DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
Idea di comparazione diacronica: esempio ne è stato anche il diritto romano e di sistemi.
Svolgeremo il nostro lavoro attraverso un libro: H.J. berman. È un saggio magistrale di storia, non un
manuale e come tale va letto in singoli passi e parti. L’autore è uno specialista dell’unione sovietica.
Dovremmo poi utilizzare delle fonti, che ci mostrano che gli autori hanno dei riscontri.
Esame: orale, porta libri e tutto
1) Introduzione: la tradizione giuridica occidentale.
Il titolo del nostro libro è problematico: non è pacificante, contiene molti problemi. Il primo è la relazione
tra diritto e rivoluzione e un altro problema (più complesso) è la definizione giuridica occidentale.
Tradizione=ciò che si tramanda, che passa da una generazione all’altra. La tradizione passa attraverso delle
persone, le quali devono tramandare qualcosa. Essa può essere tramandata attraverso vari mezzi, da
persone diverse. La tradizione è qualche cosa che si tramanda ma che cambia, è in continuo movimento,
è qualcosa di vivente o dovrebbe esserlo perché se non lo è più è tradizionalismo→ idea di rimanere
attaccati a qualcosa che non c’è più o che non c’è mai stato.
Erik Obstow ricorda come molte volte sia stata inventata una tradizione: ad es. una tradizione dell’impero
delle Indie anche se non c’era mai stata.
Alla fine dell’800 gli inglesi costruirono acquedotti per poi portarli nel villaggio→molti di quei villaggi non
sapevano cos’era l’acqua in quel sistema, quindi non c’erano consuetudini. 12/02/19
Perché privilegiamo la nozione giuridica di tradizione giuridica occidentale e non semplicemente di
“diritto”, come il titolo del nostro corso?
2) Continuità e discontinuità
Qual è la caratteristica della tradizione? Una continuità, perché ha implicitamente in sè un qualcosa che
continua, e discontinuità perché una tradizione se è veramente tale implica che questi passaggi non siano
neutrali ma che modifichino qualcosa.
Questo implica che questi cambiamenti, discontinuità non siano così grandi da cambiare radicalmente la
natura di ciò che passa, perché se così fosse non avremmo più una tradizione continua ma qualcosa di
nuovo→ se parliamo di diritto civile o privato non pensiamo distintamente a tutti i singoli cambiamenti ma
abbiamo una semplice idea statica.
➔ Il concetto di diritto porta con sé un’idea di stabilità.
Prendiamo ad esempio dal diritto romano: se ricordiamo è molto omogeneo al diritto privato. Persino i
contenuti specifici sono molto simili. Romano distingueva le varie età: classica, postclassica, giustinianea, al
diritto arcaico ma tolto questo l’impianto è lo stesso di privato. Perché? Si tratta di ordinamenti molto
distanti nel tempo. Il diritto romano occupa un periodo molto vasto più di 1000 anni→è possibile in questi
1000 che il diritto romano abbia gli stessi fondamenti del nostro civile? Non sembra affatto normale.
Potremmo dire che il diritto romano è stato inventato dai giuristi tedeschi dell’800: è stata la dottrina
tedesca a dare l’impalcatura, ed è la stessa che ha iniziato a dare la stessa impalcatura del diritto privato.
Quella dottrina si è costruita pensando al diritto romano come diritto comune della Germania, quindi
l’impalcatura è grosso modo la stessa e pertanto si spiega quest’impressione di staticità dove i giuristi
avevano l’idea di costruire un diritto vigente. Vediamo uno scheletro concettuale costruito a posteriori:
una razionalizzazione che puntava ad uno scopo, dove però non la troviamo nelle fonti romane.
Tradizione significa anche questo: accentuare e preservare una sua continuità.
L’oggetto di questo contenuto è il diritto (tradizione giuridica), una tradizione di diritto.
Occidentale cosa significa? Terremo a mente questo problema: ci hanno sempre insegnato che civil law e
common law sono due ordinamenti completamenti diversi, ma in realtà appartengono entrambi ad una
stessa tradizione occidentale.
3) Rivoluzione e rivoluzioni: abbiamo la Rivoluzione francese, russa, americana. Cos’è una
rivoluzione? Noi la usiamo nei capovolgimenti politici, ma la sua natura è ben diversa: significa
ritornare all’inizio. Di certo cambia tutto nel giro di “rivoluzione”, pensiamo la Terra quando
compie la rivoluzione→ma poi ritorna nel suo stato originale. Essa ambisce a tornare ad una
posizione precedente che si assume essere migliore. L’alternativa significherebbe essere sempre in
lotta contro qualcosa o qualcuno, ed è molto difficile.
Nel libro di Berman, troviamo tradizione giuridica occidentale, continuità e discontinuità, rivoluzione e
stabilità. È un problema molto complesso: lo scopo di questo corso sarà cercare di comprendere meglio il
collegamento di questi fatti.
Ora sentiamo dallo stesso libro di Berman: egli parla di 2 rivoluzioni→ una tedesca, e una inglese che lui la
intende completamente diversa dagli storici inglesi, dove trattano di una rivoluzione molto corta che non
ha mai portato morti, come per far sembrare che fossero gli altri le “teste calde”. In realtà così non è, anche
se loro credono di non aver fatto nulla. Berman sottolinea che le cose non stanno esattamente così.
A pag. 11 si preoccupa di definire cosa vuol dire rivoluzione:
1) con l’occidente lui intende la cultura dei popoli dell’Europa. Intende un’idea di occidente molto
vasta che si costruisce in parte alla tradizione giuridica religiosa e in parte contro la stessa, quindi in
senso culturale più che geografico.
2) Con giuridico lui intende i sistemi giuridici che si sono sviluppati nelle nazioni occidentali dal 12°
secolo. Sistemi diversi ma quando allude a diversità non fa alcuna distinzione tra common law e
civil law anche se per noi è scontata.
3) Tradizione: incompiuta continuità storica tra passato e presente.
Tradizione e tradizionalismo non sono la stessa cosa come storicità e storicismo: si può vivere in un
presente come il nostro (tecnologico) però rimanendo legati sempre ad un’idea morta per un qualcosa che
non esiste più o che non è mai esistito→la tradizione non è questo.
4) Diritto: in questa idea di tradizione si colloca anche l’idea di diritto che Berman ha, il diritto è un
corpo che si sviluppa nel tempo e cresce lungo la generazione e nei secoli. Cresce e cambia perché
cambiano gli uomini. Occorre dire che questa tradizione, che è cambiamento, in occidente non è
avvenuta semplicemente in modo graduale. Non si tratta di una visione pacificante in cui le cose
evolvono gradualmente secondo le leggi interne. Si, il diritto evolve secondo leggi, è fatto di
concetti giuridici che hanno una loro capacità che può evolvere, ma l’evoluzione giuridica che
caratterizza questa tradizione occidentale è punteggiata di eventi rivoluzionari, da fatti molto
diversi.
5) Rivoluzione: cambiamento fondamentale, rapido, violento, contro la volontà di qualcuno, duraturo
nel senso che il risultato raggiunto che sia nuovo o meno è un cambiamento che pende a rimanere
per un certo tempo, fondamentale per le persone stesse. Significa cioè che nel caso della
rivoluzione dopo le persone sono cambiate, perchè sono riuscite ad ottenere quei valori che
credono fondamentali.
Per Berman la rivoluzione papale gregoriana è la rivoluzione che sta alla base della tradizione giuridica
occidentale (compiuta da un papa). Lo slogan di ciascuna rivoluzione era riformare il mondo.
Questa idea compiuta da Berman si presenta come NUOVA e RIVOLUZIONARIA quando fu formulata negli
anni ’80: perché stabilisce un nesso fra il diritto (una delle cose più importanti) e la dimensione spirituale
intesa in un senso religioso molto ampio (perché abbraccia i papi del medioevo e Lenin). Ad un certo punto
scrive che il marxismo è un’eresia cristiana. Cosa vuol dire? Dietro a questa storia ci sono una serie di ideali,
non necessariamente trascendenti, che animano la storia giuridica e che sono d’impulso a questi ideali
rivoluzionari: possono incarnarsi in forme molto diverse.
➔ I personaggi rivoluzionari hanno un’idea comune: vogliono cambiare il mondo, su principi spirituali,
la libertà, il credo, ecc.
Questi sforzi approdano nei termini di “rivoluzione”. C’era l’idea di vedere ripristinata un’idea che vi
era in passato ma ora non più.
Come la dispone Berman: Rivoluzione francese→americana→russa. Nella sua visione quella americana
porta in se 2 altre rivoluzioni: inglese del secolo precedente e una di quella francese che seguirà. Gli ideali
dei filosofi francesi sono presenti nella rivoluzione americana.
❖ Per capire dove sia il cambiamento dobbiamo fare una premessa: siamo abituati a pensare che
l’uomo abbia una sua dimensione spirituale che è solo che sua, e che non abbia nulla a che vedere
con la soggezione di tipo politico. Il mio “credo”, non è soggetto al potere politico. Io vivo nel
presente, sono cittadino, sono tenuto a comportarmi secondo le leggi ma tutto questo riguarda le
azioni esterne, non le mie azioni interne, quelle in cui IO credo, la mia coscienza, nemmeno la mia
credenza interiore. Ciascuno di noi è libero di avere o non avere una fede religiosa, di cambiarla.
Questa non è la situazione nell’antichità: non prevede una libertà di coscienza in questo senso. L’uomo
antico è tenuto ad aderire necessariamente ad una religione civile. Non deve credere ai miti che si
raccontano, ma vuole dire che l’uomo è tenuto ad aderire al culto pubblico, perché lo stato ha delle
cerimonie a cui ciascuno è tenuto a partecipare. Il culto si può manifestare in forme molte diverse:
come i giochi olimpici erano atti di culto. Qualunque condotta che sembrasse rifiutare questo culto
pubblico era sanzionata gravemente: la condanna di Socrate fu una condanna perché egli avrebbe volto
introdurre nuove divinità o distrarre i giovani dal culto tradizionale.
➔ Se ne ha una dimostrazione molto chiara negli editti nel 311 dove l’imperatore Galerio pone fine
alla persecuzione cristiana. I cristiani avevano violato i costumi degli antichi e pertanto gli
imperatori avevano provato a portarli sulla retta via: ma non ci riuscirono con il risultato che si
comportavano come atei. Pertanto Galerio ammette che l’unica soluzione possibile sia praticare un
culto: lo scopo del culto è mantenere una “pax deorum” la pace con gli dei.
➔ La mente di questi imperatori la religione cristiana altro non è che una nuova religione civile, che si
sostituisce al vecchio culto tradizionale.
Così se apriamo il codice di Giustiano, che risale al 534, il 1° titolo ha la rubrica “della somma trinità e della
fede cattolica”, la 1° costituzione imperiale è l’editto di Tessalonica, con cui gli imperatori obbligano di
credere i dogmi del cristianesimo soprattutto nell’idea di trinità.
Tutti i primi titoli si occupano di questioni religiose e di discipline ecclesiastiche, l’imperatore si occupa di
tutta la l’amministrazione religiosa. Impone l’osservanza dei dogmi, cioè la vita spirituale è governata
anzitutto dall’imperatore. È lui che governa tutto questo: governa i corpi e lo spirito delle persone.
Questo è il modello che la tarda antichità consegna ai secoli successivi: un modello in cui spirituale e
corporale sono uniti dal comando dell’imperatore (figura semi divina). Ora il prof ci ha fatto vedere
l’immagine di Giustiniano in un mosaico dove Giustiniano è rappresentato con uno sfondo oro, come se
fosse una divinità.
➔ Incoronazione di Carlo magno: notte di Natale dell’800. Carlo magno è imperatore per la volontà di
Dio, eredita questa idea di unica potestà, è lui che decide quale sia la liturgia da celebrare nelle
chiese. La corona, nell’immagine, viene posta dal papa a Carlo. È un modello già in parte diverso
perché non c’è più un’aureola, come nel mosaico di Giustiniano. Non è Dio che incorona, ma il papa
(Carlo Magno provò sconforto nello scoprire che ad incoronarlo sarebbe stato il papa, anche se in
realtà si presume che egli già lo sapesse). 13.02.19
Giustiniano ci dà spunto per individuare il ruolo dell’imperatore con un linguaggio che non è ancora quello
delle fonti nell’età di Giustiniano che non è o non ancora il sovrano secolare, ruolo che l’imperatore
riconosce a se stesso, come capo dell’impero al cui interno si trova la chiesa e nella sua veste gerarchica
assume un’articolazione dell’impero stesso.
Nell’antichità il culto religioso era una parte essenziale dello status civitatis, della condizione di cittadino;
per cui l’imperatore concepisce se stesso come il capo della Chiesa, sia in età cristiana che in età
precristiana; per cui l’imperatore riconosce se stesso come capo della Chiesa, anche dopo aver affidato a
Teodosio il Grande, il ruolo di pontefice massimo (titolo connesso con lo svolgimento di funzioni sacerdotali
di tipo sacerdotale e che quindi l’imperatore cristiano avverte progressivamente come incompatibile con la
loro religione.
L’imperatore, però, conserva l’idea di un controllo da parte del potere pubblico sulla dimensione religiosa
cultuale della vita dei cives.
Cosicché Giustiniano interviene per disciplinare la vita della Chiesa, sia in campo propriamente disciplinare
ma anche in quello dottrinale.
Questa idea prosegue negli anni successivi in Oriente, dove un impero romano continua ad esistere fino al 1
fino al 1453, fino alla conquista turca.
Continua anche in Occidente nelle forme che la situazione consente: non c’è più un imperatore fino al
momento dell’incoronazione di Carlo magno, compiuta nella notte del 25 Dicembre dal Papa: in quel
momento torna ad esistere un impero romano, si consolida e continua fino all’età di Napoleone.
Però si consolida in forme diverse: l’incoronazione di Carlo Magno, avvenuta per mano del papa svolge un
ruolo importante perché fa intervenire, seppur in modo appartenente formale, un’autorità diversa: non più
solo Dio ma un vescovo che rivendica a se un ruolo di primo piano nella Chiesa.
Roma rivendica non solo la supremazia sull’Occidente cristiano, ma anche la prima posizione fra i patriarcati
(in ordine decrescente Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme).
Fino al 16 secolo le incoronazioni degli imperatori del Sacro romano impero venivano svolte a Roma dal
Papa o dai suoi delegati; solo successivamente avverranno a Francoforte.
C’è un intervento importante del papa; d’altra parte Carlo Magno interviene costantemente nella vita della
Chiesa, come avevano fatto i sovrani fino a quel periodo; interviene, per esempio, nel momento in cui il
papa stesso, pochi giorni prima della sua incoronazione, deve essere giudicato perché accusato di gravi
delitti.
Carlo Magno, i suoi predecessori e successori legiferano nella forma dei capitolari, testi suddivisi in capitoli;
essi sono molto numerosi, hanno oggetti diversi: in alcuni casi si tratta di testi che vogliono organizzare le
ville imperiali, ovvero le aziende agricole che fanno parte del fisco imperiale, ma possono avere anche
portata più generale, vogliono dare un’organizzazione giuridica a territori di nuova conquista, come quelli
della Sassonia, ma in altri casi riguardano singole regioni dell’impero.
L’Italia entra a far parte dei domini franchi abbastanza tardi, nel 774, perché fino a quel momento, dal 579
l’Italia centro-settentrionale costituiva un regno sotto il controllo germanico dei longobardi.
I longobardi avevano legiferato a partire dal 643 con il re Rotari che promulga un suo editto in cui, per la
maggior parte mette in forma scritta le consuetudini longobarde, lo fa in latino.
I longobardi usano il latino per le loro leggi scritte perché il latino è una tradizione scritta, non le lingue
germaniche.
I longobardi danno le forme alle loro leggi con l’editto: forma tipica delle norme promulgate dai magistrati
romani, l’editto del pretore; mentre i franchi usano, per le loro leggi, la forma dei capitolari.
Questi testi, poi, si sovrappongono perché l’Italia, passando dalla dominazione longobarda a quella franca,
eredita gli editti dei re longobardi e acquisisce mano a mano i capitolari franchi; questi testi attraversano i
secoli e giungono fino al millennio successivo.
Nell’XI secolo questi testi assumono una forma particolare: tutti questi testi che circolavano nell’Italia
longobardo-franca che in quel momento corrisponde all’Italia legata all’occidente scristiano (perché nell’XI
secolo la Sicilia è ancora araba; l’Italia meridionale è in buona parte bizantina con delle isole longobarde
(Benevento, Salerno).
Quindi, la Sicilia araba ha una propria tradizione giuridica in quel momento, legata al mondo islamico, alla
sponda meridionale del Mediterraneo; L’Italia greca ha una propria tradizione giuridica che è legata ai testi
legislativi che vengono da Oriente (che sono la trasposizione in Greco dei testi di Giustiniano, visti e
rivisitati)
Il resto di Italia si trova a condividere la presenza di una tradizione giuridica longobarda e laddove i franchi
sono arrivati i capitolari dei re Franchi.
Questi testi sono, però, nati in momenti diversi e scritti in un latino che risente l’epoca in cui quei testi sono
stati scritti. Da ciò si percepisce l’urgenza di collocare, accogliere in un unico testo in modo da essere
studia
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