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BURRISTERS VS SOLLICITORS
Il ceto dei GIURISTI INGLESI si presenta oggi diviso in 2 CATEGORIE di attori, che sono le
due figure professionali che delineano il panorama della LEGAL PROFESSION in
Inghilterra:
● I BURRISTERS: giuristi chiamati a difendere le cause TO THE BAR [alla sbarra],
sono veri e propri DIFENSORI, patrocinatori delle parti; sono gli unici legittimati a
difendere le cause presso le CORTI CENTRALI.
● I SOLLICITORS: giuristi legittimati a difendere le cause solo presso le CORTI
MINORI, inferiori.
[Si potrebbe fare un PARALLELISMO con il sistema fino a qualche decennio fa operativo in
Italia, dicendo che la differenza tra questi due è quella che c'era in Italia tra AVVOCATI e
PROCURATORI LEGALI, ma in realtà si tratta di due figure SEPARATE, anche perché si
formano in luoghi del tutto diversi (ex. mentre 11 titolo di procuratore legale in Italia
anticipava l'acquisizione del titolo di avvocato, invece in Inghilterra burristers e sollicitors
sono due categorie professionali che corrono parallelamente fra di loro e non si incrociano
mai, nanno compiti separati)].
Hanno un'origine molto ANTICA. Infatti, l'emergere della PROFESSIONI LEGALI di Inghilterra
è LENTO e costante e progressivo (come l'emergere di tutte le altre strutture): si comincia con
la figura del RESPONSALIS, poi arriva l'ATTORNEY (equivalente medievale del sollicitor) e
poi il NARRATOR (equivalente medievale del burrister). Attorneys e Narratores sono i
PROGENITORI di Solicitors e Barristers.
Il sollicitor è, però, la FIGURA INTERMEDIA tra il CLIENTE e il BARRISTER e tengono i
rapporti con i clienti. Il barrister solitamente NON ha CONTATTI diretti con il cliente e si
limitano a DIFENDERLO in aula; i rapporti con il CLIENTE sono tenuti, invece, dal sollicitor.
E, infatti, il burrister non viene pagato dal cliente, ma viene PAGATO dal sollicitor che ha
l'incarico di recuperare e trasmettere al burrister le somme che gli sono dovute dal cliente.
167
Lucrezia Serra
Oltre a ciò, cambia anche il LUOGO DI FORMAZIONE di queste 2 categorie: i BURRISTERS
si formano necessariamente presso gli INNS OF COURT (sono 4 istituzioni, tutte collocate a
Westminster, luoghi sia di formazione che di esercizio della professione). Invece i
SOLLICITORS, mentre in origine erano anche loro formati presso le Inns of Court, dall'età
moderna sono passati ai cosiddetti INNS OF CHANCERY e partire dal 1831 sono formati da
un organismo che è stato istituito ad hoc, che si chiama LAW SOCIETY.
FORMAZIONE DEL GIURISTI
La FORMAZIONE DEL CETO FORENSE in Inghilterra ancora oggi PRESCINDE
completamente da una FORMAZIONE DI TIPO UNIVERSITARIO.
Dalla fine del 700 esistono corsi universitari di common law in Inghilterra, ma ancora oggi, pur
consentendo di avere alcune AGEVOLAZIONI, un TITOLO ACCADEMICO in materia
giuridica NON è strettamente NECESSARIO per ottenere l'abilitazione alla professione legale
(per esempio molti avvocati hanno una formazione universitaria diversa da quella giuridica).
Invece è necessario un periodo di TIROCINIO quinquennale presso gli INNS OF COURT
(burristers) o la LAW SOCIETY (sollicitors).
Questa caratteristica deriva da un PROVVEDIMENTO del sovrano EDOARDO I che nel 1292
aveva incaricato, attraverso un writ, i GIUDICI della Court of COMMON PLEAS (che, come
tutti i giudici delle Corti Centrali, girano anche in circuito come GIUDICI ITINERANTI durante
il periodo di vacanza delle sessioni giudiziarie a Westminster) di girare in ogni contea del regno
per trovare i MIGLIORI PRATICANTI che operavano a livello di contea e di portarli a
Westminster per far loro seguire un periodo di TIROCINIO OBBLIGATORIO presso la Court
of Common Pleas, al termine del quale essi avrebbero goduto del privilegio di esercitare la
PROFESSIONE LEGALE in esclusiva. Il provvedimento era rivolto agli ATTORNEYS e agli
APPRENTICES (apprendisti = coloro i quali volevano diventare narratores.) Questo
provvedimento NON è ancora VENUTO MENO oggi: per esercitare la professione legale
bisogna necessariamente seguire un tirocinio presso le istituzioni che poi nel tempo si sono
formate.
N.B. Il carattere di RAZIONALITÀ della common law (ma non razionalistico) dipende anche
da questo, cioè dal fatto che molto spesso si sono formati un ambiente poco incline alle
speculazioni teoriche, ma dove contava la PRATICA. Sarebbe stata diversa probabilmente
la storia della common law se non ci fosse stato questo provvedimento perché sarebbe
passata attraverso una formazione universitaria e probabilmente anche gli influssi romanisti
sarebbero stati più evidenti.
LE RIFORME GIUDIZIARIE DEL 1800
JUDICATURE ACTS
Verso la FINE del 1800 si mette mano ad una RIFORMA COMPLESSIVA dell'APPARATO
GIUDIZIARIO INGLESE perché, nonostante la pacificazione tra common law ed equity avesse
portato ad una diminuzione dei conflitti, ancora il sistema aveva dei DIFETTI DI
FUNZIONAMENTO, che occorreva eliminare e per eliminarli è necessario l'intervento del
legislatore. 168
Lucrezia Serra
Nel 1867 viene istituita una COMMISSIONE REGIA [Royal Commission] incaricata di svolgere
un'indagine sui DIFETTI della "DOPPIA GIURISDIZIONE" (è un sistema duale: un soggetto
che voglia far valere una pretesa particolare nei confronti di un altro soggetto è costretto
talvolta ad interpellare non un solo giudice, ma due perché per esempio si ottiene qualcosa in
common law e per ottenere il resto bisogna andare in equity).
Nel 1869 la Royal Commission emana un REPORT [relazione] con delle PROPOSTE DI
RIFORMA che si trasformano, poi, dopo i passaggi parlamentari, in alcuni provvedimenti.
In che cosa consistono queste proposte di riforma? Si intende agire su 3 PIANI:
1. PIANO STRUTTURALE: bisogna dare una ristrutturare complessiva al SISTEMA
GIUDIZIARIO secondo un criterio per rendere più efficiente il funzionamento delle Corti
Centrali.
2. PIANO FUNZIONALE: bisogna risolvere il problema della DOPPIA GIURISDIZIONE
e, quindi, i conflitti di competenza e giurisdizionali che possono sorgere (non si
risolveranno ancora del tutto, però verrà fatto un grande passo in avanti).
3. PIANO PROCESSUALE: bisogna SVECCHIARE alcune PROCEDURE, soprattutto
bisogna eliminare tutti i problemi dovuti ad un sistema di forme di azione così
marcatamente casistico e che, quindi, ha degli aspetti formalistici che creano
inconvenienti notevoli a coloro i quali devono interpellare le corti.
Questo report sfocia in dei PROVVEDIMENTI NORMATIVI chiamati JUDICATURE ACTS
(leggi sull'apparato giudiziario). I II
Essi sono 2: JUDICATURE ACT (1873) e JUDICATURE ACT (1875).
Sono 2 perché il judicature act del 1873, in teoria, doveva entrare in vigore l'anno successivo,
nel 1874, ma è stato fermato perché c'erano delle resistenze in ambito parlamentare; quindi
si è deciso di disporre l'entrata in vigore ed è entrato in vigore con alcuni provvedimenti
modificativi che sono contenuti nel secondo judicature act del 1875, a cui poi seguì un ulteriore
provvedimento nel 1876.
Da un punto di vista strutturale
Le CORTI CENTRALI vengono riorganizzate secondo un CRITERIO GERARCHICO-
PIRAMIDALE: le Corti Centrali non sono più quattro monadi (le 3 corti di Westminster da
una parte che sono poste più o meno sullo stesso livello con la Corte di cancelleria che è
sovraordinata alle 3 Corti centrali, ma vengono organizzate le corti entro uno ordine
gerarchico:
1. AL VERTICE vi è la CAMERA DEI LORD (camera alta del Parlamento), organo giudiziario
già operante prima della riforma che viene mantenuto e che fin dal MEDIOEVO aveva
COMPETENZE GIURISDIZIONALI (il re e la sua Curia Regis avevano sempre mantenuto
anche competenze giurisdizionali e dalla Curia Regis promana poi il Parlamento a partire dalla
Camera dei Lord, che sono i primi vassalli del regno e che, anche in costanza di
funzionamento delle 3 Corti, avevano mantenevano sempre la possibilità svolgere attività
giurisdizionale, soprattutto in forma di ricorso avverso alle decisioni delle 3 Corti); infatti prima
della riforma la camera dei Lords era una sorta di grado supremo ed ultimo di giudizio.
Con il JUDICATURE ACT del 1873, proprio perché era anacronistico pensare che la camera
dei Lord potesse continuare a svolgere funzioni giurisdizionali visto che molti suoi membri non
avevano nessuna nozione di diritto, il legislatore aveva SOPPRESSO le COMPETENZE
GIURISDIZIONALI della Camera dei Lord, ritenendo che fossero il frutto di un privilegio di
natura feudale che non aveva più ragione d'essere. 169
Lucrezia Serra
Questo ha dato origine ad una REAZIONE VIOLENTISSIMA da parte della Camera dei
Lord, in quanto i Lord temevano che questo fosse il primo passo verso uno
SMANTELLAMENTO della camera alta del parlamento nel suo complesso (l'ultimo che ha
cercato di toglierla di mezzo è stato Tony Blair pochi anni prima). Allora, con il JUDICATUR
ACT del 1875 il legislatore REINTRODUCE le COMPETENZE GIURISDIZIONALI della
Camera dei Lord, MA con una importante MODIFICA introdotta da una successiva LEGGE
DEL 76: la camera dei Lord continua a mantenere le proprie competenze giurisdizionali, ma
la COMPOSIZIONE della camera alta CAMBIA. Essa era composta da soggetti che avevano
ereditato IN VIA EREDITARIA il titolo di Lord e il seggio in Parlamento; con le riforme
giudiziarie questo cambia e viene introdotta una nuova figura di Lords, i LAW LORDS (o
Salaried life peers o Lords of Appeal in Ordinary), che sono 11 LORDS nominati dalla REGINA
A VITA la carica è solo vitalizia, non trasmissibile in via ereditaria!) e vengono SCELTI fra i
GIUDICI delle ALTE CORTI (dal 1880 solo i giudici della Queen's Bench Division) che hanno
almeno 2 ANNI DI ESERCIZIO delle funzioni giurisdizionali a livello centrale oppure fra i
BURRISTER che hanno almeno 15 ANNI DI ATTIVITÀ. Questi 11 Lords vanno a formare la
camera alta del Parlamento. A differenza dei Lords ereditari, questi vengono PAGATI perché
svolgono la funzione giurisdizionale (per questo vengono chiamati salariati). Essi giudicano in
COMPOSIZIONE COLLEGIALE (di solito giudicano in 5 su 11, ma per le cause meno
importanti possono essere ridotti a 3, per le cause più rilevanti possono diventare
INAPPELLABILMENTE e SENZA RINVIO tutte le cause che sono affidate in ultima istanza di
giudizio alla camera dei Lord.
⇒ Quindi, da una parte si mantiene la camera dei Lord che continua ad avere funzioni
giurisdizionali, però esse vengono esercitate dai Law Lords che sono lì temporaneamente.
Vengono, quindi, esclusi i LORDS EREDITARI, che non esercitano più funzioni giurisdizionali
(anche se questo non viene detto esplicitamente dalla riforma).
Tuttavia, nel 2005 la Camera dei Lords è stata DEFINITIVAMENTE SPOGLIATA delle sue
COMPETENZE GIURISDIZIONALI attraverso il CONSTITUTIONAL ACT (art. 23).