
L’alternanza scuola lavoro sta entrando sempre di più nelle attività scolastiche. Ricordiamo, prima di tutto, che i percorsi di alternanza, dalla Buona Scuola, prevedono lo svolgimento di 200 ore nei Licei e 400 ore negli Istituti Tecnici e negli Istituti Professionali, negli ultimi tre anni di scuola.
La partecipazione ai percorsi di alternanza scuola-lavoro non è, quindi, facoltativa, ma rientra nel curricolo dell’ultimo triennio della scuola secondaria II grado e rappresenta requisito per l’ammissione all’esame di Stato, come stabilito nell’ art.13 comma 2 lettera c) del Decreto legislativo n.62/2017.
Per quest'anno scolastico, però, le attività di alternanza non sono obbligatorie ai fini dell’ammissione alla maturità.
Valutazione in vista dell'esame di maturità
La valutazione delle esperienze di alternanza scuola-lavoro concorre a integrare quella delle discipline alle quali tali attività afferiscono e contribuisce in tal senso al credito scolastico, come si legge sull'Ordinanza ministeriale n.350/2018 all'articolo 8 comma 7. Dunque la valutazione influisce indirettamente sulla media dei voti e, quindi, sulla definizione dei crediti curriculari con cui gli studenti arriveranno all’esame.Se il giudizio sull’alternanza è positivo, è naturale che ciò incida sulla valutazione complessiva. Saranno i docenti stessi a tenere conto degli esiti delle esperienze lavorative e del valore della loro ricaduta sul percorso scolastico di ogni studente e sul voto di comportamento.
Non è finita, però. Le esperienze di alternanza scuola-lavoro devono essere prese in considerazione sia per quanto riguarda la predisposizione della terza prova che lo svolgimento del colloquio d’esame, come indicato nella nota esplicativa del 24 aprile scorso.
La commissione d’esame deve tener conto, in fatti, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, indicate nel Documento del Consiglio di classe.
Alternanza scuola lavoro in terza prova
In relazione alla terza prova d’esame, si stabilisce che la commissione tiene conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio, della disciplina non linguistica insegnata attraverso la metodologia CLIL, così come descritte nel documento del consiglio di classe del 15 maggio.In relazione al colloquio d’esame, si stabilisce che il colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o pluridisciplinare, scelto dal candidato, anche riferito ad attività o esperienze attuate durante l’ultimo anno del corso di studi, nelle quali sono inserite le esperienze di alternanza scuola lavoro. Soprattutto negli istituti tecnici e professionali le Commissioni d'Esame, nel porre domande ai maturandi, potranno avvalersi di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento.