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Tribunali internazionali - Caratteristiche scaricato 0 volte

Concetti Chiave

  • I tribunali internazionali sono enti giurisdizionali indipendenti che risolvono controversie tra Stati, promuovendo il rispetto dei diritti umani attraverso il diritto internazionale.
  • Il Tribunale di Norimberga, nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha sancito un nuovo impianto normativo per giudicare crimini contro la pace, l'umanità e crimini di guerra.
  • Le Convenzioni di Ginevra, rafforzate dopo la Seconda Guerra Mondiale, regolano la protezione delle vittime di guerra e stabiliscono norme per la conduzione della guerra.
  • La Corte internazionale di giustizia, composta da quindici giudici, media le dispute tra Stati sulla base di consuetudini, trattati e principi generali del diritto.
  • La Corte penale internazionale, istituita nel 1998, giudica singoli individui per crimini gravi, ma è limitata ai paesi che hanno ratificato la sua giurisdizione.

Indice

  1. I tribunali internazionali
  2. Altre caratteristiche dei trattati internazionali

I tribunali internazionali

Per tribunale internazionale intendiamo un organo giurisdizionale, composto da individui indipendenti, competente a risolvere le controversie tra Stati, anche detta controversia internazionale, tramite una sentenza che "necessariamente" dovrà essere riconosciuta dalle parti chiamate in questione. Questo si prefigge, inoltre, l'obiettivo di rispettare e adottare il diritto internazionale per mediare tali dispute, così da salvaguardare i diritti umani. L'origine di tale istituzione è da trovare durante uno dei processi più clamorosi, svoltosi tra il 20 Novembre del 1945 e il 1 Ottobre del 1946. Questo fu il primo di una serie di procedimenti penali (furono circa 12) che vennero adottati contro i nazisti dopo la sconfitta della Germania e degli stati alleati ad essa durante la Seconda Guerra Mondiale. Tutti i processi vennero svolti nel Tribunale internazionale militare di Norimberga, città simbolo del nazismo e del suo partito rappresentativo. Tale provvedimento portò alla conclusione di un totale di 185 persone imputate di crimini contro la pace, contro l'umanità e di aver pianificato e intrapreso crimini di guerra. Tuttavia, per ottenere tale sentenza, fu necessario l'emanazione di un nuovo impianto normativo e di una legislazione condivisa, poiché non vi erano basi di diritto che potessero permettere l'incriminazione di tali uomini. Il 6 Ottobre del 1946 nacque la carta del tribunale militare internazionale, sottoscritto dalla firma dei paesi alleati vincitori, quali Francia, Stati Uniti, Inghilterra e URSS presso Berlino. Questa, oltre ai capi d'accusa già precedentemente in vigore come "crimini contro la pace" e "crimini di guerra", comprendeva la presenza di "crimini contro l'umanità" (dunque l'assassinio, lo sterminio, la schiavitù, la deportazione, le persecuzioni politiche, razziali e religiose) e di "cospirazione contro la pace". Durante il processo si ebbe tuttavia una svolta, Otto Stahmer, avvocato di Hermann Göring (politico, generale e criminale tedesco appartenente al partito nazista), si affidò infatti al principio del diritto romano “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali (nessun crimine e nessuna pena senza una legge penale precedente)”.Tratta dal giurista latino Ulpiano nel Digesto, promulgato nel 533, prevedeva l'impossibilità di attribuire a un soggetto un reato, se fosse stata assente una legge penale già in vigore e che potesse proibire il comportamento che ne ha provocato l'accusa. La sua obiezione venne poi respinta, i giudici infatti considerarono i crimini di guerra, quelli contro l'umanità e contro la pace violazione di leggi internazionali pre-esistenti, risalenti alle Convenzioni dell'Aia, di Ginevra e al Patto Briand-Kellogg.
Le prime di queste conferenze svoltesi a Ginevra e all’Aia negli anni 1864, 1899, 1906, 1907 e 1929 portarono all’instaurazione di diversi accordi riguardanti la protezione delle vittime di guerra e la sua regolamentazione delle modalità di conduzione. A partire dal 1949, in seguito agli eventi della Seconda Guerra Mondiale, furono poi emanate le quattro convenzioni di Ginevra per ampliare tali comportamenti:
I. Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in
campagna;
II. Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle
forze armate di mare;
III. Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;
IV. Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra;
(Atto finale della Conferenza diplomatica di Ginevra, 1949)

Altre caratteristiche dei trattati internazionali

Il patto di Briand-Kellogg fu un trattato, noto come "di rinuncia alla guerra" o "patto di Parigi", il quale proponeva un patto multilaterale stilato a Parigi il 27 agosto 1928, entrando poi in vigore solo il 24 luglio 1929. Il suo obiettivo era di porre fine alla guerra quale strumento di politica internazionale. Gli Stati a favore (1) rinunciavano dunque a far valere i loro interessi e (2) cedevano il privilegio che era stato loro riconosciuto dall'antichità. Ritenuta di fondamentale importanza fu la caratteristica adottata dal Patto riguardante l'assoluta mancanza di sanzioni in violazione dei due principali articoli sopracitati.
Nel corso del tempo, in seguito alla costituzione di diversi trattati, sono stati creati altri Tribunali quali: il tribunale penale internazionale, la corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte interamericana per i diritti dell'uomo, la Corte africana per i diritti dell'uomo, il Tribunale per il diritto del mare e, oltre ad altri di differente importanza, troviamo di maggiore rilevanza la Corte internazionale di giustizia. Quando, al di là dei contrasti politici, vi è uno di natura giuridica, spesso le parti si affidano a tale tribunale. La corte, composta da quindici giudici, eletti per una carica di nove anni direttamente dall'Assemblea generale e dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, assume il ruolo di mediatore nelle controversie tra stati che riconoscono la sua giurisdizione. Basandosi sulle consuetudini e sui trattati, accompagnati dai principi generali del diritto, può anche avvalersi di decisioni "secondo equità" , assumendo oltretutto una competenza generale. Tuttavia è possibile disporre di tale strumento regolandosi attraverso il solo principio di consensualità, il quale può avvenire tramite:
- un accordo diretto;
- un accordo preventivo: gli stati hanno il potere di sottoscrivere una clausola giurisdizionale che li impegni a rimettere alla corte la risoluzione di conflitti futuri, in particolare riguardanti il mancato rispetto o un'errata interpretazione della convenzione da loro stabilita in precedenza;
- dalla sottoscrizione di una dichiarazione unilaterale di accettazione della giurisdizione della corte: gli stati a favore della dichiarazione sono obbligati a rimettere alla corte qualsiasi disputa se relativa al diritto internazionale;

Quando la controversia interessa il comportamento di un singolo individuo, gli Stati possono avvalersi della "protezione diplomatica" del cittadino accusato, tutelandolo se ritenuto illegittimamente danneggiato dalla condotta di un altro Stato. La sentenza finale emessa dalla Corte è considerata definitiva e inappellabile e, se è dichiarata inammissibile da uno degli Stati chiamati in causa, quello vincitore, in seguito all'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, può appellarsi al Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
Una procedura che si avvale del diritto di risolvere tali controversie è l’arbitrato, avente la capacità di emettere una decisione finale chiamata lode. Nel procedimento arbitrale, diverso da quello giudiziale, si stabilisce che siano le parti stesse a nominare un arbitro che prenda il nome di Presidente del collegio arbitrale, ma anche le norme applicabili alla loro disputa. In specifici casi gli stati hanno la possibilità di risolvere una controversia tramite criteri extragiuridici, dunque si parla di arbitrato “ex aequo et bono”. Questo può avvenire secondo:
- accordo diretto;
- accordo preventivo;
- trattato generale di arbitrato.

Nel caso in cui le controversie non possano essere risolte grazie al ricorso della Cig o dell’arbitrato, è possibile affidarsi all’autotutela, la quale può assumere una posizione pacifica o una armata. Facendo riferimento al secondo caso, dunque all’uso della forza, oggi è severamente vietata dall’art. 2 della Carta delle Nazioni Unite, nonostante nell’art. 51 si affermi che: “Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni unite (…).” Ergo lo Stato non può essere privato del diritto di respingere con la forza un attacco armato proveniente da uno stato straniero. In Italia, al contrario, l’art. 11 stabilisce che “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (…).”
Tornando al processo di Norimberga, citato nella prima parte, altre problematiche sorsero a causa di crimini compiuti da generali, soldati o uomini, i quali si giustificarono ammettendo di aver eseguito gli ordini di diretti superiori. Questo conflitto ebbe una svolta nel 1998, a Roma, con l’istituzione della Corte penale internazionale, il cui statuto entrò in vigore il 1 Luglio del 2002. Composta da 18 giudici eletti dall’assemblea dei rappresentanti degli stati aderenti, essa svolge la funzione di giudice verso singoli individui responsabili di crimini quali: genocidio, tortura, stupro, omicidio, riduzione in schiavitù, tratta, sparizioni forzate. Tale corte, tuttavia, ha un potere limitato ai soli paesi che abbiano ratificato tale giurisdizione, mancano all’appello in particolare Stati Uniti, Cina e Federazione Russa.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo dei tribunali internazionali?
  2. I tribunali internazionali risolvono controversie tra Stati attraverso sentenze riconosciute dalle parti, adottando il diritto internazionale per salvaguardare i diritti umani.

  3. Qual è stata l'origine dei tribunali internazionali?
  4. L'origine risale ai processi di Norimberga (1945-1946), dove furono giudicati i crimini nazisti, portando alla creazione di un nuovo impianto normativo internazionale.

  5. Quali sono le principali convenzioni di Ginevra?
  6. Le convenzioni di Ginevra del 1949 riguardano la protezione dei feriti e malati delle forze armate, il trattamento dei prigionieri di guerra e la protezione dei civili in tempo di guerra.

  7. Che cos'è il Patto di Briand-Kellogg?
  8. È un trattato del 1928 che proponeva la rinuncia alla guerra come strumento di politica internazionale, senza prevedere sanzioni per le violazioni.

  9. Qual è la funzione della Corte penale internazionale?
  10. La Corte penale internazionale giudica individui responsabili di crimini come genocidio e tortura, ma ha giurisdizione solo sui paesi che hanno ratificato il suo statuto.

Domande e risposte

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