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Altri aspetti che manifestano il fatto per cui la nullità sia un presidio a tutela degli interessi generali
riguardano il fatto per cui chiunque ne esprima interesse, può far valere la nullità; quest’ultima è
rilevata d’ufficio da un giudice, poiché riguarda un interesse generale.
● tale azione giudiziaria è imprescrittibile, e non si può convalidare l’atto nullo, dato che la causa
di nullità interferisce anche sugli interessi generali; l’unico altro momento in cui ritorna la volontà
delle parti come fattori rilevanti per cui sia consentito correggere il vizio è quello della
conversione di un contratto in un contratto diverso, senza farne decadere gli effetti.
Le cause di nullità sono elencate dall’art. 1418 c.c.:
● contrarietà a norme imperative, come norme non derogabili per volontà delle parti.
● mancanza di uno degli elementi essenziali: ex. un contraente che non abbia capacità giuridica,
il caso in cui l’oggetto del contratto non sia determinabile, quando una manifestazione di
volontà viene estorta con violenza fisica o espressa per gioco, o per cui manca il consenso →il
contratto è nullo per la mancanza dell’accordo tra le parti quando, nonostante la dichiarazione
resa all’esterno, manca la volontà dell’una o entrambi le parti di produrre effetti giuridici.
● Il contratto è nullo per illiceità della causa, dell’oggetto, e del motivo:
- causa →riguarda lo scopo o funzione del contratto, per cui obblighi, ad esempio, ad una
prestazione e ad una controprestazione di per sé lecite, ma di cui è vietato lo scambio.
- oggetto →illecito quando la cosa dedotta in contratto è il prodotto o lo strumento di attività
contrarie alle norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume; oppure quando la
prestazione è essa stessa un'attività vietata.
- motivo →per essere illecito deve essere esclusivo del contratto ma anche comune ad
entrambe le parti; non basta che solo una sia a conoscenza dei motivi illeciti dell’altra, ma
deve anche trarne vantaggio, e perciò il contratto è nullo se entrambe lo hanno concluso
per un motivo illecito.
● la legge può prevedere altre specifiche causa di nullità.
Cause di annullabilità del contratto
L’annullabilità è un tipo di invalidità un po’ meno grave della nullità, e ciò traspare dal fatto per cui le
cause di tale istituto siano previste a tutela degli interessi dei contraenti che sono direttamente
interessati alla causa di annullamento del contratto, e per cui ne abbiano alterato la volontà.
Casi in cui i contratti sono annullabili sono quelli in cui sussiste l’incapacità di contrattare di una
delle parti, per cui questa può presentarsi come incapacità legale oppure solo naturale.
Un contratto annullabile è capace di produrre effetti fino all’annullamento, laddove dichiarato, il
quale causa efficacia retroattiva al momento in cui è stato stipulato; i terzi non sono travolti nella
stessa maniera dall’annullamento del contratto, poiché se si acquista in buona fede un oggetto
relativo ad un contratto dichiarato poi annullabile rimane di propria proprietà, a meno che, come già
accennato, l'annullamento sia stato causato da una incapacità legale di agire.
presentano incapacità legale di contrattare coloro che non hanno acquistato la legale capacità
➔ di agire, o che avendola acquistata l’hanno successivamente persa: minori di 18 anni, infermi
totali di mente interdetti con sentenza, condannati all’ergastolo in stato di interdizione legale.
Sono ancora incapaci a contrattare in modo parziale, poiché possono compiere solo atti di
ordinaria amministrazione, i minori emancipati ed i parzialmente infermi di mente inabilitati.
- i contratti conclusi dall’incapace legale di agire sono annullabili, e l’annullamento può
essere richiesto al giudice da chi eserciti la potestà sul soggetto incapace (genitori, tutore o
curatore), dallo stesso soggetto incapace una volta riottenuta la capacità di agire
dall’autorità giudiziaria, dagli eredi o aventi causa del minore.
- il contratto è considerato annullabile su istanza dei soggetti espressamente legittimati
all’azione e comunque entro i 5 anni dalla sua stipulazione (o se contratto da un incapace,
dalla cessazione dello stato di incapacità). La controparte capace non è mai legittimata a
chiedere istanza di annullabilità, poiché disposta a tutela dell’incapace.
- la parte interessata può convalidare esplicitamente il contratto, con atto esplicito o per fatti
concludenti
diverso è il caso di incapacità naturale di un contraente dotato però di capacità legale: la legge
➔ esige, oltre alla prova dell’incapacità, nel caso di atti, che possano essere annullabili solo se si
prova che derivino da un grave pregiudizio per l’incapace, mentre per i contratti, oltre che al
pregiudizio, si sia esercitata anche la mala fede dell’altro contraente, il quale conosceva lo stato
di infermità della controparte.
Le cause di annullamento fanno riferimento a due situazioni:
incapacità del contraente: si intende sia la normale incapacità di agire (ex. minorenne non
➔ emancipato o soggetto interdetto), sia la situazione di incapacità naturale di intendere e volere,
ma solo se l’altro contraente abbia agito in malafede, contrattando volontariamente con un
soggetto incapace, al quale possa derivare un pregiudizio, per cui il contratto sia stipulato
secondo condizioni inique (la procura della rappresentanza è la capacità di agire del
rappresentato per conto di un rappresentante, a meno che lui stesso sia capace di intendere).
vizio del consenso: la volontà del contraente è presente nel contratto, ma il suo processo
➔ formativo e la naturale fisiologia sono stati alterati, rendendo tale volontà viziata:
● errore, di cui è opportuno distinguerne tre tipologie principali:
- motivo: sorge nella formazione della volontà, prima che questa venga dichiarata
all’esterno, ovvero una falsa rappresentazione della realtà che induce il soggetto a
dichiarare una volontà che altrimenti non avrebbe dichiarato. Per rendere il contratto
annullabile deve essere essenziale, cioè determinante del valore, tale per cui, se il
contraente non fosse caduto in errore, non avrebbe mai concluso il contratto. Oltre che
essenziale, deve essere riconoscibile mediante ordinaria diligenza dall’altro
contraente, proteggendo la sua fiducia riguardo la validità del contratto e, più in
generale, la sicurezza nella circolazione dei beni.
- ostativo: ricade sulla dichiarazione esterna della volontà, oppure viene commesso
dalla persona o dall’ufficio incaricato di trasmettere la dichiarazione (ex. si negozia un
pezzo di 500 ma si verifica un errore di battitura per cui si scrive 5000). Il Codice Civile
italiano lo equipara all’errore motivo, per cui può anch’esso annullare il contratto solo
se riconoscibile dalla controparte.
- di diritto: sottospecie dell’errore motivo, in relazione a norme giuridiche, e consiste
nell'ignoranza o nella falsa conoscenza della norma che ha determinato la volontà del
soggetto; è causa di annullamento del contratto quando è stata la ragione unica o
principale della sua stipulazione.
● violenza morale: consiste nell’estorcere il consenso di un soggetto attraverso la minaccia di
un male ingiusto e notevole (alla vita o all’integrità fisica), fonte di comportamenti di
calunnia o diffamazione; produce l’immediata annullabilità del contratto.
● dolo: vizio del consenso in senso di inganno, per cui un contraente è indotto in errore dai
raggiri usati dall’altro contraente/terzo, in modo da carpirne il consenso (ex. materialmente
falsare delle informazioni):
- dolo determinante: un contratto è dunque annullabile solo se il raggiro è stato
determinante ai fini del consenso.
- dolo incidente: senza raggiri il contraente raggirato avrebbe comunque aderito al
contratto, ma ad altre condizioni; il contratto è valido ma la controparte è tenuta al
risarcimento dei danni.
- dolo omissivo: controparte indotta in errore da un comportamento puramente omissivo
dell’altro, ovvero momento in cui si verifica asimmetria informativa, la cui conoscenza
avrebbe scoraggiato il contraente raggirato dal concludere il contratto; il contratto è
annullato se si ritiene che il contraente fosse obbligato a fornire le info. omesse.
- dolus bonus: esagerate vanterie delle qualità del proprio bene o della propria attività
professionale che accompagnano l’offerta di un bene o prestazione, frutto di
esagerazione.
Rescissione
La rescissione comporta essenzialmente il venire meno degli effetti del contratto, causa di invalidità
a sé stante, che opera in presenza di un vizio dell’atto. Non riguarda un’illiceità o alterazione del
processo di formazione dell'atto come nel caso di annullabilità o nullità, ma opera in presenza di uno
squilibrio di forza contrattuale tra le parti, presupposto per la genuinità del consenso, che esiste fin
dal momento della stipulazione del contratto, un vizio che già attiene all’atto stesso.
Le cause di rescissione derivano dalla conclusione del contratto:
a condizioni inique, o in stato di pericolo (ex. vendita di un bene ad una tariffa sproporzionata):
➔ chi, per contratto, assume obbligazioni a condizioni inique, ossia con forte sproporzione tra il
valore di ciò che da’ e di ciò che riceve, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o
altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può chiedere al giudice la rescissione
del contratto.
in stato di bisogno, o per lesione: ipotesi più importante e frequente per cui se esiste
➔ sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e dipesa dalla situazione (anche
momentanea) di bisogno economico di una parte, della quale l’altra parte ha approfittato, la
prima può richiedere la rescissione del contratto. È il caso di chi, trovandosi in difficoltà
economica, svende i propri beni pur di realizzare danaro, ed il compratore, che sa delle sue
condizioni di bisogno, ne approfitta offrendo un prezzo irrisorio.
- la legge fissa un criterio di sproporzionalità, per cui occorra una lesione oltre la metà (ultra
dimidium): la prestazione richiesta deve essere inferiore alla metà del valore che la
prestazione eseguita aveva al tempo del contratto.
In caso d