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La difficoltà nel soppiantare il diritto pre-giustinianeo

Vari sono i motivi:

  1. I manoscritti della compilazione giustinianea erano molto pochi e, dunque, insufficienti alla pratica.
  2. Le scuole giuridiche facevano fatica a discostarsi dall'antico sistema che aveva dominato per oltre un secolo, per accogliere un sistema nuovo. Il nuovo sistema era elaborato in un mondo lontano e diverso: quella parte orientale dell'impero che aveva caratteristiche differenti. Infatti, mentre nella parte occidentale abbiamo un periodo di decadenza, in quello orientale ci fu un periodo di ascesa sotto tutti punti di vista.
  3. La legislazione teodosiana era stata rinfrescata attraverso le leggi barbariche.
  4. La Chiesa mantiene l'autorità del diritto teodosiano perché nel diritto teodosiano erano contenuti molti privilegi ecclesiastici, e dunque la chiesa preferiva rapportarsi a questo diritto, anche quando le stesse norme fossero state accolte dal diritto giustinianeo.

Sfogliamo le compilazioni canoniche ci accorgiamo che in esse troviamo molto materiale ricavato dal codice teodosiano e non accolto dal diritto giustinianeo. In molti casi i privilegi che anche il diritto giustinianeo va richiamare, la chiesa preferiva comunque fare riferimento al diritto teodosiano.

Nella legislazione longobarda troviamo tracce del diritto pre-giustinianeo.

La presenza di consuetudini: siamo in un momento storico caratterizzato dalla debolezza del potere pubblico e, dunque, favorevole all'affermarsi di pratiche consuetudinarie di vecchia radice. Si preferiva applicare consuetudini di vecchia radice piuttosto che applicare una legislazione che era entrata in vigore da poco tempo.

Questi motivi fecero sì che nella prassi continuò a vivere il diritto volgare, se pur formalmente si affermò quello giustinianeo.

I LONGOBARDI E L'EDITTO DI ROTARI

Ci fu un grosso avvenimento che andò ad ostacolare la diffusione del diritto giustinianeo: il

venir menodell'unità della res publica giustinianea. Dopo pochi anni dalla morte di Giustiniano (565), l'Italia fu in preda ad un'altra onda di barbari: i Longobardi, i quali arrivarono tra il 568 e il 569. I Longobardi non conquistano tutta l'Italia, ma si dice che la occuparono a macchia di leopardo, ossia a zone. Occupando l'Italia in questo modo fecero qualcosa di tragico: ne spezzarono l'unità politica che si ricongiungerà solo nel 1800 quando avremo l'unità d'Italia. Per alcuni storici del diritto - tra cui Calasso - è con l'arrivo dei Longobardi che inizia veramente il medioevo; infatti, fino a quando fu vivo Giustiniano l'Italia veniva riallacciata all'impero dal punto di vista del diritto pubblico, e dunque istituzionale. Basti pensare al fatto che i re Goti, da un punto di vista del diritto, cercarono di inserire i loro barbari nel diritto romano riconoscendo la

superiorità rispetto alle loro consuetudini. Inoltre, Italia diventa depositaria della legislazione giustinianea.

Alcuni storici del diritto ritennero che la penetrazione del germanesimo come civiltà antagonista di quella romana fosse iniziata solo con l'invasione longobarda. Infatti, le zone che non furono conquistate dai Longobardi rimasero legate a Bisanzio (aree di diritto bizantino); le zone che invece furono conquistate dai Longobardi posero accanto al diritto romano quello longobardo.

I Longobardi arrivano in Italia guidati dal re Alboino nel 568/569 dal nord e dilagano nella pianura padana; a questa invasione resisterà solo la città di Pavia fino al 572, quando anch'essa verrà conquistata dai Longobardi e diventerà la capitale del regnum longobardorum. I Longobardi poi si spostano verso il centro e il sud, sempre con la tecnica di conquistare alcune zone. La strategia a macchia di leopardo porta alla creazione di distretti autonomi.

Che riconoscevano l'unità del comando regio solo in casi di guerra, ma non nei periodi di pace. In questi distretti autonomi si trovavano gruppi di farae: le farae erano corpi di spedizione militare guidati da un dux e, una volta che si stabilizzarono, diedero vita ai ducati. La situazione nella nostra penisola è quella in cui troviamo:

  • Zone del diritto bizantino non occupate dai Longobardi;
  • Zone longobarde in cui abbiamo ducati autonomi che, in tempo di pace, non erano disposti ad obbedire al rex.

Dal 575 al 584 ci fu un periodo di 10 anni di anarchia in cui i duchi si rifiutarono di eleggere un re: tale periodo venne nominato interregno. Solo nel 584 si arriverà di nuovo all'elezione di un re: fu eletto il re Autari perché la pressione dei franchi e dei bizantini costringe i Longobardi a darsi una struttura istituzionale più decente e costituirsi in un regno. Autari fece un programma di restaurazione della potenza germanica, creando una

struttura politica unitaria capace di tenere insieme il popolo longobardo; è con Autari che si può parlare di regno in senso più stretto. Da un punto di vista giuridico il re più importante è Rotari: siamo nel 600 e sarà il re che darà al popolo longobardo la prima legislazione scritta organica, l'editto del 643, che rimane la più completa delle legislazioni barbariche. Rotari per la prima volta mette per iscritto le cavarfidae (consuetudini del suo popolo). L'editto di Rotari è suddiviso in 388 capitoletti e riguarda materie diverse poiché al suo interno troviamo: - la parte penale (i reati); - il diritto civile (diritto di famiglia, successioni, obbligazioni); - la materia processuale. Sicuramente i compilatori dell'editto ebbero presenti sia le compilazioni giustinianee, fatto salvo forse il Digesto, ma avevano presente anche il codice teodosiano e la lex romana visigotorum. DunqueI compilatori si ispirarono a questo materiale ma, nonostante ciò, l'editto ha una propria individualità; esso conserva un carattere germanistico forte ma sono visibili anche gli influssi latini, infatti l'editto è scritto in latino. Un'altra cosa importante è la struttura della società longobarda, che era organizzata in classi sociali. Partendo dall'alto abbiamo:
  • rex - re;
  • adalingi - nobili di sangue;
  • arimanni - uomini liberi;
  • aldii - uomini semiliberi;
  • servi - non corrispondevano allo schiavo romano, infatti non sempre erano schiavi ma alcuni avevano un peculio.
ALCUNI ISTITUTI DI DIRITTO LONGOBARDO Vediamo alcune norme contenute nell'editto di Rotari per conoscere il diritto longobardo che ha avuto influenza anche sul nostro. La prima parte dell'editto è molto interessante perché troviamo un tariffario che andava a fissare le composizioni pecuniarie in caso di offese arrecate.Il contesto sociale e l'importanza del soggetto offesoAd esempio: se l'offesa veniva arrecata a un membro della famiglia reale, la compensazione pecuniaria era più elevata rispetto a un semplice cittadino. Questo tariffario rappresenta un importante passo nella trasformazione del sistema giuridico dei longobardi, che cercano di sostituire la faida con un sistema più equo e pacifico di risarcimenti.

status sociale dell'offeso

Ad esempio: l'offesa arrecata ad un adalingio valeva di più rispetto ad una arrecata ad un aldio.

Per scoraggiare il sistema della faida Rotari andò ad inasprire il livello delle compositiones, aumentando le pene e prevedendo prezzi più alti in modo tale da rendere più appetibile l'applicazione di questo sistema di risarcimento.

Già al tempo di Rotari vediamo che il diritto longobardo è imperniato di pene pecuniarie poiché le pene afflittive sono molto poche. La stessa pena capitale viene prevista solo per reati gravissimi, come per esempio:

  • la congiura contro il Re;
  • la diserzione;
  • i crimini che colpiscono la famiglia (il servo uccideva il padrone, la moglie che assassinava il marito...).

Tuttavia, queste erano eccezioni, infatti nella maggior parte dei casi all'uccisione dell'uomo libero conseguiva il pagamento alla famiglia dell'ucciso, che prendeva il nome di guidrigildo.

Il guidrigildo non rappresentava il valore economico del corpo, ma il valore dello status sociale della persona uccisa; infatti, ad esempio, un arimanno veniva pagato meno dell'adalingio e più dell'albo. Per chi non aveva uno status autonomo - come le donne - il guidrigildo, ossia il prezzo, veniva rapportato al valore della famiglia di appartenenza.

Da questi esempi si comprende che il sistema penale del diritto germanico era diverso da quello romano e lo stesso contrasto tra i sistemi giuridici delle due civiltà lo riscontriamo anche nell'ambito del diritto di famiglia. Mentre nell'ultimo stadio della sua evoluzione il diritto romano regola la famiglia naturale così come la intendiamo oggi, i barbari - e dunque anche i Longobardi - portano la famiglia di tipo agnatizio, ossia la famiglia composta da un vasto gruppo di persone che si considerano discendenti da un capostipite comune.

Queste persone erano legate tra loro da:

La componente vendicativa. La componente potestativa del mundio si riferisce al potere di comando e autorità del capo famiglia sulla sua famiglia. Egli aveva il diritto di prendere decisioni importanti per la famiglia, come matrimoni, eredità e gestione delle proprietà. La componente protettiva del mundio si riferisce al dovere del capo famiglia di proteggere e difendere i membri della sua famiglia. Questo includeva la responsabilità di difendere la famiglia in caso di conflitti o attacchi esterni. La componente vendicativa del mundio si riferisce all'obbligo di partecipare alla vendetta (faida) in caso di offesa subita da uno dei membri della famiglia. Questo significava che tutti i membri della famiglia erano responsabili di vendicare l'offesa, anche se commessa da un solo membro. Inoltre, la famiglia longobarda era organizzata in gruppi più piccoli chiamati "zippe". Ogni zippe era composta da parenti stretti, come fratelli, cugini e zii. Questi gruppi avevano interessi patrimoniali comuni e condividevano la responsabilità di difendere e vendicare la famiglia. In conclusione, la famiglia longobarda aveva una struttura gerarchica con un capo famiglia che deteneva il mundio. Questo potere conferiva al capo famiglia il diritto di comando e autorità sulla famiglia, il dovere di proteggere i membri della famiglia e l'obbligo di partecipare alla vendetta in caso di offesa subita. La famiglia era organizzata in gruppi più piccoli chiamati zippe, che avevano interessi patrimoniali comuni e condividevano la responsabilità di difendere e vendicare la famiglia.

Il componente patrimoniale è una parte fondamentale del bilancio di un'azienda. Esso rappresenta l'insieme dei beni e dei diritti di cui l'azienda dispone e che contribuiscono alla sua attività economica.

I soggetti al mundio erano gli appartenenti alle zippe. La zippa era una forma di organizzazione sociale e politica tipica delle comunità rurali dell'antica Roma. I membri di una zippa erano legati da vincoli di parentela e di vicinato e si occupavano principalmente dell'uso e della gestione delle terre collettive.

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
114 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher voidfedds di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Galgani Benedetta.