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DELL'OBBLIGAZIONE
Il problema sorge quando la prestazione è stata effettivamente eseguita, ma l'effetto non è quello desiderato e quindi si mette in dubbio se effettivamente la prestazione sia stata eseguita o meno. Vari tipi di inadempimento:
- INADEMPIMENTO TOTALE: non è difficile da dimostrare.
- INADEMPIMENTO PARZIALE: non è difficile da dimostrare.
- INADEMPIMENTO QUALITATIVO: in alcuni casi questo inadempimento è imputabile al debitore (INADEMPIMENTO IMPUTABILE), in altri casi no. Se l'inadempimento è dovuto a fattori esterni e non è colpa del debitore (inadempimento non imputabile), il contratto non è modificato/annullabile perché comunque il debitore ha svolto correttamente la prestazione oppure non ha svolto la prestazione, ma non per colpa sua, ma per cause esterne. Si parla di IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA: quando l'inadempimento è correlato a fattori esterni.
Per l'adempimento e termine del contratto. Il termine per l'adempimento è a favore del debitore, ovvero se il debitore può e vuole effettuare la prestazione prima del termine per l'adempimento, può farlo, ma il creditore non glielo può imporre. Il debitore può diventare insolvente. Ogni volta che si può notare una certa insolvenza da parte del debitore si può chiedere la decadenza del termine, ovvero si chiede di pagare subito il debito (il debitore deve adempiere immediatamente alla prestazione).
CREDITORE APPARENTE: quando magari un pagamento viene effettuato a una persona diversa dal reale creditore. Se questo viene fatto in buona fede, magari a causa di omonimia, si dice che il debitore è "liberato".
Caso in cui l'inadempimento è imputabile al debitore: ovvero il debitore coscientemente non ha eseguito la prestazione o ha eseguito la.
ciò le parti cipossono ripensare al termine essenziale, dipende dalle situazioni. (Art. 1457).
CLAUSOLA PENALE: è una somma di denaro che si è pattuito nel contratto che la controparte dovrà pagare per la mancata esecuzione della prestazione (se la controparte non adempie a una certa obbligazione). Vantaggio: pressione psicologica sul debitore; è indipendente dal danno, in quanto il risarcimento era stato già prefissato all'inizio. Svantaggio: se era stata pattuita una somma di denaro di penale di 1000 euro, per esempio, e il danno è pari a 5000 euro, rimane fissa comunque la somma di 1000. Se però nella clausola scrivo "salvo maggior danno", posso andare a giudizio richiedendo un maggior risarcimento, con il fatto che la penale è già stata presa (è una cosa in più alla penale). La penale è un obbligo di pagare.
CAPARRA CONFIRMATORIA: è una somma di denaro che si dà al
momento dellastipulazione e da lì si va a prelevare in caso di risarcimento. La penale è un obbligo dipagare, mentre la caparra è una somma di denaro che mi viene data subito se però il debitore adempie correttamente a tutte le obbligazioni, la caparra viene restituita.
Se l’adempiente è stato il creditore, al debitore verrà restituita la caparra intera + una somma di denaro pare alla caparra.
DIFFIDA AD ADEMPIERE: si usa in un contratto dove non si è messo un termine essenziale; quindi: il soggetto non ha svolto l’obbligazione alla data prevista, quindinon è stato adempiente posso fare la diffida ad adempiere, ovvero il creditore scrive al debitore che entro una certa data deve adempiere all’obbligazione, altrimenti si risolve il contratto. Si utilizza quando non si capisce se il debitore adempie o meno alleobbligazioni.
2/12/19
LA MORA DEL CREDITORE E DEL DEBITORE
LA MORA DEL DEBITORE: La costituzione in mora del
debitore si fa di solito perché il creditore ha il timore che nell'attesa in cui il debitore esegua la prestazione, questa diventi impossibile (impossibilità sopravvenuta). Ci sono alcune prestazioni che non diventano mai impossibili, quelle fungibili: per queste. Con la costituzione in mora del debitore, il creditore si attiva e contesta al debitore la prestazione che deve ancora essere eseguita. Con la Costituzione in mora, in caso di impossibilità sopravvenuta il debitore non viene liberato dall'obbligazione.
Costituzione in mora è un rimedio che si usa per tutelare il soggetto.
Articolo 1219: ci sono casi in cui la mora è automatica: se il debito deriva da illecito o se il debitore dichiara di non voler adempiere all'obbligazione.
La costituzione in mora del debitore consiste nella richiesta fatta al debitore dal creditore, e per iscritto, di adempiere l'obbligazione. Tale richiesta viene comunemente inoltrata a mezzo piego o lettera.
raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da consentire di provare la data del ricevimento.
L'art. 1219 c.c. prevede che non sia necessario ricorrere alla costituzione in mora se:
- l'obbligazione deriva da fatto illecito;
- il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
- l'obbligazione è a termine e la prestazione (o il pagamento) deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Il debitore è costituito in mora quando il creditore gli intima per iscritto di adempiere all'obbligazione. Vediamoli qui sotto:
- in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore quest'ultimo dovrà comunque risarcire i danni al creditore, a meno che non provi che l'oggetto della prestazione sarebbe comunque perito presso il creditore (art. 1221 c.c.);
- il debitore sarà obbligato a risarcire i danni che il creditore ha subito in seguito al ritardo nell'adempimento.
LA MORA DEL