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Rispetto a quanto si riscontra nella disciplina della s.p.a., tra le norme dedicate alla costituzione

della s.r.l. non compaiono riferimenti allo statuto, ossia al documento contenente le norme relative al

funzionamento della società e che costituisce parte integrante dell’atto costitutivo.

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Capitale e conferimenti

Al capitale sociale sono tradizionalmente imputate tre funzioni:

1. di garanzia nei confronti dei creditori sociali: in caso di insolvenza o fallimento, può essere

utilizzato per soddisfare i debiti della società prima di toccare il patrimonio personale dei soci.

2. produttivistica: costituisce la base finanziaria iniziale con cui la società avvia e sviluppa la

propria attività commerciale; finanzia gli investimenti iniziali, l'acquisto di beni, il pagamento dei

costi operativi e altre attività aziendali.

3. organizzativa: stabilisce il limite massimo della responsabilità dei soci.

Si caratterizza per le stesse funzioni per la s.p.a. e la s.r.l., ma differisce la soglia minima di 10.000€

e la circostanza che le quote dei soci di s.r.l. non possono essere rappresentate da azioni (ogni

socio ha una sola quota, e ogni quota può essere di ammontare differente).

È ricondotta all’autonomia privata l’opzione di assegnare ai soci partecipazioni non proporzionali ai

conferimenti: sia nella s.r.l. che nella s.p.a. è ammesso che non si attribuisca corrispondenza tra

entità del conferimento e della partecipazione purché il valore complessivo dei conferimenti non sia

inferiore al livello del capitale, per evitare il fenomeno del annacquamento.

In una s.r.l. possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione

economica. L’art. 2465 stabilisce che “chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la

relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell’apposito

registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei

criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi

attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, deve essere

allegata all’atto costitutivo”.

La mancata esecuzione dei conferimenti si riscontra nei seguenti casi:

● diffida al socio moroso a eseguire il conferimento entro il termine di trenta giorni.

● decorso inutilmente tale termine, gli amministratori possono scegliere se promuovere l’azione

per l’adempimento o vendere (a rischio e pericolo della parte inadempiente) la quota del socio

moroso agli altri soci.

● solo in mancanza di offerte (e se l’atto costitutivo lo consente), la quota potrà essere venduta

all’incanto (tra i partecipanti all'asta ci sarà una gara a chi offre il prezzo più alto).

● se la vendita non può verificarsi gli amministratori escludono il socio trattenendo le somme

riscosse, e in tal caso il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.

32

Operazioni sul capitale

L’assemblea della s.r.l., salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, si riunisce presso la sede

sociale, ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la

metà del capitale sociale e delibera con lo stesso quorum:

Aumento

(N.b.: riconoscimento del diritto di opzione)

Reale (o oneroso o a pagamento) Nominale (o gratuito)

Condizioni per attuare l'aumento immediato: Ci si limita ad alzare la soglia del capitale

- integrale versamento del capitale nominale della società ma non aumenta anche

sottoscritto. il patrimonio, dal momento che ci si limita a

- assenza di perdite rilevanti (art. 2482 bis e spostare le partite del bilancio utilizzabili alla

2482 ter). voce capitale.

Riduzione

Reale (o volontaria) Nominale (per perdite)

Può avvenire mediante rimborso ai soci delle Operazione contabile con cui si adegua il livello

quote pagate o mediante liberazione di essi del capitale sociale in conseguenza di perdite

dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti. che lo abbiano eroso. Può essere:

- facoltativa (il capitale è diminuito di oltre un

terzo in conseguenza di perdite): i soci

potranno deliberare immediatamente la

riduzione del capitale o rinviare ogni

decisione all’esercizio successivo.

- obbligatoria (perdita di oltre un terzo del

capitale, questo si riduce al disotto del

minimo): gli amministratori devono

convocare l’assemblea per deliberare la

riduzione del capitale e il contemporaneo

aumento del medesimo ad una cifra non

inferiore al detto minimo.

Finanziamenti e titoli di debito

Come nella s.p.a., i soci possono effettuare finanziamenti a favore della società, ovvero somme

versate a titolo di mutuo (società deve restituire capitale + interessi). In base all’art. 2467, con

riguardo ai finanziamenti concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività

esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto

oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un

conferimento, il loro rimborso è:

● postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

● se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, soggetto a restituzione.

Lo scopo della norma è quello di evitare che i soci, optando per il finanziamento in luogo della

ricapitalizzazione, giungano a trasferire parte del rischio d'impresa sui creditori.

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I titoli di debito sono uno strumento di finanziamento della s.r.l., introdotto dalla riforma del 2003

(disposizione generica e non ne tipizza il contenuto, rimandando a un esercizio di autonomia privata

in sede statutaria). L’emissione dei titoli dev’essere prevista dall’atto costitutivo, il quale attribuisce

la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le

maggioranze necessarie per la decisione. La conseguente decisione dei soci:

● deve determinare le condizioni del prestito e le modalità del suo rimborso.

● essere iscritta nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

I titoli obbligazionari emessi dalle s.r.l. non possono essere destinati al pubblico dei risparmiatori:

l’art. 2483 esplicita che possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati.

Quote di partecipazione

La qualità di socio comporta l'assunzione di alcuni diritti, tra cui concorrere alla ripartizione degli utili

e alle decisioni comuni. Secondo l'art. 2468, il socio partecipa a questi diritti proporzionalmente al

conferimento effettuato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo (si pensi ai particolari diritti

riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili, eventualmente riconosciuti a

singoli soci sulla scorta del terzo comma dell’art. 2468). Si possono inoltre introdurre, grazie al d.l.

50/2017, categorie di quote per soci investitori, standardizzate e con diritti amministrativi ridotti.

Nelle società a responsabilità limitata, le partecipazioni (e a differenza della s.p.a. anche parte della

quota) sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o mortis causa:

● il trasferimento produce effetti tra le parti con il semplice consenso.

● nei confronti della società al momento del deposito nel Registro delle Imprese.

● nei confronti dei terzi l'acquirente che ha iscritto per primo in buona fede prevale solo se risulta

a suo favore la continuità delle iscrizioni.

● esse non possono costituire oggetto di offerta al pubblico salve le eccezioni previste per le s.r.l.

PMI in base al d.lgs. 129/2017 con riferimento al crowdfunding.

L'art. 2469 legittima le s.r.l. a utilizzare tutte le clausole limitative alla circolazione tipiche delle s.p.a.

(divieto di trasferimento, clausole di gradimento mero o non mero, clausole di prelazione, clausole di

accrescimento), ma per taluni limiti è previsto il diritto di recesso: si riferisce alla facoltà dei soci di

di potersi liberare dai vincoli contrattuali della società, cedendo le proprie quote sociali, in

determinate circostanze previste dalla legge o dagli statuti sociali, e compete ai soci che non

abbiano consentito. I limiti di cui al comma 1 non prevedono il diritto di recesso:

“Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte,

salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo”.

Il recesso è previsto a prescindere quando in astratto lo statuto contiene un limite alla circolazione

delle quote, prevedendo l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al

gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti. Nei casi in cui il

trasferimento è impedito in concreto, il recesso è sempre previsto (“…o ponga condizioni o limiti che

nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte).

In relazione al d. lgs. n. 6/2003 - 11: “...la riforma […] amplia quello che in questi tipi di società risulta

lo strumento più efficace di tutela per il socio.” Le cause di recesso possono essere:

● statutarie (art. 2473, comma 1°): modifiche statutarie o decisioni assembleari (trasformazione

della società in un'altra forma giuridica o altre decisioni importanti).

● legali inderogabili: riduzione del capitale sociale, mancata distribuzione degli utili oppure fusione

(la legge concede ai soci tale diritto se ritengono che la fusione sia contro i loro interessi).

A differenza della s.p.a., termini e modalità non sono previsti per legge ma devono essere stabiliti

dall'atto costitutivo.

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Amministrazione

Secondo l’art. 2475, la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, che

compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale; in particolare, rinvia al

novellato art. 2086, che prevede l’obbligo per “l’imprenditore che operi in forma societaria o

collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle

dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e

della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e

l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il

recupero della continuità aziendale”.

Come nella s.p.a., nella s.r.l. sono presenti tre organi distinti:

● l’assemblea dei soci: composto da tutti i soci della S.r.l. e ha il potere di prendere decisioni

rilevanti (approvazione del bilancio annua

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
114 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fillospin di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Bosi Giacomo.