
La mancata attivazione di un corso di recupero estivo, però, ha portato i genitori della ragazza a tentare il ricorso.
Ma per il Tar, la decisione della scuola è adeguatamente motivata.
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La vicenda: le insufficienze durante l’anno
La vicenda è cominciata quando i genitori della ragazza hanno tentato il ricorso contro quanto deliberato in sede di Consiglio di classe: la studentessa è stata infatti bocciata a causa delle insufficienze registrate in due materie. Ma come è andata?Già all’esito dello scrutinio intermedio di metà anno l’adolescente aveva riportato le medesime carenze e, proprio per questo, era stato predisposto da ogni insegnante uno specifico percorso di lavoro individuale finalizzato al recupero delle lacune. Alla verifica di fine anno, nonostante il successo in Scienze, la ragazza aveva però confermato le insufficienze nelle restanti due materie, inglese e fisica. Il Consiglio di classe si era allora deciso per la sospensione del giudizio rimandando la valutazione conclusiva per settembre. Erano quindi stati predisposti i corsi di recupero a giugno, presso la scuola. Ma tali corsi avevano riguardato soltanto fisica, mentre il recupero di inglese era stato demandato allo studio individuale. Alle verifiche finali di settembre, a quanto pare, la ragazza ha ancora una volta confermato le insufficienze. Da qui la decisione: bocciata.
La decisione del Tar
Il Tar Lombardia - Brescia dice no al ricorso: la carente attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola non incide sul giudizio finale della commissione, la quale aveva appunto deciso di non ammettere una studentessa all’anno successivo. La sentenza in questione, come fa sapere ‘Orizzontescuola’, è la 21 novembre 2023, n. 850.Alla luce quanto detto, dunque, per il Tar la decisione della scuola è stata adeguatamente motivata in ragione delle insufficienze riportate dalla studentessa nell’arco di tutto l’anno scolastico, poi confermate nella verifica finale. Per quanto riguarda invece la mancata attivazione del corso di inglese da parte della scuola
Per quanto riguarda la mancata attivazione del corso di inglese, come riportato ‘Orizzontescuola’, il Tar ha richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza secondo cui “L’incompleta, carente od omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, in violazione dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 59 del 2004, nella parte in cui è previsto che, sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti, non incidono sulla legittimità e sull’autonomia del giudizio finale di non ammissione di un alunno, che si basa sull’insufficiente rendimento scolastico e quindi sulla non adeguata preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi” (Cons. Stato, Sez. VI, 10/12/2015).