Il diritto di credito: le obbligazioni
Definizione di obbligazione
Obbligazione: rapporto tra due soggetti in forza del quale uno (debitore) è tenuto nei confronti dell’altro (creditore) ad una determinata prestazione suscettibile di valutazione economica. Il diritto del creditore nei confronti del debitore è un diritto relativo (o personale) e patrimoniale. Mentre i diritti reali sono diritti sulle cose, i diritti di credito sono diritti nei confronti di un soggetto.
Responsabilità patrimoniale
Il debitore risponde dell’inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni.
Fonti delle obbligazioni (art. 1173 c.c.)
- Nominate (espressamente indicate dal legislatore):
- Contratto;
- Fatto illecito;
- Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità all’ordinamento giuridico (fatti diversi dal fatto illecito. Es. gestione di affari, pagamento di indebito).
- Innominate (non espressamente indicate dal legislatore, individuate dalla giurisprudenza):
- Testamento;
- Atti leciti dannosi;
- Rapporti contrattuali di fatto.
- Obbligazione naturale: una determinata prestazione è dovuta in esecuzione di un dovere morale o sociale.
Classificazione delle obbligazioni
- Obbligazioni di dare (consegnare o restituire ad es. una somma di denaro).
- Obbligazioni di fare:
- Fare di mezzi: il debitore si obbliga ad adempiere diligentemente la prestazione ma non è obbligato a raggiungere un determinato risultato. Due casi di obbligazioni di fare di mezzi con presunzione di colpa (1. Interventi di routine del medico, dove la buona riuscita si dà per scontata; 2. Pagamento della banca di assegno falso).
- Fare di risultato: il debitore ha l’obbligo di raggiungere un determinato risultato.
- Obbligazioni di non fare: es. patto di non concorrenza.
- Obbligazioni di contrattare: le parti si obbligano a concludere un contratto futuro. Tale obbligazione nasce nel contratto preliminare (fonte dell’obbligazione di contrattare. L’effetto traslativo si ha con il contratto definitivo. Il contratto preliminare deve avere la stessa forma del contratto definitivo). Tutela: art. 2932 c.c., una sentenza costitutiva del giudice prende il posto del contratto non portato a conclusione.
- Obbligazioni di garanzia.
Disciplina delle obbligazioni nel codice civile
Il codice civile disciplina la figura dell’obbligazione in generale (agli artt. 1173 – 1320 c.c.), trattando separatamente le singole fonti da cui essa può derivare.
I soggetti dell'obbligazione
I soggetti attivo (creditore) e passivo (debitore) del rapporto obbligatorio devono essere determinati o determinabili.
Obbligazioni plurisoggettive
- Obbligazione solidale:
- Passiva: più debitori devono svolgere una prestazione a favore di un unico creditore. L’adempimento completo di uno libera tutti;
- Attiva: più creditori hanno diritto ad una prestazione da parte di un solo debitore. L’adempimento completo del debitore nei confronti di uno dei creditori estingue l’obbligazione.
- Obbligazione parziaria:
- Passiva: più debitori devono eseguire una parte di un’unitaria prestazione;
- Attiva: più creditori hanno diritto ad una parte solamente di un’unitaria prestazione.
Obbligazioni pecuniarie
Le obbligazioni più diffuse nella prassi sono quelle pecuniarie che hanno per oggetto il denaro.
Gli interessi
Particolare obbligazione pecuniaria a carattere accessorio rispetto ad un’obbligazione principale. Gli interessi si distinguono in base alla fonte:
- Interessi legali: se dovuti in forza di una previsione di legge;
- Interessi convenzionali: se dovuti in forza di un accordo tra creditore e debitore.
- Interessi moratori: dovuti dal debitore in mora come risarcimento al creditore.
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