4' di lettura 4' di lettura
Prende 100 alla maturità e fa ricorso per la lode, il Tar gli dà ragioneNonostante il suo percorso scolastico brillante, la commissione di Maturità non ha voluto concedergli la lode. Lo studente però non ci sta e si rivolge al Tar, che dopo aver esaminato gli atti gli dà ragione.

Il Tribunale definisce infatti “illegittime” le argomentazioni avanzate per giustificare tale decisione. Ecco cosa dice la sentenza.

Tar: “Un profilo scolastico eccezionale”

Alla fine, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia gli ha dato ragione. Il Tar ha infatti disposto l’annullamento della valutazione compiuta dalla commissione in sede di Maturità, predisponendo una nuova valutazione. “Dalla lettura degli atti in causa”, recita la sentenza, come fa sapere il portale online ‘Terre Marsicane’, “emerge inequivocabilmente il profilo scolastico eccezionale del giovanissimo il quale ha conseguito, durante tutto il primo ciclo di istruzione, la votazione di 10/10 al termine di ogni anno scolastico e per otto anni di seguito”. Insomma, risultati effettivamente eccellenti, a cui si aggiunge oltretutto una performance impeccabile all'esame di Stato, in cui lo studente si è aggiudicato il massimo dei voti alle due prove scritte e al colloquio orale.

La concessione della lode come premio al merito

In altre parole, quindi, la sentenza ha sottolineato il notevole impegno del giovane, che nell’arco della sua carriera scolastica ha dimostrato un’attitudine allo studio e alla curiosità intellettuale di massimo livello. Dunque, la decisione da parte della commissione di non assegnargli la lode si sarebbe basata, secondo il Tar, su argomentazioni illegittime. Ma di quali argomentazioni stiamo parlando? “La discrezionalità dell’amministrazione scolastica deve essere esercitata nel rispetto dei consueti canoni di logicità e di non contraddittorietà dell’azione amministrativa”, si legge ancora nella sentenza. “Pertanto la mancata concessione della lode all’alunno rivela l’illogicità dell’azione amministrativa posta in essere dall’Istituto scolastico di appartenenza del minore, il quale, da un lato, non ha valorizzato adeguatamente la straordinarietà del percorso scolastico dell’alunno, dall’altro ha posto a base della sua decisione argomentazioni contrarie alle previsioni normative e alle scelte del legislatore”. In particolare, “la decisione della Commissione di attribuire assoluta rilevanza alle prove INVALSI (peraltro brillanti) per il conferimento della lode si pone in diretto ed esplicito contrasto sia con il Decreto legislativo n. 62 del 2017 che non ne prevede la valutazione in sede d’esame, sia con le istruzioni impartite dal Ministero per l’anno scolastico 2021/2022 (pur richiamate nel verbale n. 1 del 13 giugno 2022) che condizionano invece la lode ad un giudizio in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame”.

La concessione della lode, in definitiva, non può che rappresentare il corretto adempimento della normativa, come anche un obbligo morale nei confronti dei risultati ottenuti dal ragazzo. O, se vogliamo, un premio al merito.