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(FINE PER PROVA INTERMEDIA)

DIRITTO PRIVATO 2

L’istituto della prescrizione e della decadenza. prima di capire che cosa si intende

per prescrizione estintiva e decadenza si deve fare una premessa, in linea di principio

tutti i diritti conferiscono al loro titolare un potere che teoricamente dovrebbe durare

nel tempo senza limiti ed è un profilo che il legislatore tiene presente ma d’altra parte

il legislatore deve contemperare le esigenze di tutti e quindi è consapevole che i diritti

che per loro natura producono la loro massima utilità con la circolazione comporta che

se tutti quanti noi ci trovassimo nella situazione di avere un comportamento inerente,

non li esercitiamo e non li facciamo circolare, non dimostriamo di averli ed essere

consapevoli di averli questo potrebbe comportare un grave stato di incertezza. se un

diritto per lungo tempo non viene esercitato si finisce nell’ambito del consesso sociale

col cominciare ad avere il dubbio se quel diritto ci sia ancora e a chi sia, incertezza dei

diritti e incertezza sociale. L’istituto della prescrizione estintiva serve proprio ad

evitare che si crei questo stato di incertezza e vuole essere uno stimolo per i titolari

dei diritti ad esercitarli per produrre la loro utilità e dare sempre chiarezza a chi spetta

che cosa.

La prescrizione estintiva è un istituto in base al quale se un titolare di un diritto non

lo esercita per il tempo stabilito dalla legge perde questo diritto, che si estingue.

quindi gli elementi che lo caratterizzano sono due

- comportamento di inerzia da parte del titolare del diritto che non lo

esercita

- elemento del tempo, inerzia del titolare del diritto che deve durare per il

periodo stabilito dalla legge

la prescrizione istintiva ordinaria, maggiormente diffusa, è una prescrizione 10ennale

quindi si dovrebbe non esercitarlo in maniera continuativa per almeno 10 anni. da una

parte è severa ma è pur vero che 10 anni è tanto.

esempio: diritto di credito . io sono creditrice di 1 mil nei confronti di Tizio che si è

impegnato a restituirli il 1 gennaio del 2024 io anziché esercito il diritto di credito ed

attivarmi per avere i soldi me ne frego per 10 anni a partire dal giorno in cui avrei

potuto esercitare diritto, scadenza obbligazione. dopo 10 anni perdo il diritto di credito

e la speranza di avere indietro i soldi.

il codice prevede, per alcuni diritti, prescrizioni diverse a volte più lunghe a volte più

brevi ad esempio l’azione per chiedere annullamento contratto che dura 5 anni, ce ne

sono di biennali o triennali così come ventennali per dei diritti reali, con la proprietà e

sulle cose. la prescrizione opera automaticamente, il tempo lo si calcola dal momento

in cui il diritto che ci interessa può essere esercitato perché molte volte non coincidono

in tempo in cui sorge il diritto quello in cui il diritto può essere esercitato esempio il

diritto di credito sorge nel momento in cui sorge un credito dove io divento creditrice

ma perché io lo possa esercitare è necessario che l’obbligazione sia scaduta.

E’ importante che vengano applicate queste regole che il legislatore le ha trasformate

in una disciplina inderogabile cioè le norme de cc che regolano la prescrizione nel libro

6 a part dal 2934 e seguenti, è una disciplina imperativa, inderogabile, per cui mai le

parti potranno stabilire autonomamente una disciplina della prescrizione diversa da

quella che è contenuta nel cc. non è possibile che una parte rinunci preventivamente

ad avvalersi della prescrizione perché la rinuncia preventiva è nulla.

E’ possibile invece la rinuncia successiva cioè quando il titolare di un diritto è inerte

per lungo tempo da provocare l’estinzione succede che all’indomani della scadenza

del termine di prescrizione se io titolare del diritto mi sveglio e ricordo di avere un

diritto che avrei potuto far valere nei confronti di Tizio e vado dopo 10 anni e 1 g dal

mio debitore dicendo che mi doveva 1 mil di euro, il debitore si può limitare a dire che

il suo credito lo ha lasciato a prescrivere e non ha nessun tipo di possibilità di esigere

la prescrizione perché il diritto si è estinto, questo la legge glie lo consente. e il

creditore non può fare nulla perché è stato lui inerte a non esercitare il suo diritto di

credito in maniera più tempestiva questo non nega però che il debitore possa decidere

nonostante l’intervenuta prescrizione di adempiere ugualmente.

l’adempimento di un debito prescritto rientra nella categoria delle ‘’obbligazioni

naturali’’ che sono quelle obbligazioni che a differenza delle altre non possono essere

coercibili, il creditore non può promuovere azioni esecutive, ma sono degli obblighi

morali. il pagamento di un debito prescritto rientra in un obbligo morale cioè io

giuridicamente posso dirti che non ti devo niente perché hai lasciato estinguere il

diritto di credito per prescrizione ma so che devo darti i soldi ma giuridicamente non

dono chiamato a dare i soldi ,ma moralmente si e quindi se seguendo un impulso

morale decido di adempiere ignorando di potermi avvalere della prescrizione il mio

adempimento andrà comunque a vantaggio del creditore e io non potrò cambiare poi

idea se è fatto spontaneamente e da una persona capace non è ripetibile. se invece il

nostro obbligato non ha obblighi morali può dire che è arrivato troppo tardi.

unitamente al pagamento del debito prescritto fanno parte delle obbligazioni naturali

anche i debiti di gioco(nel nostro ordinamento è vietato il gioco d’azzardo e quindi le

obbligazioni che nascono da una attività illecita non sono tutelate e il debito di gioco

non è civilistico), queste sono obbligazioni non sono coercibili.

5 anni per la annullabilità dei negozi, se io ho diritto di impugnare contratto stipulato

in presenza di dolo, violenza psichica ecc ho 5 anni di tempo per instaurare il giudizio

per sentenza di annullamento, dopo 5 anni non posso più impugnare il contratto e me

lo devo tenere così.

tutta la disciplina dal 2934 sono tutte norme inderogabili, siccome l’esito della

prescrizione è pesante il legislatore vuole evitare che sia concordata tra le parti a

scapito di una delle due. questo comporta delle conseguenze si era accennato al tema

dell’irrinunciabilità preventiva cioè le parti che danno vita ad un contratto non

possono inserire delle clausole che impongano di rinunciare della possibilità di

avvalersi della prescrizione. è invece possibile rinunciare successivamente alla

prescrizione.

se io sono il debitore che nonostante la prescrizione decido di pagarlo ma lo faccio in

piena libertà e coscienza, capacità pago e non ho diritto di pentirmi e chiedere indietro

ma se son minacciata o incapacità naturale il mio adempimento può essere ripetuto

cioè rivocato perché non consapevole.

la punizione che ha il titolare del diritto a causa della prolungata inerzia è pesante, il

legislatore on poteva non prendere in considerazione alcune circostanze che se si

verificano consentono di intervenire sul termine della prescrizione o sospendendolo o

interrompendolo quindi parlando di prescrizione estintiva ci troviamo davanti a due

ipotesi - sospensione della prescrizione: affonda la sua ragion d’essere in una

considerazione differente. la prescrizione estintiva tende a colpire il titolare

di un diritto che rimane inerte così dicendo intendiamo e ci riferiamo a quei

titolari di diritti che si trovano nella condizione di poterli esercitare può

essere che per periodi più o meno lunghi il titolare di un diritto si trovi in

una condizione personale tale da essere impedito all’esercitazione di quel

diritto, ad esempio un titolare che rimane a causa di un incidente per un

anno in coma, militari impegnati e tutte quelle situazioni dove il mancato

utilizzo del diritto non è causato da una mancata inerzia ma è la

conseguenza di un particolare rapporto che sempre o per tot è intercorso

tra titolare diritto e soggetto obbligato ad esempio dove due coniugi si

trovano a legarli l’un l’altro da un rapporto di debito credito ma se il marito

non riuscisse a dare i soldi la moglie rimarrebbe inerte e non lo citerebbe in

giudizio e non si preoccuperebbe di mandare lettere per l’interruzione ma

se il matrimonio dura per 20 anni e poi al 30simo anno ed 1 si separano e la

signora si ricorda del prestito che dopo 20 anni è prescritto. in questo caso

il legislatore fa si che il periodo di inerzia anche se prolungato se trova

inerzia in un part6icolare rapporto umano , fratello e sorella, incapace e

curatore ecc., se il periodo di inerzia è giustificato non è considerato è

come se la prescrizione fosse rimasta sospesa. la sospensione è una sorta

di parentesi all’interno della quale mettiamo il tempo di inerzia che viene

giustificato finita la ragione della giustificazione comincia a decorrere il

vero termine di prescrizione. se Tizia i soldi li ha prestati prima del

matrimonio e fosse già trascorso un anno di inerzia poi si sposano e inizia

periodo di giustificazione dell’inerzia poi si separano dopo 15 anni,

quell’anno trascorso prima non viene buttato via ma viene tenuto da

continuare una volta finita la giustificazione avendone avanti altri 9 prima

di vedere estinto il proprio diritto.

- interruzione della prescrizione: la si può avere ogni qual volta il titolare

del diritto nel mentre sta scorrendo il termine prescrizionale smette di

essere inerte e compie un’attività che lascia capire che sa di avere quel

diritto e ha una volontà di esercitarlo. esempio: Tizio creditore di Caio

scaduta l’obbligazione lascia trascorrere del tempo dopo 3 anni si ricorda di

avere un credito e compie un’azione evidente di esercitazione del diritto

per esempio gli manda una lettera una raccomandata dove gli ricorda del

debito. Questo sarebbe sufficiente per interrompere la prescrizione perché

indica che è smessa l’inerzia. il periodo prescrizionale si interrompe ed è

importante perché se il titolare del diritto dovesse tornare inerte tutto il

periodo utile per la prescrizione già decorso per la prescrizione si azzera e

ricomincia da capo. in molte circostanza in realtà passano 10enni prima che

un diritto torni a prescriversi. il richiamo è strumento usatissimo nella

pratica quando il creditore sa che versa in condizioni economico finanziarie

disastrose e molto spesso chi ha diritti di credito inesigibili per evitare di

estinguerlo ogni due anni mandano raccomandata al debitore di ricordagli

di pagare solo per interrompere il periodo pres

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Isagamba di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Casnici Patrizia.
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