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Concetti Chiave

  • L'Editto di Rotari del 643, con 388 articoli, rappresenta un importante esempio di legislazione barbarica, ispirato al modello tardo-romano di Giustiniano.
  • Il sistema giuridico longobardo prevedeva il risarcimento monetario, il guidrigildo, per offese personali, riflettendo una tradizione germanica in cui ogni persona aveva un valore monetario.
  • Le donne longobarde vivevano sotto la tutela maschile, il mundio, e non potevano donare o vendere beni senza autorizzazione, a differenza delle donne romane.
  • La legislazione scritta era innovativa per i Longobardi, spesso redatta da ecclesiastici romani, ed evidenziava una forte influenza delle tradizioni legali romane.
  • Le leggi di Rotari e dei suoi successori, come Liutprando, segnarono l'evoluzione del diritto longobardo, integrando principi cristiani e elementi del diritto romano.

Indice

  1. L'editto di Rotari
  2. Principi del diritto longobardo
  3. Il ruolo della donna
  4. Influenza romana sulla legislazione
  5. Evoluzione della legislazione longobarda
  6. Liutprando e il cattolicesimo
  7. Il matrimonio e la sacralità
  8. Differenze tra ancillae
  9. Liutprando e le ancillae

L'editto di Rotari

L’Editto di Rotari, emanato il 22 novembre del 643 con il titolo latino di Edictum e comprendente 388 articoli, rimane il prototipo degli ordinamenti barbarici, per garantire l’ordine e la giustizia; il re che emana leggi per mantenere la pace è una eredità derivante da Giustiniano ed è indice di una monarchia forte, sicura di se’, per cui in grado di emanare leggi.

Principi del diritto longobardo

Le sue disposizioni di diritto civile, penale e procedurale erano applicate a tutte le classi e a tutti gli abitanti del regno, secondo il principio della territorialità del diritto.

Il modello è quello tardo-romano di Giustiniano.

Il delitto è un’offesa personale, fatta cioè, non alla legge ma alla persona che può essere colpita nei suoi beni, nella sua integrità fisica o morale; nella tradizione germanica ogni persona libera ha un valore monetario, quindi esprimibile in denaro.

L’equivalente monetario è il guidrigildowergild – da wer – ( valore ) e –gild (denaro) = valore monetario; fra i longobardi era in corso il sistema monetario romano, il solidus aureus, di alto valore; poiché ogni offesa deprezza la persona, la soluzione per ogni danno è il risarcimento , la compositio, fissata dalla legge.

Il ruolo della donna

Il modo tradizionale era la vendetta privata, la faida ( fehde) e compito della monarchia alto-medievale era difendere i deboli, cioè le donne ed i maschi liberi ma poveri; la donna deve essere assistita da un tutore, il mundualdo (mundanwalt): ella nasce sotto il mundio del padre, passa al mundio del marito e, se rimane vedova, passa sotto il mundio dei figli o del parente più prossimo.

Per tutti il nucleo fondamentale, nell’ordine civile, era la fara ( parentela ) nella quale dominava l’uomo più anziano, detentore del mundio ( tutela ).

Soltanto il mundoaldo possedeva tutti i diritti civili: donne e minorenni sottostavano al suo mundio; le donne erano escluse dalla successione, tranne nel caso mancassero i maschi, i quali ottenevano la maggiore età fra i 12 ed i 19 anni.

Una delle differenze fra il diritto familiare longobardico e quello romano era l’assenza del divorzio.

Rotari, che si definiva “ re del popolo dei Longobardi “, lasciando in ombra il popolo dei vinti, era preoccupato di mettere per iscritto le consuetudini dei suoi barbari, togliendole all’incertezza della tradizione orale.

La legislazione scritta era un fatto ignoto ai barbari e, per di più, in una lingua diversa che era proprio quella dei vinti; sicuramente il compito di “racchiudere in un unico volume” l’antico diritto popolare fu affidato ai dotti romani, spesso scelti fra gli ecclesiastici, che potevano comprendere e sfruttare il linguaggio delle fonti romane.

Influenza romana sulla legislazione

E’ chiaro, quindi, che i compilatori tennero davanti i modelli romani i quali modelli esercitarono la loro influenza sulla mentalità barbarica.

Le materie sembrano disposte secondo un ordine prestabilito: i reati politici capp.

1 – 14; i reati contro le persone capp. 15 – 145; i reati contro le cose capp.146 – 152; diritto di famiglia e di successione capp.153 – 226 ( con una rubrica iniziale sui figli legittimi); i diritti reali capp. 227 – 244; le obbligazioni capp. 245 – 252; i reati minori ed i danneggiamenti capp. 253 – 358; la materia processuale capp. 359 – 366.

I capitoli successivi (367 – 388 ) sono su varie materie e forse sono stati aggiunti posteriormente come integrazione di omissioni o come correzione di capitoli precedenti.

Evoluzione della legislazione longobarda

L’opera legislativa di Rotari, diciassettesimo re longobardo, fu proseguita dai suoi successori: Grimoaldo, Liutprando, Rachi, Astolfo.

Particolarmente importante fu l’opera di Liutprando ( 712 – 744 ), che è la figura più illuminata fra i principi longobardi; dal suo regno a quello di Astolfo ( 749 – 756 ) si ha la sensazione di una raggiunta parità civile fra i due popoli: proprio Astolfo, nel suo editto dell’anno 750, ricorda, accanto al popolo dei Longobardi, il “popolo dei romani a noi affidato dal signore” (vd. l'Editto di RotariIl prologo dell’Editto), mentre gli editti del sec. VII, quello di Rotari e quello di Grimoaldo, sono chiaramente indirizzati al popolo longobardo, ignorando quello romano.

Nel cap.386, Rotari afferma che l’ Editto è stato approvato dal suo popolo, riunito in assemblea, percuotendo le armi sugli scudi “ secondo il rito della nostra gente quando vuole acconsentire” ( vd. Cap. 386 ).

Nel cap.204 si afferma che “a nessuna donna libera vivente secondo il diritto dei longobardi sia lecito dipendere solo da se stessa ma debba rimanere sempre sotto il potere degli uomini o certamente del re e non abbia la facoltà di donare o vendere alcuna cosa fra quelle mobili o immobili senza la volontà di quello…”

Da ciò si può dedurre che nel Regno ci fossero altre donne libere, viventi sotto un’altra legislazione, dunque dipendenti solo da se stesse e che potevano effettuare donazioni o vendite senza l’autorizzazione di alcuno: queste erano le donne romane le quali, già con il Codice Teodosiano, erano state liberate da ogni tutela.

Liutprando e il cattolicesimo

Nel sec.VIII con Liutprando (712 – 744) il popolo longobardo era ormai tutto convertito al cattolicesimo, come si può capire dal prologo che accompagna ogni gruppo di capitula del suo editto, dove egli si dichiara “principe cristiano e cattolico dei Longobardi” dando il segno di un nuovo spirito religioso e di una nuova considerazione verso la legge romana.

In testa alle sue leggi egli ricorda il detto di Salomone “il cuore di un re è nelle mani di Dio” e da Lui è “ispirato”; anche Rotari nel cap.2 cita la massima salomonica ma solo per basare su di essa la insindacabilità delle proprie azioni.

L’intento di Liutprando è che “tutti vivano nella pace e nella grazia di Dio” (cap. 35) ed i suoi successori, Rachi ed Astolfo, proseguiranno in questa opera.

Il matrimonio e la sacralità

L’esame della legislazione longobarda del sec.VIII e di quella franca per il regno Italico, rivela che, laddove penetra l’etica clericale, le si accompagna qualcosa del Diritto romano; si veda per esempio il matrimonio, che, per la concezione longobarda, consisteva in una compravendita della donna, considerata semplice “cosa”, mentre Liutprando introduce il principio della sacralità del matrimonio (cap.117) ed il rito dell’anello nuziale con il quale l’uomo “impegna la donna e la fa sua” (cap.30), paragonando l’anello al velo che la monaca prende nel votarsi a Dio, entrambi simbolo di fedeltà.

Differenze tra ancillae

L’unico punto dell’editto di Rotari in cui si parla dei romani è il cap.194: “Se qualcuno ha avuto rapporti con una serva della nostra stirpe ( ancilla gentile) paghi al suo padrone una composizione di venti solidi; se con una serva romana (romana ancilla) paghi una composizione di dodici solidi”.

Nel testo si fa riferimento ad una ancilla gentile, cioè della gens, della stirpe longobarda, contrapposta ad una ancilla romana, la cui purezza varrebbe meno; la questione è se l’ ancilla sia romana perché del popolo dei vinti o perché appartenente ad un romano.

Sembrerebbe che tutte le donne romane fossero ridotte in schiavitù oppure, più verosimilmente, che ci fossero ancora padroni romani, dunque non proprio poverissimi, che potevano permettersi una serva, naturalmente romana.

Tuttavia l’ancilla gentile può essere una donna, o romana o longobarda, serva di un longobardo, cioè di quella gens, di quella stirpe; allo stesso modo, l’ ancilla romana può essere una donna, o romana o longobarda, serva di un romano: questo fatto sarebbe ancor più straordinario, perché dimostrerebbe che i romani non furono del tutto assoggettati, potendo avere anche serve longobarde.

Quindi, la composizione per un rapporto con una ancilla , romana o gentile, è valutato secondo il valore del padrone, romano o longobardo, non secondo il valore della donna, che essa sia romana o longobarda.

Liutprando e le ancillae

Il problema trattato da Rotari viene ripreso nel 727 da Liutprando, nel cap.95:”Se un uomo libero fa indossare la veste religiosa ad una sua ancella per religione e purezza, perché, come è consuetudine di questa terra, porti per lui offerte o oblazioni nei luoghi santi, ed il peccato fa sì che un uomo la prenda in moglie: dovunque vengano trovati siano separati, e colui che l’ha presa in moglie, paghi al padrone di lei una composizione di quaranta solidi e quella ritorni alla condizione di prima. Se qualcuno, non sia mai, commette adulterio con lei, allo stesso modo paghi al padrone di lei una composizione di quaranta solidi. Poiché l’editto precedente stabilisce che si paghi una composizione di venti solidi per l’adulterio commesso con una serva gentile, certamente per l’adulterio commesso con una ancella di Dio ( dei … ancilla ) si raddoppi la composizione”.

In questo capitolo è già stupefacente che un padrone possa costringere le serve alla vita religiosa, affinché portino, per loro, offerte nei luoghi di culto; tuttavia, quello che colpisce ancora di più è che Liutprando ponga sullo stesso piano ancilla Dei e ancilla gentilis, anche se la prima sembra valere più della seconda.

Questo fa pensare che la serva non sia appartenente alla gens barbarica, come nel cap.194 di Rotari, ma sia serva di un padrone della gens barbarica, se si osserva il parallelismo Dei = di Dio, gentilis = di un padrone di razza barbarica.

Domande da interrogazione

  1. Qual è l'importanza dell'Editto di Rotari nel contesto della legislazione barbarica?
  2. L'Editto di Rotari, emanato nel 643, è considerato il prototipo degli ordinamenti barbarici, garantendo ordine e giustizia attraverso leggi scritte, un concetto ereditato da Giustiniano, che riflette una monarchia forte e sicura di sé.

  3. Come venivano trattati i reati e le offese personali secondo l'Editto di Rotari?
  4. Nell'Editto di Rotari, il delitto è visto come un'offesa personale, non alla legge, e ogni persona libera ha un valore monetario, il guidrigildo, che determina il risarcimento per i danni subiti.

  5. Quali erano le disposizioni riguardanti le donne nel diritto longobardico?
  6. Le donne nel diritto longobardico erano sempre sotto la tutela di un uomo, il mundualdo, e non potevano effettuare donazioni o vendite senza il suo consenso, a differenza delle donne romane che godevano di maggiore autonomia.

  7. In che modo l'Editto di Rotari riflette l'influenza del diritto romano?
  8. L'Editto di Rotari, pur essendo una legislazione barbarica, è stato influenzato dai modelli romani, con i dotti romani che hanno contribuito alla sua stesura, utilizzando il linguaggio delle fonti romane.

  9. Quali cambiamenti apportò Liutprando alla legislazione longobarda?
  10. Liutprando introdusse un nuovo spirito religioso e una maggiore considerazione verso la legge romana, promuovendo la sacralità del matrimonio e l'uguaglianza civile tra Longobardi e Romani, riflettendo l'influenza dell'etica clericale.

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