

Livello + Basso: Utile alla Salvezza delle Anime, frutto della Gerarchia Ecclesiastica.

Si sviluppa l’“equi

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FuriaMiao di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di L'Aquila o del prof Marinelli Fabrizio.