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CONTRATTI PER IL COMPIMENTO DEGLI ATTI GIURIDICI

già visto nella rappresentanza, conferisce al rappresentante il potere di agire in nome e per

conto del rappresentato attraverso l’atto unilaterale della procura.

Il rappresentante ha l’obbligo di stipulare il contratto in nome e per conto del rappresentato?

NO.La procura conferisce la facoltà, l’obbligo deriva dal contratto come : il mandato

MANDATO

Art. 1703

Il mandato è il contratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti

giuridici per conto dell'altra (mandante che l’ha incaricato).

- con rappresentanza (atti in nome e per conto= mandato + rappresentanza): gli effetti

giuridici degli atti compiuti dal mandatario si verificano direttamente in capo al

mandante = mandato a cui si aggiunge la procura

- senza rappresentanza (il mandatario agisce in nome proprio ma per conto del

rappresentato): il mandatario agisce in nome proprio e acquista i diritti e assume gli

obblighi derivanti dal negozio e i terzi non hanno rapporto con il mandante. Il

mandatario ha poi l’obbligo di trasferire con un successivo negozio al mandante il

diritto acquistato in nome proprio, ma nell’interesse del mandante = mandato e basta

Se il mandatario non ritrasferisce il diritto in capo al mandante, allora questo potrà esperire

l’azione di esecuzione in forma specifica, cioè l’azione prevista per tutte le ipotesi prevista per

l'obbligo a contrarre (art. 1706)

Forme speciali di mandato :

a. Commissione Art. 1731

il contratto di commissione è un mandato senza rappresentanza che ha per oggetto

l’acquisto o la vendita di beni mobili per conto del committente e in nome del

commissionario

b. Spedizione

Il contratto di spedizione è un mandato senza rappresentanza. Con esso, una parte

(spedizioniere) assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del

mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie

(imballaggio, presa a domicilio, assicurazione…)

CONTRATTO DI AGENZIA

Art. 1742

col contratto di agenzia una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di

promuovere, per conto dell'altra (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in

una zona determinata

SCOPO DELL’AGENTE: è la sola promozione dell'attività del preponente

ATTIVITÀ DELL’AGENTE: deve essere stabile e non occasionale

RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO: se l'agente può anche concludere i contratti in nome e per

conto del preponente

FORMA DEL CONTRATTO: deve essere provato per iscritto e ogni parte deve ottenerne copia. Tale

diritto è irrinunciabile

La posizione delle parti:

(questa normativa si applica anche agli agenti di assicurazione se non

derogata da norme speciali che li riguardano)

POSIZIONE DELL’AGENTE nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del

preponente e agire con lealtà e buona fede e attenersi alle sue

istruzioni (art. 1746)

non può però essere ritenuto responsabile dell'inadempimento del

terzo, ma eccezionalmente può prestare garanzia per l'inadempimento

del terzo (art. 1746)

ha diritto di esclusiva nella zone assegnatagli

ha diritto alla provvigione per tutti gli affari che ha fatto concludere al

preponente per effetto del suo intervento (art. 1748)

la provvigione spetta dal momento e nella misura in cui il preponente

ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al

contratto concluso con il terzo

se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte,

esecuzione al contratto, l'agente ha diritto ad una provvigione ridotta

determinata dagli usi o dal giudice secondo equità

non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia

deve essere iscritto presso un apposito ruolo presso la camera di

commercio

POSIZIONE DEL PROPONENTE nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede e

fornire all'agente tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione

del contratto (art. 1749)

non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa

zona e per lo stesso ramo di attività (art. 1743)

deve corrispondere una indennità all'agente alla cessazione del

rapporto (art.1751 )

dopo lo scioglimento del rapporto può stipulare un patto che limiti

la concorrenza da parte dell'agente (art. 1751 bis)

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal

contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito (art. 1750).

Come spesso accade in questi casi la disciplina del contratto di agenzia è spesso integrata da

norme speciali che si aggiungono o si sostituiscono a quelle del codice civile.

(es:legge 204/85 che ha istituito i ruoli degli agenti presso le camere di commercio, e , ancora,

ricordiamo che gli accordi economici collettivi stipulati con le associazioni di imprenditori preponenti)

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (art. 2043-2059)

Disciplina della responsabilità civile. La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Illecito civile:

nozioni generali. L’atto lecito dannoso e l’atto illecito. Il sistema della responsabilità civile. Il

risarcimento del danno. La responsabilità oggettiva.

art. 1173: fonte dell’obbligazioni

illecito extracontrattuale: violazione di un diritto al di fuori del rapporto giuridico nascente da

un contratto o da una norma di legge (c’è anche l’illecito contrattuale= inadempimento)

Art. 2043

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha

commesso il fatto a risarcire il danno.

extracontrattuale responsabilità per inadempimento di un’obbligazione:

da violazione di obbligo che nasce da un contratto o

da una norma di legge

Art. 2043 Art. 1218

Il debitore che non esegue esattamente la

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del

ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha danno, se non prova che: l'inadempimento o il ritardo

commesso il fatto a risarcire il danno. è stato determinato da impossibilità della prestazione

derivante da causa a lui non imputabile.

RESPONSABILITÀ SOGGETTIVA : la condotta

è fonte di responsabilità quando questa è RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

colposa o dolosa + dimostrare che tra la - inadempimento→ risarcimento del danno

condotta e il fatto illecito ci sia un nesso di - possibilità del debitore di dimostrare che

causalità l’inadempimento è da causa a lui non

- il dolo e la colpa sono caratteristiche del imputabile

fatto che darà fondamento al

risarcimento del danno

danno ingiusto: allora evidentemente è possibile che ci sia un danno giusto, cioè quello

conseguente a una condotta lecita Quando è ingiusto?

INGIUSTIZIA DEL DANNO

il danno non può considerarsi ingiusto quando la condotta tenuta dall’agente è una condotta

lecita giustificata dall’ordinamento giuridico

Cause di giustificazione: circostanze in cui il danno non è ingiusto perché provocato da

una condotta dannosa ma scriminata dall’ordinamento

Art. 2044

Legittima difesa

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri

Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi

ha compiuto il fatto è esclusa. Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al

danneggiato è dovuta un'indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto

altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in

essere dal danneggiato

legittima difesa scriminante che opera in ambito penalistico e anche in ambito civilistico

*Legittima difesa:quando condotta è proporzionale al pregiudizio subito, fatto che cagiona un

danno ma è una condotta giustificata dall’ordinamento (nei limiti previsti)

Art. 2045

Stato di necessità

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o

altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui

volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la

cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice

rende il fatto (dannoso) non illecito ma obbliga a corrispondere un indennizzo

(fatto lecito→ INDENNIZZO, si parla del risarcimento del danno quando il fatto è illecito)

Danno ingiusto:

1942 per lungo tempo il danno si considerava ingiusto soltanto quando venisse leso un diritto

assoluto ( =quando non si pone nell’ambito di rapporto giuridico con un altro soggetto: reali,

della personalità).Si diceva per negare che la lesione di un diritto di credito (diritto relativo

perché si colloca necessariamente in una relazione giuridica tra creditore e debitore) perché

non può essere leso da un soggetto qualsiasi, può essere leso soltanto dal debitore, il terzo è

estraneo a questo diritto

Caso Superga 1949:

drammatico incidente aereo, passato alla storia come la Tragedia di Superga, dove persero la

vita 31 persone tra giocatori, dirigenti, allenatori e giornalisti. La società calcistica del Torino,

danneggiata patrimonialmente da quell’accaduto, chiese il risarcimento dei danni ma la Corte

di Cassazione, con sentenza 2085/1953, glielo negò sulla scorta del fatto che il diritto leso era

un diritto relativo (diritto della società alle prestazioni sportive dei suoi atleti) e non un diritto

assoluto, così «escludendo il nesso di causalità immediata e diretta fra il danno lamentato

dall'Associazione calcio Torino ed il sinistro occorso all'aereo»

la morte dei calciatori ha provocato un danno alla società, ma il diritto del creditore,

società calcistica, può essere leso solo dal debitore, gli atleti, e dunque la compagnia aerea, il

terzo, estraneo al rapporto contrattuale societa-calciatori, non deve pagare l’indennizzo

NON È AMMESSA LA LESIONE DEL CREDITO DA PARTE DI UN TERZO

1964 sentenza criticata, “la lesione del credito da parte di un terzo”- Busnelli, libro che sostiene

la tesi della necessità di estendere la nozione di giustizia del danno anche alla lesione dei

diritti di credito:questo può essere leso anche dal terzo che renda impossibile l'esecuzione

della prestazione da par

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
104 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ChStella di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Maurizi Giovanni.