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PROVVEDIMENTO ADOTTATO SU MISURA DEL BENEFICIARIO

Gli istituti dell'incapacità legale si applicano in ipotesi specifiche e non sono modulabili nella tutela concessa, essendo molto rigidi; l'incapacità legale si distingue a sua volta in: - Incapacità assolute (prevedono il tutore): sono tali in quanto eliminano del tutto la capacità di agire del soggetto; minore interdizione giudiziale, interdizione dell'incapace assoluto in tutto e per tutto, ha rappresentanza legale. Il tutore sostituisce piena. Per atti di straordinaria amministrazione (vendere la casa), deve essere controllato dal tribunale. - Incapacità relative (prevedono il curatore): riducono invece la capacità di agire al compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione; emancipazione inabilitazione. Il curatore assiste gli incapaci relativi che danno il proprio consenso al compimento di certi atti. Anche qui per atti di straordinaria amministrazione deve essere controllato dal tribunale.

Essere controllato dal tribunale. Ci sono casi in cui però, ci sono soggetti che non sono stati sottoposti al sostegno: quando ho fatto un atto giuridico, non ero capace di intendere e di volere sia in modo permanente, sia transitorio (cure pesanti, depressione...)

Infine, vi è l'incapacità naturale, situazione di fatto, non legale, che opera quando il soggetto ha compiuto un atto in condizioni di incapacità di intendere e di volere, ad esempio, per ubriachezza, follia, delirio. La tutela opera solo in relazione al singolo atto impugnato.

L'amministrazione di sostegno è la persona beneficiaria dell'amministrazione causa infermità mentale, che si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi. Viene assistita da un amministratore di sostegno. L'amministrazione di sostegno si chiede con ricorso al giudice tutelare proposto dallo stesso beneficiario (persona fragile), anche se minore.

Dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente o dagli altri legittimati espressamente indicati. Da quel momento, il provvedimento è opponibile a terzi.

Si applica per: soggetti disabili, alcolisti, tossico-dipendenti, soggetti colpiti da ictus cerebrale.

Nel provvedimento di nomina sono specificati gli atti che il beneficiario può eseguire solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, per tutti gli altri può agire da solo.

L'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Qualora l'amministratore non sia idoneo a realizzare la piena tutela del beneficiario, il giudice tutelare provvede anche d'ufficio alla sua cessazione. Gli atti compiuti dall'amministratore in violazione a disposizioni di legge o in eccesso dei poteri conferitigli, sono annullabili. L'amministratore di sostegno esercita la sua funzione in modo gratuito, salvo diversa disposizione del giudice tutelare.

beneficiario.sostituire/assistere il beneficiario dell'atto delle sue scelte. Per sostegno potrà esempio, se il beneficiario vuole acquistare un'auto, l'amministratore deve dare il consenso all'atto: atto valido. Se il beneficiario compra senza il consenso: atto annullabile.

2.1.1.7 La minore età, la responsabilità genitoriale e la tutela dei minori

L'opinione tradizionale costruisce la potestà dei genitori come istituto derivante dall'inidoneità del minore alla cura dei propri interessi; ne consegue la necessaria "soggezione" alle scelte e alle decisioni del titolare della potestà. Il minore ha il dovere di lasciarsi educare e di rispettare i genitori.

Quanto al contenuto della responsabilità genitoriale, si enumera una serie di doveri-poteri, consistenti nell'educazione, istruzione, assistenza morale, custodia, correzione, mantenimento e nella rappresentanza del figlio nelle attività.

patrimoniali e personali. La responsabilità genitoriale presenta massima coesione nei primi anni di vita dei figli, mentre è destinata a ridursi con la loro crescita ed a cessare col giungere della maggiore età. I figli conservano la possibilità di effettuare in autonomia le scelte che concernono la sua persona, quando si producano le condizioni per una consapevole decisione. Qualora i genitori non possano svolgere questo ruolo viene nominato un tutore. Il tutore non è responsabile del mantenimento del minore, ma deve provvedere alla cura della persona del minore all'amministrazione dei suoi beni, alla sua rappresentanza negli atti civili. L'alienazione l'autorizzazione Non può eseguire particolari atti, come di beni senza del tribunale.

2.1.1.8 L'interdizione legale e giudiziale L'istituto della interdizione è uno strumento di eliminazione della capacità di agire, il quale si differenzia nelle figure

Dell'interdizione legale e di quella giudiziale. L'interdizione legale è comminata dall'ordinamento a titolo di pena accessoria in caso di condanna penale all'ergastolo o ad una pena non inferiore ai 5 anni di reclusione, svolgendo così una funzione sanzionatoria. L'interdizione legale comporta dunque la perdita totale della generale capacità d'agire e prevede la nomina di un tutore quale rappresentante legale. L'interdizione giudiziale è caratterizzata dallo stato di abituale infermità di mente che causa l'incapacità di provvedere ai propri interessi; anche in questo caso è prevista la nomina di un tutore. È necessario che l'interdizione sia dichiarata con sentenza. In mancanza della sentenza, pur essendo soggetto alla situazione sopra di infermità, può agire autonomamente, fatta salva la possibilità di poter usufruire della tutela riservata per incapacità.

Il presupposto per l'interdizione giudiziale sono due: la presenza di una malattia mentale che privi il soggetto della capacità di intendere e volere necessaria nella vita di relazione, e l'incapacità del soggetto di provvedere adeguatamente ai propri interessi a causa di tale malattia.

La malattia mentale deve essere abituale, ossia attuale e durevole, anche se il soggetto può avere momenti in cui recupera temporaneamente la capacità di intendere e volere. Inoltre, l'interdizione può essere applicata anche a chi ha raggiunto la maggiore età. Tra la maggiore età e l'emanazione dell'interdizione può decorrere un periodo di tempo.

Un certo tempo che crea all'interno un intervallo di tempo in cui si sentenza di interdizione, ha la capacità di agire. Per evitare questo intervallo si prevede che l'azione di richiesta possa essere proposta un anno prima del raggiungimento della maggiore età. A seguito della sentenza di interdizione, si avranno i seguenti effetti:

  • Manca capacità negoziale: tutti gli atti patrimoniali ed esistenziali sono annullabili
  • Non si può procedere al riconoscimento del figlio naturale, redigere il testamento, matrimonio
  • (a parte il giudizio di revoca dell'interdizione) Non si può stare in giudizio
  • Si difetta di capacità delittuale

Il procedimento di interdizione può essere promosso dal coniuge, da un parente o da un affine prossimo del soggetto o dal pubblico ministero.

2.1.1.9 L'inabilitazione (relativa)

Se l'infermità mentale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, il

soggetto può essere condizione d'incapacità parziale simile a quella del minore inabilitato, cioè essere posto in una emancipato. Questa condizione può essere applicata a chi abusa abitualmente di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti, al sordomuto o al cieco dalla nascita, se tali soggetti non hanno ricevuto una educazione adeguata. I procedimenti di interdizione e di inabilitazione sono promossi dal coniuge, da un parente o da un affine prossimo del soggetto o dal pubblico ministero. Con la sentenza viene nominato un curatore. A seguito di un provvedimento, il soggetto riguardato diviene incapace relativo: può compiere validamente soltanto gli atti di ordinaria amministrazione (riscuotere, bollette, canoni ecc.). Per gli atti di straordinaria amministrazione, occorre l'assenso del curatore; se tali atti sono compiuti senza le prescritte formalità, sono annullabili. L'inabilitato può essere

altresì autorizzato a continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltantodietro autorizzazione.L’incapacità derivante da inabilitazione, cessa per effetto della sentenza di revoca della inabilitazione,sentenza che viene pronunziata quando sia cessata la causa che aveva dato luogo al provvedimento diinabilitazione.

2.1.1.10 L’emancipazione (relativa)l’emancipazioneSi ha (legale) per il minore ultra-sedicenne che contrae matrimonio prima dellamaggiore età. Il minore emancipato ha la capacità di compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.Si tratta di una capacità di agire limitata o parziale, integrata dal curatore. Il minore agisce personalmentel’atto; l’atto all’interessee decide se compiere il curatore valuta che risponda del minore.Il minore emancipato può anche esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore purchéa ciò sia stato

Autorizzato dal tribunale. Il curatore, a differenza del tutore, non ha poteri di amministrazione, di rappresentanza e di cura del minore; deve soltanto prestare il suo assenso agli atti di straordinaria amministrazione compiuti dallo stesso, previa autorizzazione giudiziaria.

L'incapacità di agire del minore, dell'interdetto o dell'inabilitato è denominata incapacità legale di agire, o del giudice circa l'inidoneità del soggetto a provvedere ai propri interessi. Alla valutazione legale d'incapacità non sempre corrisponde una situazione di effettiva incapacità di volere.

Viceversa, può accadere che un soggetto legalmente capace di agire in quanto maggiore di età e non interdetto e non inabilitato, si trovi, anche transitoriamente, in condizione

dividuo che non è in grado di comprendere o decidere, anche solo su un aspetto della sua capacità naturale (ad esempio un in
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bnc.01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Di Nella Luca.