
Natale è ormai alle porte ma quest’anno non sarà possibile riunirsi e festeggiare come da tradizione. Tra pochi giorni infatti, secondo le disposizioni imposte dall’ultimo decreto firmato dal Premier Giuseppe Conte, l’Italia sarà considerata interamente zona rossa proprio in occasione delle festività natalizie e di fine anno che solitamente riuniscono molti parenti e amici nelle abitazioni.
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I giorni in cui l’Italia sarà zona rosa e arancione
Per evitare dunque che circostanze di questo tipo possano vanificare gli sforzi fatti fino ad ora e che possano inoltre determinare una situazione epidemiologica fuori controllo, il Governo ha ritenuto opportuno stabilire disposizioni rigide in tutta Italia nel periodo compreso fra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.La nostra penisola sarà infatti considerata come zona rossa, senza alcuna distinzione regionale o locale, nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 6 gennaio 2021.
Un lieve allentamento delle misure restrittive sarà introdotto nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021, in cui il nostro Paese sarà considerato zona arancione.
Tutte le faq del Governo sulle regole e i divieti da rispettare dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
Sul sito del Governo italiano è presente uno spazio dedicato alle risposte a tutte quelle domande che solitamente destano più incertezza e perplessità riguardo al rispetto delle disposizioni emergenziali. Per chiarire ogni dubbio quindi, il Governo ha pubblicato una sezione interamente dedicata alle regole specifiche a cui attenersi nei giorni festivi e prefestivi, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.Sebbene la pagina sia in aggiornamento vista la recente approvazione del “Decreto Natale”, è possibile comunque leggere le faq fino ad ora riportate:
- Residenza: è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale e coincide dunque con quella dichiarata dai dati anagrafici.
- Domicilio: è il luogo in cui la persona stabilisce i suoi interessi e può non coincidere con la residenza.
- Abitazione: Ai fini dell’applicazione del Dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.
Per gli spostamenti nelle seconde case invece le regole sono diverse in base al colore della regione:
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• Se si vive in zona gialla o arancione e la seconda casa si trova nello stesso comune, non ci sono limitazioni ad eccezione di quella oraria imposta dal coprifuoco;
• Se si vive in zona gialla e la seconda casa si trova nella stessa regione, sarà possibile andarci per tutto il periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tranne il giorno di Natale (25 dicembre 2020) e di santo Stefano (26 dicembre 2020).
Lo spostamento per raggiungere la seconda casa in una regione diversa da quella di residenza o abituale domicilio è consentito soltanto a condizione che la seconda casa non si trovi in regioni, che, alla data del 20 dicembre, si trovino in zona arancione o rossa. In questi casi, infatti, permangono i divieti di entrate nei territori regionali.
Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all’interno del proprio comune.
Ciò in quanto i divieti previsti dall’articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 (il quale, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, vieta nel territorio nazionale gli spostamenti extraregionali; nonché, nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio, altresì quelli extra-comunali, sempre con le dovute e consuete eccezioni e specificazioni) integrano “limitazioni della circolazione delle persone” e “limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, […] o regionali” e, in quanto tali, essi sono un’applicazione specifica della misure generali contemplate dall’articolo 1, comma 2, lettere a) e c) del citato decreto-legge n. 19 del 2020, con il corollario che la relativa violazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 dello stesso decreto-legge.
Né tutto ciò può considerarsi alterato dal fatto che detto articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. si richiami all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, giacché tale richiamo altro non reca se non che la specificazione che, in forza di tale norma legislativa sopravvenuta, risultano superati i limiti all’adozione e reiterazione, con D.P.C.M. (ossia ai sensi dell’art. 2 del citato D.L. n. 19/2020), delle misure limitative della circolazione nella stessa regione e verso altre regioni, che erano stati introdotti dall’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. In conclusione, resta confermato che anche alle violazioni dei predetti divieti specifici, posti dall’articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 4 del D.L. n. 19 del 2020, in luogo della generale sanzione penale di cui all’articolo 650 del codice penale che sarebbe altrimenti applicabile.