INTRODUZIONE
Le imprese di assicurazione sono soggette ad autorizzazione da parte dell'IVASS (Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni). Dal punto di vista generale, il Codice delle Assicurazioni Private
qualifica l'attività assicurativa anche nelle definizioni dell'art 1. In quest'ultimo si definisce l'attività
assicurativa come l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata dall'impresa di assicurazione. Il
Codice è un testo che raccoglie tutta la normativa italiana relativa al settore delle assicurazioni. Le
norme sono suddivise in 19 libri: tra queste troviamo la disciplina dei due principali rami
assicurativi, vale a dire il ramo danni e il ramo vita. Il primo comprende il settore delle
assicurazioni di responsabilità civile mentre il secondo riguarda la previdenza pubblica. Quando si
parla di assunzione di rischi si parla di trasferimento del rischio da parte del titolare del contratto,
che fa una valutazione a priori di trasferimento del rischio. L'impresa di assicurazione si assume il
rischio nel momento in cui il soggetto trasferisce il rischio. La valutazione ha ad oggetto rischi puri,
cioè rischi dalla cui manifestazione è possibile che si verifichino effetti negativi e l'intermediario
finanziario è chiamato ad intervenire con una logica compensativa, risarcitoria, non
necessariamente di esatto ripristino delle condizioni di partenza. Nelle assicurazioni danni è
prettamente in una logica risarcitoria. Il soggetto contraente (che trasferisce) fa valutazioni in
ordine al rischio puro e dei suoi effetti, confrontandoli con il costo della copertura, cioè il premio.
Per le imprese tale valutazione è determinante. L'impresa di assicurazione, per assumersi il rischio,
fa a sua volta altre valutazioni, non c'è nessun tipo di automatismo nell'assunzione del rischio né
obbligo all'assicurabilità del rischio, se non per situazioni particolari. Non è detto che tutto quello
che un soggetto vuole assicurare viene assicurato, per questo vengono fatte valutazioni
sull'assicurabilità di un rischio effettuata dall'impresa di assicurazione, si passa da un rischio
assicurabile ad uno assicurato nel caso in cui l'impresa lo ritenga tale. Ad esempio, nel contratto
per assicurazione vita vi è la PROPOSTA, documento nel quale viene utilizzato il termine
assicurando e nel quale il soggetto che si vuole assicurare sta fornendo una serie di elementi
all'impresa per verificare l'assicurabilità, al punto tale che tale proposta può essere anche revocata
dall'assicurando o non essere accettata dalla compagnia, concludendo che il soggetto non è
assicurabile o lo è a determinate condizioni (NON C'È AUTOMATISMO). Queste informazioni
riguardano sia dati anagrafici, sia rischi legati alla vita dell'assicurando. L'aspetto del dato
anagrafico è fondamentale perché, partendo dalla data di nascita, i rischi puri che si vogliono
trasferire assumono una probabilità di verifica differente. O, ad esempio, il rischio può essere
influenzato dalla residenza (si pensi all’assicurazione auto). L'acquisizione di una serie di elementi
collegati alla tipologia di rischio, elementi che fanno variare o hanno impatto sul rischio stesso,
consentono di verificarne l'assicurabilità da parte dell'impresa di assicurazione. Altri elementi
importanti riguardano:
- dati sulla salute dell'assicurando, ottenuti tramite questionario sanitario (o anamnestico), con
grado di dettaglio maggiore quanto maggiore è la probabilità di verifica del rischio. Vi sono polizze
specifiche in base alla tipologia di patologia del soggetto;
- abitudini e fumatori o no, abitudini che comportano l'assunzione di farmaci, sostanze che
potrebbe rendere il soggetto più vulnerabile (ad esempio alla guida di un veicolo che in qualche
modo viene compromesso, esponendo il soggetto ad una probabilità di morte più alta). Info
sull'occupazione, più rischiosa o meno.
La proposta può essere accettata, e in questo caso si procede alla conclusione del contratto con il
pagamento del premio; o può non essere accettata poiché la determinazione del costo
dell'assunzione del rischio è troppo elevata e il premio sarebbe non economicamente conveniente
sia per l'azienda che per il soggetto contraente. La compagnia ha dai 7 ai 15 giorni per effettuare la
valutazione, essa potrebbe chiedere in questi giorni informazioni aggiuntive.
L'impresa può fare una sorta di controproposta, che deve agire sugli elementi economici. La
controproposta viene fatta quando il soggetto è rischioso ma non del tutto non assicurabile, essa
propone di agire sul capitale o sul premio: o aumentare il premio e mantenere il capitale, o ridurre
il capitale e mantenere il premio. Una volta definita l'assicurabilità, si passa alla conclusione del
contratto (che avviene con il pagamento del premio) che equivale quindi all'assunzione del rischio;
esso entra nel portafoglio dell'impresa e si passa alla gestione del rischio.
La gestione assume una duplice interpretazione, una strettamente aziendale e una tecnica.
- La gestione è aziendale perché si crea una relazione con il soggetto assicurato, relazione che
implica l'individuazione di una serie di costi di gestione (per esempio legati ai caricamenti per
spese): sono tutti quei costi inerenti l'azione di acquisizione del contratto, inerenti alle modalità
del pagamento del premio, ecc, tutto quello che riguarda l'apertura della copertura assicurativa
del contratto. Molti costi sono diminuiti grazie allo sviluppo tecnologico, il processo aziendale si è
digitalizzato (che comporta comunque dei costi relativi ad es al computer, costi meno ampi).
- La gestione tecnica comporta che per ciascuna posizione di rischio in portafoglio, con riferimento
ai contratti conclusi, le imprese adempiano ad una serie di obblighi definiti anche dalle autorità di
vigilanza connaturate alla particolarità del business assicurativo: le imprese dovranno definire e
quantificare le riserve tecniche di riferimento per ogni posizione aperta. A seguito della
conclusione del contratto quindi si costituiscono le riserve tecniche. Tale gestione è fondamentale
(ad esempio, supponiamo che ci sia una copertura per il caso di morte, il soggetto chiede un
pagamento, riscatto, per il quale l'impresa è tenuta a pagare nonostante il soggetto sia ancora in
vita; questa possibilità implica una modifica nella gestione tecnica di questa posizione, prevedendo
l'intervento delle riserve.
Oltre alle imprese di assicurazione, vi sono gli intermediari assicurativi, da non confondere con le
imprese che sono intermediari finanziari. Essi vengono definiti come qualsiasi persona fisica o
giuridica diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, non è un soggetto che si assume
il rischio, ma facilita e rende possibile la distribuzione. Anche in questo caso devono avere specifici
requisiti. Per poter rendere possibile questo è importante andare a vedere periodicamente le
conoscenze dei soggetti, che sono sottoposti a formazione finalizzata alla distribuzione.
L'autorizzazione è in capo alle autorità di vigilanza, in particolare all'IVASS che ne definisce il
procedimento. Art. 13- 14 del codice.
Essa può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni, l'impresa può richiedere che sia limitato
il livello di estensione dell'attività. La maggiore specializzazione si ha nei rami danni, alcuni rami
sono molto diversi tra loro in base alla natura dei rischi (per esempio, accade nel ramo cauzioni e
garanzie, ramo per il quale le imprese entrano in competizione con le banche poiché anche queste
possono rilasciare garanzie sottoforma di fideiussioni; ci sono determinati ambiti dove per
partecipare alle gare pubbliche è rilevante avere una garanzia). L'autorizzazione è valida per il
territorio della repubblica. Le condizioni e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione (art 14). La
determinazione dei requisiti è fatta avendo riguardo a due macro criteri: requisiti soggettivi e
oggettivi; nell'ambito di quelli di natura soggettiva, è stabilito che i soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo nonché coloro che svolgono funzioni fondamentali
all’interno dell’impresa siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed
indipendenza.
Requisiti oggettivi:
- forma giuridica: l'impresa deve rispettare una determinata forma giuridica di società per azioni,
considerata la forma che per sua natura dovrebbe dare all'intermediario la stabilità necessaria per
tutelare gli assicurati; altre tipologie di forma giuridica ammesse sono la società cooperativa, di
mutua
assicurazione, europea.
- direzione generale e amministrativa, stabilita a livello nazionale.
- risorse di carattere economico, indicate nel codice come fondi propri. L'impresa deve detenere
fondi propri minimi di base ammissibili (MCR) pari a 2,5 milioni per le imprese di assicurazione
danni, e 3,7 milioni per le imprese di assicurazione vita. Si tratta di minimi che, pur in presenza di
forme giuridiche societarie, per gli intermediari finanziari rientrano nelle competenze della
autorità di vigilanza. Viene anche chiesto di dimostrare la solidità nello svolgimento dell'attività
assicurativa, dimostrando di essere in grado (in via prospettica) di detenere i fondi propri necessari
a far fronte all'attività assicurativa (requisito di solvibilità, SCR).
- documenti che devono essere presentati: atto costitutivo, statuto, programma di attività (in
via prospettica). Il programma di attività viene trasformato in documenti contabili.
- Struttura della governance: l'impresa deve garantire la capacità di conformarsi ad un
determinato
sistema organizzativo per perseguire obiettivi di efficienza ed efficacia.
Requisiti soggettivi:
- ONORABILITÀ: riferito prioritariamente, ma non esclusivamente, ai partecipanti al capitale,
perché in via preliminare e formale si vuole garantire che l'intermediario non sia, a monte e nel
prosieguo
dell'attività, veicolo di attività illecite.
- PROFESSIONALITÀ: fare parte di un cda, di un collegio sindacale, ecc, prevede un certo grado
di professionalità espressa in grado di esperienza oppure conoscenze specifiche del settore
derivanti dall'insegnamento.
- INDIPENDENZA: non sussistono tra l'impresa e i soggetti stretti legami che ostacolino l'attività.
CLASSIFICAZIONE PER RAMI
Per ramo assicurativo si intende la gestione della forma assicurativa corrispondente a un
determinato rischio o a un gruppo di rischi tra loro simili, distinguendo il Ramo Vita e il Ramo
Danni. Le assicurazioni ramo danni tutelano l'assicurato da eventi che possano danneggiare il suo
patrimonio e le sue possibilità di guadagno, reintegrandone l'entità al momento della liquidazione
del risarcimento. I rami elementari (i sottogruppi) di questa area sono i danni contro le cose, i
danni contro le persone, la responsabilità civile (obbligatoria), i rischi commerciali e i rischi
finanziari. Nel ramo vita l'entità della polizza e del premio si basa principalmente sulla possibilità
che l'assicurato ha di vivere o morire entro una certa data. Si tratta di una forma di risparmio, il cui
scopo è tutelare l'assicurato e i suoi familiari dalla non conoscenza della durata della vita umana.
Gli eventi da cui proteggersi sono quindi la morte, ma anche l'invalidità e la vecchiaia. All’interno
del Ramo Vita vi sono in particolare le seguenti tipologie contrattuali:
Ramo I – assicurazioni sulla durata della vita umana;
Ramo II – assicurazioni di nuzialità e natalità;
Ramo III – assicurazioni sulla vita connesse con fondi di investimento o indici;
Ramo IV – assicurazioni malattia a lungo termine;
Ramo V – operazioni di capitalizzazione;
Ramo VI – gestione di fondi pensione.
RAMO I: Assicurazioni sulla durata della vita umana
Nel Ramo I rientrano le assicurazioni sulla vita vere e proprie ovvero tutti quei prodotti assicurativi
che possono essere ricondotti ad una polizza vita collegata alla durata dell'esistenza di un
individuo. Queste polizze, dette anche rivalutabili, sono collegate al rendimento di una gestione
separata ovvero di un fondo di investimento appartenente alla stessa compagnia assicurativa che
le propone, ossia a un particolare strumento finanziario previsto nel settore assicurativo. I rischi
che rientrano in questo ramo sono, quindi, quelli che attengono l'esistenza di un soggetto. Quando
si parla di durata della vita umana, i rischi vengono scomposti in quello che può accadere durante
la vita: rischio di morte e rischio di sopravvivenza o esistenza in vita. Questa ripartizione determina
dal punto di vista contrattuale, i cosiddetti contratti caso morte o caso vita, o i contratti/polizze di
caso misto. Tali rischi sono quelli che saranno alla base della determinazione della probabilità di
morte o di vita del soggetto; l'aspetto di carattere probabilistico comporterà la considerazione di
una copertura in caso di morte (funzione attuariale), tenendo conto dell'età di ingresso del
soggetto nella polizza (si riconduce alla raccolta di dati anagrafici da parte dell'impresa).
Esempio: viene indicata l'età di ingresso nella polizza, dove si fa riferimento non solo all'età
minima di ingresso ma anche a quella massima e, ove prevista la scadenza della polizza, l'età
massima commisurata alla scadenza (età: elemento vincolante).
In particolare, per quanto riguarda le copertura per il caso di morte, individuiamo due macro
categorie: coperture temporanee caso morte (TCM), coperture a vita intera; esse sono tipologie
contrattuali che permettono di assicurare il rischio morte e quindi la probabilità di un soggetto
di una data età muoia entro un certo periodo, o lo copra fino alla morte senza scadenza. Nella
copertura a vita intera non abbiamo una scadenza, consideriamo l'età di ingresso rispetto ad
un'estensione dell'esistenza del soggetto. Il rischio di esistenza in vita è alla base delle polizze per il
caso di vita. Andiamo a considerare la probabilità di esistenza in vita, ovvero che il soggetto sia
vivo ad una determinata scadenza o per un determinato periodo di tempo. Risulterà rilevante
sempre l'età di ingresso. Le coperture riferite al caso vita sono:
- le coperture di capitale differito;
- le rendite, che hanno la peculiarità, soprattutto in ambito assicurativo, di ripartire la prestazione
in un certo arco temporale; infatti, le rendite possibili sono quelle temporanee (pagamenti
periodici fino ad una determinata età) o un'estensione maggiore con la rendita perpetua (che
accompagna l'esistenza in vita del soggetto).
Condizione di base affinché si abbia la prestazione da parte della compagnia: nelle polizze per
il caso di morte si deve verificare l'evento morte, per quelle caso vita il soggetto deve essere in
vita.
Nelle polizze miste (che hanno sempre scadenza) è possibile assicurare entrambi i rischi. Il
soggetto copre entrambe la possibilità che riguardano la vita umana (capitale caso vita e
capitale caso morte).
Ramo II: Assicurazioni di natalità e nuzialità
Comprende eventi che caratterizzano la vita umana; il rischio è riferito alla condizione di natalità e
nuzialità. (Premi diretti a questo ramo prossimi allo zero).
Ramo III: Assicurazioni sulla vita connesse con fondi di investimento o indici
Insieme al ramo V, rappresenta l'insieme delle coperture assicurative di tipo strettamente
finanziario. Introducono accanto ad una componente di rischi, alla base della prestazione della
compagnia, anche una componente di mercato: il rendimento di investimenti finanziari
collegati. Al Ramo III afferiscono le polizze unit linked e index linked: si tratta di prodotti
d'investimento correlati a fondi interni della compagnia assicurativa che li propone oppure al
valore di indici di mercato o ad altri valori di riferimento. Piuttosto che di vere e proprie polizze
assicurative si tratta di prodotti d'investimento veri e propri, consigliati solo a utenti esperti in
questioni finanziarie, per l'elevato profilo di rischio che presentano. Le modalità di redazione del
prospetto d'offerta, l'altra documentazione contrattuale e le questioni relative alla trasparenza,
sono disciplinate, per questo tipo di prodotti, dal Regolamento Emittenti Consob mentre le
questioni relative alla gestione del contratto sono soggette al controllo IVASS. Per le coperture di
ramo III, dette polizze ad elevato contenuto finanziario, ci si sposta da una componente attuariale
ad una di mercato. Sono le assicurazioni di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono
direttamente collegate al valore in quote collettive del risparmio o di fondi interni o collegati ad
indici o altri valori di riferimento. Essendo polizze di Ramo I significa che si tratterà di coperture
caso vita, morte o miste; l'evento inerente è sempre riferito alla vita/morte. Il pagamento delle
compagnie è legato ad uno strumento finanziario in senso stretto: valore di quote di OICR, oppure
ad indici: quello che viene pagato dal soggetto contraente viene destinato da parte della
compagnia di assicurazione all'acquisto di quote, ad es di OICR; la posizione del contraente viene
trasformato in valori di quote. Per determinare la prestazione quindi andremo a vedere il valore
della quota; essa è agganciata all'avvenire dell'evento, il quanto corrisposto dalla compagnia,
invece, è legato al valore della quota.
Sempre di più, le compagnie stanno costruendo delle polizze che siano effettivamente delle
vere e proprie prestazioni di Ramo I per una parte più certa, dal punto di vista del verificarsi del
rischio, e
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