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ALLE ORIGINI DELLO IUS COMMUNE
Questo concetto caratterizza l'età medievale e comincia a profilarsi al tempo della scuola della glossa. Si manifesterà in tutta la sua estensione dottrinale e fattuale al tempo della scuola del commento. Per comprendere il concetto di ius commune è necessario rifarsi alla nascita della scientia iuris, dato che questo concetto viene costruito proprio da essa, e bisogna rifarsi anche all'riemersione dei testi giustinianei. L'origine della dimensione costituzionale dell'ordinamento, che è fonte e limite del giuridico, si ha nel diritto medievale e, in particolare, nello ius commune. Se fino ad ora ci siamo occupati della dimensione del diritto immutabile, ora ci occupiamo del diritto che è espressione della volontà dell'uomo e, quindi, della sua dimensione mutevole: è in questo ambito che va collocato il concetto di diritto comune ma ciò non significa che sia slegato dal concetto di.dire che i giuristi creano il diritto civile attraverso l'interpretazione delle norme. Questo significa che il diritto civile non è solo basato sul diritto naturale e delle genti, ma è anche influenzato dall'interpretazione dei giuristi. Il concetto di equità è fondamentale per comprendere il diritto civile. L'equità è quella dimensione concreta del diritto che tiene conto delle circostanze specifiche di ogni caso e cerca di raggiungere una giustizia più equa. Questo significa che il diritto civile non può essere applicato in modo rigido e meccanico, ma deve essere adattato alle situazioni specifiche per garantire una giustizia più equa. Il concetto di ius commune è strettamente legato all'equità. Il ius commune è il modello di diritto che ha origine dal diritto naturale e delle genti e che influisce su tutti gli ordinamenti giuridici occidentali, sia di common law che di civil law. Questo modello di diritto si basa sull'equità e cerca di raggiungere una giustizia più equa attraverso l'interpretazione delle norme da parte dei giuristi. In conclusione, il diritto civile non è separato dal diritto naturale e delle genti, ma ne è influenzato e adattato attraverso l'interpretazione dei giuristi. L'equità è fondamentale per comprendere il diritto civile e il concetto di ius commune rappresenta il modello di diritto che si basa sull'equità e che ha origine dal diritto naturale e delle genti.dire correggere, restringere o allargare le leggi. Quindi, il diritto civile sarà interpretazione del diritto naturale delle genti, che rimane sempre uguale a sé stesso.1 "Pertanto quando aggiungiamo o sottraiamo qualcosa al diritto comune creiamo diritto proprio, cioè civile": il diritto civile è una forma di diritto proprio che si ottiene aggiungendo o togliendo perché quest'ultimo è ius commune.2 A "ius communi" reclamatio3 (Glossa di Accursio). "Cioè, questo diritto naturale o delle genti è il diritto comune. Rappresenta quel diritto che è sempre buono ed equo".4 "L'idea di equitas, come principio generale di giustizia, è presente nelle fonti".5 "Quando si parla di diritto natura si parla di quel diritto sempre buono ed equo e quando si parla di diritto delle genti, parliamo di quel diritto (che tutte le genti usano".6 Note: 1 Il diritto civile è interpretazione del diritto naturale delle genti. 2 Il diritto civile è una forma di diritto proprio che si ottiene aggiungendo o togliendo al diritto comune. 3 Reclamatio al ius communi. 4 Il diritto naturale o delle genti è il diritto comune, sempre buono ed equo. 5 L'equitas è presente nelle fonti come principio generale di giustizia. 6 Il diritto naturale è sempre buono ed equo, mentre il diritto delle genti è il diritto usato da tutte le genti.A prescindere dalle diversità di luogo o tempo, tutti gli esseri viventi hanno diritti comuni, il primo tra tutti gli esseri umani. Troviamo la stessa rappresentazione che abbiamo già trovato nel decreto di Graziano perché si dice che il diritto delle genti è comune a tutti coloro che sono dotati di ragione, gli uomini. "Come, dunque, si possa aggiungere o detrarre all'uno e all'altro dei due, posso portare quattro esempi": una serie di allegazioni, cioè citazioni di altri passi del corpus iuris che devono essere letti a sostegno di quanto Accursio ha appena affermato. Le allegazioni manifestano la volontà del glossatore di creare un corpo di leggi, mettendo in relazione le diverse parti del corpus: quindi, anche la scelta di un' allegazione diventa frutto di un'interpretazione. "Ma forse che non in tutto si conforma aggiungendo e detrarre": alla fine della glossa pone una
domanda:in tutto non si conforma detraendo nei casi sopradetti?”. Cioè Accursio sta dicendo che nel momento in cui detraggo o aggiungo qualcosa, come posso dire in che misura lo faccio,cioè se totalmente o no? Come si può dire che in certi casi non si finisca per aggiungere o detrarre totalmente e quindi rendere vano quel diritto naturale o delle genti? Nel momento in cui aggiungo o tolgo a qualcosa, in realtà la altero nella sua essenza e quindi è un lavoro pericoloso, secondo Accursio. È difficile poter stabilire in che misura ho aggiunto o tolto senza aver modificato il principio e in che misura ho aggiunto o tolto fino a far scomparire il principio.“Risponde Irnerio che non si detrae al diritto comune nella generalità/completezza del corpo ma in casi speciali”. Quindi, la detrazione non è mai fatta in modo tale da togliere vigore al principio ma sempre in modo tale da togliere vigore in un caso specifico.“bene,
cioè, non c'è problema. Dunque, si dice "allorché aggiungiamo o togliamo qualcosa": "dal che si deduce che pressoché tutto il corpo del diritto è diritto civile in quanto qui o nella forma o qui possiamo vedere già l'idea di corpo, nella materia è aggiunto o detratto al diritto comune": di corpus iuris civilis. Si può detrarre in forma o in materia ma sempre in casi speciali e non nella sua universalità di corpo, cioè nella sua valenza di principio fondamentale. Quando il glossatore parla di diritto comune sulla base dei testi giustinianei identifica il diritto comune con il diritto naturale e delle genti mentre il corpus giustinianeo rappresenta il diritto civile, perché in esso le norme aggiungono qualcosa o sottraggono qualcosa al diritto naturale delle genti senza mai però eliminare del tutto la sua essenza. Questo è così perché nel diritto giustinianeoè rivelato il principio di equità, di giustizia: cioè, quel diritto naturale che è sempre buono ed equo è nel corpus giustinianeo ma lo è nellasua essenza di principio e non nel dettaglio. Nel dettaglio talora si distacca e talora aggiunge.
Per cui il diritto giustinianeo è il diritto della civitas intesa nella sua universalità e non nelle sue partizioni particolari, cioè Accursio, dicendo questo, pone le basi per cominciare ad operare uno spostamento semantico, cioè per cominciare a pensare al diritto del corpus iuris non solo come diritto civile ma come esso stesso un diritto naturale delle genti: questo perché il diritto romano è lex generalis omnium e ha il requisito di avere al suo interno riflessi i principi divini. Quindi, questo diritto romano civile, che a stretto rigore nasce come un diritto proprio rispetto al diritto
Nel momento in cui il diritto romano si lega alla civitas imperiale, diventa esso stesso diritto comune. Il popolo dell'impero rappresenta l'universalità. Il diritto romano si basa sull'idea di un ordinamento universale e, per le sue caratteristiche intrinseche, tende ad essere un diritto comune, non appartenente ad un singolo popolo.
Il tempo che passa tra la scuola dei glossatori e quella dei commentatori serve per attuare questo passaggio semantico: dal diritto romano giustinianeo come diritto civile e diritto proprio, al diritto romano giustinianeo come diritto naturale delle genti.
Un altro problema affrontato nella glossa accursiana è dato dallo ius proprium. In questa fase dello sviluppo del pensiero, il diritto comune è il diritto naturale delle genti e il diritto proprio è il diritto civile.
Rappresentato dall'intero corpus iuris civilis giustinianeo. Non c'è solo l'impero con il suo.
Il mondo medievale è fatto di una pluralità di ordinamenti: diritto, in primis quello giustinianeo, ma ci sono ordinamenti particolari. Innanzitutto, ci sono le consuetudini e il mondo feudale, e il mondo cittadino con gli statuti.
Queste diverse realtà che vivono all'interno dell'intero necessitano di essere inquadrate in questo schema. Per questo motivo il diritto romano dei glossatori e poi dei commentatori finisce per diventare qualcosa di diverso rispetto al diritto giustinianeo di partenza e al diritto romano di partenza.
Il diritto dell'Europa del '500 non è il diritto romano giustinianeo ma è il diritto romano rielaborato nel pensiero della scuola della glossa e del commento. Questo perché nel sistema di ius commune e ius proprium previsto nel corpus iuris si fa rientrare anche.
Tuttociò che il corpus non poteva prevedere, come il sistema feudale e le chiese. "Tutti i popoli che vivono secondo leggi o secondo consuetudini in parte vivono secondo un diritto loro proprio e in parte secondo un diritto che è comune di tutti gli uomini". "Loro "come alla parola proprio" Accursio pone una glossa (k) e comincia con una domanda: è possibile che possa aver luogo un diritto che è proprio di un popolo o il diritto stabilito dalle genti dal momento che (come si dice nel corpus iuris n.d.r.) solo il principe può fare le leggi? Quando si parla di diritto delle genti si parla del diritto che la stessa natura tiene in vigore fra tutti": cioè dice che il diritto delle genti non è costituito dall'uomo ma è un diritto che origina dalla natura. Anche il diritto delle genti è una forma di diritto naturale e quindi suo autore.
è la natura, cioèdio e per questo è parte del diritto comune.“il diritto proprio non è generale, pertanto, non c’è alcun contrasto”: quando parliamo di dirittoproprio intendiamo quel diritto che riguarda una singola civitas e quindi si dà leggi per séstesso. Non è in grado di dare leggi alla civitas in senso universale. 103Accursio individua due tipi di civitates: quella imperiale, che rappresenta il diritto civilegenerale, e quella particolare, che non è in grado di dare leggi generali per tutti ma solo perse stesso.Già in Accursio si attua un salto interpretativo: se mettiamo a confronto le due glosse neesce che esiste un diritto naturale, un diritto delle genti, un diritto civile proprio e un dirittocivile ancora più proprio. In quest’ultimo rientra la generalità di ordinamenti particolari che inrealtà tendono a togliere l’impero e il diritto giustinianeo e sono
'età moderna ha visto l'emergere di stati nazionali. Non solo l'aspetto politico, ma anche quello culturale e sociale hanno contribuito a questa trasformazione.