Maria_Zanghi
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ridurre ore lezione

Il primo mese di scuola è già alle nostre spalle ma le problematiche espresse da diversi studenti nel corso di queste ultime settimane mostrano una situazione ancora poco organizzata. Infatti il rientro al 100% della frequenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado non è stato facile in tutte le realtà del nostro Paese. Orari scaglionati e doppi turni, anche pomeridiani, hanno portato i ragazzi a non riuscire a pianificare al meglio la vita dentro e fuori dalla scuola. É possibile, quindi, ridurre le ore di lezione a scuola e in che modo? Cerchiamo di capire in base a quali esigenze è possibile ottenere una rimodulazione dell'orario scolastico e con quali conseguenze.

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Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, la modulazione del tempo scuola è regolata in autonomia dalle singole istituzioni scolastiche. Ogni scuola, quindi, può decidere di ricorrere a soluzione più flessibili, in base a specifiche situazioni. Queste possono essere date da esigenze familiari, o per facilitare la mobilità degli studenti, quando, per esempio, necessitano di una riduzione dell'ora di lezione per riuscire a prendere un mezzo di trasporto pubblico.

La possibilità di ricorrere a soluzioni diversificate in base alle esigenze della scuola, o della specifica classe, non deve comportare in ogni caso la riduzione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti scolastici.

Ridurre gli orari di lezione, ma in quali casi?

Ogni scuola potrà, quindi, decidere autonomamente sulla riduzione della durata oraria delle lezioni, a seconda delle esigenze che emergono. Ma in quali casi è consentito?

Le motivazioni possono essere diverse e non per forza legate alla didattica. In ogni caso non sarà possibile ridurre la lezione di oltre 10 minuti. Si potrà scegliere se effettuare l'ora entro i canonici 60 minuti o ridurla a 50/55 minuti massimo.

Nel caso in cui, invece, la durata della lezione dovesse ridursi ulteriormente sarà fatto obbligo di recuperare le ore non svolte, come stabilisce art. 28 comma 7 del CCNL 2006/2009:

"Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti".

Data pubblicazione 18 Ottobre 2021, Ore 10:40 Data aggiornamento 18 Ottobre 2021, Ore 11:33
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