Concetti Chiave
- Le privatizzazioni non sono vere eccezioni ai principi di universalità e unicità del bilancio pubblico.
- Le attività svolte da società partecipate dallo Stato escono dal bilancio statale, evidenziando solo le spese e entrate legate alle partecipazioni.
- Le Ferrovie dello Stato italiane sono un esempio di attività pubblica gestita da una società a partecipazione statale.
- I bilanci delle società partecipate devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ma non sono allegati al bilancio statale.
- Questi bilanci sono comunque soggetti a pubblicità, garantendo trasparenza nonostante l'assenza dal bilancio statale.
Effetti delle privatizzazioni
Non costituiscono deroghe o eccezioni in senso proprio ai principi di universalità e di unicità del bilancio gli effetti derivanti dai fenomeni di “privatizzazione” dell’esercizio di attività, funzioni o servizi pubblici.
Lo svolgimento di attività di interesse pubblico generale attraverso società di capitali a partecipazione pubblica statale (in base al D.Lgs. 175/2016, i diritti sociali, come il diritto di voto, sono esercitati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) fa naturalmente fuoriuscire dal bilancio dello Stato le entrate e le spese relative. Rectius: le c.d. “privatizzazioni” di certi settori di intervento pubblico comportano che nel bilancio finanziario vengano evidenziate soltanto le entrate e le spese direttamente connesse all’acquisizione, dismissione e gestione delle partecipazioni societarie e non le entrate/spese connesse alle attività svolte da queste ultime.
Esempio delle Ferrovie dello Stato
Si pensi, ad esempio, alle attività di trasporto pubblico svolte dal gruppo FS delle Ferrovie dello Stato italiane, la cui capogruppo è al 100% partecipata dallo Stato (attualmente attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro: dal 1956 al 1993 fu operativo un apposito “Ministero delle partecipazioni statali”).
Ciò di per sé non rappresenta affatto una deroga all’universalità e unità del bilancio. È da ricordare, tuttavia, che i bilanci delle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni statali devono essere inviati al MEF ma non ne è prescritta l’allegazione al bilancio di previsione o al rendiconto dello Stato (si tratta comunque di bilanci sottoposti a regime di pubblicità).