(FINE PER PROVA INTERMEDIA)
DIRITTO PRIVATO 2
L’istituto della prescrizione e della decadenza. prima di capire che cosa si intende
per prescrizione estintiva e decadenza si deve fare una premessa, in linea di principio
tutti i diritti conferiscono al loro titolare un potere che teoricamente dovrebbe durare
nel tempo senza limiti ed è un profilo che il legislatore tiene presente ma d’altra parte
il legislatore deve contemperare le esigenze di tutti e quindi è consapevole che i diritti
che per loro natura producono la loro massima utilità con la circolazione comporta che
se tutti quanti noi ci trovassimo nella situazione di avere un comportamento inerente,
non li esercitiamo e non li facciamo circolare, non dimostriamo di averli ed essere
consapevoli di averli questo potrebbe comportare un grave stato di incertezza. se un
diritto per lungo tempo non viene esercitato si finisce nell’ambito del consesso sociale
col cominciare ad avere il dubbio se quel diritto ci sia ancora e a chi sia, incertezza dei
diritti e incertezza sociale. L’istituto della prescrizione estintiva serve proprio ad
evitare che si crei questo stato di incertezza e vuole essere uno stimolo per i titolari
dei diritti ad esercitarli per produrre la loro utilità e dare sempre chiarezza a chi spetta
che cosa.
La prescrizione estintiva è un istituto in base al quale se un titolare di un diritto non
lo esercita per il tempo stabilito dalla legge perde questo diritto, che si estingue.
quindi gli elementi che lo caratterizzano sono due
- comportamento di inerzia da parte del titolare del diritto che non lo
esercita
- elemento del tempo, inerzia del titolare del diritto che deve durare per il
periodo stabilito dalla legge
la prescrizione istintiva ordinaria, maggiormente diffusa, è una prescrizione 10ennale
quindi si dovrebbe non esercitarlo in maniera continuativa per almeno 10 anni. da una
parte è severa ma è pur vero che 10 anni è tanto.
esempio: diritto di credito . io sono creditrice di 1 mil nei confronti di Tizio che si è
impegnato a restituirli il 1 gennaio del 2024 io anziché esercito il diritto di credito ed
attivarmi per avere i soldi me ne frego per 10 anni a partire dal giorno in cui avrei
potuto esercitare diritto, scadenza obbligazione. dopo 10 anni perdo il diritto di credito
e la speranza di avere indietro i soldi.
il codice prevede, per alcuni diritti, prescrizioni diverse a volte più lunghe a volte più
brevi ad esempio l’azione per chiedere annullamento contratto che dura 5 anni, ce ne
sono di biennali o triennali così come ventennali per dei diritti reali, con la proprietà e
sulle cose. la prescrizione opera automaticamente, il tempo lo si calcola dal momento
in cui il diritto che ci interessa può essere esercitato perché molte volte non coincidono
in tempo in cui sorge il diritto quello in cui il diritto può essere esercitato esempio il
diritto di credito sorge nel momento in cui sorge un credito dove io divento creditrice
ma perché io lo possa esercitare è necessario che l’obbligazione sia scaduta.
E’ importante che vengano applicate queste regole che il legislatore le ha trasformate
in una disciplina inderogabile cioè le norme de cc che regolano la prescrizione nel libro
6 a part dal 2934 e seguenti, è una disciplina imperativa, inderogabile, per cui mai le
parti potranno stabilire autonomamente una disciplina della prescrizione diversa da
quella che è contenuta nel cc. non è possibile che una parte rinunci preventivamente
ad avvalersi della prescrizione perché la rinuncia preventiva è nulla.
E’ possibile invece la rinuncia successiva cioè quando il titolare di un diritto è inerte
per lungo tempo da provocare l’estinzione succede che all’indomani della scadenza
del termine di prescrizione se io titolare del diritto mi sveglio e ricordo di avere un
diritto che avrei potuto far valere nei confronti di Tizio e vado dopo 10 anni e 1 g dal
mio debitore dicendo che mi doveva 1 mil di euro, il debitore si può limitare a dire che
il suo credito lo ha lasciato a prescrivere e non ha nessun tipo di possibilità di esigere
la prescrizione perché il diritto si è estinto, questo la legge glie lo consente. e il
creditore non può fare nulla perché è stato lui inerte a non esercitare il suo diritto di
credito in maniera più tempestiva questo non nega però che il debitore possa decidere
nonostante l’intervenuta prescrizione di adempiere ugualmente.
l’adempimento di un debito prescritto rientra nella categoria delle ‘’obbligazioni
naturali’’ che sono quelle obbligazioni che a differenza delle altre non possono essere
coercibili, il creditore non può promuovere azioni esecutive, ma sono degli obblighi
morali. il pagamento di un debito prescritto rientra in un obbligo morale cioè io
giuridicamente posso dirti che non ti devo niente perché hai lasciato estinguere il
diritto di credito per prescrizione ma so che devo darti i soldi ma giuridicamente non
dono chiamato a dare i soldi ,ma moralmente si e quindi se seguendo un impulso
morale decido di adempiere ignorando di potermi avvalere della prescrizione il mio
adempimento andrà comunque a vantaggio del creditore e io non potrò cambiare poi
idea se è fatto spontaneamente e da una persona capace non è ripetibile. se invece il
nostro obbligato non ha obblighi morali può dire che è arrivato troppo tardi.
unitamente al pagamento del debito prescritto fanno parte delle obbligazioni naturali
anche i debiti di gioco(nel nostro ordinamento è vietato il gioco d’azzardo e quindi le
obbligazioni che nascono da una attività illecita non sono tutelate e il debito di gioco
non è civilistico), queste sono obbligazioni non sono coercibili.
5 anni per la annullabilità dei negozi, se io ho diritto di impugnare contratto stipulato
in presenza di dolo, violenza psichica ecc ho 5 anni di tempo per instaurare il giudizio
per sentenza di annullamento, dopo 5 anni non posso più impugnare il contratto e me
lo devo tenere così.
tutta la disciplina dal 2934 sono tutte norme inderogabili, siccome l’esito della
prescrizione è pesante il legislatore vuole evitare che sia concordata tra le parti a
scapito di una delle due. questo comporta delle conseguenze si era accennato al tema
dell’irrinunciabilità preventiva cioè le parti che danno vita ad un contratto non
possono inserire delle clausole che impongano di rinunciare della possibilità di
avvalersi della prescrizione. è invece possibile rinunciare successivamente alla
prescrizione.
se io sono il debitore che nonostante la prescrizione decido di pagarlo ma lo faccio in
piena libertà e coscienza, capacità pago e non ho diritto di pentirmi e chiedere indietro
ma se son minacciata o incapacità naturale il mio adempimento può essere ripetuto
cioè rivocato perché non consapevole.
la punizione che ha il titolare del diritto a causa della prolungata inerzia è pesante, il
legislatore on poteva non prendere in considerazione alcune circostanze che se si
verificano consentono di intervenire sul termine della prescrizione o sospendendolo o
interrompendolo quindi parlando di prescrizione estintiva ci troviamo davanti a due
ipotesi - sospensione della prescrizione: affonda la sua ragion d’essere in una
considerazione differente. la prescrizione estintiva tende a colpire il titolare
di un diritto che rimane inerte così dicendo intendiamo e ci riferiamo a quei
titolari di diritti che si trovano nella condizione di poterli esercitare può
essere che per periodi più o meno lunghi il titolare di un diritto si trovi in
una condizione personale tale da essere impedito all’esercitazione di quel
diritto, ad esempio un titolare che rimane a causa di un incidente per un
anno in coma, militari impegnati e tutte quelle situazioni dove il mancato
utilizzo del diritto non è causato da una mancata inerzia ma è la
conseguenza di un particolare rapporto che sempre o per tot è intercorso
tra titolare diritto e soggetto obbligato ad esempio dove due coniugi si
trovano a legarli l’un l’altro da un rapporto di debito credito ma se il marito
non riuscisse a dare i soldi la moglie rimarrebbe inerte e non lo citerebbe in
giudizio e non si preoccuperebbe di mandare lettere per l’interruzione ma
se il matrimonio dura per 20 anni e poi al 30simo anno ed 1 si separano e la
signora si ricorda del prestito che dopo 20 anni è prescritto. in questo caso
il legislatore fa si che il periodo di inerzia anche se prolungato se trova
inerzia in un part6icolare rapporto umano , fratello e sorella, incapace e
curatore ecc., se il periodo di inerzia è giustificato non è considerato è
come se la prescrizione fosse rimasta sospesa. la sospensione è una sorta
di parentesi all’interno della quale mettiamo il tempo di inerzia che viene
giustificato finita la ragione della giustificazione comincia a decorrere il
vero termine di prescrizione. se Tizia i soldi li ha prestati prima del
matrimonio e fosse già trascorso un anno di inerzia poi si sposano e inizia
periodo di giustificazione dell’inerzia poi si separano dopo 15 anni,
quell’anno trascorso prima non viene buttato via ma viene tenuto da
continuare una volta finita la giustificazione avendone avanti altri 9 prima
di vedere estinto il proprio diritto.
- interruzione della prescrizione: la si può avere ogni qual volta il titolare
del diritto nel mentre sta scorrendo il termine prescrizionale smette di
essere inerte e compie un’attività che lascia capire che sa di avere quel
diritto e ha una volontà di esercitarlo. esempio: Tizio creditore di Caio
scaduta l’obbligazione lascia trascorrere del tempo dopo 3 anni si ricorda di
avere un credito e compie un’azione evidente di esercitazione del diritto
per esempio gli manda una lettera una raccomandata dove gli ricorda del
debito. Questo sarebbe sufficiente per interrompere la prescrizione perché
indica che è smessa l’inerzia. il periodo prescrizionale si interrompe ed è
importante perché se il titolare del diritto dovesse tornare inerte tutto il
periodo utile per la prescrizione già decorso per la prescrizione si azzera e
ricomincia da capo. in molte circostanza in realtà passano 10enni prima che
un diritto torni a prescriversi. il richiamo è strumento usatissimo nella
pratica quando il creditore sa che versa in condizioni economico finanziarie
disastrose e molto spesso chi ha diritti di credito inesigibili per evitare di
estinguerlo ogni due anni mandano raccomandata al debitore di ricordagli
di pagare solo per interrompere il periodo pres
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