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Obbligazione

Rapporto tra due soggetti in forza del quale uno (debitore) è tenuto nei confronti dell'altro (creditore) ad una determinata prestazione suscettibile di valutazione economica. Il diritto del creditore nei confronti del debitore è un diritto relativo (o personale) e patrimoniale. Mentre i diritti reali sono diritti sulle cose, i diritti di credito sono diritti nei confronti di un soggetto.

Responsabilità patrimoniale: il debitore risponde dell'inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni.

Fonti delle obbligazioni art. 1173 c.c.: nominate (espressamente indicate dal legislatore)

  • Contratto;
  • Fatto illecito;
  • Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità all'ordinamento giuridico (fatti diversi dal fatto illecito. Es. gestione di affari, pagamento di indebito..).

Innominate (non espressamente indicate dal legislatore, individuate dalla giurisprudenza)

  • Testamento;
  • Atti leciti dannosi;
  • Rapporti

contrattuali di fatto.

naturale: una determinata prestazione è un'obbligazione dovuta in esecuzione di un dovere morale o sociale.

Classificazione delle obbligazioni:

  1. Ob. di dare (consegnare o restituire ad es. una somma di denaro).
  2. Ob. di fare:
    • Fare di mezzi: il debitore si obbliga ad adempiere diligentemente la prestazione ma non è obbligato a raggiungere un determinato risultato (non deve essere in colpa). Due casi di obl. di fare di mezzi con presunzione di colpa (1. Interventi di routine del medico, dove la buona riuscita si dà per scontata; 2. Pagamento della banca di assegno falso).
    • Fare di risultato: il debitore ha l'obbligo di raggiungere un determinato risultato.
  3. Ob. di non fare: es. patto di non concorrenza.
  4. Ob. di contrattare: le parti si obbligano a concludere un contratto futuro. Tale obbligazione nasce nel contratto preliminare (fonte dell'obbligazione di contrattare. L'effetto traslativo si ha con il contratto definitivo. Il contr.

Preliminare deve avere la stessa forma del contr. Definitivo) Tutela: art. 2932 c.c., una sentenza costitutiva del giudice prende il posto del contratto non portato a conclusione.

e) Ob. di garanzia.

-Il codice civile disciplina la figura dell'obbligazione in generale (agli artt. 1173 - 1320 c.c.), trattando separatamente le singole fonti da cui essa può derivare.

-I soggetti dell'obbligazione

I soggetti attivo (creditore) e passivo (debitore) del rapporto obbligatorio devono essere determinati o determinabili.

-Obbligazioni plurisoggettive: fanno capo ad una pluralità di soggetti:

a) Obbligazione solidale:

-Passiva: più debitori devono svolgere una prestazione a favore di un unico creditore. L'adempimento completo di uno libera tutti;

-Attiva: più creditori hanno diritto ad una prestazione da parte di un solo debitore. L'adempimento completo del debitore nei confronti di uno dei creditori estingue l'obbligazione.

b)Obbligazione

parziaria:

Passiva: più debitori devono eseguire una parte di un'unitaria prestazione;

Attiva: più creditori hanno diritto ad una parte soltanto di un'unitaria prestazione.

Obbligazioni pecuniarie: le obbligazioni più diffuse nella prassi sono quelle pecuniarie che hanno per oggetto il denaro.

Gli interessi: particolare obbligazione pecuniaria a carattere accessorio rispetto ad un'obbligazione principale.

Gli interessi si distinguono in base alla fonte:

a) Interessi legali: se dovuti in forza di una previsione di legge;

b) Interessi convenzionali: se dovuti in forza di un accordo tra creditore e debitore.

Interessi moratori: dovuti dal debitore in mora come risarcimento al creditore per il ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria.

L'ammontare degli interessi si determina in misura percentuale rispetto all'entità dell'obbligazione principale e in relazione al tempo.

Modificazioni nel lato attivo del

La cessione del credito art. 1260 c.c.: il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito (donazione del credito) il suo credito, anche senza il consenso del debitore. Qualunque credito può formare oggetto di cessione, purché non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge o la cessione sia stata convenzionalmente esclusa dalle parti. Eccetto la modifica del soggetto attivo del rapporto, l'obbligazione per il resto rimane inalterata.

Per "cessione del credito" la legge intende:

  1. Il contratto con il quale il creditore (cedente) pattuisce con un terzo (cessionario) il trasferimento in capo a quest'ultimo del suo diritto di credito verso il debitore (ceduto)
  2. L'effetto di tale contratto, cioè il trasferimento del credito in capo al cessionario.

Affinché la cessione abbia effetto, questa deve essere notificata al debitore. Se il debitore, prima di aver ricevuto la notifica,

adempie l'obbligazione nei confronti del creditore cedente, non è tenuto ad effettuare una seconda prestazione a favore del creditore cessionario.

-Delegazione attiva (disciplinata da dottrina e giurisprudenza)

È un accordo trilaterale in forza del quale il creditore (delegante) delega il debitore (delegato) ad impegnarsi a effettuare la prestazione al terzo (delegatario). Per effetto della delegazione attiva, il delegato diviene debitore nei confronti sia del delegante che del delegatario.

-Pagamento con surrogazione: un terzo che paga il creditore può sostituirsi (surrogarsi) a questo nel suo diritto di credito verso il debitore. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso. Differenza concessione del credito e delegazione attiva: la surrogazione presuppone che l'obbligazione sia stata adempiuta.

-Modificazioni nel lato passivo del rapporto obbligatorio

-Delegazione passiva:

È un accordo trilaterale in forza del quale il debitore (delegante) delega un

terzo (delegato) ad obbligarsi a eseguire una determinata prestazione a favore del creditore (delegatario). Delegante e delegato diventano obbligati solidalmente. Il delegatario non può chiedere l'adempimento al delegante se non l'ha prima richiesto al delegato.

Espromissione art. 1272 c.c. Accordo in forza del quale un terzo, spontaneamente, si impegna nei confronti di un creditore a pagare un preesistente debito del debitore originario.

Accollo art. 1273 c.c. Accordo bilaterale tra il debitore e un terzo, in forza del quale il terzo assume a proprio carico l'impegno di pagare un debito al creditore.

ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE art. 1176 c.c. L'adempimento consiste nell'esatta esecuzione della prestazione dovuta. Il codice stabilisce che nell'adempiere il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. L'adempimento è un fatto giuridico dovuto, richiede la naturale capacità di intendere e di volere (è valido).

anche se proviene da un incapace).-Il destinatario dell'adempimento:Il destinatario dell'adempimento del debitore è il creditore(deve avere la naturale capacità di intendere e di volere).Il debitore può anche pagare a soggetto che lo stesso creditore abbia indicato come legittimato a ricevere il pagamento.Pagamento a creditore apparente: il debitore, se paga a soggetto non legittimato a ricevere il pagamento, si libera dall'obbligazione nel caso in cui provi la sua buona fede. Il creditore apparente che riceve indebitamente il pagamento è tenuto alla restituzione nei confronti del vero creditore.-Il luogo dell'adempimento art. 1182 c.c.:Il luogo dell'adempimento è indicato nel titolo costitutivo del rapporto. Se esso non è indicato art. 1182 c.c.a) Obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata: luogo in cui la cosa si trovava quando l'obbligazione è sorta;b)Obbligazione di pagare una somma di

denaro:domicilio del creditore;c) In tutti gli altri casi: domicilio del debitore.

Tempo dell’adempimento art. 1183 c.c.: spesso è indicato nel titolo costitutivo dell’obbligazione.

Adempimento del terzo art. 1180 c.c.: Se la prestazione è fungibile (es. pagamento di una somma di denaro), può essere adempiuta da un terzo. Se la prestazione è infungibile, quindi il creditore ha interesse a che venga eseguita da un debitore in particolare (es. prestazione di un attore), il creditore può legittimamente rifiutare che essa venga eseguita da un terzo.

Imputazione del pagamento art. 1193 c.c.: se un soggetto, che ha più debiti della stessa specie (es. pagamento di somme di denaro) verso lo stesso creditore, fa un pagamento che non comprenda la totalità del complessivo dovuto, può avere importanza stabilire quale tra i vari debiti viene estinto. datio in-Prestazione in luogo di adempimento (solutum): il creditore ha diritto

All'esatta esecuzione della prestazione dovuta, quindi può rifiutarne una diversa. Tuttavia può accettare che il debitore si liberi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta (datio insolutum).

Modi di estinzione diversi dall'adempimento:

  • Compensazione: quando tra due soggetti intercorrono rapporti obbligatori reciproci (due soggetti sono rispettivamente sia creditore che debitore l'uno dell'altro), a determinate condizioni, i due rapporti si possono estinguere completamente o parzialmente per compensazione.
  • Confusione: creditore e debitore vengono a riunirsi nella stessa persona.
  • Novazione: è un contratto in forza del quale i soggetti di un rapporto obbligatorio sostituiscono un nuovo rapporto obbligatorio a quello originale. La novazione determina sia l'estinzione dell'obbligazione originaria, sia la costituzione della nuova obbligazione. La novazione può essere soggettiva (viene sostituito il debitore) - stessa disciplina.

diespromissione e accollo);

Oggettiva (viene sostituito l'oggetto dell'obbligazione). La novazione oggettiva richiede 2 presupposti: modifica animus sostanziale dell'oggetto della prestazione, e novandi (comune e inequivoca volontà delle parti di estinguere l'obbligazione originaria e costituirne una nuova).

Se l'obbligazione originaria era inesistente o nulla, la novazione è senza effetto.

-Remissione: negozio unilaterale recettizio

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antonino.p16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Rolli Rita.