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REGOLE DI AMMINISTRAZIONE

POTERI DI DISPOSIZIONE

Ciascun proprietario può disporre

autonomamente della propria quota in modo Il coniuge non può disporre liberamente

efficace della propria quota, in quanto ci potrebbe

essere un’indebita ingerenza di terzi.

DISPOSIZIONE NON AUTORIZZATA DELL’INTERO BENE

Contratto di vendita di cose parzialmente Per i beni mobili l’atto è efficace, per i beni

altrui: produce effetti traslativi solo per la immobili l’atto è annullabile.

parte di cui l’alienante poteva disporre, ma è

obbligato a fargli acquistare la proprietà,

sennò il contratto è parzialmente inefficace.

REGIME DI RISPONDENZA DEI BENI DELLA COMUNIONE

Non trova corrispondenza nella comunione ordinaria

CAUSE SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE

-​ La dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi,

-​ Per l'annullamento (ex nunc),

-​ Per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio,

-​ Per la separazione personale,(giudiziale: dalla prima comparizione giudiziale,

consensuale: dal momento in cui sono autorizzati a vivere separati)

-​ Per la separazione giudiziale dei beni, mutamento convenzionale del regime

patrimoniale

-​ per il fallimento di uno dei coniugi.

SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI

SI ottiene mediante richiesta del coniuge o del suo legale rappresentante.

Può essere richiesta se:

-​ Il coniuge è stato interdetto o inabilitato (a differenza dell’esclusione

dall'amministrazione non è automatica)

-​ Cattiva amministrazione della comunione

-​ Disordine nell’affare di uno dei 2 coniugi o condotta nell’amministrazione dei suoi

beni, che metta in pericolo gli interessi dell’altro, della comunione o della famiglia

-​ Se uno dei 2 coniugi non contribuisce in modo proporzionale alle sue sostanze e

alle sue capacità, al bene della famiglia

C’è un intertempo tra l’avvenire dei requisiti per richiedere la separazione dei beni e il

suo ottenimento

EFFETTI CESSAZIONI COMUNIONE

Cessa il regime del coacquisto, da quel momento tutti gli acquisti fatti separatamente

restano di proprietà esclusiva, mentre i beni acquistati congiuntamente seguono le

regole della comunione ordinaria, cessa anche il regime di rispondenza.

Sorge il diritto potestativo di ciascun coniuge di domandare la divisione dei beni:

Art. 194 - Divisione dei beni della comunione.

La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo

e il passivo.La parte attiva si calcola sommando i beni che entrano in comunione

immediata e quelli della comunione residuale, ciascun coniuge deve rimborsare alla

comunione le somme utilizzate per beni personali e il valore dei beni della comunione

espropriati per pagare i suoi beni personali. Ma nel caso in cui i beni fossero stati

espropriati per pagare un intervento di straordinaria amministrazione, il coniuge

potrebbe liberarsi se l’atto ha recato alla comunione un vantaggio pari al valore dei beni

espropriati o era necessario per il bene della famiglia.

Inoltre entrambi i coniugi possono farsi rimborsare le somme spese dal patrimonio

personale per far fronte a bisogni, spese, investimenti, per i beni della comunione. I

prelievi si fanno prima sul denaro, poi i mobili e gli immobili.

PRELEVAMENTO DEI BENI MOBILI

Nella divisione i coniugi hanno diritto di prelevare i beni mobili che gli appartenevano

prima della comunione o che gli sono pervenuti per successione o donazione ( tutti i

casi di beni personali). Il coniuge può provare con ogni mezzo che il bene sia suo, in

mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della

comunione.Ciò non vale nei confronti dei terzi

PRELEVAMENTO NEI CONFRONTI DEI TERZI

Il prelevamento dei beni di proprietà esclusiva non può farsi, a pregiudizio dei terzi,

qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. Il coniuge o

i suoi eredi avranno il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro

coniuge.

COMUNIONE CONVENZIONALE

Si instaura mediante convenzione matrimoniale, con cui i coniugi possono derogare

alcune regole della comunione legale. Limiti che la legge pone:

-​ Non si possono derogare le regole di amministrazione

-​ Non si può derogare la regola di uguaglianza delle quote (con riferimento ai beni

che secondo il regime di comunione legale entrano in comunione, se ne vengono

aggiunti altri è possibile stabilire quote diverse)

-​ Non si può far entrare in comunione: beni di uso strettamente personale, beni

che servono all’esercizio della professione di un coniuge, beni ottenuti a titolo di

risarcimento danni e pensione di invalidità. Per impedire una comunione

universale (per mantenere l’indipendenza della persona rispetto alla comunione)

SI PUO’ FARE PER LA GIURISPRUDENZA:

-​ Estendere la comunione a beni che non sono previsti dalla comunione legale

(beni acquistati prima del matrimonio, per evitare manovre elusive dei diritti dei

creditori, i beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno

dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del

coniuge stesso prima del matrimonio.

-​ Possono essere inseriti beni acquistati con crediti personali o per donazione e

successione.

-​ Possono prevedere che i beni che cadrebbero in comunione residuale cadano

immediatamente in comunione.

-​ Possono escludere dalla comunione beni che altrimenti ne farebbero parte.

Attraverso un’esclusione programmatica per il futuro (le auto),

Esclusione di singoli beni dalla comunione (rifiuto del coacquisto): gran parte

della dottrina ha ritenuto possibile questo in nome dell’autonomia contrattuale,

mentre la dottrina non lo ritiene giusto.

NON SI PUO’ FARE PER LA GIURISPRUDENZA:

-​ Modificare il regime di rispondenza dei debiti.

-​ Non possono modificare le cause di scioglimento della comunione.

IL FONDO PATRIMONIALE

Non è un regime patrimoniale generale, non è un’opzione alla comunione o

separazione dei beni. E’ un patrimonio separato che può costituirsi a prescindere del

regime patrimoniale scelto e che si affianca ad esso.

La funzione è quella di destinare certi beni a far fronte ai bisogni della famiglia, tale

vincolo di utilizzazione comporta una maggiore sicurezza rispetto al soddisfacimento

degli interessi creditori (soprattutto per gli imprenditori).

COSTITUZIONE

Si costituisce per atto pubblico, inter vivos, mediante una convenzione matrimoniale.

Può essere fatto dai coniugi o da un terzo ma con la loro accettazione, anche mediante

testamento

BENI AD OGGETTO

Non tutti i beni possono essere oggetto di un fondo patrimoniale***:

-​ beni immobili

-​ beni mobili registrati

-​ titolo di credito nominativi

Tale limite è imposto per tutelare i terzi, in quanto il vincolo di destinazione deve essere

trascritto anche nei registri (immobiliare, mobiliare o sul titolo di credito (pubblicità

notizia, per l’opponibilità basta quella all’atto di matrimonio)

La proprietà spetta ai coniugi, ma il costituente potrebbe anche disporre diversamente,

attribuendo la proprietà esclusiva ad un solo coniuge. Ma dal momento in cui è

costituito il fondo, a prescindere del titolare, si applicano le regole di amministrazione

della comunione legale. In caso di comproprietà, il singolo coniuge comunque non può

alienare la sua quota in modo autonomo.

Se non è stabilito diversamente non si possono alienare, ipotecare o dare in pegno i

beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi, e se ci sono

figli anche del giudice, e ci deve essere necessità o utilità evidente.

I frutti dei beni devono essere esclusivamente utilizzati nell’interesse della famiglia.

Per bisogni della famiglia non si intendono solo i loro bisogni primari, ma il pieno

mantenimento e sviluppo della famiglia. Sono escluse le spese voluttuarie.

CESSAZIONE DEL FONDO

Di regola termina con la morte di uno dei coniugi, con la cessazione del matrimonio, con

lo scioglimento del matrimonio (no separazione); se non ci sono figli si applicano le

regole della comunione legale tra coniugi, ma poiché viene meno la scissione tra

proprietà e amministrazione, per quest’ultima torna rilevante la proprietà in capo ad uno

dei coniugi.

Se ci sono figli minori il fondo permane allo scioglimento, fino al compimento della

maggiore età dell’ultimo figlio. Per l’intertempo il giudice può dettare regole in base

all’amministrazione e considerando le condizioni economiche dei genitori, si potrebbe

attribuire ai figli o il godimento o la proprietà di parte del fondo.

SCIOGLIMENTO CONVENZIONALE SENZA CONDIZIONI

Per la dottrina in caso di figli minori non è possibile, ma poiché il fondo patrimoniale è

fatto mediante convenzione (sempre revocabile), con una nuova convenzione i coniugi

potrebbero anche scioglierlo. IMPRESA FAMILIARE

La disciplina dell’impresa familiare è stata introdotta dalla riforma del diritto di famiglia:

apprestare un’adeguata tutela in favore dei componenti della famiglia

RATIO:

dell’imprenditore che iniziano a collaborare nell’impresa, che in nome della solidarietà

familiare lavoravano senza contratto ed in caso di contrasti si trovavano

senza alcun diritto. All’epoca l’unica azione per il recupero dei crediti era quella di

arricchimento ingiustificato, in quanto nell’impresa familiare si parlava di solidarietà.

Si applica in via suppletiva, se non c’è tra il familiare e l’imprenditore un contratto tipico

che disciplini il lavoro. Attribuisce al familiare collaboratore uno statuto minimo di diritti.

(non ha a che fare con l’azienda coniugale, in quanto tale disciplina si applica a prescindere del

regime patrimoniale tra i coniugi)

POTERI DECISIONALI

Ai familiari vengono attribuiti anche poteri decisionali (a cui solitamente corrispondono

anche doveri verso i terzi e i rischi e doveri d’impresa.) Ma la cassazione ha stabilito

che l’impresa conserva la sua individualità, la qualità di imprenditore resta quindi solo

all’imprenditore originario e i familiari che collaborano hanno un rapporto corrispondente

a quello tra datore e prestatore di lavoro, salvo che gli vengono dati poteri decisori.

I poteri decisionali che la legge attribuisce ai singoli collaboratori dell’impresa, sono

poteri rilevanti solo nei rapporti interni (solo rispetto all’imprenditore), mentre nei rapporti

esterni, l’unico legittimato ad agire con i terzi è l’imprenditore che è legittimato ad a

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
45 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cicciamazzone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Maggiolo Marcello.