Concetti Chiave
- Il paesaggio è considerato parte integrante del patrimonio culturale italiano ed è distinto giuridicamente dall'ambiente, con un focus estetico e culturale.
- La tutela dei beni paesaggistici in Italia è regolata principalmente dal Codice dei beni culturali e paesaggistici, riconosciuta dalla Costituzione e supportata da convenzioni internazionali.
- La gestione del paesaggio richiede l'approvazione di piani paesaggistici da parte di Stato e Regioni, distinguendo tra aree tutelate, aree sottoposte a verifica e aree degradate.
- A livello internazionale, la Convenzione europea del Paesaggio promuove politiche comuni di salvaguardia, gestione e pianificazione tra i Paesi aderenti.
- La Convenzione europea del Paesaggio include la sensibilizzazione pubblica, la formazione e l'adozione di misure legislative per la tutela e valorizzazione dei paesaggi quotidiani e degradati.
Indice
- Il paesaggio come patrimonio culturale
- Valore giuridico del paesaggio
- Definizione e categorie di beni paesaggistici
- Processo di dichiarazione di interesse pubblico
- Tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici
- Aree tutelate e interventi specifici
- Ruolo delle istituzioni nella tutela
- Convenzioni internazionali sul paesaggio
- Convenzione europea del Paesaggio
- Obiettivi della Convenzione europea
Il paesaggio come patrimonio culturale
Il paesaggio è considerato parte integrante del patrimonio culturale italiano.
Come per i beni culturali, l’esigenza della sua tutela deriva dall’articolo 9 della Costituzione.Pur essendo accomunati, in realtà i termini ambiente e paesaggio sono giuridicamente distinti, in quanto il primo tende a riferirsi all’idea di ecosistema, mentre il secondo ha un significato di tipo estetico, con riferimento culturale.
Valore giuridico del paesaggio
L’ordinamento italiano ha riconosciuto giuridicamente il valore del paesaggio sin dagli inizi del XX secolo, con alcuni provvedimenti tesi a tutelare le bellezze naturali e a istituire i parchi nazionali; tale valore è stato riconosciuto con diverse sentenze della Corte costituzionale, che attribuisce al paesaggio un valore primario nel nostro ordinamento, da alcune convenzioni internazionali, dall’attribuzione dei compiti di tutela del paesaggio al Corpo forestale dello Stato.
Le norme principali relative alla tutela dei beni paesaggistici sono contenute nella terza parte del Codice dei beni culturali e paesaggistici.
Definizione e categorie di beni paesaggistici
Il paesaggio è definito come “parte del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana e dalla relazione tra di essi”. In particolare, sono considerati beni paesaggistici:
• Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico(ville, giardini, parchi, zone archeologiche);
• Alcune aree tutelate per legge(territori costieri, fiumi, torrenti, montagne, vulcani, ghiacciai);
• Gli immobili e le aree sottoposte a tutela dai piani paesaggistici regionali;
Processo di dichiarazione di interesse pubblico
Gli immobili di cui al primo punto sono individuati da apposite commissioni regionali, che sulla base delle segnalazioni ricevute, acquisiscono le necessarie informazioni, valutano la sussistenza dell’interesse pubblico e ne propongono la relativa dichiarazione.
Tale proposta viene pubblicata presso il Comune in cui si trovano i beni e resa nota sulla stampa. Trascorso l termine concesso, la Regione può emanare il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico che deve contenere anche le norme volte a garantire la tutela del bene.
Tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici
La tutela dei beni paesaggistici consiste nell’attività tesa ad individuare tali beni e garantirne la protezione e la conservazione. La valorizzazione dei beni paesaggistici consiste nelle attività tese a fare conoscere tali beni e ad assicurarne la possibilità di fruizione.
Per realizzare quest’attività Stato e Regione devono impegnarsi a promuovere ed approvare piani paesaggistici, cioè documenti attraverso cui il territorio viene suddiviso in ambiti omogenei, sia quelli di elevato pregio paesaggistico, sia quelli di territori degradati, e per ciascuno di essi vengono indicati gli elementi di rischio e le misure che si intendono adottare per garantire la conservazione e la valorizzazione.
Aree tutelate e interventi specifici
All’interno del piano paesaggistico il territorio regionale può essere distinto in:
• Aree tutelate, in cui la realizzazione di interventi richiede una specifica autorizzazione della regione;
• Aree sottoposte a verifica, in cui per realizzare un intervento basta il rispetto delle norme contenute nel piano paesaggistico;
• Aree compromesse o degradate nelle quali non è richiesta alcuna autorizzazione.
Il codice ha disciplinato, inoltre, alcuni interventi specifici, come l’apertura di strade e di cave, il divieto di pubblicità, le prescrizioni sulle facciate dei fabbricati.
Ruolo delle istituzioni nella tutela
Le attività di tutela e valorizzazione del paesaggio devono conformarsi, inoltre, alle convenzioni internazionali esistenti e tener conto degli studi e delle proposte realizzate dall’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, presso il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo.
Le funzioni di tutela sono attribuite al Ministero, mentre quelle di fruizione e valorizzazione sono gestite in concorrenza con le Regioni. Le Regioni, inoltre, hanno il compito di approvare i piani paesaggistici.
Il compito dei comuni è quello di adeguare i propri strumenti urbanistici ai piani paesaggistici e di rilasciare le autorizzazione agli eventuali interventi richiesti.
2. La legislazione internazionale in materia di paesaggio
Le Convenzioni internazionali sul paesaggio
Convenzioni internazionali sul paesaggio
La tutela del paesaggio è stata oggetto anche di interventi a livello internazionale. In particolare si cita la Convenzione UNESCO del 1972 sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, che inserisce tra gli interventi degni di tutela i monumenti naturali, le formazioni geologiche, i siti naturali aventi valore universale eccezionale. In Italia sono stati individuati 51 siti riconosciuti patrimonio dell’umanità, di cui 4 di tipo naturalistico.
La tutela del paesaggio non rientra direttamente tra i diritti fondamentali previsti dai Trattati istitutivi della U.E , ma viene disciplinata in modo indiretto attraverso la disciplina di altri settori.
Convenzione europea del Paesaggio
Il principale strumento dedicato al paesaggio è costituito dalla Convenzione europea del Paesaggio, adottata nel 2000 con lo scopo di promuovere tra i vari Paesi aderenti l’adozione di politiche di salvaguardia, gestione e pianificazione di paesaggi, e creare una collaborazione tra gli Stati.
Obiettivi della Convenzione europea
La Convenzione è suddivisa in cinque parti: gli obbiettivi e il campo di applicazione, i provvedimenti degli Stati a livello nazionale, le misure a livello internazionale, le modalità per l’adozione della Convenzione.
La Convenzione non si occupa solo dei paesaggi che hanno particolari profili di pregio ma anche dei paesaggi della vita quotidiana e dei paesaggi degradati. Il paesaggio viene considerato come un bene di tutte le popolazioni europee, da tutelare e valorizzare a prescindere dal valore che gli viene attribuito.
Sulla base di quanto previsto nella Convenzione, ogni Paese dovrebbe adottare alcune misure tese a realizzare: attività di sensibilizzazione della popolazione; attività di formazione ed educazione; attività di individuazione e valutazione dei paesaggi; definizione di obbiettivi di qualità paesaggistica; emanazione di strumenti legislativi, amministrativi, fiscali o finanziari specifici.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione giuridica di paesaggio secondo l'ordinamento italiano?
- Quali sono le principali categorie di beni paesaggistici tutelati in Italia?
- Come viene gestita la tutela e la valorizzazione del paesaggio in Italia?
- Qual è il ruolo delle convenzioni internazionali nella tutela del paesaggio?
- Quali misure sono previste dalla Convenzione europea del Paesaggio per la tutela dei paesaggi?
Il paesaggio è definito come "parte del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana e dalla relazione tra di essi", ed è considerato parte integrante del patrimonio culturale italiano.
I beni paesaggistici includono immobili e aree di notevole interesse pubblico, aree tutelate per legge come territori costieri e montagne, e immobili e aree sottoposte a tutela dai piani paesaggistici regionali.
La tutela e valorizzazione del paesaggio sono gestite dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, in collaborazione con le Regioni, che approvano i piani paesaggistici e adeguano gli strumenti urbanistici.
Le convenzioni internazionali, come la Convenzione UNESCO del 1972 e la Convenzione europea del Paesaggio del 2000, promuovono la salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi a livello globale e europeo.
La Convenzione prevede misure come attività di sensibilizzazione, formazione ed educazione, individuazione e valutazione dei paesaggi, definizione di obiettivi di qualità paesaggistica, e l'emanazione di strumenti legislativi e amministrativi specifici.