Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Nei tribunali specializzati, è complesso trovare esperti non togati imparziali rispetto alle parti coinvolte.
  • Il tribunale per i minorenni include due esperti in aree come psichiatria e pedagogia, che affiancano i magistrati.
  • La giurisdizione è limitata internamente dal tipo di potere esercitato e esternamente da fattori come il rapporto con giurisdizioni straniere.
  • Secondo l'Art. 4 L. 218/1995, la giurisdizione può essere accettata convenzionalmente dalle parti, ampliando il suo ambito applicativo.
  • La giurisdizione italiana può intervenire in controversie estere se accettata convenzionalmente, anche applicando leggi straniere.

Indice

  1. Sfide nei tribunali specializzati
  2. Ruolo del tribunale per i minorenni
  3. Limiti della giurisdizione

Sfide nei tribunali specializzati

In tutti i tribunali specializzati, individuare gli esperti non togati risulta particolarmente arduo. Infatti, mentre il giudice è indotto dalla sua stessa formazione all’imparzialità, assicurare che i giudici non professionali si trovino più vicini a questa o a quella parte della lite è molto più difficile.

Ruolo del tribunale per i minorenni

Fra i tribunali specializzati è annoverato anche il tribunale per i minorenni: infatti, due esperti (un uomo e una donna) affiancano il magistrato di Corte d’Appello che lo presiede e un magistrato di tribunale. I due esperti sono scelti fra i cultori di psichiatria, antropologia criminale, biologia, pedagogia, ecc.

Limiti della giurisdizione

La giurisdizione, cioè il potere di decidere una controversia, va incontro a limiti interni ed esterni:

- limiti interni → nessuna giurisdizione è universale: Ciò vuol dire che ogni giurisdizione esercita solo una porzione di potere giurisdizionale (giurisdizione civile, penale, amministrativa, contabile, ecc.).

- limiti esterni → l’espressione si riferisce a tutti i fattori che circoscrivono il potere di intervento della giurisdizione. Fra questi limiti rientrano quelli posti dal rapporto con le giurisdizioni straniere; quelli posti dal rapporto con ordinamenti particolari, ad esempio la giurisdizione ecclesiastica; quelli esistenti nel rapporto con l’autonomia privata (le parti possono decidere di rimettere la controversia a un arbitro piuttosto che al giudice).

Art. 4 L. 218/1995 → accettazione e deroga della giurisdizione

1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.

2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.

3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.

Analisi → in base a quanto disposto dalla norma:

- comma 1 → l’ambito di applicazione della giurisdizione nazionale si allarga a tutte le situazioni in cui questa viene convenzionalmente accettata dalle parti in forma scritta ad probationem e a tutti i casi in cui il convenuto compaia in processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo (comparsa di risposta depositata 20 giorni prima dell’udienza di trattazione).

Anche liti fra cittadini stranieri senza alcun legame con l’ordinamento italiano possono convenzionalmente essere sottoposte alla giurisdizione italiana: la giurisdizione italiana può essere chiamata a risolvere una controversia estera, eventualmente anche applicando il diritto straniero;

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le difficoltà nell'individuare esperti non togati nei tribunali specializzati?
  2. È particolarmente arduo individuare esperti non togati perché, a differenza dei giudici professionali, non sono naturalmente portati all'imparzialità e possono essere più vicini a una delle parti in causa.

  3. Qual è la composizione del tribunale per i minorenni?
  4. Il tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di Corte d’Appello, un magistrato di tribunale e due esperti (un uomo e una donna) scelti tra cultori di discipline come psichiatria, antropologia criminale, biologia e pedagogia.

  5. Quali sono i limiti della giurisdizione?
  6. La giurisdizione incontra limiti interni, poiché non è universale e si applica solo a specifiche aree (civile, penale, ecc.), e limiti esterni, che includono rapporti con giurisdizioni straniere, ordinamenti particolari e l'autonomia privata delle parti.

  7. In quali casi la giurisdizione italiana può essere accettata o derogata?
  8. La giurisdizione italiana può essere accettata convenzionalmente dalle parti in forma scritta o se il convenuto non eccepisce il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo. Può essere derogata a favore di un giudice straniero o arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e riguarda diritti disponibili.

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