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IL CONTRATTO Art. 1321 c.c

Il contratto è definito come l’accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico di

natura patrimoniale. Nella compravendita abbiamo due parti: parte compratrice e parte venditrice, che possono essere

costituite da più soggetti. Ognuno di questi soggetti che costituiscono le parti, devono esprimere un consenso alla

conclusione del contratto: quando la volontà di una parte coincide con la volontà dell’altra, allora abbiamo l’accordo

(fusione delle volontà nell’accordo- ovvero la perfetta coincidenza delle volontà delle due parti alla luce dello scopo da

conseguire). Se non sussiste l’accordo, non possiamo dire che è stato stipulato un contratto.

L’effetto della manifestazione delle volontà concorde delle parti è la nascita del rapporto obbligatorio, in quanto il

contratto è innanzitutto una fonte volontaria delle obbligazioni. Ci saranno poi delle singole particolarità, ovvero dei

contratti che oltre all’accordo necessitano di altri requisiti per essere conclusi. Nel caso in cui non sussiste, l’accordo, il

contratto è nullo e non produce nessun effetto.

L’autonomia contrattuale

Si dice che il contratto è lo strumento principe elettivo dell’autonomia privata contrattuale, ovvero il potere di darsi

delle regole da sé. Le parti, i centri di interesse, vogliono infatti regolamentare i rapporti di collaborazione in maniera

autonoma attraverso il contratto. Il contratto è un atto di autonomia privata, la norma giuridica è invece una regola

eteronoma, ovvero imposta dall’organo che la emanata. Nel contratto vige il principio della sacralità dell’autonomia

privata: la volontà delle parti è sacra e sovrana. La norma contrattuale non è quindi una regola eteronoma, bensì

autonoma in quanto stabilita dalle parti: mentre la legge eteronoma vincola chiunque (generalità ed astrattezza come

caratteri della norma giuridica), la norma contrattuale vincola ed è indirizzata soltanto alle parti (principio di relatività

degli effetti del contratto).

Possiamo definire autonomia contrattuale come la libertà dei soggetti di autodeterminarsi per il perseguimento di

interessi economici: l’interesse delle parti che si persegue attraverso la stipulazione di un contratto è un interesse

economicamente valutabile.

L’autonomia contrattuale si declina in due modi:

1. Come libertà contrattuale positiva: libertà di concorrere a determinare insieme all’altra parte l’oggetto e il

contenuto del contratto. Il contenuto del contratto sono le prestazioni che formano oggetto del rapporto

obbligatorio che nasce in seguito all’accordo. Per essere espressione di autonomia il contratto deve essere voluto da

tutte le parti che partecipano alla formazione dell’accordo. Tuttavia nella cultura moderna la volontà di una delle

parti prevale sulla volontà dell’altra, il contratto dunque non è voluto liberamente dai soggetti, bensì una parte

accetta passivamente le condizioni contrattuali imposte dalla parte forte.

2. Come libertà contrattuale negativa: possibilità di concludere contratti atipici purché meritevoli di tutela secondo

l’ordinamento giuridico. Possiamo distinguere infatti due categorie di contratti:

Tipici: contratti o modelli predeterminati dal legislatore

Atipici: non predeterminati dal legislatore. È necessario stabilire se gli interessi perseguiti da un contratto

atipico sono meritevoli di tutela, ovvero siano interessi economicamente valutabili, leciti (ovvero non

contrastanti con l’ordinamento giuridico), e non siano futili. Gli interessi devono essere rilevanti socialmente ma

anche giuridicamente. Questo è quello che viene definito come giudizio di meritevolezza: la tutela giuridica è

prima di tutto una tutela giudiziaria, quindi lo Stato mira a garantire tutela soprattutto ad interessi rilevanti e

meritevoli di tutela.

Atti o negozi unilaterali tra vivi

L’atto unilaterale, a differenza del contratto, è la manifestazione d volontà di un solo soggetto. L’Articolo 1324 stabilisce

che le norme sui contratti si applicano, per quanto compatibili, anche agli atti unilaterali tra vivi avente contenuto

economico. C’è un’applicazione in via analogica della disciplina ai contratti agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto

economico. È opportuno tuttavia opportuno distinguere tra:

1. Negozi unilaterali recettizi: sono quelli che per produrre i loro effetti devono pervenire a conoscenza del

destinatario dell’atto di volontà unilaterale: un esempio tipico di negozio unilaterale recettizio è la remissione del

debito poiché il debitore deve esserne a conoscenza per essere liberato.

2. Negozi unilaterali non recettizi: per produrre i loro effetti non è necessario che il destinatario dell’atto ne sia a

conoscenza: un esempio è il riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio.

Categorie di contratto

In quanto alla struttura i contratti si suddividono in:

Bilaterali: nel caso ci siano due parti.

Plurilaterali o con comunione di scopo: nel caso in cui ci siano più parti. Un esempio di contratti plurilaterali sono le

società, in cui persiste un convergere di energie al fine di un perseguimento di uno scopo comune. Non è infatti

previsto un conflitto di interessi di carattere economico come nel contratto bilaterale.

Tale distinzione è rilevante in quanto nei contratti bilaterali, se la volontà di una parte non sussiste o è vizia ta, non può

esistere accordo. Se tuttavia le parti sono più di due (nei contratti plurilaterali), allora il vizio della volontà di una de lle

parti potrebbe non determinare l’inefficacia dell’intero contratto. Questa è la cosiddetta prova di resistenza: ven endo

meno una parte, il contratto rimane comunque in piedi? Continua a produrre effetti nonostante una parte non faccia

più parte dell’accordo?

In quanto al titolo distinguiamo:

Contratti a titolo oneroso: sono quelli che comportano un sacrificio patrimoniale a carico di tutte le parti coinvolte

nel contratto. Un esempio di contratto a titolo oneroso è la compravendita, in quanto il venditore si spoglia di un

diritto che trasferisce al compratore in cambio di un prezzo.

Contratti a titolo gratuito: quando sussiste solo una parte che sopporta un sacrificio economico. Un esempio è il

contratto di comodato, secondo la legge essenzialmente gratuito: il comodante concede in prestito gratuito un bene

mobile o immobile al comodatario che se ne servirà per un periodo di tempo al termine del quale lo restituirà al

comodante.

Il contratto si dice perfetto o perfezionato quando è capace e produttivo di effetti giuridici. Quanto al perfezionamento

possiamo distinguere:

Contratti consensuali: l’effetto si verifica in seguito al semplice consenso delle parti manifestato attraverso le forme

previste dalla legge. I contratti consensuali sono quelli che producono effetti in virtù del semplice consenso delle

parti legittimamente manifestato. Questo principio vale generalmente per tutti i contratti tranne per una particolare

categoria chiamata contratti reali.

Contratti reali: si perfezionano non solo attraverso il raggiungimento dell’accordo, ma in aggiunta anche attraverso

la consegna del bene o della cosa da parte di un soggetto all’altro. L’accordo non può mai mancare, in nessuna de lle

due tipologie di contratti.

▫ Deposito, comodato, mutuo e pegno.

D un punto di vista degli effetti distinguiamo:

Contratti ad effetti reali o a efficacia mista (effetti reali+ effetti obbligatori). Un contratto ad effetti reali comporta

effetti traslativi del diritto. Non tutti i contratti comportano il trasferimento del diritto ma solo alcuni (quelli tipici

stabiliti dalla legge), ovvero:

▫ Compravendita

▫ Mutuo

▫ Altri minori

Contratti ad effetti obbligatori: tutti i contratti hanno effetti obbligatori, non esiste un contratto che non produca

effetti obbligatori. Il contratto è infatti una fonte dell’obbligazione. In aggiunta un contratto potrebbe avere effetti

reali.

Le trattative (momento della formazione del contratto)

La trattativa è la prima fase di formazione del contratto, quella in cui le parti entrano in contatto tra di loro per

raggiungere l’accordo. È una fase preliminare contraddistinta dalla valutazione reciproca dell’opportunità di concludere

tale contratto, attraverso il susseguirsi di proposte, ovvero manifestazioni unilaterali provenienti da una parte (parte

proponente o offerente)di concludere l’accordo con la controparte.

La proposta è un atto preliminare o prenegoziale al raggiungimento de ll’accordo e può essere accettata o respinta

dall’altra parte (oblato, ovvero colui al quale viene offerta la proposta). L’oblato accetterà la proposta nel momento in

cui la sua manifestazione di volontà coinciderà in maniera conforme alla volontà della controparte espressa attraverso

la proposta. Non sempre a fronte di una proposta sussiste una rapida accettazione dalla controparte: può esistere una

trattativa tra le parti.

Importante: la fase delle trattative tra le parti che effettuano proposte per giungere all’accordo potrebbe anche essere

assente. In determinati contratti la fase delle trattative non è presente, ma lascia posto alla fase della formazione del

contratto. Questo meccanismo riguarda quelli che sono i contratti non negoziati (o contratti per adesione), ovvero quelli

nei quali una delle parti predispone unilateralmente le condizioni contrattuali e l’altra parte le può accettare o rifiutare,

ma non le può discutere. Nei contratti non negoziati nasce l’esigenza di tutelare il contraente debole, ovvero colui che

non ha il potere di negoziare i termini del contratto. Sul predisponente grava comunque l’obbligo di attenersi al dovere

di buona fede oggettiva nella fase formativa del contratto. Nella fase in cui le trattative sono assenti l’obbligo di

correttezza si traduce nel dovere, a carico di predisponente (colui che predispone le clausole), deve predisporre le

clausole secondo l’obbligo di correttezza. Colui che accetterà o rifiuterà i termini contrattuali dell’accordo si chiama

consumatore, in quanto la maggior parte dei contratti non negoziati sono i contratti del consumatore.

Responsabilità precontrattuale

La legge stabilisce che nel momento della trattativa e più in generale nel momento della formazione del contratto che

precede la nascita dell’accordo, le parti devono comportarsi secondo buona fede intesa in senso oggettivo (dovere di

correttezza). Ciascuna delle parti deve comportarsi secondo un principio di correttezza in modo da salvaguardare gli

interessi della controparte nei limiti in cui tale salvaguardia non arrechi un apprezzabile pregiudizio al proprio interesse.

In particolare, ciascuna delle parti, in relazione al principio generale della correttezza, devono attenersi ai doveri di:

a. Informazione: la parte deve fornire alla controparte le informazioni necessarie per valutare la convenienza del

contratto che si vuole concludere. Devono essere informazioni veritiere e non devono trarre in inganno la

controparte che avrebbe potuto salvaguardare un proprio interesse non stipulando il contratto o stipulandolo a

condizioni diverse.

b. Chiarezza

c. Riservatezza: entrambe le parti devono attenersi al principio di riservatezza, strettamente correlato alla buona

fede oggettiva.

L’effettiva lealtà ed il rispetto del concetto di buona fede oggettiva è strettamente correlata alle circostanze oggettive e

soggettive che possono influenzare la nascita di un determinato accordo e quindi di uno specifico rapporto obbligatorio.

L’Articolo 1337 stabilisce che la violazione dell’obbligo di buonafede nel momento delle trattative comporta la

responsabilità precontrattuale e quindi l’obbligo di risarcire il danno nei confronti della parte lesa. Sussiste dunque un

inadempimento vero e proprio del dovere di buona fede. L’articolo 1337 tutela la legittima aspettativa alla conclusione

del contratto.

La responsabilità precontrattuale è un concetto formulato da un tedesco, studioso del diritto romano si pose il

problema di cosa sarebbe successo nel caso in cui una delle due parti avesse interrotto la trattativa, mettendo in luce un

danno rilevante a carico della parte lesa. Ritroviamo dunque anche qui, come nel risarcimento per equivalente in caso di

inadempimento dell’obbligazione da parte del debitore, due componenti del danno:

1. Danno emergente: la perdita subita

2. Lucro cessante: le occasioni di guadagno perse.

In caso di inadempimento della responsabilità precontrattuale viene in rilievo il concetto di interesse negativo, ovvero

l’interesse a non perdere tempo, l’interesse a non farsi sfuggire altre occasioni, non affrontare spese inutili.

Autonomia contrattuale e obblighi a contrarre

Nell’ambito dell’autonomia contrattuale abbiamo distinto:

1. Libertà contrattuale positiva: la libertà delle parti di concorrere a determinare il contenuto del contratto

2. Libertà contrattuale negativa: la libertà di non concludere un contratto, di essere liberi di stipulare o non

stipulare un contratto.

Questi due aspetti della libertà contrattuale sono complementari, e nell’ambito dell’economia di mercato

concorrenziale efficiente, dove vige il principio di libertà della concorrenza, dovrebbero essere entrambi presenti.

Tuttavia, come molte volte è assente la libertà contrattuale positiva (quando ad esempio abbiamo un contratto non

negoziato), potrebbe essere assente anche la libertà contrattuale negativa (in tutti i casi in cui o la legge, o le parti,

pongono un vincolo a contrarre a carico delle stesse parti).

L’obbligo di contrarre può essere quindi posto da:

1. La legge da cui discendono obblighi legali

2. Le parti che si auto vincolano con il contratto preliminare e da cui discendono gli obblighi convenzionali.

Obblighi legali a contrarre

L’articolo 2597 stabilisce che colui che esercita un’impresa in condizioni di monopolio legale, è obbligato a contrattare

con chiunque ne faccia richiesta osservando la parità di trattamento. Il monopolio legale si ha quando Stato abbia

rilevato un’impresa di importanza nazionale per quanto riguarda la produzione nazionale di una certa entità economica,

e abbia deciso di sottrarre l’impresa al regime di concorrenza (in cui vi è la compresenza di più operatori economici che

offrono beni o servizi intercambiabili nelle preferenze dei consumatori). Questo principio di libertà di impresa si

identifica con il principio di libertà di concorrenza, ovvero la proiezione pluralistica della libertà di iniziativa economica.

La libertà di concorrenza presenta due aspetti principali:

1. Libertà di ingresso nel mercato: chiunque può entrare nel mercato per la immissione di beni o servizi diretti allo

scambio per il corrispettivo di un prezzo. Il contratto di vendita è il mezzo attraverso cui i beni vengono allocati.

L’allocazione delle risorse scarse risolve il problema economico. Attraverso l’allocazione abbiamo il

riconoscimento della proprietà privata e della libertà contrattuale.

2. Libertà di uscita dal mercato che può essere effettuata in maniera autonoma.

Questa libertà può venir meno ogni qualvolta lo Stato, in considerazione dell’importanza economica di alcuni settori

produttivi, decide di affidarne la gestione ad imprese che operano in regime di monopolio. Il monopolio è il regime

opposto a quello della concorrenza perfetta (regime ideale) e indica una sola impresa che sul mercando impedendo il

pluralismo dell’offerta. Un’altra ipotesi è quella dell’oligopolio, ovvero poche imprese su l mercato: se l’oligopolio

diventa collusivo (le poche imprese si accordano per impedire ad altri di subentrare sul mercato) allora si ha un

monopolio. Sia i monopoli che gli oligopoli impediscono lo svolgimento della libera concorrenza o della concorrenza

perfetta. La l’articolo 2597 si applica sia ai monopoli legali che ai monopoli di fatto.

Il regime della concorrenza perfetta è un regime ideale che presuppone:

Le imprese siano tante

Nessuna impresa sia in grado di influenzare il prezzo dei prodotti o dei servizi, e che quest’ultimo sia

determinato dall’incontro della curva dell’offerta con la curva della domanda (principio generale cardine

dell’economia di mercato). Nella realtà il prezzo dei beni non è determinato dalla loro scarsità, ma dalla pratica

americana del price-fixing, ovvero della decisione delle imprese di stabilire, attraverso un’intesa restrittiva della

concorrenza (vietatissime dal punto di vista giuridico), il prezzo dei beni.

Importante: le intese restrittive della concorrenza vengono sanzionate dall’Autorità garante della concorrenza e del

mercato (AGCM), organo amministrativo indipendente, che pone in essere provvedimenti sanzionatori contro le

imprese che violano il divieto di intese restrittive della concorrenza sul territorio nazionale. La normativa europea per la

tutela della libertà di mercato si chiama Anti-Trust, istituto che prevede l’affidamento ad un Trustee di un patrimonio da

gestire secondo le norme del disponente (Settlor) e da destinare poi al beneficiario finale. Il Trustee nono è proprietario

in senso tecnico, ma è una proprietaria fiduciaria, funzionalizzata nell’interesse altrui. I creditori del Trustee o del Sett lor

non possono quindi aggredire i beni appartenenti del Trust Fund. Il Trust Fund è un patrimonio separato blindato in

maniera duplice.

In Italia la legislazione Anti-Trust è affidata alla Legge 287 del 1990, promulgata ad un secolo di distanza dallo Sherman

Act, la legge antimonopolistica di John Sherman, senatore dell’Ohio nel 1890, su cui modello si sono sviluppate le altre

leggi anti-monopol

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stornaiuoloma di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Scaglione Francesco.
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