Concetti Chiave
- La legge 92/2012 ha introdotto un sistema di tutela economica per il licenziamento ingiustificato, limitando la reintegrazione a casi specifici.
- Il Jobs Act del 2015 ha ulteriormente modificato la disciplina, riducendo le ipotesi di reintegrazione e diminuendo l'importo delle compensazioni economiche.
- Il regime delle "tutele crescenti" si applica ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, basandosi sull'anzianità di servizio per calcolare le compensazioni.
- I lavoratori assunti prima del Jobs Act rimangono soggetti alla disciplina dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori.
- La disciplina riformata non coinvolge i lavoratori pubblici, che seguono il regime sanzionatorio precedente al marzo 2015.
Tutela economica del licenziamento ingiustificato
La tutela economica del licenziamento ingiustificato è stata disciplinata dalla legge 92/2012 (riforma Fornero). Essa ha circoscritto la reintegrazione a situazioni determinate, sostituendola negli altri casi con un regime di tutela (o compensazione economica). In questo modo, il regime dell’articolo 18 è stato frammentato e suddiviso in diverse modalità di tutela. La disciplina è stata ulteriormente innovata dal Jobs act del 2015, divenendo ancora più discontinua.
In particolare, il Jobs act è intervenuto sia sul regime di reintegrazione, riducendone le ipotesi di applicabilità, sia sulla compensazione, diminuendone l’importo rispetto a quello previsto nel 2012.
Questo regime si applica solo ai lavoratori assunti a partire dalla data di entrata in vigore della legge, cioè dal 7 marzo 2015. Ai lavoratori assunti in precedenza continua ad applicarsi la disciplina incentrata sull'articolo 18 dello statuto.
Le riforme del 2012 non hanno modificato la nozione giuridica di giustificato motivo, sono intervenute esclusivamente sulle conseguenze derivanti dalla sua insussistenza. La disciplina riformata non si applica ai lavoratori pubblici, sottoposti al regime sanzionatorio precedente al marzo 2015.
In generale, il licenziamento deve essere preceduto da alcuni passaggi obbligatori, diversi in base alla tipologia di recesso.
Nel licenziamento disciplinare, cioè per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, il datore di lavoro deve contestare al proprio dipendente determinati fatti, pretendendo che fornisca una giustificazione del proprio comportamento.