IL CONTRATTO Art. 1321 c.c
Il contratto è definito come l’accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico di
natura patrimoniale. Nella compravendita abbiamo due parti: parte compratrice e parte venditrice, che possono essere
costituite da più soggetti. Ognuno di questi soggetti che costituiscono le parti, devono esprimere un consenso alla
conclusione del contratto: quando la volontà di una parte coincide con la volontà dell’altra, allora abbiamo l’accordo
(fusione delle volontà nell’accordo- ovvero la perfetta coincidenza delle volontà delle due parti alla luce dello scopo da
conseguire). Se non sussiste l’accordo, non possiamo dire che è stato stipulato un contratto.
L’effetto della manifestazione delle volontà concorde delle parti è la nascita del rapporto obbligatorio, in quanto il
contratto è innanzitutto una fonte volontaria delle obbligazioni. Ci saranno poi delle singole particolarità, ovvero dei
contratti che oltre all’accordo necessitano di altri requisiti per essere conclusi. Nel caso in cui non sussiste, l’accordo, il
contratto è nullo e non produce nessun effetto.
L’autonomia contrattuale
Si dice che il contratto è lo strumento principe elettivo dell’autonomia privata contrattuale, ovvero il potere di darsi
delle regole da sé. Le parti, i centri di interesse, vogliono infatti regolamentare i rapporti di collaborazione in maniera
autonoma attraverso il contratto. Il contratto è un atto di autonomia privata, la norma giuridica è invece una regola
eteronoma, ovvero imposta dall’organo che la emanata. Nel contratto vige il principio della sacralità dell’autonomia
privata: la volontà delle parti è sacra e sovrana. La norma contrattuale non è quindi una regola eteronoma, bensì
autonoma in quanto stabilita dalle parti: mentre la legge eteronoma vincola chiunque (generalità ed astrattezza come
caratteri della norma giuridica), la norma contrattuale vincola ed è indirizzata soltanto alle parti (principio di relatività
degli effetti del contratto).
Possiamo definire autonomia contrattuale come la libertà dei soggetti di autodeterminarsi per il perseguimento di
interessi economici: l’interesse delle parti che si persegue attraverso la stipulazione di un contratto è un interesse
economicamente valutabile.
L’autonomia contrattuale si declina in due modi:
1. Come libertà contrattuale positiva: libertà di concorrere a determinare insieme all’altra parte l’oggetto e il
contenuto del contratto. Il contenuto del contratto sono le prestazioni che formano oggetto del rapporto
obbligatorio che nasce in seguito all’accordo. Per essere espressione di autonomia il contratto deve essere voluto da
tutte le parti che partecipano alla formazione dell’accordo. Tuttavia nella cultura moderna la volontà di una delle
parti prevale sulla volontà dell’altra, il contratto dunque non è voluto liberamente dai soggetti, bensì una parte
accetta passivamente le condizioni contrattuali imposte dalla parte forte.
2. Come libertà contrattuale negativa: possibilità di concludere contratti atipici purché meritevoli di tutela secondo
l’ordinamento giuridico. Possiamo distinguere infatti due categorie di contratti:
Tipici: contratti o modelli predeterminati dal legislatore
Atipici: non predeterminati dal legislatore. È necessario stabilire se gli interessi perseguiti da un contratto
atipico sono meritevoli di tutela, ovvero siano interessi economicamente valutabili, leciti (ovvero non
contrastanti con l’ordinamento giuridico), e non siano futili. Gli interessi devono essere rilevanti socialmente ma
anche giuridicamente. Questo è quello che viene definito come giudizio di meritevolezza: la tutela giuridica è
prima di tutto una tutela giudiziaria, quindi lo Stato mira a garantire tutela soprattutto ad interessi rilevanti e
meritevoli di tutela.
Atti o negozi unilaterali tra vivi
L’atto unilaterale, a differenza del contratto, è la manifestazione d volontà di un solo soggetto. L’Articolo 1324 stabilisce
che le norme sui contratti si applicano, per quanto compatibili, anche agli atti unilaterali tra vivi avente contenuto
economico. C’è un’applicazione in via analogica della disciplina ai contratti agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto
economico. È opportuno tuttavia opportuno distinguere tra:
1. Negozi unilaterali recettizi: sono quelli che per produrre i loro effetti devono pervenire a conoscenza del
destinatario dell’atto di volontà unilaterale: un esempio tipico di negozio unilaterale recettizio è la remissione del
debito poiché il debitore deve esserne a conoscenza per essere liberato.
2. Negozi unilaterali non recettizi: per produrre i loro effetti non è necessario che il destinatario dell’atto ne sia a
conoscenza: un esempio è il riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio.
Categorie di contratto
In quanto alla struttura i contratti si suddividono in:
Bilaterali: nel caso ci siano due parti.
Plurilaterali o con comunione di scopo: nel caso in cui ci siano più parti. Un esempio di contratti plurilaterali sono le
società, in cui persiste un convergere di energie al fine di un perseguimento di uno scopo comune. Non è infatti
previsto un conflitto di interessi di carattere economico come nel contratto bilaterale.
Tale distinzione è rilevante in quanto nei contratti bilaterali, se la volontà di una parte non sussiste o è vizia ta, non può
esistere accordo. Se tuttavia le parti sono più di due (nei contratti plurilaterali), allora il vizio della volontà di una de lle
parti potrebbe non determinare l’inefficacia dell’intero contratto. Questa è la cosiddetta prova di resistenza: ven endo
meno una parte, il contratto rimane comunque in piedi? Continua a produrre effetti nonostante una parte non faccia
più parte dell’accordo?
In quanto al titolo distinguiamo:
Contratti a titolo oneroso: sono quelli che comportano un sacrificio patrimoniale a carico di tutte le parti coinvolte
nel contratto. Un esempio di contratto a titolo oneroso è la compravendita, in quanto il venditore si spoglia di un
diritto che trasferisce al compratore in cambio di un prezzo.
Contratti a titolo gratuito: quando sussiste solo una parte che sopporta un sacrificio economico. Un esempio è il
contratto di comodato, secondo la legge essenzialmente gratuito: il comodante concede in prestito gratuito un bene
mobile o immobile al comodatario che se ne servirà per un periodo di tempo al termine del quale lo restituirà al
comodante.
Il contratto si dice perfetto o perfezionato quando è capace e produttivo di effetti giuridici. Quanto al perfezionamento
possiamo distinguere:
Contratti consensuali: l’effetto si verifica in seguito al semplice consenso delle parti manifestato attraverso le forme
previste dalla legge. I contratti consensuali sono quelli che producono effetti in virtù del semplice consenso delle
parti legittimamente manifestato. Questo principio vale generalmente per tutti i contratti tranne per una particolare
categoria chiamata contratti reali.
Contratti reali: si perfezionano non solo attraverso il raggiungimento dell’accordo, ma in aggiunta anche attraverso
la consegna del bene o della cosa da parte di un soggetto all’altro. L’accordo non può mai mancare, in nessuna de lle
due tipologie di contratti.
▫ Deposito, comodato, mutuo e pegno.
D un punto di vista degli effetti distinguiamo:
Contratti ad effetti reali o a efficacia mista (effetti reali+ effetti obbligatori). Un contratto ad effetti reali comporta
effetti traslativi del diritto. Non tutti i contratti comportano il trasferimento del diritto ma solo alcuni (quelli tipici
stabiliti dalla legge), ovvero:
▫ Compravendita
▫ Mutuo
▫ Altri minori
Contratti ad effetti obbligatori: tutti i contratti hanno effetti obbligatori, non esiste un contratto che non produca
effetti obbligatori. Il contratto è infatti una fonte dell’obbligazione. In aggiunta un contratto potrebbe avere effetti
reali.
Le trattative (momento della formazione del contratto)
La trattativa è la prima fase di formazione del contratto, quella in cui le parti entrano in contatto tra di loro per
raggiungere l’accordo. È una fase preliminare contraddistinta dalla valutazione reciproca dell’opportunità di concludere
tale contratto, attraverso il susseguirsi di proposte, ovvero manifestazioni unilaterali provenienti da una parte (parte
proponente o offerente)di concludere l’accordo con la controparte.
La proposta è un atto preliminare o prenegoziale al raggiungimento de ll’accordo e può essere accettata o respinta
dall’altra parte (oblato, ovvero colui al quale viene offerta la proposta). L’oblato accetterà la proposta nel momento in
cui la sua manifestazione di volontà coinciderà in maniera conforme alla volontà della controparte espressa attraverso
la proposta. Non sempre a fronte di una proposta sussiste una rapida accettazione dalla controparte: può esistere una
trattativa tra le parti.
Importante: la fase delle trattative tra le parti che effettuano proposte per giungere all’accordo potrebbe anche essere
assente. In determinati contratti la fase delle trattative non è presente, ma lascia posto alla fase della formazione del
contratto. Questo meccanismo riguarda quelli che sono i contratti non negoziati (o contratti per adesione), ovvero quelli
nei quali una delle parti predispone unilateralmente le condizioni contrattuali e l’altra parte le può accettare o rifiutare,
ma non le può discutere. Nei contratti non negoziati nasce l’esigenza di tutelare il contraente debole, ovvero colui che
non ha il potere di negoziare i termini del contratto. Sul predisponente grava comunque l’obbligo di attenersi al dovere
di buona fede oggettiva nella fase formativa del contratto. Nella fase in cui le trattative sono assenti l’obbligo di
correttezza si traduce nel dovere, a carico di predisponente (colui che predispone le clausole), deve predisporre le
clausole secondo l’obbligo di correttezza. Colui che accetterà o rifiuterà i termini contrattuali dell’accordo si chiama
consumatore, in quanto la maggior parte dei contratti non negoziati sono i contratti del consumatore.
Responsabilità precontrattuale
La legge stabilisce che nel momento della trattativa e più in generale nel momento della formazione del contratto che
precede la nascita dell’accordo, le parti devono comportarsi secondo buona fede intesa in senso oggettivo (dovere di
correttezza). Ciascuna delle parti deve comportarsi secondo un principio di correttezza in modo da salvaguardare gli
interessi della controparte nei limiti in cui tale salvaguardia non arrechi un apprezzabile pregiudizio al proprio interesse.
In particolare, ciascuna delle parti, in relazione al principio generale della correttezza, devono attenersi ai doveri di:
a. Informazione: la parte deve fornire alla controparte le informazioni necessarie per valutare la convenienza del
contratto che si vuole concludere. Devono essere informazioni veritiere e non devono trarre in inganno la
controparte che avrebbe potuto salvaguardare un proprio interesse non stipulando il contratto o stipulandolo a
condizioni diverse.
b. Chiarezza
c. Riservatezza: entrambe le parti devono attenersi al principio di riservatezza, strettamente correlato alla buona
fede oggettiva.
L’effettiva lealtà ed il rispetto del concetto di buona fede oggettiva è strettamente correlata alle circostanze oggettive e
soggettive che possono influenzare la nascita di un determinato accordo e quindi di uno specifico rapporto obbligatorio.
L’Articolo 1337 stabilisce che la violazione dell’obbligo di buonafede nel momento delle trattative comporta la
responsabilità precontrattuale e quindi l’obbligo di risarcire il danno nei confronti della parte lesa. Sussiste dunque un
inadempimento vero e proprio del dovere di buona fede. L’articolo 1337 tutela la legittima aspettativa alla conclusione
del contratto.
La responsabilità precontrattuale è un concetto formulato da un tedesco, studioso del diritto romano si pose il
problema di cosa sarebbe successo nel caso in cui una delle due parti avesse interrotto la trattativa, mettendo in luce un
danno rilevante a carico della parte lesa. Ritroviamo dunque anche qui, come nel risarcimento per equivalente in caso di
inadempimento dell’obbligazione da parte del debitore, due componenti del danno:
1. Danno emergente: la perdita subita
2. Lucro cessante: le occasioni di guadagno perse.
In caso di inadempimento della responsabilità precontrattuale viene in rilievo il concetto di interesse negativo, ovvero
l’interesse a non perdere tempo, l’interesse a non farsi sfuggire altre occasioni, non affrontare spese inutili.
Autonomia contrattuale e obblighi a contrarre
Nell’ambito dell’autonomia contrattuale abbiamo distinto:
1. Libertà contrattuale positiva: la libertà delle parti di concorrere a determinare il contenuto del contratto
2. Libertà contrattuale negativa: la libertà di non concludere un contratto, di essere liberi di stipulare o non
stipulare un contratto.
Questi due aspetti della libertà contrattuale sono complementari, e nell’ambito dell’economia di mercato
concorrenziale efficiente, dove vige il principio di libertà della concorrenza, dovrebbero essere entrambi presenti.
Tuttavia, come molte volte è assente la libertà contrattuale positiva (quando ad esempio abbiamo un contratto non
negoziato), potrebbe essere assente anche la libertà contrattuale negativa (in tutti i casi in cui o la legge, o le parti,
pongono un vincolo a contrarre a carico delle stesse parti).
L’obbligo di contrarre può essere quindi posto da:
1. La legge da cui discendono obblighi legali
2. Le parti che si auto vincolano con il contratto preliminare e da cui discendono gli obblighi convenzionali.
Obblighi legali a contrarre
L’articolo 2597 stabilisce che colui che esercita un’impresa in condizioni di monopolio legale, è obbligato a contrattare
con chiunque ne faccia richiesta osservando la parità di trattamento. Il monopolio legale si ha quando Stato abbia
rilevato un’impresa di importanza nazionale per quanto riguarda la produzione nazionale di una certa entità economica,
e abbia deciso di sottrarre l’impresa al regime di concorrenza (in cui vi è la compresenza di più operatori economici che
offrono beni o servizi intercambiabili nelle preferenze dei consumatori). Questo principio di libertà di impresa si
identifica con il principio di libertà di concorrenza, ovvero la proiezione pluralistica della libertà di iniziativa economica.
La libertà di concorrenza presenta due aspetti principali:
1. Libertà di ingresso nel mercato: chiunque può entrare nel mercato per la immissione di beni o servizi diretti allo
scambio per il corrispettivo di un prezzo. Il contratto di vendita è il mezzo attraverso cui i beni vengono allocati.
L’allocazione delle risorse scarse risolve il problema economico. Attraverso l’allocazione abbiamo il
riconoscimento della proprietà privata e della libertà contrattuale.
2. Libertà di uscita dal mercato che può essere effettuata in maniera autonoma.
Questa libertà può venir meno ogni qualvolta lo Stato, in considerazione dell’importanza economica di alcuni settori
produttivi, decide di affidarne la gestione ad imprese che operano in regime di monopolio. Il monopolio è il regime
opposto a quello della concorrenza perfetta (regime ideale) e indica una sola impresa che sul mercando impedendo il
pluralismo dell’offerta. Un’altra ipotesi è quella dell’oligopolio, ovvero poche imprese su l mercato: se l’oligopolio
diventa collusivo (le poche imprese si accordano per impedire ad altri di subentrare sul mercato) allora si ha un
monopolio. Sia i monopoli che gli oligopoli impediscono lo svolgimento della libera concorrenza o della concorrenza
perfetta. La l’articolo 2597 si applica sia ai monopoli legali che ai monopoli di fatto.
Il regime della concorrenza perfetta è un regime ideale che presuppone:
Le imprese siano tante
Nessuna impresa sia in grado di influenzare il prezzo dei prodotti o dei servizi, e che quest’ultimo sia
determinato dall’incontro della curva dell’offerta con la curva della domanda (principio generale cardine
dell’economia di mercato). Nella realtà il prezzo dei beni non è determinato dalla loro scarsità, ma dalla pratica
americana del price-fixing, ovvero della decisione delle imprese di stabilire, attraverso un’intesa restrittiva della
concorrenza (vietatissime dal punto di vista giuridico), il prezzo dei beni.
Importante: le intese restrittive della concorrenza vengono sanzionate dall’Autorità garante della concorrenza e del
mercato (AGCM), organo amministrativo indipendente, che pone in essere provvedimenti sanzionatori contro le
imprese che violano il divieto di intese restrittive della concorrenza sul territorio nazionale. La normativa europea per la
tutela della libertà di mercato si chiama Anti-Trust, istituto che prevede l’affidamento ad un Trustee di un patrimonio da
gestire secondo le norme del disponente (Settlor) e da destinare poi al beneficiario finale. Il Trustee nono è proprietario
in senso tecnico, ma è una proprietaria fiduciaria, funzionalizzata nell’interesse altrui. I creditori del Trustee o del Sett lor
non possono quindi aggredire i beni appartenenti del Trust Fund. Il Trust Fund è un patrimonio separato blindato in
maniera duplice.
In Italia la legislazione Anti-Trust è affidata alla Legge 287 del 1990, promulgata ad un secolo di distanza dallo Sherman
Act, la legge antimonopolistica di John Sherman, senatore dell’Ohio nel 1890, su cui modello si sono sviluppate le altre
leggi anti-monopol
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