In questo periodo di lezioni effettuate tramite la didattica a distanza, sono molti gli studenti che vorrebbero registrare le lezioni per riascoltarle nuovamente. I vantaggi non sarebbero pochi, considerato che ci si può focalizzare su quanto viene detto senza prendere appunti e comprendere al primo ascolto tutti i concetti. Rivedendo la videolezione - o comunque risentendo la registrazione - si potrebbe prendere appunti in un secondo momento e risentire tutte le cose non comprese al primo ascolto.
La risposta è si. Per il Garante per la privacy è possibile farlo. Un po’ di persone hanno sollevato una questione, quella relativa alla garanzia di privacy dei docenti che fanno le videolezioni. Una preoccupazione legittima, certo, ma che sembrerebbe priva di fondamento. Il Garante per la privacy si è già espresso in merito alla questione, scrivendo - nel 2016 - che È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale
Da questa affermazione si deduce che, potendo registrare una lezione svolta in classe, la possibilità sia data anche per le videolezioni.
Non è tanto il poterlo fare o meno ma è il suo utilizzo. Il Garante stesso ha specificato che “Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro esplicito consenso”. Ciò significa che per poter utilizzare il materiale registrato per qualsiasi scopo che vada al di là dello studio individuale occorre ottenere un permesso esplicito da tutte le persone coinvolte nella registrazione, compresi i compagni di classe. Il Garante dà anche agli istituti il permesso - nell’ambito dell’esercizio dell’autonomia scolastica - di decidere diversamente in merito alle registrazioni, arrivando anche “a inibire di apparecchi in grado di registrare”. Nel caso della didattica a distanza, proibire l’utilizzo degli strumenti di registrazione e controllare che il divieto venga rispettato è impossibile. Conviene però a tutti gli studenti tenere una cosa bene a mente: la diffusione di immagini senza consenso delle persone ritratte può comportare responsabilità sia di natura civile che di natura penale. In conclusione? Si alla registrazione delle videolezioni a scopo di studio individuale - ovvero per riascoltarle in seguito, prendere appunti, risentire i passaggi mancati durante la lezione -, no assoluto alla diffusione del materiale ottenuto tramite registrazione a meno che non ci sia stato un consenso esplicito di tutte le persone che compaiono nella ripresa fatta.
Data pubblicazione 1 Giugno 2020, Ore 8:37
Data aggiornamento 1 Giugno 2020, Ore 8:41
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