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CORPUS IURIS CANONI

Nel 1500 l'editore Jean Chappuis diede alle stampe l'insieme delle collezioni pontificie e ne nacque il CORPUS IURIS CANONICI. Esso comprendeva: il DECRETO di Graziano; il LIBER EXTRA di Gregorio IX; il SEXTUS di Bonifacio VII; le CLEMENTINAE di Clemente V; le EXTRAVAGANTES di Giovanni XXII. Così completato il Corpus rimase immutato nei secoli a venire e costituì il diritto vigente per la Chiesa cattolica.

NUDA PACTIO OBLIGATIONEM NON PARIT - se un accordo è qualificabile come nudo patto questo non genera un'obbligazione civile. Secondo i canonisti un patto affermabile come nudo non produce effetti, ma nel momento in cui le parti producono l'accordo spendono la parola, quindi, entra in gioco la buona fede e si fa riferimento a un vincolo morale; il giudice ecclesiastico disapplica il principio e obbliga i contrenti ad eseguire quanto previsto dall'accordo.

MALA FIDES SUPERVENIENS NON NOCET - ai fini

dell'usucapione è necessario che il soggetto sia in buona fede. METODI E FIGURE DELL'ESPERIENZA CANONISTICA Aequitas canonica e salus animae - Divieto di matrimonio dei chierici - Nudo patto Ruolo della teologia - applicazione delle teorie teologiche al diritto canonico porta alla nascita di nuove figure giuridiche. (es, problema che si era posto nell'alto medioevo, era quello della donazione alle chiese, il problema era il destinatario, così veniva fatta all'edificio dalla chiesa; venne l'idea di farla al santo della chiesa però il problema giuridicamente rimane in quanto il santo per essere santo deve essere morto, per questo nasce la figura della persona ficta). Persona ficta non è una persona fisica ma che è frutto di uno sforzo intellettuale. Il diritto romano non era mai giunto al concetto di personalità giuridica ma ci giungono i canonisti, in quanto essi non sono solo giuridici ma anche teologici, cioè il

CORPUS MYSTICUMLA SCUOLA DEI COMMENTATORI XIV – XV SECOLO 13

Dalla glossa al commento

Magna glossa – indica l’opera del giurista Accursio. Egli co il suo apparato ordinario al corpusiuris rappresenta il culmine e anche il termine della tradizione dei glossatori.

Periodo fra 1250-1300 in Italia è presenta l’attività di certi giuristi che seguendo l’attività di Accursio vengono denominati post-accursiani, il metodo che professano è quello della glossa, cambia però, il metodo d’oggetto in quanto incominciano ad interessarsi alle fonti del diritto che sono anche quelle dell’IUS PROPRIO, è un diritto particolare che si confronta con quel diritto definito universale (ius comune).

Alberto da Gandino è un giurista di crema, non ha mai fatto il professore universitario ha sempre tractatus de maleficis fatto il giudice, e scrive 2 opere: il dedicato alla procedura penale, anche se si tratta di un riassunto di opere

già affrontate da altri giuristi, però è importante perché faquestiones statutorum lariferimento anche alla prassi dei tribunali cittadini; differenza è che iproblemi giuridici che sono oggetto dalle questiones sono tratti dal materiale normativorappresentato dalle fonti che si applicano all’interno delle città.

Rolandino de passeggieri è un altro giurista importante che scrive la summa iudicale, si tratta diun testo che contiene i modelli di quegli atti che di solito vengono rogati da un notaio.

Guglielmo durante scrive lo speculum indiciale un’opera sul processo civile e penale– nasce in Orléans una nuova scuola giuridica che si distingue dai testiLA SCUOLA DI ORLEANSgiustinianei per un approccio diverso. Dato che il primato della prima università si contendeva fraParigi e bologna ma all’università di Parigi l’insegnamento del diritto romano viene vietato dal1219 dal papa Onorio III.

Questo perché in primis l'università di Parigi è un'università ecclesiastica; quindi, si studia in particolar modo filosofia e teologia, il papa arriva a vietare l'insegnamento del diritto romano poiché si diffonde (in Francia meridionale e anche in Italia) il catarismo che mette in pericolo la chiesa cattolica; il papa si rende conto che per contrastare questi movimenti c'è bisogno di concentrarsi sulla formazione dei teologi. La seconda ipotesi è che il papa è costretto a vietare l'insegnamento del diritto romano su costatazione del re di Francia Filippo II Augusto. Questo divieto cadrà solo con la riforma del re sole. Nel sud della Francia il diritto romano non è vietato come anche nel nord. SCUOLA DEI COMMENTATORI Il primo esponente è Cino de Pistoia che ascolta a Bologna le lezioni di Pierre de Belleperche e ne apprende il metodo, ossia il metodo del commento che non è.

particolarmente diverso da quello della glossa. Cambia per l'abbandono del genere letterario della glossa ma anche la tecnica della redazione a mosaico dei commenti.

Altro esponente baldo degli Ubaldi allievo di Bartolo (giurista più importante del medioevo), eguaglia il maestro per cultura giuridica e fama.

IL SISTEMA DEL DIRITTO COMUNE 14 definisce il carattere universale dell'ordinamento. Assume un senso dove implica IUS. COMUNE – un rapporto con un altro ordinamento che comune non è, e implica l'esistenza di altri ordinamenti giuridici definiti IURA PROPRIA. L'espressione ius comune indica il diritto romano imperiale concepito come elemento di un sistema di fonti giuridiche dove si coordinasse con determinate regole ai diritti locali e particolari.

L'espressione ius comune compariva nelle istituzioni di gaio accolto nel digesto, dove designava il diritto delle genti basato sulla naturalis ratio, patrimonio collettivo della comunità.

sistema del diritto comune riguarda la relazione fra il diritto romano e canonico. I giuristi medievali, si interrogano sulla legittimazione dello ius proprio, poiché ci sono degli istituti municipali dove il diritto comune deve rapportarsi (fare i conti). Il secondo problema è la relazione tra ius comune e proprio. Sono presenti tre teorie dove viene giustificata l'esistenza di una potestas statuali: - Teoria del permissio - capostipite Alberto da Gendino, sostiene che la protesta statuendi in capo alle comunità locali deriva da una concessione imperiale. Lui pensa a Federico Barbarossa e alla pace di Costanza (Barbarossa voleva governare in Italia centro-nord con una logica assolutistica, successivamente sconfitto è costretto a venire a patti con la nazione che l'ha sconfitto, anni dopo a Costanza stipula questa pace; con questo trattato si spoglia di alcuni iuri regalia per concederne a determinate città). Il problema di questa teoriaè chequesto diritto non è riconosciuto a tutte le comunità locali indistintamente, ma a quellaspecifica SOCIETAS LANGOBARDORUM di cui parla il trattato.

 Teoria del iurisdictio – elaborata nel 1300 da Bartolo afferma che la potestà statuali deicomuni deriva dal concetto di giurisdizione (in età medievale significa il complesso dipoteri di autogoverno di una comunità politica). Egli trae questo concetto commentando unframmento del primo libro del Digesto. Il pregio di questa teoria è che non lega la potestàstatutaria delle comunità locali a un atto di concessione sempre revocabile, ma lo lega alconcetto di giurisdizione. Il difetto consiste nel fatto che il concetto di giurisdizione non èunitario ma graduale, si esercita in forme diverse per cui il papa e l’imperatore hanno lagiurisdizione massima, mentre ci sono comunità locali che risultano prive di giurisdizione. (quindi non è per

tutti).

 Teoria della permissio – viene elaborata da Raniero de Forlì (maestro di Bartolo), critica Bartolo perché afferma che Bartolo si sia inventato il concetto di giurisdizione, secondo lui la potestà statutaria deriva – ancora una volta- da una permissio; ma a concedere questa facoltà di fare gli statuti non fu Barbarossa ma Giustiniano. Il vantaggio è che non è più limitata soggettivamente, inoltre la permissio è più difficilmente revocabile.

LA DIALETTICA IUS COMUNE/IURA PROPRIA

Lo ius proprio può derogare al contenuto del diritto comune? Sarà un quisito che verrà posto fino dall’epoca della glossa, e la risposta sarà all’interno del corpus iuris.

Trovano delle norme che regolano la relazione tra LEX e CONSUETUDINE. Il rapporto fra diritto romano e statuti viene inteso come relazione fra legge e consuetudini. 15

Può una consuetudine rappresentare una deroga al

contenuto della legge? All'interno del corpus iuris si trova un frammento che fornirà delle risposte opposte. Adriano afferma che una consuetudine antica viene rappresentato come una legge; per la legge il consenso popolare è espresso in una deliberazione mentre nella consuetudine il consenso è implicito. Quindi lui afferma che le leggi non solo possono essere abrogate con un voto espresso dal legislatore ma anche con il tacito consenso di tutti per desuetudine. L'altra fonte afferma che per quanto autorevole può essere una consuetudine non si eleva al livello della legge (il contrario della prima). Queste fonti rispondono in modo opposto allo stesso quesito.

Per Iacopo gli statuti non possono derogare il diritto comune (possono essere applicati solo in via sussidiaria ovvero quando contengono disposizioni non contrastanti con esso).

trattato di costanza, nella scuola dei glossatori si iniziano ad elaborare delle teorie che

Tendono a invertire la gerarchia dei rapporti fra queste fonti, che iniziano a mettere in primo piano il diritto statutario. Vengono elaborate diverse teorie per trovare una soluzione al conflitto fra statuto e diritto comune.

La prima teoria opera una distinzione presente anche nel nostro ordinamento, cioè fra la consuetudine e un contratto. Quali similitudini esistono? Entrambe le realtà sono espressioni di un consenso fra le parti. Quindi si può applicare alle consuetudini lo stesso criterio applicato ai contratti. Laddove il corpus iuris contenga norme inderogabili, lo statuto può derogarvi una disciplina diversa, mentre se le norme del corpus iuris risultino inderogabili, nessun testo statutario potrà contrastare con esse.

Ammessa la deroga quando si tratta di una consuetudine generale dell'impero. Ammessa sempre la regola: la consuetudine locale è un diritto speciale rispetto al diritto comune e prevale su di esso purché vi sia la.

consapevolezza del contrasto con la normativa giustinianea

Gli statuti si formano da giuristi che si sono formati

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A.A. 2022-2023
17 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gaiaremotto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Isotton Roberto.