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BUONA FEDE CONTRATTUALE
Alle norme che regolano in modo analitico e circostanziato il contratto, si debbano aggiungere anche le norme che formulano un
generale criterio di comportamento delle parti contraenti; si tratta di norme che impongono un comportamento di buona
fede reciproca in tutte le applicazioni\ fasi del contratto (si parla di bf in senso oggettivo).
Buona fede signi ca infatti comportarsi con lealtà e correttezza (≠ bf in senso soggettivo); si allude infatti al dovere di comportarsi con
rigore e non allo stato soggettivo circa l’ignoranza nel ledere un altrui diritto, motivo per cui la si identi ca sotto la perifrasi di “buona
fede contrattuale”. La funzione della buona fede è quella di colmare le lacune legislative determinate dalla legge, che
inevitabilmente non riesce a prendere ogni singola concreta fattispecie (carattere astratto della legge); tale principio consiste
nell’identi care gli altrui doveri e gli altrui obblighi previsti dalla legge, realizzando la “chiusura” del sistema legislativo.
Le regole non scritte della correttezza\ lealtà sono regole di costume, ergo corrispondono a ciò che un contraente nella media
correttezza ao realtà si sente in dovere di fare, o no; spetta comunque al giudice stabilire in concreto ciò che è coerente, o al contrario, inc
contrasto con la buona fede, ovviamente prendendo come parametro non la sua etica\ morale, ma altresì le regole del buon costume,
sicuramente più elastiche e essibili.
Il dovere di buona fede opera:
(Ex art.1337) NELLO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE E NELLA FORMAZIONE DEL CONTRATTO
➡
Si mette in luce il dovere di informazione di una parte nei confronti dell’altra: ciascun contraente ha il dovere di dare notizia delle
circostanze che appaiano ignote all’altro e che possono essere determinanti del suo consenso.
Al dovere di informazione si collega la gura della reticenza, ovvero la violazione del dovere di informazione che può dar luogo, se
ad essa segue il contratto, ad un azione di annullamento per dolo omissivo.
Si considera contraria alla buona fede anche una improvvisa ed ingiusti cata rottura delle trattative precontrattuali; chi
violando la RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE abbia cagionato danno alla controparte è tenuto al risarcimento (si tratta di una
forma di responsabilità da fatto illecito). Una speci ca ipotesi di responsabilità precontrattuale è la mancata conoscenza di invalidità
del contratto di cui non sia abbia dato notizia; in tal caso l’altra parte potrà chiedere l’annullamento del contratto con la restituzione
della prestazione eseguita (verrà risarcito anche il lucro cessante).
(Ex art.1375) NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
➡ Due speci che applicazioni legge sono:
1) L’obbligo di comportarsi secondo buona fede IN PENDENZA DELLA CONDIZIONE, per conservare integre le ragioni dell’altra
parte, ossia custodire con diligenza la cosa che sia stata alienata secondo condizione sospensiva o acquistata sotto condizione
risolutiva.
2) Il divieto di ri utare la propria prestazione, avvalendosi della ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO, se il ri uto è contrario
alla buona fede (al riguardo bisogna considerare le circostanze). La buona fede di un’obbligazione nasce dal contratto stesso,
attenendo al suo contenuto legale; la conseguenza tratta dalla giurisprudenza afferma che, se essa riveste particolare gravità. Può
giusti care la risoluzione del contratto per inadempimento.
PRINCIPIO DELL’ABUSO DEL DIRITTO
La violazione del dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto può anche con gurarsi come abuso del diritto: accade quando il
contraente esercita verso l’altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo diverso da
quello cui questi diritti sono preordinati.
Un caso di abuso del diritto viene si manifesta frequentemente nelle società per azioni: la maggioranza delibera un aumento di capitale al
solo scopo di liberarsi di una scomoda minoranza, sapendo a priori che questa non sarà in grado di sottoscrivere le azioni di nuova
emissione.
La violazione del dovere di buona fede comporta, di regola, l’obbligazione di risarcire il danno cagionato alla controparte; si
possono tuttavia pro lare conseguenze diverse, come ad esempio, la risoluzione del contratto per inadempimento (dando prova
dell’abuso del diritto posto in essere dalla controparte).
Leggi esempi e conseguenze a pag.281.
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Quando non si con gura come tacito, il contratto è fatto di PAROLE scritte in documento (contratto scritto) o dette a voce (contratto
orale); capita spesso che il senso delle parole sia matrice di controversie interpretative.
fi fi fi fi fi fi fi fl fi fi fi fi fi fi Nichele Arianna
Indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, e non limitarsi al senso letterale delle parole da esse usate,
essendo che spesso le parole possono tradire l’intenzione dei contraenti.
Bisogna andare al di là delle parole espresse per capirne la vera intenzione, magari procedendo in una quali cazione (modi ca) del
contratto-> nome iuris.
La legge, per far fronte a tale problematica, ha elaborato diversi criteri di interpretazione, di cui ve ne si ravvisano più ordini:
CRITERIO 1. STORICO Valutazione circa il comportamento complessivo delle parti, dunque andando ad analizzarlo
‣ posteriormente alla conclusione del contratto. Analisi comportamento delle parti datante la fase delle trattative.
CRITERIO 2. LOGICO Singola interpretazione di ogni clausola attribuendo a ciascuna il signi cato che risulta dal
‣ complesso del contratto. Analisi contratto nel suo insieme, rispetto il suo contenuto e regolamento.
CRITERIO 3. GENERALE Interpretazione oggettiva sulla base della buona fede e quindi sul presupposto che le parti siano state leali
‣ e corrette l’una nei confronti dell’altra.
ALTRI CRITERI Vi sono altri criteri atti all’interpretazione di clausole ambigue, ossia clausole alle quali vi si possono ricondurre più
‣ sensi–> in tal caso vale il principio della conservazione del contratto, interpretandola quindi nel senso in cui questa risulti
valida ed ef cace. Vale inoltre il criterio degli usi interpretativi, secondo il quale la clausola ambigua s’interpreta secondo ciò che
generalmente si prativa nel luogo in cui il contratto sia stato concluso. Ancora, le clausole delle condizioni generali di
contratto, le quali s’interpretano nel senso più favorevole al contraente debole.
In ultima istanza, se il contratto risulti essere ancora ermetico ed oscuro si applicano gli ESTREMI CRITERI, ai sensi dei quali il
‣ contratto a titolo oneroso s’interpreta nel senso che sto realizzi un equo contemperamento circa gli interessi in gioco (s’interpreta
nel modo meno gravoso per il contraente obbligato).
fi fi fi fi Nichele Arianna
Cap.18 SINGOLI CONTRATTI (da pag.285 a pag.318)
VENDITA
La vendita (ex art.1470), può avere ad oggetto il trasferimento della proprietà o di un altro diritto, sia esso un diritto reale o
un diritto di credito; l’espressione “altro diritto” è appunto da intendersi nella sua accezione più ampia, inteso come trasferimento circa
la complessa situazione (implicante diritti e obbligazioni) di contraente o di parte di un contratto.
La vendita è un contratto a titolo oneroso: attua il trasferimento di un diritto verso il corrispettivo di una somma di denaro (prezzo); e la
sua causa consiste nello scambio (causa: scambio cosa con soldi).
Per suo mezzo di realizza una duplice funzione economica: in primis, la circolazione di beni (e diritti), in segundis, la circolazione di
denaro.
In quanto contratto a titolo oneroso ≠ differisce dalla DONAZIONE, che attua anch’essa il trasferimento di diritti ma per spirito di
liberalità. Il prezzo in denaro è l’elemento che fa ≠ differire la vendita dalla mera PERMUTA, il cui trasferimento non soggiace allo
scambio di un corrispettivo in denaro, ma il trasferimento di un altro diritto (causa: scambio cosa con cosa).
Il contratto di vendita produce due ordini di effetti:
A) EFFETTI REALI La proprietà o altro diritto si trasferisce da una parte all’altra per effetto del solo consenso (si diventa proprietari
per effetto immediato del contratto).
B) EFFETTI OBBLIGATORI La vendita è altresì fonte di obbligazioni per il compratore ed il venditore; sul primo incombe il
dovere di pagare il prezzo, sul secondo gravano invece più serie di obbligazioni:
➡ Obbligazione di consegnare la cosa al compratore.
➡ Obbligazione di fargli acquistare la proprietà, quando l’acquisto non è immediato al contratto.
➡ Obbligazione di garantire il compratore dall’EVINZIONE–> essa si ha quando, dopo la vendita, un terzo rivendica con
successo la proprietà della cosa ed il compratore, di conseguenza, ne perde la proprietà; se il compratore subisce evizione, il venditore
dovrà rimborsargli il prezzo e risarcirgli il danno.
➡ Obbligazione di garantire il compratore dai vizi occulti della cosa, ovvero i vizi materiali della cosa che la rendono
inidonea all’uso cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore; deve trattarsi inoltre di vizi occulti, ossia di vizi
che il compratore non conosce al momento del contratto o che non poteva facilmente riconoscere. Ai vizi occulti la legge equipara la
mancanza delle qualità promesse o delle qualità essenziali della cosa. La garanzia per i vizi occulti può essere esclusa o
limitata dal contratto, ma il patto in questione non sarà valido in caso di mala fede da parte del venditore. Il compratore ha un termine
molto breve per denunciare al venditore vizi o mancanza, dovendoli denunciare, a pena di decadenza, entro 8gg dalla scoperta, salvo
disposizioni diverse da contratto; effettuata tempestivamente la denuncia, ha poi un termine di prescrizione di 1 anno dalla consegna
per fa valere in giudizio la garanzia.
In giudizio, il compratore può, a sua scelta, esercitare 2 distinte azioni:
AZIONE REDIBITORIA Con la quale può chiedere la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo (restituzione della cosa nel casso
‣ in cui non fosse già perita).
AZIONE ESTIMATORIA Con la quale domanda la riduzione del prezzo (e se lo avesse già pagato, il suo parziale rimborso).
‣
Scelta, con domanda giudiziale, una delle due azioni, il compratore non potrà esercitare l’altra.
+ ALIUD PRO ALIO, gura che ricorre quando la cosa venduta si rivela completamente inidonea ad assolvere la sua funzione
economico-sociale; in tal caso la giurisprudenza ha mitigato la legge e l’azione di risoluzione si considera sottoposta all’ordinario
termine di prescrizione.
In ogni caso il compratore ha diritto al risarcimento dei danni subirti, se il venditore non prova di avere senza colpa ignorato i vizi
della cosa; al ven