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Dopo l’ultimo Dpcm che ha visto l’Italia divisa in tre zone con differenti misure di contrasto alla diffusione del virus, alcune regioni italiane hanno emanato in autonomia delle ordinanze con provvedimenti diversi da quelli disposti dal presidente Giuseppe Conte.

È il caso della Regione Calabria, che tramite il presidente facente funzione Nino Spirlì ha disposto la sospensione della didattica anche delle scuole materne, elementari e medie dal 16 al 28 novembre. Oggi il Tar ha sospeso l’ordinanza, fissando l’udienza di merito al 16 dicembre. Ecco cosa è successo.

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Con il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte la regione Calabria è rientrata a tutti gli effetti nelle zone rosse e il mondo scuola sarebbe dovuto passare al digitale, ad eccezione delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle classi prime della secondaria di primo grado. Con un’ordinanza regionale, però, il presidente facente funzione Nino Spirlì aveva disposto fino al 28 novembre la sospensione di tutte le attività didattiche, dunque anche quelle degli ordini sopra citati. Dopo un ricorso presentato da alcune mamme della provincia di Cosenza, il tribunale amministrativo ha sospeso la chiusura delle scuole, ritenendo sussistente “Il requisito del 'periculum' avuto riguardo in particolare al grave pregiudizio educativo, formativo ed apprendimentale ricadente" sugli alunni. Secondo il Tar, inoltre, l’istruttoria alla base dell’ordinanza è stata redatta “Senza certezza del nesso di causalità intercorrente fra lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e il verificarsi dei contagi, stante anche l'assenza di interlocuzioni con gli Istituti Scolastici”. Nello specifico, i giudici chiariscono che “Il Dpcm del 3/11/20, anche nei territori regionali più intensamente caratterizzati dal rialzo della curva epidemica per infezione da Covid 19, sconta la possibilità di effettuare attività didattiche ‘in presenza’ nella scuola materna, in quella elementare e nella prima media, e ciò al fine di assicurare, da parte del Sistema Nazionale di istruzione, a queste categorie di alunni, attività formative (…) e di insegnamento non adeguatamente surrogabili da una eventuale, sempre che concretamente attivabile con carattere di generalità, didattica ‘a distanza’ per tali fasce di età”.