Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Rispetto a quanto si riscontra nella disciplina della s.p.a., tra le norme dedicate alla costituzione
della s.r.l. non compaiono riferimenti allo statuto, ossia al documento contenente le norme relative al
funzionamento della società e che costituisce parte integrante dell’atto costitutivo.
31
Capitale e conferimenti
Al capitale sociale sono tradizionalmente imputate tre funzioni:
1. di garanzia nei confronti dei creditori sociali: in caso di insolvenza o fallimento, può essere
utilizzato per soddisfare i debiti della società prima di toccare il patrimonio personale dei soci.
2. produttivistica: costituisce la base finanziaria iniziale con cui la società avvia e sviluppa la
propria attività commerciale; finanzia gli investimenti iniziali, l'acquisto di beni, il pagamento dei
costi operativi e altre attività aziendali.
3. organizzativa: stabilisce il limite massimo della responsabilità dei soci.
Si caratterizza per le stesse funzioni per la s.p.a. e la s.r.l., ma differisce la soglia minima di 10.000€
e la circostanza che le quote dei soci di s.r.l. non possono essere rappresentate da azioni (ogni
socio ha una sola quota, e ogni quota può essere di ammontare differente).
È ricondotta all’autonomia privata l’opzione di assegnare ai soci partecipazioni non proporzionali ai
conferimenti: sia nella s.r.l. che nella s.p.a. è ammesso che non si attribuisca corrispondenza tra
entità del conferimento e della partecipazione purché il valore complessivo dei conferimenti non sia
inferiore al livello del capitale, per evitare il fenomeno del annacquamento.
In una s.r.l. possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione
economica. L’art. 2465 stabilisce che “chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la
relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell’apposito
registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei
criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi
attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, deve essere
allegata all’atto costitutivo”.
La mancata esecuzione dei conferimenti si riscontra nei seguenti casi:
● diffida al socio moroso a eseguire il conferimento entro il termine di trenta giorni.
● decorso inutilmente tale termine, gli amministratori possono scegliere se promuovere l’azione
per l’adempimento o vendere (a rischio e pericolo della parte inadempiente) la quota del socio
moroso agli altri soci.
● solo in mancanza di offerte (e se l’atto costitutivo lo consente), la quota potrà essere venduta
all’incanto (tra i partecipanti all'asta ci sarà una gara a chi offre il prezzo più alto).
● se la vendita non può verificarsi gli amministratori escludono il socio trattenendo le somme
riscosse, e in tal caso il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.
32
Operazioni sul capitale
L’assemblea della s.r.l., salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, si riunisce presso la sede
sociale, ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la
metà del capitale sociale e delibera con lo stesso quorum:
Aumento
(N.b.: riconoscimento del diritto di opzione)
Reale (o oneroso o a pagamento) Nominale (o gratuito)
Condizioni per attuare l'aumento immediato: Ci si limita ad alzare la soglia del capitale
- integrale versamento del capitale nominale della società ma non aumenta anche
sottoscritto. il patrimonio, dal momento che ci si limita a
- assenza di perdite rilevanti (art. 2482 bis e spostare le partite del bilancio utilizzabili alla
2482 ter). voce capitale.
Riduzione
Reale (o volontaria) Nominale (per perdite)
Può avvenire mediante rimborso ai soci delle Operazione contabile con cui si adegua il livello
quote pagate o mediante liberazione di essi del capitale sociale in conseguenza di perdite
dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti. che lo abbiano eroso. Può essere:
- facoltativa (il capitale è diminuito di oltre un
terzo in conseguenza di perdite): i soci
potranno deliberare immediatamente la
riduzione del capitale o rinviare ogni
decisione all’esercizio successivo.
- obbligatoria (perdita di oltre un terzo del
capitale, questo si riduce al disotto del
minimo): gli amministratori devono
convocare l’assemblea per deliberare la
riduzione del capitale e il contemporaneo
aumento del medesimo ad una cifra non
inferiore al detto minimo.
Finanziamenti e titoli di debito
Come nella s.p.a., i soci possono effettuare finanziamenti a favore della società, ovvero somme
versate a titolo di mutuo (società deve restituire capitale + interessi). In base all’art. 2467, con
riguardo ai finanziamenti concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività
esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto
oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un
conferimento, il loro rimborso è:
● postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
● se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, soggetto a restituzione.
Lo scopo della norma è quello di evitare che i soci, optando per il finanziamento in luogo della
ricapitalizzazione, giungano a trasferire parte del rischio d'impresa sui creditori.
33
I titoli di debito sono uno strumento di finanziamento della s.r.l., introdotto dalla riforma del 2003
(disposizione generica e non ne tipizza il contenuto, rimandando a un esercizio di autonomia privata
in sede statutaria). L’emissione dei titoli dev’essere prevista dall’atto costitutivo, il quale attribuisce
la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le
maggioranze necessarie per la decisione. La conseguente decisione dei soci:
● deve determinare le condizioni del prestito e le modalità del suo rimborso.
● essere iscritta nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
I titoli obbligazionari emessi dalle s.r.l. non possono essere destinati al pubblico dei risparmiatori:
l’art. 2483 esplicita che possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati.
Quote di partecipazione
La qualità di socio comporta l'assunzione di alcuni diritti, tra cui concorrere alla ripartizione degli utili
e alle decisioni comuni. Secondo l'art. 2468, il socio partecipa a questi diritti proporzionalmente al
conferimento effettuato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo (si pensi ai particolari diritti
riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili, eventualmente riconosciuti a
singoli soci sulla scorta del terzo comma dell’art. 2468). Si possono inoltre introdurre, grazie al d.l.
50/2017, categorie di quote per soci investitori, standardizzate e con diritti amministrativi ridotti.
Nelle società a responsabilità limitata, le partecipazioni (e a differenza della s.p.a. anche parte della
quota) sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o mortis causa:
● il trasferimento produce effetti tra le parti con il semplice consenso.
● nei confronti della società al momento del deposito nel Registro delle Imprese.
● nei confronti dei terzi l'acquirente che ha iscritto per primo in buona fede prevale solo se risulta
a suo favore la continuità delle iscrizioni.
● esse non possono costituire oggetto di offerta al pubblico salve le eccezioni previste per le s.r.l.
PMI in base al d.lgs. 129/2017 con riferimento al crowdfunding.
L'art. 2469 legittima le s.r.l. a utilizzare tutte le clausole limitative alla circolazione tipiche delle s.p.a.
(divieto di trasferimento, clausole di gradimento mero o non mero, clausole di prelazione, clausole di
accrescimento), ma per taluni limiti è previsto il diritto di recesso: si riferisce alla facoltà dei soci di
di potersi liberare dai vincoli contrattuali della società, cedendo le proprie quote sociali, in
determinate circostanze previste dalla legge o dagli statuti sociali, e compete ai soci che non
abbiano consentito. I limiti di cui al comma 1 non prevedono il diritto di recesso:
“Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte,
salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo”.
Il recesso è previsto a prescindere quando in astratto lo statuto contiene un limite alla circolazione
delle quote, prevedendo l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al
gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti. Nei casi in cui il
trasferimento è impedito in concreto, il recesso è sempre previsto (“…o ponga condizioni o limiti che
nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte).
In relazione al d. lgs. n. 6/2003 - 11: “...la riforma […] amplia quello che in questi tipi di società risulta
lo strumento più efficace di tutela per il socio.” Le cause di recesso possono essere:
● statutarie (art. 2473, comma 1°): modifiche statutarie o decisioni assembleari (trasformazione
della società in un'altra forma giuridica o altre decisioni importanti).
● legali inderogabili: riduzione del capitale sociale, mancata distribuzione degli utili oppure fusione
(la legge concede ai soci tale diritto se ritengono che la fusione sia contro i loro interessi).
A differenza della s.p.a., termini e modalità non sono previsti per legge ma devono essere stabiliti
dall'atto costitutivo.
34
Amministrazione
Secondo l’art. 2475, la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, che
compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale; in particolare, rinvia al
novellato art. 2086, che prevede l’obbligo per “l’imprenditore che operi in forma societaria o
collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle
dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e
della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e
l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il
recupero della continuità aziendale”.
Come nella s.p.a., nella s.r.l. sono presenti tre organi distinti:
● l’assemblea dei soci: composto da tutti i soci della S.r.l. e ha il potere di prendere decisioni
rilevanti (approvazione del bilancio annua