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CONTRATTI PER IL COMPIMENTO DEGLI ATTI GIURIDICI
già visto nella rappresentanza, conferisce al rappresentante il potere di agire in nome e per
conto del rappresentato attraverso l’atto unilaterale della procura.
Il rappresentante ha l’obbligo di stipulare il contratto in nome e per conto del rappresentato?
NO.La procura conferisce la facoltà, l’obbligo deriva dal contratto come : il mandato
MANDATO
Art. 1703
Il mandato è il contratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti
giuridici per conto dell'altra (mandante che l’ha incaricato).
- con rappresentanza (atti in nome e per conto= mandato + rappresentanza): gli effetti
giuridici degli atti compiuti dal mandatario si verificano direttamente in capo al
mandante = mandato a cui si aggiunge la procura
- senza rappresentanza (il mandatario agisce in nome proprio ma per conto del
rappresentato): il mandatario agisce in nome proprio e acquista i diritti e assume gli
obblighi derivanti dal negozio e i terzi non hanno rapporto con il mandante. Il
mandatario ha poi l’obbligo di trasferire con un successivo negozio al mandante il
diritto acquistato in nome proprio, ma nell’interesse del mandante = mandato e basta
Se il mandatario non ritrasferisce il diritto in capo al mandante, allora questo potrà esperire
l’azione di esecuzione in forma specifica, cioè l’azione prevista per tutte le ipotesi prevista per
l'obbligo a contrarre (art. 1706)
Forme speciali di mandato :
a. Commissione Art. 1731
il contratto di commissione è un mandato senza rappresentanza che ha per oggetto
l’acquisto o la vendita di beni mobili per conto del committente e in nome del
commissionario
b. Spedizione
Il contratto di spedizione è un mandato senza rappresentanza. Con esso, una parte
(spedizioniere) assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del
mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie
(imballaggio, presa a domicilio, assicurazione…)
CONTRATTO DI AGENZIA
Art. 1742
col contratto di agenzia una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di
promuovere, per conto dell'altra (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in
una zona determinata
SCOPO DELL’AGENTE: è la sola promozione dell'attività del preponente
ATTIVITÀ DELL’AGENTE: deve essere stabile e non occasionale
RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO: se l'agente può anche concludere i contratti in nome e per
conto del preponente
FORMA DEL CONTRATTO: deve essere provato per iscritto e ogni parte deve ottenerne copia. Tale
diritto è irrinunciabile
La posizione delle parti:
(questa normativa si applica anche agli agenti di assicurazione se non
derogata da norme speciali che li riguardano)
POSIZIONE DELL’AGENTE nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del
preponente e agire con lealtà e buona fede e attenersi alle sue
istruzioni (art. 1746)
non può però essere ritenuto responsabile dell'inadempimento del
terzo, ma eccezionalmente può prestare garanzia per l'inadempimento
del terzo (art. 1746)
ha diritto di esclusiva nella zone assegnatagli
ha diritto alla provvigione per tutti gli affari che ha fatto concludere al
preponente per effetto del suo intervento (art. 1748)
la provvigione spetta dal momento e nella misura in cui il preponente
ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al
contratto concluso con il terzo
se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte,
esecuzione al contratto, l'agente ha diritto ad una provvigione ridotta
determinata dagli usi o dal giudice secondo equità
non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia
deve essere iscritto presso un apposito ruolo presso la camera di
commercio
POSIZIONE DEL PROPONENTE nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede e
fornire all'agente tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione
del contratto (art. 1749)
non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa
zona e per lo stesso ramo di attività (art. 1743)
deve corrispondere una indennità all'agente alla cessazione del
rapporto (art.1751 )
dopo lo scioglimento del rapporto può stipulare un patto che limiti
la concorrenza da parte dell'agente (art. 1751 bis)
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal
contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito (art. 1750).
Come spesso accade in questi casi la disciplina del contratto di agenzia è spesso integrata da
norme speciali che si aggiungono o si sostituiscono a quelle del codice civile.
(es:legge 204/85 che ha istituito i ruoli degli agenti presso le camere di commercio, e , ancora,
ricordiamo che gli accordi economici collettivi stipulati con le associazioni di imprenditori preponenti)
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (art. 2043-2059)
Disciplina della responsabilità civile. La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Illecito civile:
nozioni generali. L’atto lecito dannoso e l’atto illecito. Il sistema della responsabilità civile. Il
risarcimento del danno. La responsabilità oggettiva.
art. 1173: fonte dell’obbligazioni
illecito extracontrattuale: violazione di un diritto al di fuori del rapporto giuridico nascente da
un contratto o da una norma di legge (c’è anche l’illecito contrattuale= inadempimento)
Art. 2043
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno.
extracontrattuale responsabilità per inadempimento di un’obbligazione:
da violazione di obbligo che nasce da un contratto o
da una norma di legge
Art. 2043 Art. 1218
Il debitore che non esegue esattamente la
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del
ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha danno, se non prova che: l'inadempimento o il ritardo
commesso il fatto a risarcire il danno. è stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile.
RESPONSABILITÀ SOGGETTIVA : la condotta
→
è fonte di responsabilità quando questa è RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
→
colposa o dolosa + dimostrare che tra la - inadempimento→ risarcimento del danno
condotta e il fatto illecito ci sia un nesso di - possibilità del debitore di dimostrare che
causalità l’inadempimento è da causa a lui non
- il dolo e la colpa sono caratteristiche del imputabile
fatto che darà fondamento al
risarcimento del danno
danno ingiusto: allora evidentemente è possibile che ci sia un danno giusto, cioè quello
conseguente a una condotta lecita Quando è ingiusto?
INGIUSTIZIA DEL DANNO
→
il danno non può considerarsi ingiusto quando la condotta tenuta dall’agente è una condotta
lecita giustificata dall’ordinamento giuridico
Cause di giustificazione: circostanze in cui il danno non è ingiusto perché provocato da
una condotta dannosa ma scriminata dall’ordinamento
Art. 2044
Legittima difesa
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri
Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi
ha compiuto il fatto è esclusa. Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al
danneggiato è dovuta un'indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto
altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in
essere dal danneggiato
legittima difesa scriminante che opera in ambito penalistico e anche in ambito civilistico
→
*Legittima difesa:quando condotta è proporzionale al pregiudizio subito, fatto che cagiona un
danno ma è una condotta giustificata dall’ordinamento (nei limiti previsti)
Art. 2045
Stato di necessità
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o
altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui
volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la
cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice
rende il fatto (dannoso) non illecito ma obbliga a corrispondere un indennizzo
(fatto lecito→ INDENNIZZO, si parla del risarcimento del danno quando il fatto è illecito)
Danno ingiusto:
1942 per lungo tempo il danno si considerava ingiusto soltanto quando venisse leso un diritto
assoluto ( =quando non si pone nell’ambito di rapporto giuridico con un altro soggetto: reali,
della personalità).Si diceva per negare che la lesione di un diritto di credito (diritto relativo
perché si colloca necessariamente in una relazione giuridica tra creditore e debitore) perché
non può essere leso da un soggetto qualsiasi, può essere leso soltanto dal debitore, il terzo è
estraneo a questo diritto
Caso Superga 1949:
drammatico incidente aereo, passato alla storia come la Tragedia di Superga, dove persero la
vita 31 persone tra giocatori, dirigenti, allenatori e giornalisti. La società calcistica del Torino,
danneggiata patrimonialmente da quell’accaduto, chiese il risarcimento dei danni ma la Corte
di Cassazione, con sentenza 2085/1953, glielo negò sulla scorta del fatto che il diritto leso era
un diritto relativo (diritto della società alle prestazioni sportive dei suoi atleti) e non un diritto
assoluto, così «escludendo il nesso di causalità immediata e diretta fra il danno lamentato
dall'Associazione calcio Torino ed il sinistro occorso all'aereo»
la morte dei calciatori ha provocato un danno alla società, ma il diritto del creditore,
→
società calcistica, può essere leso solo dal debitore, gli atleti, e dunque la compagnia aerea, il
terzo, estraneo al rapporto contrattuale societa-calciatori, non deve pagare l’indennizzo
NON È AMMESSA LA LESIONE DEL CREDITO DA PARTE DI UN TERZO
1964 sentenza criticata, “la lesione del credito da parte di un terzo”- Busnelli, libro che sostiene
la tesi della necessità di estendere la nozione di giustizia del danno anche alla lesione dei
diritti di credito:questo può essere leso anche dal terzo che renda impossibile l'esecuzione
della prestazione da par