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Proprietà
Art. 832: Il diritto di proprietà consiste nel diritto di godere e disporre di un bene in modo pieno ed esclusivo.
Art. 922 - Modi di acquisto della proprietà: La proprietà si acquista per occupazione, invenzione, unione o commistione, usucapione, accessione, specificazione, successione per causa di morte, per effetto di contratti e negli altri modi indicati dalla legge.
Occupazione: le cose suscettibili ad occupazione, ai sensi dell'art. 923, sono le cose mobili che non sono di proprietà di nessuno, ovvero:
- Cose abbandonate.
- Animali oggetto di caccia o pesca.
Accessione: nell'art. 934 viene disposto che tutte le costruzioni, piantagioni od opere esistenti sopra o sotto il suolo appartengono al proprietario di quest'ultimo, eccetto i casi esclusi dalla legge o dal titolo.
Usucapione: l'art. 1158 dispone che la proprietà dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari si acquista attraverso il possesso continuato per...
Venti anni. Tuttavia l'art. 1159 introduce l'usucapione decennale, stabilendo che colui che acquisisce in buona fede il bene immobile da chi non ne è proprietario, attraverso un titolo idoneo a trasferire la proprietà e adeguatamente trascritto, ne compie l'usucapione dopo dieci anni. Questo vale anche per i diritti reali immobiliari.
Inoltre esiste il principio del "possesso di buona fede vale titolo": L'art. 1153, infatti, dispone che colui ha acquistato un bene mobile da chi non è proprietario: Acquista il diritto di proprietà tramite il possesso se al momento della consegna era in buona fede e se l'acquisto deriva da un titolo idoneo a trasferirne la proprietà.
Inoltre, la proprietà si acquista libera da ogni diritto altrui sulla cosa, se tale diritto non risulta dal titolo e l'acquirente è in buona fede.
AZIONE DI RIVENDICAZIONE: L'azione di rivendicazione (art. 948) è una delle azioni a difesa della proprietà,
ed è l'unica azione che il proprietario non possessore può esperire per recuperare la cosa posseduta o detenuta da altri. Quest'azione permette, a colui che si ritiene proprietario, di: 1. Accertare la sua qualità di proprietario. 2. Ottenere la restituzione della cosa. Ai sensi dell'art. 948 notiamo che: Il proprietario può continuare ad esercitare l'azione di rivendicazione anche se il possessore o detentore abbia smesso di esercitare il possesso/detenzione. Nel caso in cui il possessore/detentore si sia liberato della cosa è tenuto a recuperarla a sue spese, oppure a rimborsare il valore e risarcire il danno. In questo caso, se il nuovo possessore/detentore restituisca la cosa al proprietario, quest'ultimo deve restituire la somma ricevuta al precedente possessore/detentore. L'azione di rivendicazione è imprescrittibile, salvo per gli effetti dell'usucapione. POSSESSO: Il possesso viene disciplinato dall'art. 1140, nel qualeviene identificato come il "potere" esercitato sulla cosa, che si manifesta attraverso un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altri diritti reali. Il possesso può essere esercitato in due modi: 1. Direttamente: quando una persona esercita il possesso direttamente sulla cosa. 2. Per mezzo di un altro soggetto, detto detentore: quando una persona esercita il possesso attraverso un'altra persona che detiene la cosa per conto suo. Secondo l'articolo 1141, il possesso viene presunto in colui che esercita il potere di fatto, a meno che non si provi che abbia iniziato ad esercitarlo in qualità di semplice detentore. La detenzione può mutare in possesso in due modi: 1. In forza di opposizione del detentore rivolta al possessore: quando il detentore manifesta l'intenzione di continuare a tenere la cosa non più come detentore, ma come possessore, attraverso un atto scritto o orale. 2. In forza di causa proveniente da un terzo: quando l'attuale possessore attribuisce al detentore la qualità di possessore attraverso un atto. Esistono diversi modi di acquisto o perdita del possesso, che possono avvenire ad esempio per occupazione, consegna, tradizione, rinuncia, abbandono, ecc.perdita del possesso:
Il possesso si può acquistare a titolo originario o a titolo derivativo:
Acquisto a titolo originario: Il possesso si acquista a titolo originario attraverso l'appropriazione materiale della cosa, eccetto i casi in cui l'appropriazione avvenga per tolleranza altrui (il mio vicino che è solito usare il mio tosaerba non ne diventa possessore).
Acquisto a titolo derivativo: il possesso si acquista a titolo derivativo attraverso la consegna, successione o accessione.
Più in generale, un diritto si acquista a titolo originario se non viene trasferito da un soggetto a un altro, bensì si costituisce autonomamente. Viceversa, un diritto si acquista a titolo derivativo quando viene trasferito da un soggetto all'altro, in questo modo vi è un rapporto di successione con il precedente titolare (es. compravendita).
La perdita del possesso si verifica a seguito della mancanza di almeno uno dei due elementi essenziali del possesso: il corpus e
l'animus possidendi. Perdita del corpus: il corpus è l'atteggiamento del possessore che si comporta come fosse il proprietario. Per la perdita del corpus non basta una semplice dimenticanza momentanea, ma è necessaria la definitiva irreperibilità della cosa (ad esempio lo smarrimento). Perdita dell'animus: l'animus è la volontà del possessore di comportarsi come fosse il proprietario. AZIONE DI REINTEGRAZIONE: L'azione di reintegrazione, o spoglio, è un'azione a difesa del possesso. Quest'azione ha lo scopo di reintegrare nel possesso del bene colui che ne è stato spogliato in maniera violenta o occulta. (art. 1168). L'azione di reintegrazione può essere esperita da: - Qualsiasi possessore, sia legittimo che illegittimo, di buona e di malafede. Il possessore può esercitarla anche nei confronti del detentore che abbia mutato la detenzione in possesso. - Al detentore qualificato, quindi esclusi i casireintegrazione è di 1 anno dalla data in cui il detentore qualificato ha avuto conoscenza dello spoglio.reintegrazione è fissato a 1 anno. Nel caso lo spogliosia stato clandestino il termine decorre a partire dalla data in cui è stato scoperto. AZIONE DI RIPETIZIONE: L'azione di ripetizione può essere esperita da chiunque abbia eseguito un pagamento non dovuto, al fine di ottenere la restituzione totale o parziale della prestazione da lui eseguita. Ai sensi dell'art.2033 (Indebito oggettivo), colui che ha eseguito un pagamento non dovuto, ha il diritto a: - Ripetere ciò che ha pagato. - Ottenere frutti e interessi dal giorno del pagamento in caso di mala fede del ricevitore, dal giorno della domanda in caso di buona fede. L'art. 2036 introduce invece l'indebito soggettivo. L'indebito soggettivo è il caso in cui un soggetto paga un debito altrui. A differenza dell'indebito oggettivo, il debito esiste, ma colui che ha pagato non era debitore. Questo articolo disciplina anche come è possibile ripetere quanto pagato: - Se l'indebitoè causato da un errore scusabile, colui che ha pagato può ripetere la prestazione, oltre a frutti e interessi nelle stesse modalità dell'indebito oggettivo. La ripetizione non è ammessa quando il creditore si è privato in buona fede del titolo o delle garanzie di credito. Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore, per evitare che il debitore si veda estinguere il debito senza aver pagato. Per quanto riguarda la restituzione di una cosa determinata, l'art. 2037 dispone che: Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla. Caso di malafede di chi lo ha ricevuto: se la cosa perisce, anche fortuitamente, è tenuto a rimborsare il corrispondente valore. Se la cosa è soltanto deteriorata deve rimborsarne il valore o restituirla con un indennizzo corrispondente alla diminuzione di valore. Caso di buonafede di chi lo ha ricevuto: non è tenuto a rispondere.nè al perimento nè al deterioramento della cosa ricevuta. Riguardo alla prescrizione dell'azione di ripetizione, una sentenza della Corte di Cassazione ha previsto la prescrizione decennale. NEGOZIO GIURIDICO: Il negozio giuridico è una manifestazione di volontà di creare, modificare o estinguere una situazione giuridica. IL CONTRATTO: Ai sensi dell'art. 1321 il contratto è l'accordo di due o più parti diretto a creare, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. L'art. 1322 disciplina quella che viene definita "autonomia contrattuale": Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono stipulare contratti diversi da quelli aventi disciplina particolare individuati dalla legge, a patto che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. L'art. 1372 stabilisce che il contratto ha forza di legge trale parti e non può essere sciolto se non per mutuo consenso o nei casi previsti dalla legge. Il contratto inoltre non produce effetti verso terzi, se non nei casi previsti dalla legge. L'art. 1325 indica i requisiti essenziali del contratto, ovvero: 1. L'accordo tra le parti (consenso). 2. L'oggetto. 3. La causa. 4. La forma. Consenso: 1. Il codice definisce il contratto come "un accordo tra due o più parti". Non cita le persone perché la parte può essere composta da più persone che si raggruppano in un unico centro di interessi. Inoltre possono esserci contratti con più di due parti, come ad esempio i contratti di società tra più di due persone o il contratto di costituzione di un'associazione. Il contratto si con