Giulia.Onofri
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Decreto Natale, le faq del Governo:regole e divieti da rispettare dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

Natale è ormai alle porte ma quest’anno non sarà possibile riunirsi e festeggiare come da tradizione. Tra pochi giorni infatti, secondo le disposizioni imposte dall’ultimo decreto firmato dal Premier Giuseppe Conte, l’Italia sarà considerata interamente zona rossa proprio in occasione delle festività natalizie e di fine anno che solitamente riuniscono molti parenti e amici nelle abitazioni.

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Per evitare dunque che circostanze di questo tipo possano vanificare gli sforzi fatti fino ad ora e che possano inoltre determinare una situazione epidemiologica fuori controllo, il Governo ha ritenuto opportuno stabilire disposizioni rigide in tutta Italia nel periodo compreso fra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.
La nostra penisola sarà infatti considerata come zona rossa, senza alcuna distinzione regionale o locale, nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 6 gennaio 2021.
Un lieve allentamento delle misure restrittive sarà introdotto nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021, in cui il nostro Paese sarà considerato zona arancione.

Tutte le faq del Governo sulle regole e i divieti da rispettare dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

Sul sito del Governo italiano è presente uno spazio dedicato alle risposte a tutte quelle domande che solitamente destano più incertezza e perplessità riguardo al rispetto delle disposizioni emergenziali. Per chiarire ogni dubbio quindi, il Governo ha pubblicato una sezione interamente dedicata alle regole specifiche a cui attenersi nei giorni festivi e prefestivi, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.
Sebbene la pagina sia in aggiornamento vista la recente approvazione del “Decreto Natale”, è possibile comunque leggere le faq fino ad ora riportate:
  • Il dpcm del 3 dicembre 2020 prevede che, nonostante i divieti, dal 21 dicembre al 6 gennaio si possa comunque far rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Cosa si intende con questi tre termini?
    • Residenza: è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale e coincide dunque con quella dichiarata dai dati anagrafici.
    • Domicilio: è il luogo in cui la persona stabilisce i suoi interessi e può non coincidere con la residenza.
    • Abitazione: Ai fini dell’applicazione del Dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.

  • Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, anche dopo il 21 dicembre, per trascorrere insieme le feste?
  • In questo caso il ricongiungimento può avvenire solo nel caso in cui il luogo scelto coincida con la residenza, il domicilio o l’abitazione di uno dei due.

  • Le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti etc. saranno valide per tutti, a prescindere dal “colore” dell’area in cui si vive o si trovano il negozio o il ristorante?
  • Le disposizioni rimangono valide in modo differenziato in base ai tre colori (giallo, arancione, rosso).

  • In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021?
  • Per le regole da seguire riguardo agli spostamenti bisogna sempre considerare il coprifuoco già in vigore dalle ore 22:00 fino alle ore 05:00 (solo il 1 gennaio 2021 durerà fino alle ore 07:00) che sarà possibile non rispettare solo per motivi di salute, di lavoro o di reale necessità.
    Per gli spostamenti nelle seconde case invece le regole sono diverse in base al colore della regione:
      • Se si vive in zona gialla o arancione e la seconda casa si trova nello stesso comune, non ci sono limitazioni ad eccezione di quella oraria imposta dal coprifuoco;
      • Se si vive in zona gialla e la seconda casa si trova nella stessa regione, sarà possibile andarci per tutto il periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tranne il giorno di Natale (25 dicembre 2020) e di santo Stefano (26 dicembre 2020).

  • Il mio coniuge/partner si trasferirà nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Potrò raggiungerlo/a tra il 21 dicembre e il 6 gennaio? E nel caso in cui con lui/lei si spostassero nella seconda casa anche i nostri figli minori, potrei raggiungerli?
  • La risposta è negativa in entrambi i casi poiché il decreto vieta lo spostamento nelle seconde case in regioni diverse dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Il divieto vale anche per le seconde case che si trovino in un altro comune, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021.
    Lo spostamento per raggiungere la seconda casa in una regione diversa da quella di residenza o abituale domicilio è consentito soltanto a condizione che la seconda casa non si trovi in regioni, che, alla data del 20 dicembre, si trovino in zona arancione o rossa. In questi casi, infatti, permangono i divieti di entrate nei territori regionali.

  • Io e la mia famiglia ci trasferiremo nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro entro il 6 gennaio?
  • Anche in questo caso la risposta è negativa poiché gli spostamenti in entrata e in uscita da una regione diversa dalla propria sono consentiti fino al 20 dicembre e dopo il 7 gennaio 2021. Lo spostamento sarà comunque consentito solo fra regioni gialle. Lo spostamento nelle seconde case non consente dunque ripensamenti nemmeno per motivi lavorativi che in questo caso non sarebbero giustificati.

  • I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste?
  • Gli spostamenti per recarsi da parenti e amici in un’altra regione saranno consentiti entro il 20 dicembre 2020 e dopo il 7 gennaio 2021.
    Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all’interno del proprio comune.

  • I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore?
  • Sì, poiché si tratta di spostamenti considerati di “necessità”. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.

  • Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?
  • Lo spostamento per offrire assistenza a parenti non autosufficienti sarà sempre possibile nei giorni dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 anche fra comuni e regioni diverse. In ogni caso, sarà ammesso lo spostamento di un solo parente adulto (accompagnato da eventuali minori di cui è responsabile) ritenuto sufficiente per prestare assistenza.

  • In base al nuovo Dpcm è consentito andare in un altro comune o in un’altra regione per turismo?
  • Sono consentiti spostamenti per turismo fra zone gialle entro il 20 dicembre 2020 e dopo il 7 gennaio 2021. Tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 saranno dunque vietati gli spostamenti per il turismo.

  • In caso di violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti dal Dpcm durante le prossime festività si applica comunque la consueta sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro?
  • Sì, la sanzione applicabile rimane quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, in quanto prevista dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.*
    Ciò in quanto i divieti previsti dall’articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 (il quale, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, vieta nel territorio nazionale gli spostamenti extraregionali; nonché, nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio, altresì quelli extra-comunali, sempre con le dovute e consuete eccezioni e specificazioni) integrano “limitazioni della circolazione delle persone” e “limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, […] o regionali” e, in quanto tali, essi sono un’applicazione specifica della misure generali contemplate dall’articolo 1, comma 2, lettere a) e c) del citato decreto-legge n. 19 del 2020, con il corollario che la relativa violazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 dello stesso decreto-legge.
    Né tutto ciò può considerarsi alterato dal fatto che detto articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. si richiami all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, giacché tale richiamo altro non reca se non che la specificazione che, in forza di tale norma legislativa sopravvenuta, risultano superati i limiti all’adozione e reiterazione, con D.P.C.M. (ossia ai sensi dell’art. 2 del citato D.L. n. 19/2020), delle misure limitative della circolazione nella stessa regione e verso altre regioni, che erano stati introdotti dall’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. In conclusione, resta confermato che anche alle violazioni dei predetti divieti specifici, posti dall’articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 4 del D.L. n. 19 del 2020, in luogo della generale sanzione penale di cui all’articolo 650 del codice penale che sarebbe altrimenti applicabile.

  • In caso di accertamento di una violazione alle prescrizioni dei Dpcm che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?
  • La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
    Data pubblicazione 21 Dicembre 2020, Ore 13:19 Data aggiornamento 21 Dicembre 2020, Ore 13:52
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