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RAMI DANNI

RAMO/I DESCRIZIONE

Rami 1 – 2 (danni alle persone) Infortuni e malattia

Rami 3 – 9 (danni alle cose) Assicurazioni relative a corpi veicoli terrestri, ferroviari,

aerei, marittimi (3 – 6)

Merci trasportate (7)

Incendio ed elementi naturali, quali esplosioni,

tempeste, frane (8)

Altri danni ai beni, quali grandine o gelo, furto (9)

Rami 10 – 13 (assicurazioni di responsabilità civile) Responsabilità civile autoveicoli terrestri (10)

Responsabilità civile aeromobili (11)

Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri, fluviali

(12)

Responsabilità civile generale (13)

Ramo 14 (credito) Perdite patrimoniali derivanti da insolvenze, vendita a

rate, credito ipotecario, credito all’esportazione

Ramo 15 Cauzione diretta e indiretta

Ramo 16 Perdite pecuniarie di vario genere

Ramo 17 Tutela legale

Ramo 18 Assistenza alle persone in situazione di difficoltà

Ai sensi dell’ART.4 del Codice delle Assicurazioni Private, nei rami danni l’autorizzazione rilasciata cumulativamente

per più rami è così denominata:

a) Per i rami di cui ai numeri 1 e 2, “Infortuni e malattia”;

b) Per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, “Assicurazioni auto”;

c) Per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, “Assicurazioni marittime e trasporti”;

d) Per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, “Assicurazioni aeronautiche”;

e) Per i rami di cui ai numeri 8 e 9, “Incendio e altri danni ai beni”;

f) Per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, “Responsabilità civile”;

g) Per i rami di cui ai numeri 14 e 15, “Credito e cauzione”;

h) Per tutti i rami, “Tutti i rami danni”.

L’autorizzazione cumulativa di cui alla lettera h), in verità, non è molto verosimile in quanto richiederebbe da parte

dell’impresa di assicurazione una particolarmente consistente forza patrimoniale.

Ai sensi dell’ART.5 del Codice delle Assicurazioni Private, nei rami danni l’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione per

un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i rischi comprese in un altro

ramo, senza necessità di un’ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:

a) Sono connessi con il rischio principale;

b) Riguardano l’oggetto coperto contro il rischio principale;

c) Sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.

ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI

Rispetto alle coperture vita, le assicurazioni contro i danni prevedono l’esistenza di una finalità indennitaria nel senso

che, in tutti i rami, l’intervento/il pagamento della compagnia di assicurazione è legato al ristoro dei danni –

essenzialmente misurabili in termini economici – dovuti al verificarsi del sinistro.

Nelle assicurazioni danni, infatti, il verificarsi del sinistro è l’unica condizione possibile per aversi prestazione da parte

dell’impresa di assicurazione (a differenza delle coperture vita in cui, a determinate condizioni, è possibile ottenere un

capitale di riscatto). Conseguentemente, il premio pagato in via anticipata dall’assicurato, spesso, finisce per essere

un premio a fondo perduto cioè senza che vi sia prestazione da parte dell’impresa di assicurazione. Tuttavia, in alcune

situazioni il pagamento a fondo perduto è quasi auspicato, proprio in virtù di questa natura indennitaria.

Per le polizze danni, deve essere controllato attentamente il fenomeno del dolo, ovvero un intervento da parte dello

stesso contraente/assicurato che altera il verificarsi aleatorio e casuale del sinistro. Ecco perché, al fine di controllare

comportamenti potenzialmente dolosi, nelle assicurazioni danni viene applicato il principio della “compartecipazione”.

La durata delle coperture assicurative danni è generalmente piuttosto contenuta rispetto a quelle vita (in particolare

pari all’anno, spesso con rinnovo automatico). Addirittura vi potrebbero essere copertura di durata assai limitata,

come quelle che coprono i danni ai bagagli, limitata alle ore di volo.

Il premio, ovviamente, è un premio annuo che può – a determinate condizioni economiche e in relazione alla tipologia

di polizza – essere frazionato. È evidente che se la durata della copertura assicurativa è inferiore all’anno, non è

possibile un premio frazionato, esso sarà chiaramente legato alla durata della copertura. Le condizioni di

frazionamento, ove possibili, sono dettagliate dall’impresa di assicurazione poiché, ad esempio, potrebbero essere

previsti oppure no degli interessi di frazionamento (ciò ovviamente è fondamentale in termini di costo della

copertura).

Altro aspetto importante riguarda il fatto che il contratto danni può essere “sinistrato più volte”, nel senso che

l’impresa di assicurazione potrebbe dover intervenire – nel corso della durata del contratto - più volte a copertura del

sinistro che si è verificato. Il tutto entro dei limiti quantitativi della prestazione, detti massimali, stabiliti dalla

compagnia. La differenza rispetto alle coperture vita è notevole, ma ciò è proprio legato alla natura dei rischi

sottostanti assicurabili dall’impresa di assicurazione: i rischi inerenti alla durata di vita umano sono tutti mutuamente

esclusivi e si verificano una sola volta nell’arco della durata di vita; viceversa, si potrebbero avere, ad esempio, più

incendi oppure più infortuni nell’arco di un anno.

CLASSIFICAZIONE DELLE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI SULLA BASE DEL RISCHIO OGGETTO DEL CONTRATTO:

ASSICURAZIONI DI PERSONE Salute, infortuni, malattia, LTC

ASSICURAZIONI DEL PATRIMONIO Sulla proprietà (furto, incendio), fideiussioni

ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITA’ CIVILE Auto, professionale, operai, capofamiglia.

All’interno delle coperture assicurative danni andiamo a distinguere tra un rischio assunto e un rischio pattuito.

Il rischio pattuito potremmo considerarlo il rischio principale ed eventuali ulteriori rischi connessi a quello principale

(accessori). Esso è individuato nella copertura assicurativa (risponde alla domanda, ad esempio, “per cosa stiamo

assicurando l’automobile?”) ed è necessariamente legato a rami di riferimento, di tipo principale ma anche connesso,

per i quali la copertura assicurativa viene costruita.

Il rischio pattuito potrebbe non costituire totalmente il rischio assunto (quello che effettivamente viene coperto

dall’impresa di assicurazione, resta a carico della stessa, nonché quello in relazione al quale sarà quantificato

l’indennizzo da parte dell’impresa di assicurazione), poiché – eventualmente – vi potrebbero essere

compartecipazione (una parte del rischio resta a carico del contraente/assicurato) e franchigie. La presenza di questi

elementi determina una parziale scopertura. Infatti, se non fossero applicate franchigie o altri elementi di

compartecipazione, potremmo dire che rischio pattuito e rischio assunto coincidono.

È possibile distinguere fra due diverse tipologie di rischi, ovvero rischi tecnici e rischi commerciali.

I primi sono legati a fattori aleatori (pensiamo ai rischi legati agli elementi naturali quali grandine, alluvioni, terremoti),

mentre i secondi sono generalmente legati al comportamento ed alla competenza dell’assicurato (si pensi alle

assicurazioni di responsabilità civile).

POSSIBILE DOMANDA: che natura hanno i rischi sottostanti, per esempio, ai rami di responsabilità civile? Sono rischi

di tipo commerciale.

ALTRA DOMANDA: come possiamo riferire i rischi ai diversi rami? Sulla base di un criterio che li distingue in rischi

tecnici e rischi commerciali, poiché i rischi tecnici sono tutti quelli effettivamente riferiti e riferibili a fattori/eventi di

tipo aleatorio, gli altri sono quelli legati a comportamenti specifici del soggetto assicurato.

Rispondiamo alla domanda “quali caratteristiche deve possedere un evento per poter essere assicurabile ai fini di una

copertura danni?”

L’evento assicurabile deve essere casuale, indipendente, prevedibile, e deve garantire una massa critica.

L’evento casuale deve determinarsi sulla base di cause che non devono essere né influenzate né influenzabili. Pertanto,

l’elemento della casualità è fondamentale e ciò spiega perché vengono controllati ed eventualmente misurati

comportamenti di tipo doloso che alterano tale casualità. Questo poiché, chiaramente, deve essere garantito

quell’equilibro fra trasferimento del rischio da parte del soggetto contraente alla compagnia, nonché la possibilità

della stessa di assumerlo, e quindi di valutarne l’assicurabilità. Infatti, anche nei rami danni le imprese valutano

l’assicurabilità del soggetto, del bene, della situazione. Ovviamente, però, a differenza dei rami vita, le compagnie

danni gestiscono un’eventuale non assicurabilità attraverso elementi di carattere economico (quindi assegnando

ancor di più al premio quella natura di corrispettivo per il rischio o legando fortemente la propria prestazione a

determinate condizioni del soggetto, del bene o della situazione da assicurare). Ribadiamo che la casualità è

fondamentale e, laddove dovesse essere alterata (dolo), l’impresa di assicurazione si riserva di non pagare.

L’evento deve essere indipendente, ossia non vi deve essere una connessione con altri eventi specifici: ogni evento

deve essere indipendente dall’altro e, soprattutto, riconducibile al rischio assicurato.

L’evento deve essere prevedibile, cioè per esso deve essere disponibile una base informativa sulla frequenza. Questo

perché nei rami danni, per la determinazione del premio, abbiamo un collegamento molto stretto tra frequenza del

verificarsi del sinistro, entità e numerosità.

L’evento, infine, deve poi raggiungere/garantire una certa massa critica, dunque non si può trattare di rischi che si

verificano una tantum. La massa critica e la prevedibilità sono strettamente connessi. Dunque, per poter essere

assicurati dalle compagnie, gli eventi devono avere una portata tale che – sia in termini di frequenza che di effetti –

siano tali che giustifichino la loro assicurabilità da parte dell’impresa di assicurazione.

CLASSIFICAZIONE GENERALE DELLE POLIZZE DANNI

È prevista la ripartizione fra polizze a rischi elencati e polizze tutti i rischi. Si parla di polizze “a rischi elencati” quando

siamo in presenza di una polizza che elenca ovvero dettaglia in maniera precisa i rischi che sono coperti. Si parla,

invece, di polizze “tutti i rischi” quando la polizza copre effettivamente tutti i rischi, tranne quelli specificamente

esclusi.

Esaminiamo l’assunzione del rischio da parte dell’impresa di assicurazione.

L’assunzione (diretta) del rischio può avvenire in maniera proporzionale ovvero non proporzionale. Se avviene in

maniera proporzionale, la compagnia di assicurazione paga fino a un certo massimo pari ad una percentuale del valore

del danno. In senso lato, l’assicurazione proporzionale è simile all’adozione dei massimali, ma viene tenuta distinta da

questi poiché quel limite massimo viene definito in maniera iniziale (non è qualcosa di eventuale che può esistere o

meno).

Viceversa, quando l’assunzione del rischio avviene in maniera non proporzionale l’impresa di assicurazione è in grado

di controllare la rischiosità del contratto, stabilendo se assumersi tutto il rischio che le viene trasferito ovvero se

controllarlo attraverso il principio della compartecipazione (riguardante tutte le tipologie di coperture): il criterio

sottostante tale principio consta di un coinvolgimento del soggetto assicurato nel fronteggiamento del rischio, di una

sua responsabilizzazione volta alla salvaguardia del bene/della persona dal verificarsi del danno, nonché di una

richiesta allo stesso di attuare/attivare una serie di misure ex-ante finalizzate alla gestione e riduzione del rischio.

Il controllo della rischiosità del contratto da parte dell’impresa di assicurazione avviene mediante:

• L’applicazione di franchigia;

• L’applicazione di un massimale;

• L’applicazione di scoperti.

È possibili riscontrare tutti e tre questi elementi all’interno di una polizza, solo uno di questi oppure nessuno. Mentre

nel vita l’elemento di contrattazione è rappresentato dai costi (caricamenti per spese), nelle assicurazioni danni

franchigia, massimale e scoperti rappresentano elementi di contrattazione/di aggiustamento eventualmente lasciati

al confronto tra il soggetto assicurato e la compagnia.

La franchigia sostanzialmente è una soglia che deve essere superata affinché il danno venga liquidato. Esistono due

tipologie di franchigia che implicano un pagamento solo dell’eccedenza oppure totale.

Le franchigie possono essere presenti in una molteplicità di polizze dei diversi rami danni e possono essere espresse

in termini differenti: possono prevedere l’individuazione di ammontari predeterminati, possono essere espresse in

percentuale del valore assicurato, possono essere addirittura espresse secondo grandezze differenti. In generale, le

franchigie vengono fissate in vario modo a seconda della natura della polizza. Ad esempio, nelle polizze infortuni le

franchigie sono espresse in termini di percentuale di invalidità, poiché i punti di invalidità sono quelli rispetto ai quali

viene poi quantificato effettivamente il danno e il conseguente indennizzo da parte dell’impresa di assicurazione. Per

cui, in presenza di percentuali di invalidità considerate minime, non ci sarà l’indennizzo da parte della compagnia (in

riferimento alle polizze infortuni potremmo dire che “non solo è necessario farsi male, ma è necessario anche farsi

male bene”: infatti, come appena detto, il pagamento da parte dell’impresa di assicurazione avviene superate

determinate percentuali di invalidità). Nelle polizze salute, invece, le franchigie sono fissate in termini di numero di

giorni di durata della condizione di malattia (c.d. franchigie temporali). Per cui, al di sotto di un certo numero di giorni,

si considera non superata la franchia e – conseguentemente – non ci sarà l’indennizzo.

Ritornando alla tipologia di franchigia, distinguiamo fra franchigia fissa e franchigia relativa: la prima prevede che la

liquidazione del danno (e dunque il pagamento dell’indennizzo) sarà limitato alla sola differenza tra l’ammontare della

franchigia e il danno subìto; la seconda, invece, prevede che, una volta superata la soglia, vi sia la liquidazione integrale

del danno. Fatta questa distinzione, poi bisognerà osservare come tale franchigia viene determinata: se con degli

specifici ammontari, in termini percentuali o secondo altre grandezze (come già detto precedentemente).

Lo scoperto – generalmente espresso in percentuale del danno - può essere considerato come una decurtazione del

danno, una percentuale secca che resta a carico dell’assicurato. Lo scoperto coesiste con la franchigia: infatti, viene

prima applicato lo scoperto, quindi il danno viene decurtato, e quest’ultimo viene successivamente confrontato con

la franchigia. Se a seguito dello scoperto il danno non supera la franchigia, resta tutto a carico dell’assicurato.

ESEMPI CALCOLO FRANCHIGIA E SCOPERTO.

In questo esempio la franchigia è sganciata dalla somma assicurata, ossia è un ammontare predeterminato. Per la

compagnia di assicurazione è più conveniente una franchigia di tipo fisso.

In questo esempio la franchigia fissa è espressa in percentuale del valore assicurato. È evidente che la finalità della

franchigia è anche quella di evitare il pagamento di indennizzi per danni di piccola entità o, comunque, per fare in

modo che il soggetto assicurato tenda egli stesso a ridurre quelle che sono le condizioni che possano causare scenari

di danni (si tratta di quel principio di salvaguardia che finisce per essere a carico proprio del soggetto assicurato).

In questo esempio la franchigia è relativa. Un volta superata, vi è l’intera liquidazione del danno.

Questo esempio riporta l’applicazione solo dello scoperto (decurtazione netta del danno), non vi è franchigia. Questo,

espresso sempre in percentuale del danno, fa si che non si abbia un ammontare predeterminato.

In questo esempio è riportato il caso più frequente. Ribadiamo che quando coesistono scoperto e franchigia,

innanzitutto si ridetermina il danno decurtato dallo scoperto e poi, successivamente, si va a verificare l’applicabilità

della franchigia. Se la franchigia fosse stata fissa anziché relativa, quali sarebbero stati gli indennizzi? 0 nel primo caso,

220 nel secondo caso, 1300 nel terzo caso.

Ipotizzando poi una franchigia anziché relativa, fissa pari al 10% del valore assicurato , non vi era nessun indennizzo.

Nella pratica, la maggior parte delle franchigie sono di tipo fisso (e questo per tutte le coperture assicurative).

I massimali rappresentano l’importo massimo di pagamento. Spesso le furto e le salute sono polizze a c.d. “massimale”

in cui la liquidazione del danno è fino al concorso del massimale. Quest’ultimo che, a seconda della polizza, viene

anche raggiunto a seguito del pagamento per così dire “di più sinistri”.

Esaminiamo la liquidazione del danno.

Il processo di liquidazione è fondamentale, nel danni, poiché impatta anche sulle riserve tecniche. L’iter di liquidazione

porta all’eventuale pagamento finale del sinistro (eventuale in quanto non è detto che il processo di liquidazione porti,

in ogni caso, ad un pagamento).

Innanzitutto deve esserci l’azione (e dunque il ruolo attivo) da parte dell’assicurato che, entr

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marcoscama di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia delle aziende di assicurazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Puopolo Giovanni Walter.
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