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REGOLE DI AMMINISTRAZIONE
POTERI DI DISPOSIZIONE
Ciascun proprietario può disporre
autonomamente della propria quota in modo Il coniuge non può disporre liberamente
efficace della propria quota, in quanto ci potrebbe
essere un’indebita ingerenza di terzi.
DISPOSIZIONE NON AUTORIZZATA DELL’INTERO BENE
Contratto di vendita di cose parzialmente Per i beni mobili l’atto è efficace, per i beni
altrui: produce effetti traslativi solo per la immobili l’atto è annullabile.
parte di cui l’alienante poteva disporre, ma è
obbligato a fargli acquistare la proprietà,
sennò il contratto è parzialmente inefficace.
REGIME DI RISPONDENZA DEI BENI DELLA COMUNIONE
Non trova corrispondenza nella comunione ordinaria
CAUSE SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE
- La dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi,
- Per l'annullamento (ex nunc),
- Per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- Per la separazione personale,(giudiziale: dalla prima comparizione giudiziale,
consensuale: dal momento in cui sono autorizzati a vivere separati)
- Per la separazione giudiziale dei beni, mutamento convenzionale del regime
patrimoniale
- per il fallimento di uno dei coniugi.
SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI
SI ottiene mediante richiesta del coniuge o del suo legale rappresentante.
Può essere richiesta se:
- Il coniuge è stato interdetto o inabilitato (a differenza dell’esclusione
dall'amministrazione non è automatica)
- Cattiva amministrazione della comunione
- Disordine nell’affare di uno dei 2 coniugi o condotta nell’amministrazione dei suoi
beni, che metta in pericolo gli interessi dell’altro, della comunione o della famiglia
- Se uno dei 2 coniugi non contribuisce in modo proporzionale alle sue sostanze e
alle sue capacità, al bene della famiglia
C’è un intertempo tra l’avvenire dei requisiti per richiedere la separazione dei beni e il
suo ottenimento
EFFETTI CESSAZIONI COMUNIONE
Cessa il regime del coacquisto, da quel momento tutti gli acquisti fatti separatamente
restano di proprietà esclusiva, mentre i beni acquistati congiuntamente seguono le
regole della comunione ordinaria, cessa anche il regime di rispondenza.
Sorge il diritto potestativo di ciascun coniuge di domandare la divisione dei beni:
Art. 194 - Divisione dei beni della comunione.
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo
e il passivo.La parte attiva si calcola sommando i beni che entrano in comunione
immediata e quelli della comunione residuale, ciascun coniuge deve rimborsare alla
comunione le somme utilizzate per beni personali e il valore dei beni della comunione
espropriati per pagare i suoi beni personali. Ma nel caso in cui i beni fossero stati
espropriati per pagare un intervento di straordinaria amministrazione, il coniuge
potrebbe liberarsi se l’atto ha recato alla comunione un vantaggio pari al valore dei beni
espropriati o era necessario per il bene della famiglia.
Inoltre entrambi i coniugi possono farsi rimborsare le somme spese dal patrimonio
personale per far fronte a bisogni, spese, investimenti, per i beni della comunione. I
prelievi si fanno prima sul denaro, poi i mobili e gli immobili.
PRELEVAMENTO DEI BENI MOBILI
Nella divisione i coniugi hanno diritto di prelevare i beni mobili che gli appartenevano
prima della comunione o che gli sono pervenuti per successione o donazione ( tutti i
casi di beni personali). Il coniuge può provare con ogni mezzo che il bene sia suo, in
mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della
comunione.Ciò non vale nei confronti dei terzi
PRELEVAMENTO NEI CONFRONTI DEI TERZI
Il prelevamento dei beni di proprietà esclusiva non può farsi, a pregiudizio dei terzi,
qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. Il coniuge o
i suoi eredi avranno il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro
coniuge.
COMUNIONE CONVENZIONALE
Si instaura mediante convenzione matrimoniale, con cui i coniugi possono derogare
alcune regole della comunione legale. Limiti che la legge pone:
- Non si possono derogare le regole di amministrazione
- Non si può derogare la regola di uguaglianza delle quote (con riferimento ai beni
che secondo il regime di comunione legale entrano in comunione, se ne vengono
aggiunti altri è possibile stabilire quote diverse)
- Non si può far entrare in comunione: beni di uso strettamente personale, beni
che servono all’esercizio della professione di un coniuge, beni ottenuti a titolo di
risarcimento danni e pensione di invalidità. Per impedire una comunione
universale (per mantenere l’indipendenza della persona rispetto alla comunione)
SI PUO’ FARE PER LA GIURISPRUDENZA:
- Estendere la comunione a beni che non sono previsti dalla comunione legale
(beni acquistati prima del matrimonio, per evitare manovre elusive dei diritti dei
creditori, i beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno
dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del
coniuge stesso prima del matrimonio.
- Possono essere inseriti beni acquistati con crediti personali o per donazione e
successione.
- Possono prevedere che i beni che cadrebbero in comunione residuale cadano
immediatamente in comunione.
- Possono escludere dalla comunione beni che altrimenti ne farebbero parte.
Attraverso un’esclusione programmatica per il futuro (le auto),
Esclusione di singoli beni dalla comunione (rifiuto del coacquisto): gran parte
della dottrina ha ritenuto possibile questo in nome dell’autonomia contrattuale,
mentre la dottrina non lo ritiene giusto.
NON SI PUO’ FARE PER LA GIURISPRUDENZA:
- Modificare il regime di rispondenza dei debiti.
- Non possono modificare le cause di scioglimento della comunione.
IL FONDO PATRIMONIALE
Non è un regime patrimoniale generale, non è un’opzione alla comunione o
separazione dei beni. E’ un patrimonio separato che può costituirsi a prescindere del
regime patrimoniale scelto e che si affianca ad esso.
La funzione è quella di destinare certi beni a far fronte ai bisogni della famiglia, tale
vincolo di utilizzazione comporta una maggiore sicurezza rispetto al soddisfacimento
degli interessi creditori (soprattutto per gli imprenditori).
COSTITUZIONE
Si costituisce per atto pubblico, inter vivos, mediante una convenzione matrimoniale.
Può essere fatto dai coniugi o da un terzo ma con la loro accettazione, anche mediante
testamento
BENI AD OGGETTO
Non tutti i beni possono essere oggetto di un fondo patrimoniale***:
- beni immobili
- beni mobili registrati
- titolo di credito nominativi
Tale limite è imposto per tutelare i terzi, in quanto il vincolo di destinazione deve essere
trascritto anche nei registri (immobiliare, mobiliare o sul titolo di credito (pubblicità
notizia, per l’opponibilità basta quella all’atto di matrimonio)
La proprietà spetta ai coniugi, ma il costituente potrebbe anche disporre diversamente,
attribuendo la proprietà esclusiva ad un solo coniuge. Ma dal momento in cui è
costituito il fondo, a prescindere del titolare, si applicano le regole di amministrazione
della comunione legale. In caso di comproprietà, il singolo coniuge comunque non può
alienare la sua quota in modo autonomo.
Se non è stabilito diversamente non si possono alienare, ipotecare o dare in pegno i
beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi, e se ci sono
figli anche del giudice, e ci deve essere necessità o utilità evidente.
I frutti dei beni devono essere esclusivamente utilizzati nell’interesse della famiglia.
Per bisogni della famiglia non si intendono solo i loro bisogni primari, ma il pieno
mantenimento e sviluppo della famiglia. Sono escluse le spese voluttuarie.
CESSAZIONE DEL FONDO
Di regola termina con la morte di uno dei coniugi, con la cessazione del matrimonio, con
lo scioglimento del matrimonio (no separazione); se non ci sono figli si applicano le
regole della comunione legale tra coniugi, ma poiché viene meno la scissione tra
proprietà e amministrazione, per quest’ultima torna rilevante la proprietà in capo ad uno
dei coniugi.
Se ci sono figli minori il fondo permane allo scioglimento, fino al compimento della
maggiore età dell’ultimo figlio. Per l’intertempo il giudice può dettare regole in base
all’amministrazione e considerando le condizioni economiche dei genitori, si potrebbe
attribuire ai figli o il godimento o la proprietà di parte del fondo.
SCIOGLIMENTO CONVENZIONALE SENZA CONDIZIONI
Per la dottrina in caso di figli minori non è possibile, ma poiché il fondo patrimoniale è
fatto mediante convenzione (sempre revocabile), con una nuova convenzione i coniugi
potrebbero anche scioglierlo. IMPRESA FAMILIARE
La disciplina dell’impresa familiare è stata introdotta dalla riforma del diritto di famiglia:
apprestare un’adeguata tutela in favore dei componenti della famiglia
RATIO:
dell’imprenditore che iniziano a collaborare nell’impresa, che in nome della solidarietà
familiare lavoravano senza contratto ed in caso di contrasti si trovavano
senza alcun diritto. All’epoca l’unica azione per il recupero dei crediti era quella di
arricchimento ingiustificato, in quanto nell’impresa familiare si parlava di solidarietà.
Si applica in via suppletiva, se non c’è tra il familiare e l’imprenditore un contratto tipico
che disciplini il lavoro. Attribuisce al familiare collaboratore uno statuto minimo di diritti.
(non ha a che fare con l’azienda coniugale, in quanto tale disciplina si applica a prescindere del
regime patrimoniale tra i coniugi)
POTERI DECISIONALI
Ai familiari vengono attribuiti anche poteri decisionali (a cui solitamente corrispondono
anche doveri verso i terzi e i rischi e doveri d’impresa.) Ma la cassazione ha stabilito
che l’impresa conserva la sua individualità, la qualità di imprenditore resta quindi solo
all’imprenditore originario e i familiari che collaborano hanno un rapporto corrispondente
a quello tra datore e prestatore di lavoro, salvo che gli vengono dati poteri decisori.
I poteri decisionali che la legge attribuisce ai singoli collaboratori dell’impresa, sono
poteri rilevanti solo nei rapporti interni (solo rispetto all’imprenditore), mentre nei rapporti
esterni, l’unico legittimato ad agire con i terzi è l’imprenditore che è legittimato ad a