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INTRODUZIONE ALL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA

La disciplina degli intermediari finanziari è demandata a Testi Unici. Nel settore assicurativo, il Testo Unico che

disciplina l’attività assicurativa (sotto tutti i suoi aspetti operativi, regolamentari, crisi) è il Codice delle Assicurazioni

Private (dlgs n.209/2005), variamente modificato nel corso del tempo.

Ai sensi dell’ART.1, per attività assicurativa s’intende “l’assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un’impresa di

assicurazione”.

La definizione di attività assicurativa individua l’intermediario assicurativo quale soggetto cui l’attività di assicurazione

è riservata. L’intermediario assicurativo, infatti, è l’unico che presenta la caratteristica di poter assumere e gestire i

rischi.

La definizione, inoltre, parla di “impresa di assicurazione” e non di “assicuratore”. Ciò in quanto l’attività assicurativa

è svolta da imprese: queste, nella definizione dei premi da richiedere, oltre a considerare elementi di carattere

attuariale e probabilistico, non possono prescindere da valutazioni di convenienza economica. Pertanto,

l’intermediario assicurativo deve rispettare una serie di vincoli aziendali. Inoltre, si parla di impresa di assicurazione

perché da tempo tutta la normativa di vigilanza è strutturata avendo riguardo alla necessità di rispettare una serie di

requisiti patrimoniali da parte di questo intermediario, che solo la forma dell’impresa può garantire. Il requisito

patrimoniale è un requisito di capitale e la struttura di capitale (come richiesta dall’ Autorità di vigilanza) può essere

soltanto garantita da un soggetto che operi come impresa.

Esaminiamo l’”assunzione dei rischi”.

L’impresa di assicurazione è uno dei soggetti principali del contratto di assicurazione, ossia colui che si assume i rischi

che gli verranno trasferiti da un altro soggetto (contraente/assicurato, a seconda della tipologia di contratto e della

natura del rischio).

L’assunzione dei rischi, pertanto, è la valutazione effettuata dall’impresa di assicurazione (incorporata nella “proposta

di assicurazione”) circa la frequenza del verificarsi del rischio e gli effetti legati alla frequenza del verificarsi del rischio.

In buona sostanza, l’impresa di assicurazione ha una capacità e un obbligo valutativo in ordine all’assunzione di questi

rischi. L’esito dell’assunzione potrà essere positivo oppure negativo: dunque, se non per le assicurazioni di

responsabilità civile c.d. “obbligatorie”, l’impresa di assicurazione non ha alcun obbligo a contrarre.

Esistono, in realtà, molte situazioni intermedie in cui l’impresa di assicurazione assicura solo a determinate condizioni:

ad esempio, nelle assicurazioni vita o malattia spesso vengono inseriti i sovrapremi sanitari: l’impresa introiterà di più

in termini di premio, dove tale maggiorazione è quantificata sulla base di componenti legate alla salute del soggetto

che modificano le probabilità di vita o di morte dello stesso.

Specularmente, anche il contraente/assicurato effettua delle valutazioni analoghe: ogni soggetto, persona fisica o no,

valuta se trasferire o meno il rischio all’impresa di assicurazione (ad eccezione delle assicurazioni obbligatorie). Non

tutti, ad esempio, possiedono una polizza sulla vita o un’assicurazione sulla casa.

Esaminiamo la “gestione dei rischi”.

Una volta che i rischi sono assunti dall’impresa di assicurazione, si concretizza la polizza di assicurazione (il documento

che sancisce il trasferimento del rischio all’impresa di assicurazione). Il soggetto viene assicurato e potrà ottenere

l’intervento dell’impresa in relazione allo specifico rischio trasferito.

A questo punto l’impresa di assicurazione deve gestire i rischi assunti, ovvero individuerà e definirà la propria gestione

tecnica: essa sarà tenuta a dare un’opportuna destinazione ai premi introitati e a determinare un’opportuna copertura

per i rischi assunti. Quali sono le caratteristiche della gestione tecnica?

- Flussi in entrata certi (collegati ai premi pagati dai contraenti/assicurati);

- Flussi in uscita solo eventuali (collegati a rischi aleatori per natura).

In riferimento ai premi introitati, l’impresa di assicurazione – essendo un intermediario finanziario – deve porsi il

problema di investirli. Essa dovrà assumere delle scelte di investimento di tipo finanziario in relazione alla parte di

premio di risparmio introitata. In riferimento alla copertura degli impegni assunti, l’impresa di assicurazione è tenuta

alla costituzione delle riserve tecniche (obbligo tecnico che discende da ogni posizione aperta dall’impresa nel

momento in cui si assume un rischio).

Ciò appena descritto, investimento premi e costituzione riserve, configura la gestione dei rischi di primo livello. Quella

di secondo livello, invece, permette all’impresa di assicurazione di trasferire a sua volta i rischi che si assume: questa

operazione è possibile attraverso varie scelte gestionali, tra le quali la principale è la riassicurazione.

Esaminiamo la natura dei rischi assunti e gestiti.

I rischi trasferiti all’impresa di assicurazione, dunque assunti e gestiti dalla stessa, sono di tipo puro:

fondamentalmente, rischi rispetto ai quali vi è un’unica manifestazione dell’evento (generalmente di tipo negativo)

per cui, l’intervento dell’impresa di assicurazione è a ristoro del rischio puro che si è manifestato. Tale ristoro si

concretizza diversamente a seconda delle coperture: prestazione di natura finanziaria (pagamento di un capitale o di

una rendita, ossia un pagamento nel tempo), se consideriamo le assicurazioni vita; prestazione di natura indennitaria,

nel caso delle assicurazioni danni e per polizze di responsabilità civile.

Generalmente i rischi puri vengono rapportati ai rischi speculativi (di matrice finanziaria): tali rischi sono bilaterali in

quanto, a seconda degli specifici scenari e delle variabili considerate, possono generare sia perdite che guadagni.

L’impresa di assicurazione, nell’investimento dei premi introitati, è esposta a rischi finanziari.

Definiamo il “ramo di assicurazione”.

L’attività assicurativa ha la peculiarità di articolarsi in rami. Le imprese di assicurazione, infatti, operano nei rami vita,

operano nei rami danni.

Agli effetti del Codice delle Assicurazioni Private (ART. 1), per ramo di assicurazione s’intende “la classificazione

secondo un insieme omogeneo di rischi ed operazioni che descrive l’attività che l’impresa può esercitare al rilascio

dell’autorizzazione”.

Un ramo di assicurazione è una classificazione di rischi. Ognuno di essi ha dei rischi sottostanti, raggruppati in maniera

omogenea (questo perché, da un punto di vista attuariale è possibile effettuare valutazioni solo se si considerano rischi

che presentano le medesime caratteristiche). Tali rischi devono essere caratterizzati da un’omogeneità di fondo che

permetta di valutarne la probabilità e, conseguentemente, gli scostamenti da tale probabilità (ad esempio, non è

possibile porre sotto lo stesso ramo il rischio vita e il rischio morte senza farne poi delle distinzioni specifiche).

La classificazione può avvenire anche secondo un insieme omogeneo di operazioni (infatti, nei rami vita esiste un ramo

specifico riferito alle operazioni di capitalizzazione).

L’autorizzazione all’attività assicurativa viene rilasciata per rami: ciò significa che il riferimento al ramo assicurativo

andrà a caratterizzare l’attività dell’impresa di assicurazione. Tra l’altro, ciò è fondamentale anche da un punto di vista

patrimoniale poiché, a seconda dei rami, si avrà un differente impegno patrimoniale da parte dell’impresa che richiede

l’autorizzazione.

Trattiamo i “rami vita”.

I “rami di attività assicurativa”, fondamentalmente, vengono distinti in due macro-aggregazioni:

a) Rami vita;

b) Rami danni.

In ogni macro-ripartizione ci sono gli specifici rami di attività, o meglio i singoli rami.

Classificazione per ramo. Ai sensi dell’ART 2. del Codice delle Assicurazioni Private, “nei rami vita la classificazione per

ramo è la seguente:

I. Le assicurazioni sulla durata della vita umana;

II. Le assicurazioni di nuzialità e natalità;

III. Le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di

quote di OICR o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;

IV. Le assicurazioni malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite

mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a

infortunio o a longevità;

V. Le operazioni di capitalizzazione;

VI. Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso

di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa”.

Nel ramo I rientrano le assicurazioni sulla durata di vita umana, che presentano i seguenti rischi omogeni sottostanti:

rischio morte, rischio di sopravvivenza (o esistenza in vita), rischio di longevità. In base all’evento/rischio sottostante,

la polizza di assicurazione diventa vita per il caso di morte, vita per il caso di vita, vita mista: nelle prime, il rischio

sottante è un rischio morte, ossia l’evento che dovrà verificarsi sulla testa assicurata è la morte; nelle seconde, il rischio

sottostante è un rischio di sopravvivenza, cioè la testa assicurata dovrà essere in vita; nelle terze, infine, al soggetto

che trasferisce il rischio è data la possibilità di considerare entrambi gli eventi (mutuamente esclusivi, ovviamente).

Al verificarsi dello specifico evento oggetto di copertura si determinerà la prestazione dell’impresa di assicurazione.

In questo ramo rientra, inoltre, anche il rischio di longevità, alla base del c.d. “rischio di non autosufficienza”: la

situazione di allungamento della vita può determinare una condizione di non autosufficienza, ovvero l’incapacità nello

svolgere determinate funzioni, la quale è alla base di coperture assicurative specifiche (Long Term Care).

Nel ramo II rientrano le assicurazioni di nuzialità e natalità, divenute abbastanza desuete a causa della crescita

demografica negativa.

Nel ramo III rientrano le polizze ad elevato contenuto finanziario, ossia assicurazioni di cui ai rami I e II, le cui

prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di OICR o di fondi interni ovvero a indici o ad altri

valori di riferimento. In questo ramo rientrano le polizze di tipo linked: unit e index.

Premessa: le coperture assicurative prevedono uno o più rischi di tipo principale (se l’impresa di assicurazione offre

coperture multi-ramo). Un rischio è definito principale quando è direttamente riconducibile ad uno dei rami

assicurativi, siano essi del vita o del danni. Le coperture assicurative, poi, possono prevedere anche rischi di tipo

complementare, rispetto ai quali vengono proposte coperture aggiuntive (che, spesso, non sono riferibile alla stessa

aggregazione di rischi). Quando ciò può accadere? Quando le compagnie operanti nei rami vita (I, II e III) richiedono di

operare congiuntamente anche nei rami 1 e 2 del danni, ovvero infortuni e malattia: pertanto, esse offriranno accanto

alla copertura principale una aggiuntiva riferita ad infortuni e/o malattia.

Affinché i rischi possano essere definiti “complementari” è necessario che l’impresa di assicurazione sia autorizzata ai

rami per i quali offre coperture aggiuntive, nonché che essa vada a quantificare un premio riferito alla copertura

complementare che verrà scelto in sede di proposta di polizza da parte del contraente/assicurato.

Banalmente, nella proposta di polizza vi sarà la possibilità di selezionare una copertura complementare (infortuni,

malattia), essendo poi disposti a corrispondere un incremento di premio riferito alla possibilità di beneficiarne.

Il fatto che la copertura sia di tipo complementare implica che la polizza resta una polizza vita e l’evento sottostante

alla complementare deve avere un legame con l’evento principale.

ESEMPIO: supponiamo di avere una polizza vita per il caso di morte nella quale ci sia anche una complementare

infortuni. Questo non significa che abbiamo una polizza infortuni, poiché consideriamo una polizza di ramo I all’interno

della quale viene proposta, ed eventualmente scelta, una complementare infortuni. Ciò implica che se il nostro

contraente/assicurato cade e si fa male non avrà un indennizzo per l’infortunio subito. Piuttosto, se quell’infortunio

determina la morte, quindi se l’evento riferito al rischio principale è stato causato o è strettamente collegato

all’infortunio accaduto, ecco che allora assume rilievo la complementare infortuni. Il beneficio derivante dalla

copertura complementare generalmente si sostanzia in maggiorazioni/incrementi sul capitale assicurato, dato che la

morte è avvenuta per infortunio. Ci sono, ovviamente, diverse maggiorazioni a seconda del tipo di infortunio.

Se, invece, il contraente/assicurato avesse solo la polizza di ramo I, senza la complementare infortuni (magari perché

l’impresa di assicurazione non era autorizzata a proporla o perché il contraente/assicurato non l’ha accettata) e muore

a seguito di infortunio (che può anche essere un incidente stradale), non vi sarà alcun incremento cioè vi sarà solo la

prestazione per il caso di morte.

Dunque, nel ramo IV rientrano sinteticamente assicurazioni infortuni e malattia (di lunga durata, a differenza dei rami

danni) complementari alle polizze vita, grazie al fatto che le imprese operanti nei rami vita possono richiedere

l’autorizzazione ad operare congiuntamente anche nei rami 1 e 2 del danni, ossia infortuni e malattia.

Nel ramo V rientrano le operazioni di capitalizzazione, ossia vere e proprie operazioni finanziarie: sono investimenti,

non c’è alcun tipo rischio puro che deve verificarsi sulla testa assicurata.

Nel ramo VI, infine, rientrano, tra l’altro, le forme pensionistiche complementari.

Trattiamo i “rami danni”.

Nei rami danni, spesso, le compagnie di assicurazione si specializzano ulteriormente per rami, a causa della presenza

di ben 18 di essi in cui le imprese danni possono operare. Pertanto, viene fatta un’ulteriore aggregazione/ripartizione:

• Danni alle persone (rami 1 e 2, infortuni e malattia);

• Danni alle cose;

• Responsabilità civile.

Ai sensi del comma 4, l’autorizzazione è cumulativamente lasciata per più rami, ad esempio 1-2, 8-9, da 10 a 13 ecc.

Le imprese danni ottengono l’autorizzazione ad un rischio principale, ma vi è la possibilità di poter coprire anche rischi

inerenti ad un altro ramo senza che debba essere rilasciata una specifica autorizzazione, a condizione che: vi sia in

qualche modo una connessione con il rischio principale; in ogni caso essi devono essere riferiti all’oggetto coperto

contro il rischio principale; devono essere garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale (comma 5).

L’attività assicurativa è vigilata dall’IVASS (Capo II). Secondo l’ART. 3 (finalità della vigilanza) comma 1: “scopo principale

1

della vigilanza è l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative* . A tal fine l’IVASS

persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, unitamente alla CONSOB,

2

ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela* .

Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la stabilità del sistema e dei mercati finanziari”.

1

(* ) Nell’ambito di questa tutela, l’Istituto sul proprio sito internet pubblica periodicamente degli alert che riguardano,

per esempio, compagnie totalmente inesistenti oppure compagnie autorizzate nel paese di origine a determinati rami

che propongono coperture per i cui rami nel nostro paese non sono autorizzate.

2

(* ) I principali obblighi informativi fanno riferimento al fatto di rendere pubblicamente disponibile e accessibile il

fascicolo informativo (strutturato in una serie di parti). Il contraente/assicurato appone la propria firma per aver letto

e compreso tale documento.

Titolo II, accesso all’attività assicurativa.

Conformemente all’ART.11, comma 1, “l’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come

classificati nell’art. 2, è riservato alle imprese di assicurazione”.

Questo comma permette di individuare l’intermediario finanziario di riferimento ed è molto importante poiché

ribadisce che l’intermediario bancario (che spesso pubblicizza assicurazioni) è solo un canale distributivo di prodotti

assicurativi: il rischio è sempre assunto e gestito dalle imprese di assicurazione.

Secondo il comma 2: “l’impresa di assicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita oppure dei soli

rami danni e della relativa riassicurazione”. Tuttavia, il comma 3 afferma che “è consentito l’esercizio congiunto dei

rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia. L’impresa è tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due

attività secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento”.

Ai sensi dell’ART. 13 comma 1: “l’IVASS autorizza l’impresa

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marcoscama di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia delle aziende di assicurazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Puopolo Giovanni Walter.
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