Concetti Chiave
- L'editto di Rotari, emanato dal re longobardo Rotari, mirava a garantire pace e giustizia attraverso un insieme di 338 articoli legislativi.
- Il sistema legale dell'editto legittimava la vendetta, offrendo la possibilità di evitarla tramite un risarcimento in denaro chiamato "guidrigildo".
- Le pene per lesioni personali erano dettagliate e variavano a seconda della parte del corpo colpita, con valori specifici per ogni dito della mano e del piede.
- Gli articoli dimostrano un sistema giuridico arretrato rispetto a quello romano, soprattutto per quanto riguarda le leggi sulla condizione femminile.
- Le donne longobarde erano soggette all'autorità maschile e non potevano gestire beni senza il consenso dell'uomo sotto la cui potestà si trovavano.
Indice
L'editto di Rotari
Circa settanta anni dopo la venuta dei Longobardi in Italia, il loro diciassettesimo re, Rotari, dal suo palazzo in Pavia, emanò un editto con il quale, come egli dichiarava esplicitamente, intendeva consentire “ a ciascuno di vivere in pace nelle leggi e nella giustizia e con questa consapevolezza impegnarsi contro i nemici e difendere se stesso e il proprio paese”.
Questo editto (composto di 338 articoli) conteneva numerose regole che rivelano a prima vista l’arretratezza delle concezioni giuridiche longobarde rispetto a quelle romane.Diritto criminale e vendetta
In materia di diritto criminale, per esempio, e più in particolare in materia di omicidio e lesioni personali, l’editto di Rotari legittimava sostanzialmente il sistema della vendetta, prevedendo per l’offensore la possibilità di evitarla, pagando un risarcimento in denaro detto “guidrigildo”. Tra queste disposizioni, eccone alcune che ai nostri occhi appaiono particolarmente singolari.
Norme sulle lesioni personali
Art. 48 Dell’occhio levato. Se qualcuno strappa un occhio a un altro, si calcoli il valore (della vittima) come se fosse uccisa. Chi ha strappato l’occhio paghi la metà di questo valore.
Art. 49 Del naso tagliato. Se qualcuno taglia il naso a un altro, paghi la metà del valore di costui, come sopra.
Art 50 Del labbro tagliato Se qualcuno taglia il labbro paghi una composizione di 16 soldi. Se si vendono i denti, uno, due o tre, paghi una composizione di 20 soldi.
Particolarmente minuziose erano le norme che regolavano il taglio della mano e delle dita. Ciascun dito, infatti, era valutato in modo diverso. Il valore del pollice era pari a un sesto del valore della persona (art 63), il secondo dito valeva 16 soldi e il terzo solo 5. Il valore del quarto dito però cresceva a 8 soldi e il quinto ne valeva ben 16 (art 63-67). Analogo criterio differenziato valeva per le dita del piede, il cui valore era però complessivamente inferiore a quello delle dita della mano (art 68-73). Tutti questi valori scendevano sensibilmente se la vittima era un servo, sempre che si trattasse di un servo altrui: per lesioni contro i propri servi non era previsto alcuna sanzione).
Condizione femminile longobarda
Infine, per avere un’idea della condizione femminile presso i Longobardi, è interessante leggere l’art 204, che così recita: “A nessuna donna libera che viva sotto la giurisdizione del nostro regno secondo la legge dei longobardi sia consentito vivere sotto la potestà del proprio arbitrio, ma al contrario debba sempre restare sotto la potestà degli uomini, non abbia facoltà di donare o alienare alcunché dei beni mobili o immobili senza il consenso di colui sotto la cui potestà si trova”.
Anche in questo campo balza agli occhi con evidenza l’arretratezza delle regole longobarde rispetto a quelle che a Roma, attraverso i secoli, avevano concesso alle donne se non la parità, almeno notevoli spazi di autonomia e di libertà personale.
Domande da interrogazione
- Qual era l'intento principale dell'editto di Rotari?
- Come venivano trattati i reati di omicidio e lesioni personali nell'editto di Rotari?
- Quali erano alcune delle disposizioni particolari riguardanti le lesioni personali?
- Qual era la condizione delle donne secondo l'editto di Rotari?
L'editto di Rotari mirava a consentire a ciascuno di vivere in pace nelle leggi e nella giustizia, impegnandosi contro i nemici e difendendo se stesso e il proprio paese.
L'editto legittimava il sistema della vendetta, permettendo all'offensore di evitarla pagando un risarcimento in denaro chiamato "guidrigildo".
L'editto prevedeva risarcimenti specifici per lesioni come l'occhio strappato, il naso tagliato e il taglio delle dita, con valori differenti per ciascun dito.
Le donne libere dovevano vivere sotto la potestà degli uomini e non potevano donare o alienare beni senza il consenso dell'uomo sotto la cui potestà si trovavano, evidenziando l'arretratezza rispetto alle leggi romane.