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ALTRI INTERMEDIARI OPERANTI NEL SETTORE BANCARIO E CREDITIZIO
• Intermediari finanziari Il TUB definisce intermediari finanziari quei soggetti che svolgono attività
→
creditizia e servizi di pagamento e di investimento. Fondamentalmente, quindi, i casi più rilevanti
sono quelli degli operatori che finanziano il settore delle imprese tramite le formule del leasing e del
factoring o il settore dei privati con il credito al consumo i prestiti personali. Nell’ambito di questa
categoria vale la pena segnalare due casi particolari:
-i confidi, cioè dei soggetti che si specializzano nell’attività di garanzia collettiva dei fidi. In pratica,
agevolano il rapporto di finanziamento tra banche e imprese, mettendo a disposizione forme di
garanzia che rafforzano i requisiti di finanziabilità delle imprese.
-il microcredito, si fa riferimento a una formula di finanziamento di piccolo importo (non oltre i 25000)
rivolta a persone fisiche, società di persone e cooperative e finalizzate all’avvio o allo sviluppo di
iniziative di carattere imprenditoriale o di lavoro autonomo.
• Istituti di moneta elettronica si tratta di un operatore specializzato nella emissione di moneta
→
elettronica, mediante la trasformazione dei fondi riceviti, in dispositivi di pagamento elettronici.
• Istituti di pagamento si fa riferimento a operatori che offrono servizi di pagamento in senso lato e
→
possono svolgere attività connesse come la concessione di credito o di garanzie (emissione e
gestione carte di credito).
LA DISCIPLINA DEI MERCATI FINANZIARI
I mercati finanziari sono disciplinati dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
(TUF). Vengono distinti in:
• Mercati regolamentati che operano sulla base di una specifica regolamentazione
→
sull’organizzazione e sul funzionamento del mercato, e sono gestiti da una società di gestione.
• Altri sistemi di negoziazione definiti OTC (over the counter), non sono sottoposti ad una specifica
→
regolamentazione e non sono soggetti ad autorizzazione delle autorità di vigilanza.
DIRETTIVA MFID E MERCATI: CAMBIAMENTI NEL TESTO UNICO DELLA FINANZA
MiFID
La (Direttiva 2004/39/CE) opera una profonda evoluzione della disciplina dei mercati regolamentati e
applica anche a essi il principio del mutuo riconoscimento (libera circolazione dei prodotti finanziari). Con
questa direttiva cade l’obbligo della concentrazione degli scambi nei mercati regolamentati, termina l’era
dei mercati pubblici, riduce la separazione tra mercati e intermediari.
Gli obiettivi sono: favorire la creazione di mercati finanziari integrati ed efficienti, assicurare un grado di
armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un livello elevato di protezione e consentire alle
imprese di investimento di prestare servizi in tutta la Comunità Europea.
Le novità per gli intermediari sono: classificazione della clientela in retail, professional and eligible
best execution
counterparties; introduzione della clausola che tutela le parti in modo che l’intermediario
possa garantire l’esecuzione di un ordine di compravendita per conto del cliente. Gli intermediari
autorizzati, infatti, devono eseguire le negoziazioni alle migliori condizioni possibili con riferimento al
momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse.
Per i mercati invece: eliminazione dell’obbligo di concentrare gli scambi sui mercati regolamentati e
disciplina della comunicazione delle operazioni alle autorità competenti.
Prima della MiFID c’era l’obbligo di concentrazione degli scambi in borsa, che è stato poi abolito. Ciò
rappresentava un vantaggio per gli agenti di cambio, in quanto nessuno poteva acquistare titoli senza
passare per loro.
LA DISCIPLINA DEI MERCATI FINANZIARI
Uno dei cambiamenti più importanti avvenuto negli anni 90 nell’assetto dei mercati di strumenti finanziari è
soggetto privatistico.
stato il passaggio dalla considerazione della Borsa come soggetto pubblico a
Le motivazioni di questa trasformazione sono:
• Intensificazione della concorrenza tra intermediari e mercati
• Innovazione tecnologica passaggio da mercati fisici a telematici
→
• Caduta delle barriere geografiche
• Visione imprenditoriale nella gestione del mercato devono essere presenti: autonomia gestiobale
→
e autoregolamentazione.
ART 61 TUF l’attività di organizzazione e di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha
→
carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di
gestione). Il CONSOB è chiamato a fissare il capitale minimo che la società deve disporre e i limiti entro cui
può operare.
Il regolamento del mercato è predisposto dalla società di gestione e rappresenta la disciplina dell’attività e
dell’organizzazione del mercato (autoregolamentazione). Il regolamento deve contenere le condizioni e le
modalità di ammissione alle quotazioni e per lo svolgimento delle negoziazioni, le modalità di
accertamento e diffusione dei prezzi, i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni.
DISCIPLINA ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
I servizi e le attività di investimento sono costituiti da forme di intermediazione svolte da soggetti abilitati e
che sono finalizzate all’impiego del risparmio, secondo modalità legate alla scelta e alla gestione degli
intermediari
strumenti finanziari. Le forme di intermediazione di cui si parla sono essenzialmente quelle degli
mobiliari. Gli strumenti finanziari sono identificati nel TUF e comprendono, oltre agli strumenti mobiliari,
anche i contratti derivati non standardizzati come gli swap e i contratti a termine e le quote di fondi comuni
di investimento.
Le autorità di vigilanza dell’attività di investimento sono:
• CONSOB funzioni relative a trasparenza e correttezza dei comportamenti
→
• Banca d’Italia funzioni riguardanti il contenimento del rischio, la solidità patrimoniale e la sana e
→
prudente gestione.
Il TUF all’articolo 1 definisce in modo puntuale le diverse tipologie di servizi e attività di investimento:
• La negoziazione per conto proprio, vale a dire l’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari
ponendosi come contropartita diretta della clientela. L’intermediario impegna il proprio bilancio
prendendosi i relativi rischi.
• L’esecuzione di ordini per conto dei clienti, in questo caso l’intermediario compra o vende sul
mercato in esecuzione di ordini della propria clientela, senza impegnare quindi il proprio bilancio e
con rischi più limitati.
• La sottoscrizione e/o il collocamento, con o senza assunzione a fermo, ovvero con o senza
assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, vale a dire che l’intermediario, operando per
conto di un emittente di strumenti finanziari, può offrire servizi che garantiscono il buon fine del
collocamento.
• Gestione individuale del portafoglio, l’intermediario, sulla base di un mandato della clientela, opera
la gestione professionale di un patrimonio articolato in un insieme di strumento finanziari, per
ottimizzarne i risultati generalmente secondo i criteri di rendimento e di rischio.
• Consulenza in materia di investimenti
• Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, si tratta di una attività che consiste nella gestione di
una piattaforma di negoziazione, aperta a una pluralità di operatori che immettono i loro ordini di
acquisto e vendita.
L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle
imprese di investimento e alle banche. Le imprese di investimento si distinguono a seconda della
appartenenza geografica:
• Società di intermediazione mobiliare (SIM) essere iscritte in apposito albo, istituito presso la
→devono
CONSOB, che ne autorizza l’esercizio dei servizi di investimento.
• Imprese di investimento comunitarie
• Imprese di investimento extracomunitarie
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
In termini generali, la gestione collettiva del risparmio fa riferimento a una modalità di gestione che è
appunto quella di riunire “in monte” gli apporti di una molteplicità di risparmiatori per essere gestiti in forma
unitaria da un intermediario specializzato. Secondo la definizione del TUF, il servizio di gestione collettiva del
risparmio è l’attività che si realizza attraverso la gestione del patrimonio di organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR) e dei relativi rischi.
Gli OICR sono costituiti da patrimoni risultanti dalla raccolta di fondi da una pluralità di investitori e gestiti in
monte nell’interesse degli investitori stessi.
La gestione collettiva del risparmio spetta a entità autorizzate dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB e
possono assumere una diversa configurazione giuridica:
• Società di gestione del risparmio (SGR) si occupa della istituzione e promozione di fondi comuni
→
di investimento (FCI) che sono formati da quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti,
gestito in monte da parte di una SGR.
• Società di capitale variabile (SICAV) è una formula societaria che ha per oggetto esclusivo
→
l’investimento collettivo del risparmio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni.
Emette nuove azioni ogni volta che gli investitori operano nuovi apporti al fondo sociale.
• Società a capitale fisso (SICAF) forma societaria che funge da contenitore del patrimonio
→
collettivo da gestire, con un numero di azioni da emettere fissato prima della fase di collocamento,
secondo la formula fondo chiuso.
DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA
Codice delle Assicurazioni Private (CAP)
Secondo il le imprese di assicurazione sono imprese a cui è
riservato l’esercizio dell’attività assicurativa e sono sottoposte a riserva di legge. Sono autorizzate dall’IVASS.
europeo le norme europee più importanti in tema di assicurazioni sono:
A livello
Solvency I (2002)→ insieme di regole che riguardano la capacità dell’impresa assicurativa di affrontare le
fasi di difficoltà, tra queste: il livello delle riserve, il capitale minimo e i requisiti di capitale ai fini della
solvibilità.
Solvency II (2016)→ è una direttiva che ha lo scopo di estendere le normative di Basilea II al settore
assicurativo. Abbiamo 3 pilastri:
- Prevede che le imprese assicurative valutino tutti i rischi in cui possono i